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29 marzo 2024 - Anno XXVIII
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Testo integrale del codice di condotta delle Imprese di Spedizione elaborato a Genova da una commissione dell'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova e da alcuni esperti della Federazione Nazionale Spedizionieri.
Il codice è in attesa di una valutazione definitiva per essere poi esteso a livello nazionale

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE

La Federazione Nazionale degli Spedizionieri, con sede in Milano, Via Sammartini n. 33:

  1. vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442 e le disposizioni del Codice civile vigente, rilevanti in materia;
  2. viste le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985;
  3. ritenuto che circa 1300 imprese di spedizione hanno aderito a Fedespedi e che, quindi, essa rappresenta la maggior parte delle imprese che svolgono tale tipo di attività;
  4. ritenuta l'opportunità di individuare opportune linee di comportamento cui dovrebbe uniformarsi la condotta delle imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, anche al fine di determinare uniformi criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari da essa previste;
  5. ritenuto, infine, che l'adozione di un "codice" di tali linee di comportamento appare lo strumento più idoneo ad individuare il tipo di condotta cui l'impresa di spedizione deve uniformarsi per venire incontro alle esigenze di una società evoluta; per corrispondere alle aspettative dei clienti; per rispettare i principi e le regole dell'Unione Europea e per accedere alla certificazione di qualità, considerata importante elemento di corretto svolgimento dell'attività di spedizione, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dell'attuale organizzazione sociale;
  6. esaminate le proposte elaborate dalla Commissione costituita al fine di predisporre il testo di tale "Codice";

nella seduta del . . . . . . . in data . . . . . . . . ha approvato il seguentecodice deontologico delle imprese esercenti attività di spedizione, costituito da 5 articoli e da due allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione:

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE
  1. Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico.
    1. Il Codice Deontologico è costituito dall'insieme dei principi e delle regole cui ogni impresa di spedizione deve ispirarsi nello svolgimento della propria attività;
    2. Le regole contenute nel Codice Deontologico debbono quindi essere rispettate da ogni impresa di spedizione iscritta nell'elenco di cui alla legge n. 1442 del 1941;
    3. Il Codice Deontologico, in quanto prevede obblighi di natura generale e regole di comportamento riguardanti tutte le imprese che esercitano l'attività di spedizione, deve essere rispettato relativamente a tutte le funzioni da esse svolte;
    4. L'inosservanza delle norme del Codice Deontologico, così come ogni comportamento, anche meramente omissivo, suscettibile di ledere il decoro della categoria e il corretto esercizio dell'attività di spedizione, può costituire oggetto di valutazione agli effetti dell'art. 11 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e delle sanzioni disciplinari da esso previste.
  2. Obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del Cliente.

L'impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Eseguire il mandato ad essa affidato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenuto conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti;
  2. Rendere note al Cliente tutte le circostanze, anche sopravvenute durante lo svolgimento del mandato, che possano determinare la revoca o la modifica dell'incarico ovvero la modifica delle condizioni che lo regolano;
  3. Non eccedere dalle istruzioni ricevute dal Cliente e operare, comunque, secondo il suo miglior interesse;
  4. Non discostarsi dalle istruzioni ricevute, a meno che circostanze ignote al mandante, che non possano essergli tempestivamente comunicate, facciano ragionevolmente ritenere che il mandante avrebbe dato la sua approvazione;
  5. Comunicare al proprio mandante senza ritardo l'avvenuta esecuzione del mandato;
  6. Informare il mandante di qualsiasi ostacolo, permanente o temporaneo, che possa frapporsi all'esecuzione delle istruzioni ricevute;
  7. Dare immediata comunicazione al mandante di ogni iniziativa assunta nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d);
  8. Rendere al mandante il conto del proprio operato non appena esaurito l'incarico;
  9. Tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo;
  10. Provvedere con la migliore e più attenta diligenza alla custodia di quanto le venga affidato per l'esecuzione del mandato;
  11. Mantenere la più rigorosa riservatezza in ordine ad ogni notizia riguardante il proprio Cliente, e l'attività da lui svolta, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del mandato, salvo diversa esplicita autorizzazione del Cliente;
  12. Non assumere incarichi di spedizione che non sia in grado di assolvere e, per contro, rinunciare, dandone tempestiva comunicazione al mandante, a quelli ricevuti, qualora l'esecuzione dell'incarico divenisse impossibile o estremamente difficoltosa o pericolosa;
  13. Assumere nei confronti del Cliente un comportamento ispirato alla buona fede, nel senso di cui all'art. 1375 del Codice civile, nonché alla correttezza e alla lealtà;
  14. Assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale eventualmente utilizzati per l'esecuzione del trasporto e/o di prestazioni accessorie siano in regola con le disposizioni normative vigenti nei rispettivi settori di attività, e possiedano i requisiti al proposito prescritti e/o opportuni, ferma restando la loro responsabilità nei confronti del Cliente.
  1. Obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti delle altre imprese di spedizione

L'impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Non fare uso di nomi o di segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione;
  2. Non compiere alcun tipo di atto idoneo a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese di spedizione;
  3. Non diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività di altre imprese di spedizione idonei a determinarne il discredito;
  4. Non avvalersi direttamente e/o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'attività di altre imprese di spedizione;
  5. Non concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi comunemente applicati in materia di concorrenza, a danno delle altre imprese di spedizione ;
  6. Segnalare a Fedespedi ogni caso di esercizio abusivo dell'attività di spedizione di cui sia o venga a conoscenza;
  7. Mantenere con i propri corrispondenti italiani e stranieri un comportamento ispirato alla più rigorosa correttezza ed al più puntuale rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti;
  8. Astenersi, qualora il mandato di spedizione venga assunto unitamente ad altre imprese, da ogni iniziativa unilaterale nei confronti del Cliente, anche per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi;
  9. Comunicare a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per predisporre studi di settore e/o statistiche e/o analisi di mercato in ordine allo stato dell'attività di spedizione ed ai suoi sviluppi futuri.
  1. Modalità di svolgimento del mandato.

