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23 November 2008 The on-line newspaper devoted to the world of transports 17:46 GMT+1


Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO - G E N O V A

Sezione Tecnica

ORDINANZA N° 327/96

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Genova;

VISTA l'istanza in data 07.11.1996, con la quale la Società "RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI GENOVA S.R.L.", concessionaria del servizio di rimorchio nel Porto di Genova, aveva richiesto un aumento delle tariffe pari al 9,9% valido per un anno nonché la revisione di alcune norme applicative;

VISTO l'atto di concessione n.613 in data 11.07.1991 con il quale l'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova aveva concesso alla Soc. Rimorchiatori Riuniti del Porto di Genova S.r.l. di esercitare il servizio di rimorchio ed assistenza alle navi nel porto e nella rada di Genova;

VISTO il Regolamento per il servizio di rimorchio nel Porto di Genova, reso esecutivo con Decreto Ministeriale in data 17.09.1996;

VISTA la circolare n. 541131 in data 27.02.1969 e successive modifiche ed integrazioni del Ministero della Marina Mercantile;

VISTA la circolare n. 51210 in data 30.12.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

PRESO atto dei pareri espressi dalle Organizzazioni Sindacali Locali e Centrali nelle riunioni del 28 e 29 novembre 1996 che hanno concordato di riconoscere un aumento pari al 11% valido per un biennio a decorrere dall'1.01.1997 al 31.12.1998 su tutte le tariffe attualmente vigenti, ad eccezione dei primi due scaglioni di stazza per i quali viene riconosciuto un aumento pari al 20% ;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Autorità Portuale di Genova con fg. n.806 in data 30/12/1996;

VISTI gli artt. 101 e 1173 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Sicurezza (parte Marittima)




D E T E R M I N A

l'aumento delle tariffe per il servizio di rimorchio già stabilite con il Decreto n.25/95 in data 04.02.1995 nella misura dell' 11% su tutte le tariffe a decorrere dall'1.01.1997 al 31.12.1998, con l'eccezione dei primi due scaglioni di stazza per i quali viene riconosciuto l'aumento del 20% con la stessa validità di cui sopra.


O R D I N A

ART. 1 - TARIFFE BASE - DECORRENZA E VALIDITÀ

Sono approvate e rese esecutive a partire dalle ore 00.01 del 01 gennaio 1997, valide almeno fino al 31.12.1998, le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio delle navi in entrata e in uscita e di quelle che eseguono movimenti nel Porto di Genova.

Le tariffe base, per ciascun rimorchiatore impegnato, sono le seguenti (con arrotondamento alle 1.000 lire):

ZONA A - Bacino commerciale (da Punta Vagno a Banchina ex Italsider inclusa), Bacino di Voltri, approdi di Genova Sestri fino a 60.000 T.S.L. si applica lo scaglionamento più elevato tra stazza lorda ufficiale (T.S.L.) e la stazza "standard" (VAL = larghezza b X lunghezza l);

t.s.l. VAL t.s.l. VAL TARIFFA

a) fino a 3.000 1.585 £. 814.000
b) da 3.001 1.586 a 4.500 2.077 £. 1.044.000
c) da 4.501 2.078 a 6.000 2.516 £. 1.091.000
d) da 6.001 2.517 a 8.000 3.048 £. 1.349.000
e) da 8.001 3.049 a 10.000 3.537 £. 1.744.000
f) da 10.001 3.538 a 13.000 4.213 £. 2.078.000
g) da 13.001 4.214 a 16.000 4.838 £. 2.442.000
h) da 16.001 4.839 a 20.000 5.614 £. 2.697.000
i) da 20.001 5.615 a 30.000 7.357 £. 2.808.000
l) da 30.001 7.358 a 40.000 8.912 £. 3.026.000
m) da 40.001 8.913 a 50.000 10.342 £. 3.233.000
n) da 50.001 10.343 a 60.000 11.679 £. 3.383.000
oltre le 60.000 t.s.l. lit. 150.000 in più per ogni 10.000 t.s.l. o frazione.

