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Enti, imprese ed operatori attendono dal governo un regolamento attuativo che consenta di risolvere i dubbi sull'interpretazione della nuova normativa sul lavoro portuale
Venerdì si svolgerà a Genova una giornata di lavoro su questo tema con la partecipazione di giuristi, rappresentanti italiani ed europei del settore
20 settembre 2000
La legge n. 186 di riforma del lavoro portuale è stata varata nello scorso giugno, ma tutti invocano un regolamento attuativo per sapere come applicarla. Regolamento che è atteso dagli operatori e dalle amministrazioni portuali come si attende una sentenza nelle aule giudiziarie. La nuova legge ha infatti da un lato riaperto conflitti, e non poteva essere altrimenti vista la complessità e la consistenza degli interessi in gioco. Ma dall'altro evidentemente non ha dato risposte certe.

Appena conosciuto il testo della normativa, il Comitato degli utenti portuali aveva infatti chiesto al governo di «emanare un regolamento attuativo della legge che risponda alle direttive comunitarie» (inforMARE del 22 giugno).
«Aspettiamo dal governo un regolamento attuativo» ha detto anche il presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Giuliano Gallanti, presentando oggi la giornata di lavoro su "La riforma del lavoro portuale" che si svolgerà nella sede dell'ente venerdì prossimo. Gallanti auspica che proprio venerdì l'esecutivo dia comunicazione dei contenuti del regolamento, la cui bozza - ha detto - «dovrebbe essere stata discussa ieri o l'altro ieri in sede ministeriale».

I nodi che il regolamento attuativo dovrebbe sciogliere sono - ha ricordato - quello sui servizi portuali, specificandone gli ambiti, e quello sulle competenze, cioè cosa può o non può fare un'azienda portuale.
«Pensiamo che la nuova normativa sia conforme alle direttive comunitarie» ha affemato Gallanti, pur ricordando che ci sono «voci discordanti» e che comunque la legge presenta «delle difficoltà applicative». Sempre parlando di Europa e sottolineando che «spesso si sentono cose inesatte sull'organizzazione del lavoro nei porti del Nord » e che il convegno di venerdì prossimo sarà occasione per «conoscere come è in realtà organizzato il lavoro in quegli scali», il presidente e il segretario generale dell'ente portuale genovese, Fabio Capocaccia, hanno spiegato il differente clima che si è respirato sulle banchine del northern range negli ultimi anni con il fatto che «nei porti del Nord nessuno fa esposti a Bruxelles», come invece è avvenuto in Italia con l'ormai storica vertenza Merci Convenzionali Porto di Genova - Siderurgica Gabrielli che - giunta sui tavoli lussemburghesi della Corte di giustizia UE - aveva indotto l'Unione Europea a seguire dappresso le vicissitudini italiane per l'aggiornamento delle leggi sul lavoro portuale.

In tema di lavoro portuale esiste, ed è stato sicuro punto di riferimento anche negli anni passati - come ricordato dai vertici dell'ente portuale - un «modello Genova», magari «non perfetto - ha detto Gallanti - ma che dà dei risultati».
Non è dato però sapere quanto la nuova normativa potrà mutare il "modello Genova" e definire magari un "modello Italia", né se la legge darà certezze alle imprese, alle compagnie e alle autorità portuali, né tantomeno se il regolamento attuativo dissiperà gli ultimi dubbi su "chi dovrà fare cosa". Certo non sembra un abbaglio degli estensori di una pubblicazione della stessa port authority genovese l'aver ricordato che esiste ed è esistito anche un «tradizionale assetto nordeuropeo, basato sulla copresenza, da un lato, delle imprese terminaliste e, dall'altro, del "pool" quale soggetto chiamato ad integrare gli organici delle imprese nei periodi di punta dei traffici». Un assetto differente da quello italiano e a cui la nuova legge si vuole ispirare mutando l'organizzazione del lavoro portuale nazionale. Con quali provvedimenti? Forse quelli contenuti nel regolamento attuativo.


B.B.





Legge 30 giugno 2000, n. 186

"Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000



Art. 1.
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84


1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".
Art. 2.
Operazioni portuali e servizi portuali


1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione";
b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.";
d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri distinti tenuti";
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.";
f) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta".

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo


1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). -
1.
Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996".