Al fine di dare concreto contenuto all'impegno di svolgere il mandato in conformità agli obblighi di cui al precedente articolo 2, l'impresa di spedizione, compatibilmente con le sue concrete e ragionevoli possibilità, sarà tenuta:

  1. Ad ottenere che il mandato del Cliente le venga conferito in forma scritta e che in esso siano indicati tutti gli elementi necessari per individuarne l'esatto contenuto, tendenzialmente adottando il modello a tal fine suggerito ed allegato sub "B";
  2. Nell'ipotesi in cui il mandato non fosse conferito in forma scritta, a comunicare al Cliente tutti gli estremi e le condizioni disciplinanti il mandato, facendo presente che, salvo diverse, ma immediate indicazioni, il mandato si intenderà conferito ed accettato alle condizioni di cui alla sua comunicazione;
  3. A richiedere al Cliente la somministrazione dei mezzi necessari per dare esecuzione al mandato, in conformità di quanto disposto dall'art. 1719 c.c., salvo patto contrario, in particolare per quanto attiene alle somme che, nell'esecuzione del mandato, debbono essere versate a terzi;
  4. A curare l'emissione di documenti coerenti con la natura del mandato, non suscettibili di determinare incertezze e/o confusione ovvero di comportare l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle naturalmente inerenti al mandato ed in particolare:
    1. ad emettere, per l'esecuzione di trasporti stradali, regolari lettere di vettura per i trasporti interni o documenti CMR per i trasporti internazionali;
    2. ad emettere per l'esecuzione dei trasporti multimodali, il modello di polizza FIATA conforme alle Regole UNCTAD e CCI;
    3. ad emettere, per l'esecuzione di altri tipi di trasporto, la tipologia di documento inerente alla natura del trasporto e coerente con essa;
  5. A formulare opportune e tempestive riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ad essa consegnate per la conclusione di contratti di trasporto e/o da essa ricevute al termine di un trasporto, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti del Cliente, salvaguardando al contempo le proprie responsabilità;
  6. A stipulare con Compagnie di assicurazione meritevoli di affidamento opportune coperture assicurative in ordine ai rischi inerenti all'attività da essa svolta, anche per quanto attiene agli errori e/o alle omissioni in cui possa incorrere nello svolgimento della sua attività, sulla base dei limiti di responsabilità previsti dalle norme vigenti e/o da clausole contrattuali;
  7. A predisporre per ogni incarico ricevuto un apposito "dossier" o "cartella", anche utilizzando tecnologie elettroniche, contenente tutte le indicazioni atte a documentare in maniera appropriata la natura dell'incarico; le concrete modalità del suo svolgimento; gli atti eseguiti e i risultati conseguiti;
  8. A rispettare, in occasione dell'emissione di documenti di trasporto, le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" di cui alla Pubblicazione CCI n. 500 ed eventuali successive modificazioni;
  9. A rispettare e a far rispettare tutte le norme inerenti al corretto svolgimento dell'attività di spedizione, con particolare riferimento a quelle dirette alla tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori, soprattutto quando il mandato abbia ad oggetto merci suscettibili di provocare un danno o un pericolo di danno a tali beni.
  1. Disposizioni finali.
    1. Fedespedi si attiverà al fine di ottenere, in attesa dell'approvazione e promulgazione di una nuova legge relativa allo svolgimento dell'attività di spedizione, che il competente Ministero emani, ai sensi dell'art. 25 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, il Regolamento di applicazione da esso previsto;
    2. Fedespedi si attiverà per sottoporre il Codice Deontologico agli istituti di certificazione della qualità, affinché lo assumano quale modello per la verifica delle condizioni di rilascio di tali certificazioni.

NOTE ESPLICATIVE DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE

Il "Codice Deontologico delle imprese esercenti l'attività di spedizione" (individuato anche semplicemente come "Codice"), rappresenta uno strumento elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, avendo ricevuto l'adesione di circa 1300 imprese di spedizione, al fine di individuare più elevati standard qualitativi per quanto attiene ai servizi offerti dagli spedizionieri e di creare una maggiore consapevolezza in ordine alle modalità di corretto svolgimento dell'attività, contenendo i rischi in essa insiti e sviluppando la concorrenza nel rispetto di rigorose regole di correttezza e trasparenza, considerando la concorrenza come strumento indispensabile per un più elevato livello qualitativo dei servizi, e, quindi, presupposto per lo sviluppo dell'attività.

Il "codice deontologico" comprende un complesso di regole di condotta tratte dall'ordinamento giuridico, da principi etici e da prassi consolidate ed è diretto ad individuare i comportamenti che dovrebbero essere tenuti.

