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| 23 novembre 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 17:20 GMT+1 |
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CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica
ORDINANZA N. 122/97
| Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova: | |
| VISTO | il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1952; |
| VISTA | la legge 28.01.94 n°84 (G.U. 4.2.1994) - Riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni; |
| VISTI | il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 15.12.1992 n°495; |
| VISTE | le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti - nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995. che attribuiscono alla Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti; |
| VISTE | le proprie ordinanze nn° 161/95 del 06.07.1995, 156/96 dell'1.7.1996, 278/96 del 11/10/96 e 17/97 del 14/02/97; |
| VISTA | la richiesta della "Stazione Marittima Porto di Genova S.P.A.", formulata con foglio n°593/RDD del 06/05/97; |
| VISTO | il Nulla Osta espresso dalla Circoscrizione Doganale di Genova con foglio n.61319/IV in data 21/05/97; |
| VISTO | il Nulla Osta dell'Autorità Portuale di Genova espresso con fax n.1019 in data 29/05/97; |
| RITENUTE | tutt'ora valide le disposizioni di cui all'ordinanze n.17/97 del 14/02/97; |
| Art.1 - | L'Ordinanza n°17/97
del 14/02/97 che modificava l'art.1 dell'ordinanza n. 161/95 riprende
ad avere valore temporaneo fino al 30/09/97.
Fino al giorno 30/09/97 è vietato il transito
in uscita di tutti i veicoli commerciali con esclusione di quelli
provenienti dalle aree in concessione alla Soc.Stazione Marittima
Porto di Genova.
E' consentito fino al giorno 30/09/97 il transito
in uscita di veicoli con merci munite di documenti doganali emessi
dalla sezione "Ponte dei Mille", compresi i veicoli
che trasportano rinfuse solide.
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| Art.2 - | La presente Ordinanza,
che entra subito in vigore, modifica temporaneamente l'Ordinanza
n°161/95.
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| Art.3 - | E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui violazione sarà punita ai sensi dell'Art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato. |
Genova, 31.05.1997
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