2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
Componenti del comitato portuale


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente".
Art. 5.
Differimento di termini


1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.


European Union
Court of Justice and Court of First Instance



Judgment of the Court of 10 December 1991.
Merci convenzionali porto di Genova SpA v Siderurgica Gabrielli SpA.
Reference for a preliminary ruling: Tribunale di Genova - Italy.
Dock-work undertakings - Statutory monopoly - Competition rules - Prohibition of discrimination ongrounds of nationality - Free movement of goods.
Case C-179/90.
European Court Reports 1991 page I-5889
Swedish Special Edition 1991 page 0507
++++
1. Free movement of persons - Workers - Concept - Existence of relationship of association between workers of the same undertaking - No effect
(EEC Treaty, Art. 48)
2. Competition - Public undertakings and undertakings to which Member States grant special or exclusive rights - Monopoly of performance of dock work - Monopoly resulting in abuse of a dominant position - Not permissible
(EEC Treaty, Arts 86 and 90(1) )
3. Free movement of goods - Quantitative restrictions - Measures having equivalent effect - National rules facilitating abuse of a dominant position resulting in obstacles to the importation of goods from other Member States
(EEC Treaty, Art. 30)
4. Competition - Public undertakings and undertakings to which Member States grant special or exclusive rights - Rules of the Treaty - Direct effect
(EEC Treaty, Arts 30, 48, 86 and 90)
5. Competition - Undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest - Identification based on the specific nature of the activity - Subject to the rules of the Treaty - Derogation - Conditions
(EEC Treaty, Art. 90(2) )



1. The concept of worker within the meaning of Article 48 of the Treaty pre-supposes that for a certain period of time a person performs services for and under the direction of another person in return for which he receives remuneration. That description is not affected by the fact that the worker, whilst being linked to the undertaking by a relationship of employment, is linked to other workers by a relationship of association.
2. Although the simple fact of creating a dominant position by granting exclusive rights within the meaning of Article 90(1) of the Treaty is not as such incompatible with Article 86 of the Treaty, a State is in breach of those two provisions if the undertaking in question, merely by exercising the exclusive rights granted to it, cannot avoid abusing its dominant position or when such rights are liable to create a situation such that it is induced to commit such abuses.
Such is the case when an undertaking to which a monopoly to perform dock work has been granted is induced either to demand payment for services which have not been requested, to charge disproportionate prices, to refuse to have recourse to modern technology or to grant price reductions to certain consumers and at the same time to offset such reductions by an increase in the charges to other consumers.
3. A national measure which has the effect of facilitating the abuse of a dominant position capable of affecting trade between Member States is normally incompatible with Article 30 of the Treaty in so far as it has the effect of making more difficult and hence of impeding the importation of goods from other Member States.
4. Even within the framework of Article 90 of the Treaty, the provisions of Articles 30, 48 and 86 of the Treaty have direct effect and give rise for individuals to rights which the national courts must protect.
5. Dock work is not, in principle, a service of general economic interest exhibiting special characteristics, as compared with the general economic interest of other economic activities, which might bring it within the field of application of Article 90(2) of the Treaty. In any case, the fact that the public authorities have entrusted an undertaking with the operation of services of general economic interest does not, by virtue of the aforesaid provision, absolve it from compliance with the rules of the Treaty unless the application of those rules may obstruct the performance of the particular tasks assigned to it and unless the interests of the Community are not affected.



