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| 23. November 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 11:34 GMT+1 |
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CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica
ORDINANZA N. 125/97
Il Contrammiraglio (CP), sottoscritto, Capo del Circondario
Marittimo e Comandante del Porto di Genova,
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D.
30 marzo 1942, n. 327 ed il Regolamento per la Navigazione Marittima,
approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive
modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione
in materia portuale;
VISTO il Regolamento dei Servizi Marittimi e di polizia
portuale, approvato con Ordinanza 10/96 in data 15.02.1996;
CONSIDERATO che è prossima l'entrata in servizio
di linea di traghetti veloci del tipo "HSC", le cui
caratteristiche tecniche sono la spiccata capacità evolutiva
conseguita con l'impiego di eliche trasversali di manovra, unita
ad elevata potenza di propulsione, e che le prove pratiche di
manovra esperite in data 29 aprile 1997 hanno dato esito soddisfacente;
CONSIDERATO altresì che le caratteristiche
evolutive sopra richiamate consentono di riconsiderare in maniera
più rispondente alle esigenze del traffico portuale le
limitazioni attualmente vigenti in merito alla velocità
massima consentita nell'ambito portuale di Genova;
RITENUTA l'opportunità di aggiornare e modificare
il precitato Regolamento dei servizi marittimi e di polizia portuale
ed in particolare l'articolo n. 12 del Capo I - PARTE II - Servizi
Marittimi e Polizia Portuale - che detta la disciplina relativa
alla velocità di sicurezza consentita nella esecuzione
delle manovre di entrata e di uscita delle navi dal porto di Genova;
ART. UNICO
L'Art. 12 del Capo I della PARTE II - Servizi Marittimi
e Polizia Portuale del "REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI
MARITTIMI DEL PORTO DI GENOVA" , approvato con ordinanza
n. 10/96 in data 15.02.1996, viene sostituito integralmente dal
seguente nuovo testo:
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"ART.12 -
I comandanti delle navi e delle imbarcazioni a propulsione meccanica nell'eseguire le manovre di entrata e di uscita dal porto, nonché nei movimenti portuali, devono procedere in sicurezza con velocità di manovra moderata tenendo presenti le condizioni meteomarine in atto, le capacità evolutive della propria unità in relazione alle dimensioni, al pescaggio ed alla ampiezza del bacino portuale in cui devono manovrare, nonché all'altro traffico eventualmente in atto ed alla presenza di navi agli ormeggi. La velocità, di massima, non dovrà superare i 6 (sei) nodi; solo i traghetti veloci (tipo "HSC" - High Speed Craft -) potranno procedere con velocità più elevata e comunque non dovranno superare i 10 (dieci) nodi.
Le navi e le imbarcazioni a propulsione meccanica
dovranno tenersi sulla propria dritta in conformità delle
norme internazionali contenute nel Regolamento per prevenire gli
abbordi in mare. Le navi e le imbarcazioni in movimento nelle
ore notturne devono tenere accesi i fanali prescritti dal citato
Regolamento." |
Genova, 03 giugno 1997
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