Le sue singole disposizioni possono avere varia origine e natura e più precisamente:

  • legale, quando sono espressamente previste da una disposizione normativa;
  • consuetudinaria, quando si sono sviluppate attraverso la continua ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione che esso fosse obbligatorio;
  • pragmatica, quando traggono origine da usi e consuetudini;
  • autodeterminative, quando siano state emanate dagli organi rappresentativi di categoria, in forza dei poteri loro attribuiti.

Il codice elaborato dall'Associazione di categoria si propone quindi di garantire una maggiore certezza, conoscibilità e applicabilità dei principi che disciplinano l'attività degli appartenenti a tale categoria.

L'opportunità di codificare specifiche norme deontologiche deriva anche dall'inesistenza nel settore di regole di comportamento consuetudinarie consolidate, oltre che dai mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento dell'attività di spedizione ed agli effetti dell'individuazione di una corretta linea di comportamento è stato considerato necessario fare riferimento alle prassi normalmente seguite in tale settore, alla luce delle norme vigenti, interpretate sulla basi di comuni regole di diligenza e correttezza.

Fedespedi ha elaborato il "Codice" sulla base di tali regole.

Nelle premesse del Codice viene così richiamata la legge n. 1442 del 1941, istitutiva degli "elenchi autorizzati degli spedizionieri", in cui sono disciplinate sia le modalità di iscrizione all'elenco (ora tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato), sia le attribuzioni della Commissione provinciale; vengono anche richiamate le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985, con cui sono stati dettati alcuni criteri per la concreta applicazione di tale legge, in particolare per quanto attiene alle sanzioni disciplinari applicabili agli iscritti all'elenco degli spedizionieri per "mancanze" inerenti allo svolgimento della loro attività.

Le premesse del "Codice" contengono anche il riferimento ad alcuni presupposti di fatto legati alla circostanza che la maggior parte delle imprese di spedizione ha aderito a Fedespedi, nonché alle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Viene anche richiamata la legge 1442/1941, nonché i principi e le regole dell'Unione Europea in materia di libera concorrenza, mirando comunque a conseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti.

Nella redazione del "Codice" si è dedicata particolare attenzione al conseguimento di due obiettivi:

  • migliorare la professionalità delle imprese di spedizione nel rispetto delle leggi di mercato per un migliore soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
  • rafforzare la consapevolezza dei rischi connessi all'attività di spedizione, cercando di contenerli o, quantomeno, di controllarli.

Nella redazione del "Codice" sono stati quindi considerati separatamente i rapporti tra gli appartenenti alla categoria e i rapporti con l'utenza, anche al fine (cfr. articolo 1) di integrare, dando loro concreta attuazione, le disposizioni degli artt. 10, 11 e 12 della più volte citata legge 1442/1941, in cui sono regolate le sanzioni applicabili in caso di comportamenti lesivi del decoro della categoria e del corretto esercizio dell'attività di spedizione.

Il "Codice", elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa (Fedespedi), deve essere considerato vincolante per tutte le imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla L. 1442/41, costituendo il parametro valutativo del corretto svolgimento della loro attività.

Dopo aver delineato gli scopi che si propone di perseguire ed il suo ambito di applicazione, il Codice disciplina gli obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del cliente, al suo articolo 2.

Nella redazione di questo articolo sono state indirettamente richiamate le principali norme del codice civile in materia di mandato e di spedizione al fine di indurre una maggiore "coscienza" delle responsabilità inerenti allo svolgimento di tale attività.

A carico delle imprese che esercitano l'attività di spedizione sono previsti vari obblighi e divieti:

  1. Per quanto attiene agli obblighi, e cioè ai comportamenti positivamente richiesti, assumono specifica rilevanza quelli qui di seguito elencati:
    1. Obblighi di informativa

L'impresa di spedizione deve informare il proprio cliente, all'inizio e durante tutto lo svolgimento del mandato, di tutte le circostanze (anche sopravvenute) suscettibili di ostacolare (anche solo temporaneamente) l'esecuzione del mandato, ovvero di determinare la revoca o la modifica dell'incarico o delle condizioni che lo regolano, precisando che, in attesa di ricevere nuove istruzioni, essa si deve astenere da ogni attività che possa pregiudicare gli interessi del cliente.

Tale obbligo resta escluso solo quando, durante l'espletamento del mandato, sopravvengono circostanze che non possono essere tempestivamente comunicate al cliente e questi possa risultare pregiudicato dal ritardo: in tal caso l'impresa di spedizione potrà discostarsi dalle istruzioni precedentemente ricevute e potrà invece adottare quei comportamenti che è ragionevole ritenere sarebbero stati approvati dal mandante, fermo restando comunque l'obbligo di informarlo al più presto delle iniziative assunte.

L'impresa di spedizione deve inoltre dare immediata notizia al mandante dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, rendendo conto del proprio operato.

Dall'esame globale di tali disposizioni risulta che il rapporto tra impresa di spedizione e cliente deve essere improntato alla massima trasparenza e correttezza, ancorché ciò possa comportare dei costi: le imprese di spedizione dovranno comunque adeguarsi agli standard individuati nel "Codice" al fine di migliorare la fiducia da parte degli utenti, presupposto indispensabile per uno sviluppo della loro attività secondo linee di corretta concorrenza.