In Case C-179/90,
REFERENCE to the Court under Article 177 of the EEC Treaty by theTribunale di Genova (District Court, Genoa) Italy, for a preliminary ruling in the proceedings pending before that court between
Merci Convenzionali Porto di Genova SpA
and
Siderurgica Gabrielli SpA
on the interpretation of Articles 7, 30, 85, 86 and 90 of the EEC Treaty,
THE COURT,
composed of: O. Due, President, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse and P.J.G. Kapteyn (Presidents of Chambers), G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias and M. Díez de Velasco, Judges,
Advocate General: W. Van Gerven,
Registrar: H.A. Ruehl, Principal Administrator,
after considering the written observations submitted on behalf of:
- Merci Convenzionali Porto di Genova SpA, by Sergio Medina and Giuseppe Ferraris, of the Genoa Bar,
- Siderurgica Gabrielli SpA, by Giuseppe Conte and Giuseppe Michele Giacomini, of the Genoa Bar,
- the Commission of the European Communities, by Enrico Traversa, a member of the Legal Service, acting as Agent, assisted by Renzo Maria Morresi, of the Bologna Bar,
having regard to the Report for the Hearing,
after hearing the oral observations of Merci Convenzionali Porto di Genova SpA, Siderurgica Gabrielli SpA and the Commision at the hearing on 30 May 1991,
after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 19 September 1991,
gives the following
Judgment1 By order dated 6 April 1990, which was received at the Court on 7 June 1990, the Tribunale di Genova (District Court, Genoa) referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC Treaty two questions on the interpretation of Articles 7, 30, 85, 86 and 90 of the Treaty.
2 The questions arose in the course of proceedings between Merci Convenzionali Porto di Genova SpA (hereinafter referred to as "Merci") and Siderurgica Gabrielli SpA (hereinafter referred to as "Siderurgica") concerning the unloading of goods in the port of Genoa.
3 It appears from the documents sent to the Court that in Italy the loading, unloading, transhipment, storage and general movement of goods or material of any kind within the port are reserved, under Article 110 of the Codice della Navigazione (Navigation Code), to dock-work companies whose workers, who are also members of these companies, must, under Articles 152 and 156 of the Regolamento per la Navigazione Marittima (Regulation on Maritime Navigation), be of Italian nationality. Any failure to respect the exclusive rights vested in the dock-work companies results in the imposition of the penalties laid down by Article 1172 of the Codice della Navigazione.
4 Article 111 of the Codice della Navigazione grants to dock-work undertakings the right to organize dock work on behalf of third parties. For the performance of dock work such undertakings, which are, as a general rule, companies established under private law, must rely exclusively on the dock-work companies.
5 Siderurgica, under the Italian rules, applied to Merci, an undertaking enjoying the exclusive right to organize dock work in the Port of Genoa for ordinary goods, for the unloading of a consignment of steel imported from the Federal Republic of Germany, although the ship' s crew could have peformed the unloading direct. For the unloading Merci in turn called upon the Genoa dock-work company.
6 As a result of a delay in the unloading of the goods, due in particular to strikes by the dock-work company' s workforce, a dispute arose between Siderurgica and Merci in the course of which Siderurgica demanded compensation for the damage it had suffered as a result of the delay, and the reimbursement of the charges it had paid, which it regarded as unfair having regard to the services performed. The Tribunale di Genova, before which the dispute was brought, decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:
"(1) In the present state of Community law, where goods from a Member State of the Community are imported by sea into the territory of another Member State, does Article 90 of the EEC Treaty, together with the prohibitions contained in Articles 7, 30, 85 and 86 thereof, confer on persons subject to Community law rights which the Member States must respect, where a dock-work undertaking and/or company formed solely of national dock workers enjoys the exclusive right to carry out at compulsory standard rates the loading and unloading of goods in national ports, even when it is possible to perform those operations with the equipment and crew of the vessel?
(2) Does a dock-work undertaking and/or company formed solely of national dock workers, which enjoys the exclusive right to carry out at compulsory standard rates the loading and unloading of goods in national ports constitute, for the purposes of Article 90(2) of the EEC Treaty, an undertaking entrusted with the operation of services of general economic interest and liable to be obstructed in the performance by the workforce of the particular tasks assigned to it by the application of Article 90(1) or the prohibitions under Articles 7, 30, 85 and 86 thereof?"
7 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the facts in the main proceedings, the course of the procedure and the written observations submitted to the Court, which are hereinafter mentioned only in so far as is necessary for the reasoning of the Court.
The first question
