|
|
|
|
|
||
| 23 novembre 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 11:35 GMT+1 |
|
|
||

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto,
Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Genova;
VISTA l'istanza in data 07.11.1996,
con la quale la Società "RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO
DI GENOVA S.R.L.", concessionaria del servizio di rimorchio
nel Porto di Genova, aveva richiesto un aumento delle tariffe
pari al 9,9% valido per un anno nonché la revisione di
alcune norme applicative;
VISTO l'atto di concessione n.613
in data 11.07.1991 con il quale l'allora Consorzio Autonomo del
Porto di Genova aveva concesso alla Soc. Rimorchiatori Riuniti
del Porto di Genova S.r.l. di esercitare il servizio di rimorchio
ed assistenza alle navi nel porto e nella rada di Genova;
VISTO il Regolamento per il servizio
di rimorchio nel Porto di Genova, reso esecutivo con Decreto Ministeriale
in data 17.09.1996;
VISTA la circolare n. 541131 in data
27.02.1969 e successive modifiche ed integrazioni del Ministero
della Marina Mercantile;
VISTA la circolare n. 51210 in data
30.12.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
PRESO atto dei pareri espressi dalle
Organizzazioni Sindacali Locali e Centrali nelle riunioni del
28 e 29 novembre 1996 che hanno concordato di riconoscere un aumento
pari al 11% valido per un biennio a decorrere dall'1.01.1997 al
31.12.1998 su tutte le tariffe attualmente vigenti, ad eccezione
dei primi due scaglioni di stazza per i quali viene riconosciuto
un aumento pari al 20% ;
VISTO il parere favorevole espresso
dall'Autorità Portuale di Genova con fg. n.806 in data
30/12/1996;
VISTI gli artt. 101 e 1173 del Codice
della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento
di Sicurezza (parte Marittima)
l'aumento delle tariffe per il servizio
di rimorchio già stabilite con il Decreto n.25/95 in data
04.02.1995 nella misura dell' 11% su tutte le tariffe a decorrere
dall'1.01.1997 al 31.12.1998, con l'eccezione dei primi due scaglioni
di stazza per i quali viene riconosciuto l'aumento del 20% con
la stessa validità di cui sopra.
ART. 1 - TARIFFE BASE - DECORRENZA E VALIDITÀ
Sono approvate e rese esecutive a
partire dalle ore 00.01 del 01 gennaio 1997, valide almeno fino
al 31.12.1998, le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio
delle navi in entrata e in uscita e di quelle che eseguono movimenti
nel Porto di Genova.
Le tariffe base, per ciascun rimorchiatore
impegnato, sono le seguenti (con arrotondamento alle 1.000 lire):
ZONA A
- Bacino commerciale (da Punta Vagno a Banchina ex Italsider
inclusa), Bacino di Voltri, approdi di Genova Sestri fino a 60.000
T.S.L. si applica lo scaglionamento più elevato tra stazza
lorda ufficiale (T.S.L.) e la stazza "standard" (VAL
= larghezza b X lunghezza l);
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le tariffe sopra indicate sono comprensive del cavo di rimorchio fornito dal rimorchiatore e riferite a prestazioni di rimorchio della durata massima di un'ora dal momento della fornitura del cavo. In prosecuzione alla prima ora si applicano:
- per la seconda ora il 30% della tariffa base,
- per ogni ora successiva il 50%
della tariffa base.
ZONA B - Porto petroli di Multedo - boa monormeggio - monoboa
Sino a 60.000 t.s.l. si applica
lo scaglionamento più elevato tra stazza lorda ufficiale
(t.s.l.) e la stazza "standard" (VAL = larghezza b X
lunghezza l);
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le tariffe sopra indicate sono comprensive del cavo di rimorchio fornito dal rimorchiatore e riferite a prestazioni di rimorchio della durata massima di un'ora e mezza dal momento della fornitura del cavo. In prosecuzione della prima ora e mezzo si applicano:
- per la seconda ora successiva il 30% della tariffa base,
- per ogni ulteriore ora successiva
il 50% della tariffa base.
ART. 2 - ALTRI SERVIZI E RELATIVE TARIFFE
Per forniture di vapore per salpare le ancore o per l'ormeggio: tariffa corrispondente a quella di cui all'ART.1.
Per forniture di vapore alle navi che si trovano dentro le difese foranee, per operazioni diverse da quelle sopraindicate:
- ZONA A - £ 766.000 all'ora o frazione di ora;
- ZONA B - £ 1.148.000 all'ora o frazione di ora.
Le prestazioni per i giri di bussola
saranno compensate con una tariffa pari al doppio di quella fissata
per il rimorchio normale, ma senza compenso per macchina ferma.