Le tariffe sopra indicate sono comprensive del cavo di rimorchio fornito dal rimorchiatore e riferite a prestazioni di rimorchio della durata massima di un'ora dal momento della fornitura del cavo. In prosecuzione alla prima ora si applicano:

- per la seconda ora il 30% della tariffa base,

- per ogni ora successiva il 50% della tariffa base.

ZONA B - Porto petroli di Multedo - boa monormeggio - monoboa

Sino a 60.000 t.s.l. si applica lo scaglionamento più elevato tra stazza lorda ufficiale (t.s.l.) e la stazza "standard" (VAL = larghezza b X lunghezza l);

t.s.l. VAL t.s.l. VAL TARIFFA

a) fino a 3.000 1.585 £. 1.223.000
b) da 3.001 1.586 a 4.500 2.077 £. 1.565.000
c) da 4.501 2.078 a 6.000 2.516 £. 1.635.000
d) da 6.001 2.517 a 8.000 3.048 £. 2.024.000
e) da 8.001 3.049 a 10.000 3.537 £. 2.615.000
f) da 10.001 3.538 a 13.000 4.213 £. 3.117.000
g) da 13.001 4.214 a 16.000 4.838 £. 3.664.000
h) da 16.001 4.839 a 20.000 5.614 £. 4.046.000
i) da 20.001 5.615 a 30.000 7.357 £. 4.900.000
l) da 30.001 7.358 a 40.000 8.912 £. 5.264.000
m) da 40.001 8.913 a 50.000 10.342 £. 5.633.000
n) da 50.001 10.343 a 60.000 11.679 £. 6.013.000
o) da 60.001 a 70.000 £. 6.203.000
p) da 70.001 a 80.000 £. 6.379.000
q) da 80.001 a 90.000 £. 6.567.000
r) da 90.001 a 100.000 £. 6.760.000
s) da 100.001 a 110.000 £. 6.943.000
t) da 110.001 a 120.000 £. 7.136.000
u) da 120.001 a 130.000 £. 7.319.000
v) da 130.001 a 140.000 £. 7.507.000
z) da 140.001 a 150.000 £. 7.695.000
x) da 150.001 a 160.000 £. 7.868.000
oltre le 160.000 t.s.l. lit. 241.000 in più per ogni 10.000 t.s.l. o frazione.

Le tariffe sopra indicate sono comprensive del cavo di rimorchio fornito dal rimorchiatore e riferite a prestazioni di rimorchio della durata massima di un'ora e mezza dal momento della fornitura del cavo. In prosecuzione della prima ora e mezzo si applicano:

- per la seconda ora successiva il 30% della tariffa base,

- per ogni ulteriore ora successiva il 50% della tariffa base.

ART. 2 - ALTRI SERVIZI E RELATIVE TARIFFE

Per forniture di vapore per salpare le ancore o per l'ormeggio: tariffa corrispondente a quella di cui all'ART.1.

Per forniture di vapore alle navi che si trovano dentro le difese foranee, per operazioni diverse da quelle sopraindicate:

- ZONA A - £ 766.000 all'ora o frazione di ora;

- ZONA B - £ 1.148.000 all'ora o frazione di ora.

Le prestazioni per i giri di bussola saranno compensate con una tariffa pari al doppio di quella fissata per il rimorchio normale, ma senza compenso per macchina ferma.

L'assistenza alle navi per esigenze di sicurezza, sia quando ordinata dall'Autorità Marittima, che a richiesta degli interessati, sarà compensata come segue:

ASSISTENZA CON CAVO

- navi fino a 8.000 t.s.l. £ 534.000 per ogni ora diurna normale;

- navi oltre 8.000 t.s.l. £ 667.000 per ogni ora diurna normale;

- navi ormeggiate alla piattaforma con rimorchiatore di potenza non inferiore a 2.000 c.a. quando se ne renda necessario l'impiego in aggiunta al rimorchiatore usualmente adibito all'assistenza di tali navi £ 937.000 per ogni ora diurna normale.

ASSISTENZA SENZA CAVO

- navi fino ad 8.000 t.s.l. £ 340.000 per ogni ora diurna normale;

- navi oltre 8.000 t.s.l. £ 457.000 per ogni ora diurna normale.