8 By its first question the national court is essentially asking whether Article 90(1) of the Treaty, in conjunction with Articles 7, 30 and 86 thereof, precludes rules of a Member State which confer on an undertaking established in that State the exclusive right to organize dock work and require it, for the performance of such work, to have recourse to a dock-work company formed exclusively of nationals, and whether those articles give rise to rights for individuals which the national courts must protect.
9 To answer this question, as it has been reformulated, it should be noted in limine that a dock-work undertaking enjoying the exclusive right to organize dock work for third parties, as well as a dock-work company having the exclusive right to perform dock work must be regarded as undertakings to which exclusive rights have been granted by the State within the meaning of Article 90(1) of the Treaty.
10 That article provides that in the case of such undertakings Member States shall neither enact nor maintain in force any measure contrary to the rules contained in the Treaty, in particular those provided for in Article 7 and the articles relating to competition.
11 As regards, in the first place, the nationality condition imposed on the workers of the dock-work company, it should be recalled, to begin with, that according to the case-law of the Court, the general prohibition of discrimination on grounds of nationality laid down in Article 7 of the Treaty applies independently only to situations governed by Community law in regard to which the Treaty lays down no specific prohibition of discrimination (see for example Case 305/87 Commission v Greece [1989] ECR 1461, paragraphs 12 and 13; Case C-10/90 Masgio v Bundesknappschaft [1991] ECR I-1119, paragraph 12).
12 As regards workers, that principle has been specifically applied by Article 48 of the Treaty.
13 In this respect it should be recalled that Article 48 of the Treaty precludes, first and foremost, rules of a Member State which reserve to nationals of that State the right to work in an undertaking of that State, such as the Port of Genoa company which is at issue before the national court. As the Court has already declared (see, for example, the judgment in Case 66/85 Lawrie-Blum v Land Baden-Wuerttemberg [1986] ECR 2121, paragraph 17) the concept of "worker" within the meaning of Article 48 of the Treaty pre-supposes that for a certain period of time a person performs services for and under the direction of another person in return for which he receives remuneration. That description is not affected by the fact that the worker, whilst being linked to the undertaking by a relationship of employment, is linked to other workers by a relationship of association.
14 In the second place, as to the existence of exclusive rights, it should be stated first that with regard to the interpretation of Article 86 of the Treaty the Court has consistently held that an undertaking having a statutory monopoly over a substantial part of the common market may be regarded as having a dominant position within the meaning of Article 86 of the Treaty (see the judgments in Case C-41/90 Hoefner and Elser v Macrotron [1991] ECR I-1979, paragraph 28; Case C-260/89 ERT v DEP [1991] ECR I-2925, paragraph 31).
15 As regards the definition of the market in question, it may be seen from the order for reference that it is that of the organization on behalf of third persons of dock work relating to ordinary freight in the Port of Genoa and the performance of such work. Regard being had in particular to the volume of traffic in that port and its importance in relation to maritime import and export operations as a whole in the Member State concerned, that market may be regarded as constituting a substantial part of the common market.
16 It should next be stated that the simple fact of creating a dominant position by granting exclusive rights within the meaning of Article 90(1) of the Treaty is not as such incompatible with Article 86.
17 However, the Court has had occasion to state, in this respect, that a Member State is in breach of the prohibitions contained in those two provisions if the undertaking in question, merely by exercising the exclusive rights granted to it, cannot avoid abusing its dominant position (see the judgment in Case C-41/90 Hoefner, cited above, paragraph 29) or when such rights are liable to create a situation in which that undertaking is induced to commit such abuses (see the judgment in Case C-260/89 ERT, cited above, paragraph 37).
18 According to subparagraphs (a), (b) and (c) of the second paragraph of Article 86 of the Treaty, such abuse may in particular consist in imposing on the persons requiring the services in question unfair purchase prices or other unfair trading conditions, in limiting technical development, to the prejudice of consumers, or in the application of dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties.
19 In that respect it appears from the circumstances described by the national court and discussed before the Court of Justice that the undertakings enjoying exclusive rights in accordance with the procedures laid down by the national rules in question are, as a result, induced either to demand payment for services which have not been requested, to charge disproportionate prices, to refuse to have recourse to modern technology, which involves an increase in the cost of the operations and a prolongation of the time required for their performance, or to grant price reductions to certain consumers and at the same time to offset such reductions by an increase in the charges to other consumers.
