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| 23 de noviembre de 2008 | El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte | 11:38 GMT+1 |
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CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
ORDINANZA N. 94 /1997
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Genova:
VISTO il fg.n.6527 in data 18/04/97 del Comune di Recco, titolare di concessione demaniale marittima per mantenere una banchina d'attracco in località S.Anna, con il quale richiede un intervento per la messa in sicurezza dell'approdo stesso in relazione alla presenza nello specchio acqueo limitrofo di una zona di balneazione;
RITENUTO necessario disciplinare le varie attività connesse all'utilizzo della suddetta banchina d'attracco al fine di ridurre situazioni di eventuale pericolo per la pubblica incolumità;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione nonchè
l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
ART.1 La suddetta banchina di attracco, come individuata
nell'allegata planimetria che è parte integrante della
presente ordinanza, è riservata alle sole operazioni di
imbarco e sbarco di passeggeri e merci effettuato da unità
destinate al traffico ed al transito di imbarcazioni da diporto,
limitando l'ormeggio al tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco
di passeggeri/merci/ospiti.
ART.2. Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni
di cui sopra è delimitato da apposite boe all'interno delle
quali è vietata la balneazione. La messa in opera delle
predette boe e la loro manutenzione dovrà essere curata
dal Comune di Recco.
ART.3. La presente Ordinanza entrerà in vigore
non appena il Comune di Recco avrà provveduto a delimitare
il suddetto specchio acqueo mediante boette facilmente visibili
e posizionate in modo da non intralciare le operazioni di ormeggio/disormeggio
delle unità ed ad apporre altresì idonea segnaletica
mediante l'utilizzo di cartelli riportanti la presente ordinanza.
ART.4 I contravventori alla presente ordinanza,
salvo che il fatto non si configuri come reato e ferme restando
le responsabilità civili e/o penali derivanti dall'illecito
comportamento, saranno perseguiti a norma dell'art.1174 del Codice
della Navigazione.
ART.5 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare
e fare osservare la presente ordinanza.
Genova, 14/05/97
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