Per i trasferimenti dagli approdi del Porto Petroli di Genova Multedo e dell'ex Italsider a quelli del porto di Genova, senza scali, saranno applicati:

A navi "con macchina"

- per l'uscita tariffa normale con le previste maggiorazioni;

- per l'entrata a Genova sconto del 40% sulla tariffa normale;

A navi "senza macchina"

- per l'uscita tariffa normale con le previste maggiorazioni;

- per il rimorchio fuori porto tariffa base maggiorata del 100%;

- per l'entrata a Genova tariffa base.

ART. 3 - SUPPLEMENTI

Le tariffe contemplate nella presente ordinanza saranno aumentate:

a) del 60% per i servizi effettuati tra le ore 20.00 e le ore 05.00 dei giorni feriali, e per quelli effettuati dalle ore 05.00 alle ore 20.00 dei giorni dichiarati festivi a norma di legge;

b) del 100% per i servizi effettuati tra le ore 20.00 e le ore 05.00 del giorno successivo nei giorni dichiarati festivi a norma di legge;

c) del 32% per i servizi effettuati tra le ore 05.00 e le ore 20.00 delle giornate di sabato che non coincidono con le giornate festive;

d) del 32% per i servizi effettuati tra le ore 05.00 e le ore 08.00 e tra le ore 17.00 e le ore 20.00 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, che non sia dichiarato festivo;

e) per mancata prestazione dei rimorchiatori già disponibili sottobordo dipendente da "fatto della nave", si applica il 50% della tariffa relativa.

Per il rimorchio di navi con macchina spenta la tariffa è aumentata del 30%. Sono esenti da questo aumento le navi fino a 1.000 t.s.l..


ART. 4 - RIDUZIONI

Alle navi che effettuino movimenti da un ormeggio all'altro nel porto allo scopo di completare le operazioni di carico e scarico merci o passeggeri in arrivo o partenza, e sempre che tali movimenti siano effettuati dalle ore 05.00 alle ore 20.00, la tariffa base sia feriale che festiva è ridotta del 40%.

La tariffa sia feriale che festiva è ridotta del 5% per le navi che effettuino i sotto indicati movimenti dalle ore 05.00 alle ore 20.00:

a) movimenti di navi tra un ormeggio del porto ed i bacini di carenaggio (entrata in bacino);

b) movimenti di navi dai bacini di carenaggio ad un ormeggio del porto (uscita bacino);

c) movimenti di navi tra un ormeggio operativo ed un altro per eseguire esclusivamente lavori di riparazione navale o degassificazione.

Non si applicano riduzioni per i seguenti movimenti:

a) delle navi che prendono o lasciano posti di attesa;

b) delle navi che passano in disarmo o demolizione;

c) delle navi che eseguono giri di bussola;

d) delle navi che nell'approdo in corso non hanno usufruito di almeno un servizio di rimorchio;

e) delle navi che debbono rifornirsi di combustibile alle apposite calate.

Per i servizi resi alle navi militari italiane verrà applicata una tariffa ridotta del 50%.


ART. 5 - MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO

Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente ordinanza, qualora non siano saldate entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, danno diritto all'abbebito, a carico del destinatario delle prestazioni, di una maggiorazione per il ritardato pagamento da computarsi nella misura dell'1,50% con decorrenza dalla data di emissione della fattura stessa per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento.




ART. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture per i servizi previsti dalle presenti tariffe, dovranno essere corredate dal "buono del Comandante della nave" portante l'indicazione dei servizi effettuati e potranno essere sottoposte al "visto di conformità" dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Genova. In caso di mancato pagamento delle fatture l'utente sarà tenuto a depositare nelle casse dell'Autorità Marittima la somma contestata.

ART. 7 - PARITA' DI TRATTAMENTO DELL'UTENZA

In ogni caso la Società concessionaria è tenuta ad applicare per l'esercizio dei servizi tariffe non superiori a quelle sopra determinate dall'Autorità Marittima assicurando altresì la parità di trattamento degli utenti a parità di condizioni.

Genova, 31 Dicembre 1996


IL COMANDANTE

C.A.(CP) Eugenio SICUREZZA



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