|
|
|
|
|
||
| 23. November 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 16:39 GMT+1 |
|
|
||

CAPITANERIA DI PORTO - G E N O V A
Sezione Tecnica
ORDINANZA N° 296/1996
Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Genova:
VISTI gli Artt. 17, 30, 62, 81 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942 n°327;
VISTO l' art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 14/02/1952 n° 328;
VISTA la Legge 28.01.94 n° 94;
VISTA l'Ordinanza n° 14/95 in data 12.05.95 dell'Autorità Portuale di Genova;
CONSIDERATO che recentemente sono stati completati i lavori di escavo del canale di accesso al porto petroli, così come risulta dal rilievo effettuato dalla Autorità Portuale di Genova in data 25.09.1996 disegno U29/60;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'entrata/uscita delle navi dal porto petroli di Multedo nelle ore diurne e notturne;
SENTITA la locale Coorporazione dei Piloti e la Società Porto Petroli di Genova;
VISTA la Circolare del Ministero Marina Mercantile - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti n° 545290 del 29.10.1969;
| a) | l'entrata e l'uscita delle navi dal Porto Petroli sono consentite nelle ore diurne, con pescaggio non superiore ai 46 piedi, e con condizioni meteo marine assicurate favorevoli; | ||||||
| b) | nelle ore notturne (dal tramonto al sorgere del sole), con condizioni di visibilità e meteo marine assicurate favorevoli e nel rispetto dei pescaggi di cui al punto a), sono consentite: | ||||||
|
Allo scopo di consentire ai rimorchiatori di operare nel porto petroli in uno specchio acqueo sufficientemente ampio, la somma delle larghezze delle due petroliere ormeggiabili nello stesso bacino non dovrà superare nel bacino compreso fra i pontili "Gamma e Delta" i 75 mt. e negli altri 65 mt.
Inoltre, per l'entrata e/o l'uscita di petroliere di T.S.L.superiore alle 100.000 destinate al "Delta Ponente", è necessario che il "Gamma Levante" sia libero da navi.
I contravventori saranno puniti ai sensi dell'Art.1231 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non configuri un diverso e più grave reato.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra subito in vigore, e che sostituisce l'Ordinanza n° 14/95 del 12/05/95 dell'Autorità Portuale di Genova.
Genova, 24.10.1996
C.A. (CP) Eugenio SICUREZZA
|