Nell'attuale fase dell'economia sembra necessario per ogni impresa evitare qualsiasi tipo di comportamento suscettibile di danneggiare il cliente; di comportare conseguenze pregiudizievoli (anche sotto il profilo penale) per l'impresa; di screditare gli altri appartenenti alla stessa categoria; di determinare conseguenze negative per il settore in cui essa opera.

  1. Altri obblighi

L'impresa di spedizione deve eseguire il mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenendo conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti, ed assumendo nei confronti del cliente un comportamento ispirato alle regole di correttezza, buona fede e lealtà.

Questo principio generale, espresso in forma generica per poter trovare applicazione in ogni segmento dell'attività dell'impresa di spedizione, trova più analitica determinazione in relazione ad alcuni specificiaspetti.

In tale ambito viene precisato che l'impresa di spedizione deve provvedere "con la migliore e più accurata diligenza alla custodia di quanto possa esserle stato affidato per l'esecuzione del mandato".

L'obbligo imposto all'impresa di spedizione è in questo caso più rigoroso anche in relazione al fatto che il codice civile, disciplinando la responsabilità del depositario, adotta criteri molto diversi.

La particolare diligenza nella custodia non riguarda solo i beni oggetto del mandato, ma qualsiasi altro oggetto (in particolare, documenti) che lo spedizioniere abbia ricevuto dal cliente o da terzi per l'esecuzione del mandato o in occasione di esso.

Il "Codice" impone altresì allo spedizioniere di assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale utilizzati per l'esecuzione del trasporto e delle eventuali prestazioni accessorie siano conformi alle disposizioni normative vigenti: si tratta chiaramente di una disposizione "in bianco", destinata ad assumere concreto contenuto precettivo solo sulla base delle specifiche norme vigenti nei singoli settori del trasporto, tenendo conto del fatto che l'utente non entra in contatto diretto con il soggetto che esegue materialmente il trasporto e non può quindi esercitare nei suoi confronti alcuna forma di controllo, che spetta invece necessariamente all'impresa di spedizione, tenuta ad assicurare al cliente non solo la corretta esecuzione del mandato ad essa conferito, ma anche che lo stesso venga eseguito nel rispetto della normativa vigente (cfr., anche, articolo 4, punto i).

L'impresa di spedizione deve darsi carico di tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo, in ossequio alle regole base vigenti al proposito in materia di mandato.

Per rispettare il dovere di correttezza e lealtà nei confronti del cliente l'impresa di spedizione è tenuta a mantenere la più stretta riservatezza in ordine ad ogni notizia ad esso relativa di cui abbia avuto conoscenza nell'esecuzione del mandato, salvo il caso in cui riceva dal cliente stesso espressa autorizzazione alla divulgazione.

Sotto questo profilo assume particolare rilevanza la necessità, emersa durante la redazione del "Codice", di individuare una forma di autotutela per difendersi da clienti occasionali che si rendono deliberatamente e scientemente inadempienti alle obbligazioni assunte, fidando sulla quantità di imprese operanti nel settore e sulla conseguente possibilità di cambiare spedizioniere con frequenza.

Ci si propone quindi di creare una sorta di "centrale rischi", redigendo un elenco riservato (i cui dati non dovranno cioè assolutamente essere comunicati a terzi, ed il cui accesso sarà strettamente regolamentato) dei clienti gravemente inadempienti, che abbiano preventivamente autorizzato lo spedizioniere ad inserire tali dati nell'elenco (ad esempio, attraverso la stipulazione di un contratto di spedizione in cui sia contenuta una clausola analoga a quella di cui al punto XXX del modello contrattuale allegato).

Tale consenso elimina ovviamente ogni dubbio sulla leicità di tale elenco.

  1. Il "Codice" impone allo spedizioniere anche alcuni divieti.

L'impresa di spedizione è innanzitutto tenuta a rispettare le istruzioni ricevute dal cliente, ed è bene segnalare che la casistica contenziosa dimostra che la maggior parte delle contestazioni sorgono proprio in relazione al mancato rispetto di tali istruzioni.

L'impresa di spedizione è tenuta inoltre a valutare se sia in grado di eseguire il mandato o se, invece, esso richiede un'organizzazione superiore alle sue possibilità, agli effetti dell'instaurazione di un corretto rapporto fiduciario.

Il "Codice" impone conseguentemente di non assumere incarichi di spedizione che non possano essere assolti e di rinunciare, dandone tempestiva informazione al cliente, ai mandati ricevuti, quando la loro esecuzione divenga impossibile o eccessivamente difficoltosa o pericolosa, oltre che per l'impresa di spedizione, anche per il mandante o per i terzi.

Attraverso questa disposizione si intende creare una precisa coscienza in ordine ai limiti dell'organizzazione di ogni impresa, ponendo un freno a potenziali atti di concorrenza sleale, alla luce del fatto che il cliente non è in grado di verificare l'organizzazione dell'impresa cui intende affidare un mandato di spedizione e non ha quindi modo di individuare se essa sia in grado di dare concreta esecuzione al mandato.

Il rapporto tra cliente e impresa esercente l'attività di spedizione deve essere improntato alla reciproca correttezza e fiducia, evitando comportamenti suscettibili di creare discredito o sfiducia nei confronti degli spedizionieri, la cui professionalità deve essere tutelata e perseguita.