L'assistenza alle navi per esigenze
di sicurezza, sia quando ordinata dall'Autorità Marittima,
che a richiesta degli interessati, sarà compensata come
segue:
ASSISTENZA CON CAVO
- navi fino a 8.000 t.s.l. £ 534.000 per ogni ora diurna normale;
- navi oltre 8.000 t.s.l. £ 667.000 per ogni ora diurna normale;
- navi ormeggiate alla piattaforma
con rimorchiatore di potenza non inferiore a 2.000 c.a. quando
se ne renda necessario l'impiego in aggiunta al rimorchiatore
usualmente adibito all'assistenza di tali navi £ 937.000
per ogni ora diurna normale.
ASSISTENZA SENZA CAVO
- navi fino ad 8.000 t.s.l. £ 340.000 per ogni ora diurna normale;
- navi oltre 8.000 t.s.l. £ 457.000 per ogni ora diurna normale.
Per i trasferimenti dagli approdi
del Porto Petroli di Genova Multedo e dell'ex Italsider a quelli
del porto di Genova, senza scali, saranno applicati:
A navi "con macchina"
- per l'uscita tariffa normale con le previste maggiorazioni;
- per l'entrata a Genova sconto del 40% sulla tariffa normale;
A navi "senza macchina"
- per l'uscita tariffa normale con le previste maggiorazioni;
- per il rimorchio fuori porto tariffa base maggiorata del 100%;
- per l'entrata a Genova tariffa
base.
ART. 3 - SUPPLEMENTI
Le tariffe contemplate nella presente ordinanza saranno aumentate:
a) del 60% per i servizi effettuati tra le ore 20.00 e le ore 05.00 dei giorni feriali, e per quelli effettuati dalle ore 05.00 alle ore 20.00 dei giorni dichiarati festivi a norma di legge;
b) del 100% per i servizi effettuati tra le ore 20.00 e le ore 05.00 del giorno successivo nei giorni dichiarati festivi a norma di legge;
c) del 32% per i servizi effettuati tra le ore 05.00 e le ore 20.00 delle giornate di sabato che non coincidono con le giornate festive;
d) del 32% per i servizi effettuati tra le ore 05.00 e le ore 08.00 e tra le ore 17.00 e le ore 20.00 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, che non sia dichiarato festivo;
e) per mancata prestazione dei rimorchiatori già disponibili sottobordo dipendente da "fatto della nave", si applica il 50% della tariffa relativa.
Per il rimorchio di navi con macchina
spenta la tariffa è aumentata del 30%. Sono esenti da questo
aumento le navi fino a 1.000 t.s.l..
ART. 4 - RIDUZIONI
Alle navi che effettuino movimenti
da un ormeggio all'altro nel porto allo scopo di completare le
operazioni di carico e scarico merci o passeggeri in arrivo o
partenza, e sempre che tali movimenti siano effettuati dalle ore
05.00 alle ore 20.00, la tariffa base sia feriale che festiva
è ridotta del 40%.
La tariffa sia feriale che festiva è ridotta del 5% per le navi che effettuino i sotto indicati movimenti dalle ore 05.00 alle ore 20.00:
a) movimenti di navi tra un ormeggio del porto ed i bacini di carenaggio (entrata in bacino);
b) movimenti di navi dai bacini di carenaggio ad un ormeggio del porto (uscita bacino);
c) movimenti di navi tra un ormeggio
operativo ed un altro per eseguire esclusivamente lavori di riparazione
navale o degassificazione.
Non si applicano riduzioni per i seguenti movimenti:
a) delle navi che prendono o lasciano posti di attesa;
b) delle navi che passano in disarmo o demolizione;
c) delle navi che eseguono giri di bussola;
d) delle navi che nell'approdo in corso non hanno usufruito di almeno un servizio di rimorchio;
e) delle navi che debbono rifornirsi
di combustibile alle apposite calate.
Per i servizi resi alle navi militari
italiane verrà applicata una tariffa ridotta del 50%.
ART. 5 - MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO
Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente ordinanza, qualora non siano saldate entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, danno diritto all'abbebito, a carico del destinatario delle prestazioni, di una maggiorazione per il ritardato pagamento da computarsi nella misura dell'1,50% con decorrenza dalla data di emissione della fattura stessa per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento.
ART. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
Le fatture per i servizi previsti
dalle presenti tariffe, dovranno essere corredate dal "buono
del Comandante della nave" portante l'indicazione dei servizi
effettuati e potranno essere sottoposte al "visto di conformità"
dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Genova. In
caso di mancato pagamento delle fatture l'utente sarà tenuto
a depositare nelle casse dell'Autorità Marittima la somma
contestata.
ART. 7 - PARITA' DI TRATTAMENTO DELL'UTENZA
In ogni caso la Società concessionaria
è tenuta ad applicare per l'esercizio dei servizi tariffe
non superiori a quelle sopra determinate dall'Autorità
Marittima assicurando altresì la parità di trattamento
degli utenti a parità di condizioni.
Genova, 31 Dicembre 1996
|