20 In these circumstances it must be held that a Member State creates a situation contrary to Article 86 of the Treaty where it adopts rules of such a kind as those at issue before the national court, which are capable of affecting trade between Member States as in the case of the main proceedings, regard being had to the factors mentioned in paragraph 15 of this judgment relating to the importance of traffic in the Port of Genoa.
21 As regards the interpretation of Article 30 of the Treaty requested by the national court, it is sufficient to recall that a national measure which has the effect of facilitating the abuse of a dominant position capable of affecting trade between Member States will generally be incompatible with that article, which prohibits quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect (see the judgment in Case 13/77 GB-INNO-BM v ATAB [1977] ECR 2115, paragraph 35) in so far as such a measure has the effect of making more difficult and hence of impeding imports of goods from other Member States.
22 In the main proceedings it may be seen from the national court' s findings that the unloading of the goods could have been effected at a lesser cost by the ship' s crew, so that compulsory recourse to the services of the two undertakings enjoying exclusive rights involved extra expense and was therefore capable, by reason of its effect on the prices of the goods, of affecting imports.
23 It should be emphasized in the third place that even within the framework of Article 90, the provisions of Articles 30, 48 and 86 of the Treaty have direct effect and give rise for interested parties to rights which the national courts must protect (see in particular, as regards Article 86 of the Treaty, the judgment in Case 155/73 Sacchi [1974] ECR 409, paragraph 18).
24 The answer to the first question, as reformulated, should therefore be that:
Article 90(1) of the EEC Treaty, in conjunction with Articles 30, 48 and 86 of the Treaty, precludes rules of a Member State which confer on an undertaking established in that State the exclusive right to organize dock work and require it for that purpose to have recourse to a dock-work company formed exclusively of national workers;
Articles 30, 48 and 86 of the Treaty, in conjunction with Article 90, give rise to rights for individuals which the national courts must protect.
The second question
25 In its second question the national court is in essence asking whether Article 90(2) of the Treaty must be interpreted as meaning that a dock-work undertaking and/or company in the situation described in the first question must be regarded as being entrusted with the operation of services of general economic interest within the meaning of that provision.
26 For the purpose of answering that question it should be borne in mind that in order that the derogation to the application of the rules of the Treaty set out in Article 90(2) thereof may take effect, it is not sufficient for the undertaking in question merely to have been entrusted by the public authorities with the operation of a service of general economic interest, but it must be shown in addition that the application of the rules of the Treaty obstructs the performance of the particular tasks assigned to the undertaking and that the interests of the Community are not affected (see the judgments in Case 311/84 CBEM v Compagnie Luxembourgeoise [1985] ECR 3261, paragraph 17, and in Case C-41/90 Hoefner, cited above, paragraph 24).
27 In that respect it must be held that it does not appear either from the documents supplied by the national court or from the observations submitted to the Court of Justice that dock work is of a general economic interest exhibiting special characteristics as compared with the general economic interest of other economic activities or, even if it were, that the application of the rules of the Treaty, in particular those relating to competition and freedom of movement, would be such as to obstruct the performance of such a task.
28 The answer to the second question should therefore be that Article 90(2) of the Treaty must be interpreted as meaning that a dock-work undertaking and/or company in the position described in the first question may not be regarded, on the basis only of the factors set out in that description, as being entrusted with the operation of services of general economic interest within the meaning of that provision.Costs
29 The costs incurred by the Commission of the European Communities, which has submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court.On those grounds,
THE COURT,
in answer to the questions referred to it by the Tribunale di Genova by order of 6 April 1990, hereby rules:
1. Article 90(1) of the EEC Treaty, in conjunction with Articles 30, 48 and 86 of the Treaty, precludes rules of a Member State which confer on an undertaking established in that State the exclusive right to organize dock work and require it for that purpose to have recourse to a dock-work company formed exclusively of national workers;
2. Articles 30, 48 and 86 of the Treaty, in conjunction with Article 90, give rise to rights for individuals which the national courts must protect;
3. Article 90(2) of the Treaty must be interpreted as meaning that a dock-work undertaking and/or company in the position described in the first question may not be regarded, on the basis only of the factors set out in that description, as being entrusted with the operation of services of general economic interest within the meaning of that provision.