Anche per quanto concerne le disposizioni relative ai rapporti tra imprese di spedizione (articolo 3) sono stati identificati vari divieti e obblighi, tendenti ad indirizzare l'attività delle singole imprese verso una corretta concorrenza.

In questo senso devono essere lette le norme dirette a dare concreta attuazione al generico principio di non avvalersi di mezzi direttamente o indirettamente non conformi alle regole di correttezza professionale, ed idonei a danneggiare l'attività di altre imprese di spedizione.

Le norme in materia impongono infatti di astenersi dal:

  • fare uso di nomi o segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione e compiere qualsiasi altro atto idoneo a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese di spedizione (cfr. art. 2598 c.c., numero 1).

Trattandosi dell'ipotesi più frequente di atti di concorrenza sleale, si è ritenuto necessario affiancare alla norma del codice civile una regola che, pur meno incisiva, risulta sicuramente più snella e immediata:

  • diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività di imprese concorrenti idonee a determinarne il discredito (cfr. art. 2598 c.c., numero 2), ricordando che tale comportamento è suscettibile anche di sanzioni penali, secondo il disposto dell'art. 595 c.p., in base al quale è punito chiunque "offende l'altrui reputazione" (intendendo con tale espressione anche il decoro professionale);
  • concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi di correttezza professionale ed in danno dell'attività delle altre imprese di spedizione.

Questo comportamento può essere assimilato al cosiddetto "dumping interno", e cioè al "sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi", che è vietato quando non sia giustificato da condizioni obiettive, e sia volto a fuorviare il giudizio del consumatore e ad infrangere le regole su cui gli altri operatori economici confidano, con conseguente sviamento (e/o accaparramento) della clientela, violando le regole disciplinanti la lecita competizione di mercato (cfr. Cass., 21 aprile 1983, n. 2743).

Il "Codice" impone anche alcuni comportamenti positivi per rendere più corretti i rapporti tra le imprese di spedizione, per quanto attiene ai rapporti con i corrispondenti, imponendo che essi siano ispirati a correttezza ed al più puntuale e rigoroso rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti in forma scritta o verbale, presupposto di un'attiva collaborazione, e strumento indispensabile di sviluppo.

Alle stesse finalità è ispirata anche la disposizione che impone l'astensione da qualsiasi iniziativa unilaterale nei confronti del cliente (soprattutto per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi) in caso di mandato conferito a più spedizionieri.

Infine le imprese sono invitate a comunicare a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per redigere statistiche e/o studi settoriali, in quanto lo sviluppo del mercato impone la disponibilità di un quadro sempre aggiornato dei dati ad esso inerenti.

L'articolo 4 del Codice disciplina le modalità di concreto svolgimento del mandato assunto dall'impresa di spedizione secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Le disposizioni del codice evidenziano la necessità della stipulazione di contratti in forma scritta al fine di meglio identificare (e limitare) le obbligazioni assunte, eliminando o, quanto meno, riducendo il numero delle possibili controversie proponibili da parte del cliente .

Per agevolare tale politica è stato redatto il modello contrattuale allegato sub "B", diretto a consentire una più incisiva tutela della posizione contrattuale dello spedizioniere, specie per quanto concerne l'individuazione e la quantificazione delle sue responsabilità, dal momento che le disposizioni normative vigenti non prevedono in materia alcun limite di responsabilità, lasciando peraltro spazio al proposito a limitazioni pattizie.

Quando il mandato non risulti conferito in forma scritta, l'impresa di spedizione è tenuta a comunicare al cliente tutte le condizioni ad esso inerenti, in applicazione del principio di correttezza e trasparenza che deve permeare tutti i rapporti con il cliente stesso.

La preferenza accordata al contratto scritto è giustificata anche in relazione alla possibilità di predisporre l'elenco dei clienti inadempienti, per realizzare il quale, peraltro, appare corretto ottenere la loro espressa autorizzazione preventiva.

Il contratto scritto consente inoltre una maggiore chiarezza nei confronti del mandante e, soprattutto, un'esatta individuazione delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti anche per conseguire una concreta diminuzione del contenzioso.

Un'altra disposizione fondamentale a tutela dell'impresa di spedizione, diretta anche a sviluppare la concorrenza in modo corretto, è quella con la quale viene imposto all'impresa di richiedere al cliente la somministrazione dei mezzi necessari per l'espletamento del mandato (con particolare riferimento alle somme che devono essere versate a terzi) prima della sua esecuzione, in quanto tale precauzione è troppo spesso trascurata e ciò si risolve, al di là di ogni altra considerazione, in una forma di concorrenza sleale.

Al fine di tutelare gli interessi della categoria, nell'ambito di un generale principio di diligenza e correttezza, migliorando i rapporti con il cliente, il Codice prevede l'adozione, da parte dello spedizioniere, in relazione ad ogni tipo di trasporto, di documenti nazionali o internazionali conformi alla natura del mandato (es. lettera di vettura CMR; polizza FIATA).

Nella predisposizione di tali documenti l'impresa di spedizioni dovrà rispettare le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" predisposte dalla Camera di Commercio Internazionale, che corrispondono a "prassi" commerciali universalmente accettate, divenute come tali vincolanti anche per il sistema bancario.

I documenti di trasporto, oltre ad eliminare rischi di incertezze e confusioni in ordine alle obbligazioni assunte dalle parti, consentono di predeterminare, in caso di danni o ritardi, l'entità del risarcimento, eliminando il rischio di un'eccessiva esposizione dell'impresa di spedizione.

