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23 de noviembre de 2008 El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte 16:41 GMT+1


Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica

ORDINANZA N. 122/97

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:
VISTOil Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1952;
VISTAla legge 28.01.94 n°84 (G.U. 4.2.1994) - Riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;
VISTIil Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 15.12.1992 n°495;
VISTEle circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti - nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995. che attribuiscono alla Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
VISTEle proprie ordinanze nn° 161/95 del 06.07.1995, 156/96 dell'1.7.1996, 278/96 del 11/10/96 e 17/97 del 14/02/97;
VISTAla richiesta della "Stazione Marittima Porto di Genova S.P.A.", formulata con foglio n°593/RDD del 06/05/97;
VISTOil Nulla Osta espresso dalla Circoscrizione Doganale di Genova con foglio n.61319/IV in data 21/05/97;
VISTOil Nulla Osta dell'Autorità Portuale di Genova espresso con fax n.1019 in data 29/05/97;
RITENUTEtutt'ora valide le disposizioni di cui all'ordinanze n.17/97 del 14/02/97;

ORDINA

Art.1 -L'Ordinanza n°17/97 del 14/02/97 che modificava l'art.1 dell'ordinanza n. 161/95 riprende ad avere valore temporaneo fino al 30/09/97.

VARCO ALBERTAZZI:

Fino al giorno 30/09/97 è vietato il transito in uscita di tutti i veicoli commerciali con esclusione di quelli provenienti dalle aree in concessione alla Soc.Stazione Marittima Porto di Genova.

VARCO PONTE ETIOPIA:

E' consentito fino al giorno 30/09/97 il transito in uscita di veicoli con merci munite di documenti doganali emessi dalla sezione "Ponte dei Mille", compresi i veicoli che trasportano rinfuse solide.

Art.2 -La presente Ordinanza, che entra subito in vigore, modifica temporaneamente l'Ordinanza n°161/95.

Art.3 -E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui violazione sarà punita ai sensi dell'Art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.


Genova, 31.05.1997
IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
(Eugenio SICUREZZA)



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