Giornata di lavoro
LA RIFORMA DEL LAVORO PORTUALE
legge 30.6.2000 n. 186
e sua applicazione


Genova, 22 settembre 2000
Palazzo San Giorgio
Via della Mercanzia, 2


Ore 9.00 - Sala del Capitano del Popolo


Saluti
GIUSEPPE PERICU
Sindaco di Genova


Introduzione
GIULIANO GALLANTI
presidente Autorità Portuale di Genova


Aspetti Giuridici
MARCO ARATO
SERGIO MARIA CARBONE
MICHELE MARCHESIELLO
FRANCESCO MUNARI
GIUSEPPE NOVARESI


Interventi


L'esperienza internazionale
GUY VANKRUNKELSVEN, Ass. datori lavoro porto di Anversa
JUAN MADRID, porto di Barcellona
THEO DINGEMANS, pool di manodopera del porto di Rotterdam


Interventi


Ore 14.30


Aspetti applicativi
GIORGIO FANFANI, Utenti operatori portuali
FRANCO MARIANI, ANCIP
FRANCESCO NERLI, Assoporti
MASSIMO PROVINCIALI, Ministero dei Trasporti
MARIO SOMMARIVA, Sindacati portuali


Conclusioni
MARIO OCCHIPINTI, sottosegretario ai Trasporti e alla Navigazione
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
HHLA acquisirà il 51% del capitale della società austriaca di trasporto intermodale Roland Spedition
HHLA acquisirà il 51% del capitale della società austriaca di trasporto intermodale Roland Spedition
Amburgo
Il suo network connette i porti di Amburgo, Anversa, Bremerhaven, Koper, Rotterdam e Trieste
Prosegue il trend di flessione delle performance economiche di Kuehne + Nagel
Prosegue il trend di flessione delle performance economiche di Kuehne + Nagel
Schindellegi
In crescita la movimentazione di volumi di spedizioni marittime e aeree
ESPO indica le questioni da affrontare per consentire ai porti europei di affrontare le prossime sfide
Bruxelles
Memorandum in vista delle elezioni europee di giugno
Il porto di Barcellona ha stabilito nuovi record storici di traffico mensile e trimestrale dei container
Il porto di Barcellona ha stabilito nuovi record storici di traffico mensile e trimestrale dei container
Barcellona
A marzo 2024 sono stati movimentati 348mila teu (+34,3%), di cui 154mila in trasbordo (+63,9%) e 194mila in import-export (+17,4%)
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Queen Anne alla Cunard
Monfalcone
Concordata con Princess Cruises il rinvio della consegna della “Star Princess”
Le Aziende informano
Protocollo d'intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'Escola Europea di Intermodal Transport
Le associazioni internazionali dello shipping chiedono aiuto all'Onu per proteggere il trasporto marittimo
Londra
Sollecitati una maggiore presenza militare, missioni e pattugliamenti. Il mondo - scrivono in una lettera a Guterres - sarebbe indignato se quattro aerei di linea venissero sequestrati
A febbraio il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -42,8%
A febbraio il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -42,8%
Il Cairo
Tonnellaggio netto del naviglio in calo del -59,8%. Drastica riduzione del -53% del valore dei diritti di transito
Il World Shipping Council indica all'UE la strada per sostenere l'economia e i commerci
In Norvegia la costruzione dei due più grandi traghetti al mondo alimentati ad idrogeno
In Norvegia la costruzione dei due più grandi traghetti al mondo alimentati ad idrogeno
Brønnøysund/Gursken
Ordine della compagnia Torghatten al cantiere navale Myklebust
In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
Rotterdam
Forte aumento (+29,0%) delle navi feeder in partenza dallo scalo olandese verso i porti del Mediterraneo
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -3,3%
San Pietroburgo
Drastica riduzione del traffico dei passeggeri negli scali portuali della Crimea
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -3,3%
Tytgat (SEA Europe): è urgentemente necessaria una strategia industriale marittima europea
Bruxelles
Tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni dell'Unione Europea
Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
Washington/Bruxelles/Londra/Singapore
Subentrerà a fine luglio a Butler quando quest'ultimo andrà in pensione
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Anversa
In aumento i container. Diminuzione degli altri carichi. I porti belgi, olandesi e tedeschi esortano i governi europei a far sì che le industrie rimangano in Europa
Partnership di HD Hyundai Heavy Industries e Anduril Industries nel campo della difesa marittima
Orange County/Seul
Previsti la progettazione, lo sviluppo e la produzione di nuovi tipi di sistemi navali autonomi
d'Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna LR1
Lussemburgo