Agli effetti di un corretto rapporto con il cliente (con particolare riferimento alla salvaguardia dei suoi interessi e diritti), ed al fine di evitare un aggravio di responsabilità per l'impresa di spedizione, il Codice richiama l'esigenza di formulare tempestive e congrue riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci.

A questo proposito è opportuno sottolineare la necessità che tutti i dipendenti dell'impresa di spedizioni vengano resi edotti della funzione assolta dalle riserve e dell'esigenza di una loro corretta formulazione, in modo tale da evitare errori e omissioni.

Per garantire il soddisfacimento dei diritti del cliente in presenza di danni alle merci, è opportuno che ogni impresa di spedizione stipuli idonee coperture assicurative con compagnie meritevoli di affidamento (e quindi, preferibilmente, con compagnie di rilevanza nazionale e/o internazionale): nel sistema delineato dal Codice, che si basa sostanzialmente su una corretta applicazione dei limiti di responsabilità previsti dai documenti di trasporto nazionali ed internazionali, tale prassi dovrebbe risultare facilitata dalla possibilità di individuare a priori i limiti di responsabilità applicabili ad ogni contratto e, conseguentemente, il rischio assicurabile.

Questa disposizione consente quindi di delineare un sistema in cui tutte le parti conoscono preventivamente i rischi che fanno loro capo nell'esecuzione del contratto consentendo una maggiore certezza ed una più rigorosa correttezza del rapporto.

Il codice sancisce anche l'obbligo dello spedizioniere di predisporre per ogni mandato un fascicolo che contenga l'intera cronistoria della pratica, in modo tale da poter sempre risalire alla genesi del rapporto ed a tutte le circostanze inerenti alla sua concreta esecuzione.

Tale dossier, che potrà anche essere tenuto in forma elettronica (e sarebbe forse auspicabile un utilizzo più esteso di tale tecnologia, che permette di contenere i costi e di conseguire livelli di efficienza assai più elevati), si propone una maggiore razionalità dell'impresa, consentendo di verificare per ogni pratica le modalità secondo cui essa si è sviluppata.

Il Codice impone infine, con una norma di chiusura dell'intero sistema, il rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare riferimento a quella diretta alla tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori: la rilevanza di tale norma non deve essere sottovalutata, ove si consideri che, in base ad essa, lo spedizioniere che non dovesse rispettare le disposizioni di legge relative all'attività da lui svolta, sarebbe passibile (oltre alle conseguenze espressamente dettate dalle singole disposizioni di legge) anche di un procedimento disciplinare.

Le disposizioni finali contenute nell'articolo 5 impegnano invece Fedespedi ad ottenere una disciplina più attuale e coerente dell'attività di spedizione, anche al fine di migliorare il livello qualitativo della categoria.

