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23 de noviembre de 2008 El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte 18:13 GMT+1


Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica

ORDINANZA N. 125/97

Il Contrammiraglio (CP), sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova,

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il Regolamento per la Navigazione Marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Regolamento dei Servizi Marittimi e di polizia portuale, approvato con Ordinanza 10/96 in data 15.02.1996;

CONSIDERATO che è prossima l'entrata in servizio di linea di traghetti veloci del tipo "HSC", le cui caratteristiche tecniche sono la spiccata capacità evolutiva conseguita con l'impiego di eliche trasversali di manovra, unita ad elevata potenza di propulsione, e che le prove pratiche di manovra esperite in data 29 aprile 1997 hanno dato esito soddisfacente;

CONSIDERATO altresì che le caratteristiche evolutive sopra richiamate consentono di riconsiderare in maniera più rispondente alle esigenze del traffico portuale le limitazioni attualmente vigenti in merito alla velocità massima consentita nell'ambito portuale di Genova;

RITENUTA l'opportunità di aggiornare e modificare il precitato Regolamento dei servizi marittimi e di polizia portuale ed in particolare l'articolo n. 12 del Capo I - PARTE II - Servizi Marittimi e Polizia Portuale - che detta la disciplina relativa alla velocità di sicurezza consentita nella esecuzione delle manovre di entrata e di uscita delle navi dal porto di Genova;

O R D I N A

ART. UNICO

L'Art. 12 del Capo I della PARTE II - Servizi Marittimi e Polizia Portuale del "REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO DI GENOVA" , approvato con ordinanza n. 10/96 in data 15.02.1996, viene sostituito integralmente dal seguente nuovo testo:

"ART.12 -

I comandanti delle navi e delle imbarcazioni a propulsione meccanica nell'eseguire le manovre di entrata e di uscita dal porto, nonché nei movimenti portuali, devono procedere in sicurezza con velocità di manovra moderata tenendo presenti le condizioni meteomarine in atto, le capacità evolutive della propria unità in relazione alle dimensioni, al pescaggio ed alla ampiezza del bacino portuale in cui devono manovrare, nonché all'altro traffico eventualmente in atto ed alla presenza di navi agli ormeggi.

La velocità, di massima, non dovrà superare i 6 (sei) nodi; solo i traghetti veloci (tipo "HSC" - High Speed Craft -) potranno procedere con velocità più elevata e comunque non dovranno superare i 10 (dieci) nodi.

Le navi e le imbarcazioni a propulsione meccanica dovranno tenersi sulla propria dritta in conformità delle norme internazionali contenute nel Regolamento per prevenire gli abbordi in mare. Le navi e le imbarcazioni in movimento nelle ore notturne devono tenere accesi i fanali prescritti dal citato Regolamento."

Genova, 03 giugno 1997

IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
(Eugenio SICUREZZA)



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