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La commessa ha un valore di 1,18 miliardi di euro
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Carnival registra ricavi record per il primo trimestre dell'anno fiscale
Miami
Picco storico delle prenotazioni
L'autorità portuale nazionale peruviana ha revocato la concessione di esclusiva del nuovo porto di Chancay a COSCO
Callao/Lima
L'ente spiega di aver «corretto un errore amministrativo». Lo scalo, centrale per la cinese Belt and Road Initiative in America Latina, dovrebbe essere inaugurato a fine anno
Calo del traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado a febbraio
Genova
Complessivamente sono state movimentate 4,8 milioni di tonnellate di carichi (-4,6%)
L'estensione dell'EU ETS allo shipping? Un bengodi per le compagnie di navigazione, sostiene T&E
L'estensione dell'EU ETS allo shipping? Un bengodi per le compagnie di navigazione, sostiene T&E
Bruxelles
I surcharge per l'ETS - denuncia l'organizzazione - rappresentano un esercizio di profitto, piuttosto che un trasferimento dei costi
L'Autorità Marittima e Portuale di Singapore assicura collaborazione nelle indagini sull'incidente della Dali
Una portacontainer abbatte il ponte Key Bridge del porto di Baltimora
Baltimora
L'urto con un pilone ha fatto collassare la struttura in acciaio
USB proclama per il 5 aprile una prima giornata di 24 ore di sciopero dei lavoratori portuali
Roma
Tra gli elementi di preoccupazione, la riforma portuale voluta dall'attuale governo
Ok a fondi per 10,4 milioni di euro per l'impianto fotovoltaico del porto di Ravenna
Ravenna
Il progetto dell'AdSP ha un valore complessivo di oltre 26 milioni
Sabato è diventato operativo il container terminal di EST nel porto di Augusta
Sabato è diventato operativo il container terminal di EST nel porto di Augusta
Augusta
Pandolfo: contiamo di aprire nuovi servizi diretti e di intercettare le connessioni che attualmente servono i porti dell'Adriatico
MEPC 81, ok ad un meccanismo di tariffazione dei gas serra dello shipping
Londra/Washington
ICS e WSC soddisfatte dell'esito della riunione del Comitato per la protezione dell’ambiente marittimo dell'IMO, che approva l'istituzione di due nuove aree ECA nelle acque artiche canadesi e nel Mare di Norvegia
Incidente mortale nel porto di Napoli
Napoli/Roma
Un marittimo del traghetto “GNV Antares” è stato schiacciato da una ralla
Cordoglio di GNV per la morte del marittimo della Antares
Genova
La compagnia ha assicurato massima collaborazione per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto
Tre giorni di sciopero per il contratto dei lavoratori portuali italiani
Roma
È stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti
Le Aziende informano
ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth
Nel quarto trimestre del 2023 il traffico delle merci nei porti francesi è diminuito del -1,3%
Nel quarto trimestre del 2023 il traffico delle merci nei porti francesi è diminuito del -1,3%
Parigi
Nell'intero anno il calo è stato del -4,6%
Nel 2023 i trasporti di merci su rotaia attraverso le Alpi svizzere hanno segnato un calo più accentuato rispetto alla strada
Nel 2023 i trasporti di merci su rotaia attraverso le Alpi svizzere hanno segnato un calo più accentuato rispetto alla strada
Berna
A crescere è solo l'autostrada viaggiante, in ripresa dopo il Covid
Nel quarto trimestre del 2023 i ricavi del gruppo terminalista HHLA sono diminuiti del -12,1%
Amburgo
Nell'anno il valore del titolo azionario è aumentato del +40,8% principalmente a seguito dell'Opa avanzata da MSC
Nel secondo semestre del 2023 il valore dell'utile netto della cinese OOIL è calato del -94,4%
Hong Kong
Ricavi in diminuzione del -56,6%
Ammontano a tre miliardi di euro i costi che lo shipping deve sostenere nel 2024 per l'inclusione nell'EU ETS
Roma
Assarmatori e Confitarma hanno presentato l'aggiornamento del documento “La rotta verso il net zero. Insieme per decarbonizzare il settore marittimo”
Carlyle in trattative con thyssenkrupp per acquisirne la divisione Marine Systems
Carlyle in trattative con thyssenkrupp per acquisirne la divisione Marine Systems
Essen/Washington
Attivata la procedura di due diligence. Possibile cessione parziale dell'attività
Costa, le soluzioni alternative per l'approdo delle navi da crociera a Venezia sono ancora lontane dall'essere realizzate
Genova
Alberti: auspichiamo un incontro tra tutte le parti per trovare una soluzione definitiva
Problematica l'installazione nei porti di impianti per lo scarico della CO2 liquefatta catturata a bordo delle navi
Singapore
Uno studio del Global Centre for Maritime Decarbonisation evidenzia, tra gli ostacoli, la carenza di aree portuali
Accordo Fincantieri - Saipem nel campo della sorveglianza e controllo delle infrastrutture critiche subacquee
Roma
Le aziende valuteranno opportunità di collaborazione nella robotica sottomarina
ONE prevede investimenti pari a 25 miliardi di dollari in sei anni nello shipping containerizzato
Singapore
Obiettivo della compagnia è di innalzare la capacità della flotta da 1,8 a tre milioni di teu
Nuovo record storico dei ricavi del gruppo terminalista cinese COSCO Shipping Ports
Hong Kong
Lo scorso anno è stato chiuso con un utile netto di 394,3 milioni di dollari (+0,9%)
Ufficializzata l'intesa preliminare per la cessione del quotidiano “Il Secolo XIX” al gruppo MSC
Torino/Ginevra
Avvio delle negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence
Accordo Ferrovie dello Stato - ESA per l'applicazione di tecnologie servizi spaziali alla logistica
Roma
Tra gli obiettivi, il monitoraggio delle infrastrutture, la loro connettività e digitalizzazione
Nel 2023 Interporto Padova ha registrato un aumento del +7,3% del valore della produzione
Padova
Utile netto a 2,9 milioni di euro (+2,0%)
Sesta edizione del report su corridoi ed efficienza logistica di Contship e SRM
Melzo
In aumento il già preponderante ricorso alla clausola Ex Works delle aziende manifatturiere di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto
Accordo alla Spezia per l'uso dell'idrogeno quale fuel per le manovre ferroviarie in porto
La Spezia
È stato siglato dall'AdSP e Mercitalia Shunting & Terminal
Carnival ordina a Meyer Werft una quinta nave da crociera di classe “Excel”
Miami
Sarà presa in consegna nel 2028
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Bruxelles teme che l'acquisizione di ITA da parte di Lufthansa possa limitare la concorrenza
Bruxelles
Comunicato l'esito preliminare dell'indagine
La comunità portuale di La Spezia ricorda Giorgio Bucchioni
La comunità portuale di La Spezia ricorda Giorgio Bucchioni
La Spezia
Era un riferimento intelligente, costante e infaticabile, sottolineano agenti marittimi, doganalisti e spedizionieri
Accordo tra Eni, Fincantieri e RINA per iniziative congiunte per la transizione energetica
Roma
Allo studio soluzioni di decarbonizzazione per il settore marittimo
Accelleron amplia la propria presenza nel mercato giapponese grazie ad un accordo con Furuno
Baden
L'azienda nipponica è leader nella fornitura di sistemi radar marini
Nel 2023 i trasporti di merci sulle vie d'acqua interne della Germania hanno segnato un minimo storico
Wiesbaden
In crescita solo il traffico di transito
AD Ports acquisirà il 60% del capitale della Tbilisi Dry Port
Abu Dhabi/Tbilisi
Il porto secco georgiano diventerà operativo alla fine di quest'anno
Missione del porto di Ravenna in Moldavia
Ravenna
Visitato il porto di Giurgiulesti
Spediporto, una fondazione pubblico-privata per creare la Green Logistic Valley di Genova
Nel 2023 i ricavi del gruppo terminalista PSA International sono diminuiti del -11,2%
Singapore/Genova
A PSA Genova Pra è stato conferito il Premio Industria Felix
Al via la terza edizione del corso per il personale delle agenzie marittime di Genova, Savona e La Spezia
Genova
È realizzato in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto
Maersk pubblica il piano di demerger della Svitzer
Copenaghen
La società di rimorchio del gruppo sarà quotata sul mercato azionario Nasdaq Copenhagen
SAS (gruppo MSC) offre 142,03 euro per ciascuna azione della francese Clasquin
Ginevra
Il prezzo è per il 42,06% del capitale e lo stesso valore sarà proposto per la quota rimanente
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Venerdì a Genova un workshop sulla digitalizzazione dei porti
Genova
Si terrà presso la sede della Capitaneria di Porto
Il 26 e 27 marzo a Milano si terrà l'ottava edizione di “Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry”
Milano
Tema dell'evento “I futuri possibili dell'Italia produttiva e logistica”
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RASSEGNA STAMPA
Le transport maritime national navigue à vue
(Aujourd'hui Le Maroc)
“Israel is facing silent sanctions”
(Globes - Israel's Business Arena)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
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Accordo Mercitalia Logistics - Marcegaglia per la realizzazione di nuovi terminal e raccordi ferroviari
Roma
Previste soluzioni logistiche per il trasporto su ferro dei siderurgici prodotti dal gruppo mantovano
Partnership Euroports-Bluefloat Energy per lo sviluppo di parchi eolici marini
Bilbao/Kallo
Intesa per cooperare nel campo delle infrastrutture portuali e delle soluzioni logistiche
A febbraio i volumi di container nei porti di Algeciras e Valencia sono aumentati del +18,0% e +7,4%
Algeciras/Valencia
L'AdSP del Tirreno Centrale ha siglato un protocollo d'intesa con il porto turkmeno di Turkmenbaschi
Roma
È stato firmato oggi a Roma
Venerdì a Genova un workshop sulla digitalizzazione dei porti
Genova
Si terrà presso la sede della Capitaneria di Porto
Test operativi per la conduzione da remoto di una locomotiva
Berna
Sono stati effettuati da SBB e Alstom
Nel 2023 il fatturato del gruppo Grendi è cresciuto del +10%
Genova
Ritorno all'esercizio diretto dell'attività armatoriale e alle rotte marittime internazionali
Il 25 marzo a Livorno un carrer day organizzato da Assarmatori
Roma
Primo di una serie di incontri in città di mare italiane
Clean Arctic Alliance, istituire aree ECA nelle acque artiche canadesi e nel Mare di Norvegia
Londra
Riunione del MEPC dell'IMO in corso a Londra
Gara per le opere marittime del nuovo porto georgiano di Anaklia
Tbilisi
Partecipano Boskalis, DEME, Jan De Nul e Van Oord
Porti di Napoli e Salerno, Liebherr completa la fornitura di quattro gru a portale su gomma
Bulle
Un mezzo è stato consegnato alla SCT, tre alla CO.NA.TE.CO.
Ulteriore importante passo del gruppo CMA CGM nel settore dell'editoria
Marsiglia/Parigi
Accordo per acquisire la Altice France
Lo scorso anno il traffico crocieristico in Montenegro è aumentato del +31,7%
Podgorica
Approdate 472 navi da crociera (+8,5%)
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +24,1%
Long Beach
In crescita i container pieni allo sbarco e i vuoti. Calo dei carichi all'imbarco
Lo scorso anno le vendite di container della cinese Singamas sono diminuite del -56%
Hong Kong
Dimezzamento dei ricavi dell'azienda di Hong Kong
La portacontainer YM Witness ha abbattuto tre gru di banchina nel porto turco di Evyap
Kocaeli
L'incidente non ha provocato feriti
Wallenius Wilhelmsen chiude il 2023 con risultati finanziari record
Lysaker
Stabili i volumi di rotabili trasportati dalla flotta
Master executive in Shipping Management di ForMare e Confitarma
Roma
Si terrà dal 5 aprile al 28 giugno
A febbraio il traffico delle merci nei porti russi è aumentato del +5%
San Pietroburgo
Crescita dei carichi secche. Stabili le rinfuse liquide
A febbraio il traffico dei container nel porto di Singapore è aumentato del +18,2%
Singapore
Il volume complessivo delle merci è cresciuto del +9,2%
Stabile il traffico delle merci nei porti greci nel terzo trimestre del 2023
Pireo
I passeggeri sono aumentati del +2,6%
Uilt, necessarie misure affinché le norme UE sull'autotrasporto non penalizzino le ferrovie
Roma
Preoccupazione per la crisi del settore merci ferroviario
Nel 2023 i ricavi di Bureau Veritas Italia sono cresciuti del +12%
Milano
Effettuate 185 nuove assunzioni nel corso dell'anno
Captrain Italia sigla un accordo di sale and lease-back con Railpool
Assago/Monaco di Baviera
Cedute 13 locomotive che saranno operate nell'ambito di un contratto di lungo termine
Stabile nel 2023 la consistenza della flotta mercantile tedesca
Amburgo
La Germania mantiene la leadership mondiale nel segmento delle portacontainer
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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