Commessa al cantiere navale cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Global Infrastructure Partners rinuncia ad acquisire il 49% della malese MMC Port Holdings
New York
CMA CGM Air Cargo annuncia la sua prima linea transpacifica
Marsiglia
Tra l'estate e l'inizio del prossimo anno verranno presi in consegna tre aeromobili
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
Il precedente picco massimo era stato raggiunto nel 2018
HMM annuncia il quasi raddoppio della capacità della flotta entro il 2030
Seul
Previsti incrementi del +63% dei volumi trasportabili dalle portacontainer e del +95% nel settore delle rinfuse
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Singapore
Il traffico complessivo delle merci è aumentato del +7,6%
L'Iran ha dato il via all'attacco a Israele con il sequestro della portacontainer MSC Aries
Londra/Manila
Le Aziende informano
ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Venezia
Potrà accogliere navi Panamax e avrà una capacità di traffico annua di un milione di teu
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
La Valletta
Crocieristi in crescita del +59,1%
Approvata dalla Commissione Trasporti del Congresso spagnolo una proposta per migliorare la competitività del Registro navale REC
Madrid
Plauso dell'ANAVE. Il numero di navi mercantili di bandiera nazionale è sceso al minimo storico
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
Londra
Recrudescenza della pirateria somala
Assarmatori, bene il decreto che delega le verifiche di sicurezza ad organismi riconosciuti
Roma
Messina: un concreto passo avanti nell'ottica di una sempre maggiore competitività della bandiera italiana
Il traffico marittimo nel canale di Panama dovrebbe gradualmente normalizzarsi da qui al 2025
Balboa
L'inizio della stagione delle piogge, atteso a fine mese, dovrebbe consentire di elevare da 27 a 36 il numero di transiti delle navi
Lo scorso anno sulle navi da crociera mondiali si è imbarcato il numero record di 31,7 milioni di passeggeri (+55,4%)
Lo scorso anno sulle navi da crociera mondiali si è imbarcato il numero record di 31,7 milioni di passeggeri (+55,4%)
Miami
Superato il picco storico dell'anno pre-pandemia del 2019
Aggiornamento delle norme che disciplinano il servizio di ormeggio
Roma
Ok del governo al decreto che istituisce la società pubblica per gestire le autostrade statali a pedaggio
Accordo tra Mercitalia Logistics e Logtainer per lo sviluppo di servizi intermodali che integrano trasporto su ferro, gomma e mare
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi del gruppo UPS sono diminuiti del -5,3%
Atlanta
Utile netto in calo del -41,3%
Grendi ha perfezionato l'acquisto della nave Wedellsborg
Milano
Sarà ribattezzata con il nome di “Grendi Futura”
Grimaldi consolida la propria presenza in Cina con la nuova sede di Shanghai
Napoli/Shanghai
Inaugurati gli uffici della Grimaldi Shipping Agency Shanghai
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Genova
La nuova dotazione della pianta organica dell'ente prevede 50 assunzioni, incluse tre posizioni dirigenziali
Primo impianto per la distribuzione di GNL e GNC ai veicoli nel porto di La Spezia
La Spezia
È stato installato in località Stagnoni
Accordo tra MSC, MSC Foundation e Mercy Ships per la costruzione di una nuova nave ospedale
Ginevra/Lindale
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
Accordo Assarmatori - ITS Academy G. Caboto per la formazione nei settori marittimo, portuale e logistico
Roma
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Algeciras ha movimentato 1,2 milioni di container (+8,1%)
Algeciras
Il traffico delle merci complessivo è aumentato del +3,3%
Nei primi tre mesi di quest'anno a Valencia il traffico portuale dei container è cresciuto del +12,1%
Valencia
A marzo l'incremento è stato del +15,7%
La Spezia e Carrara provano ad abbattere i campanili e sollecitano collaborazione ai porti di Genova e Savona
La Spezia
In calo l'interscambio commerciale fra Svizzera e Italia
Berna
Nei primi tre mesi del 2024 flessione delle esportazioni elvetiche. Stabili le importazioni
Porto di Napoli, urto del traghetto veloce Isola di Procida contro una banchina
Napoli
Circa trenta feriti lievi tra i passeggeri
Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
Taranto
I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
Il molo di Levante esterno del porto di Arbatax è tornato pienamente operativo
Cagliari
Nell'agosto 2020 era stato urtato dal traghetto “Bithia”
Il porto di Los Angeles ha chiuso il primo trimestre con una crescita del +29,6% del traffico dei container
Los Angeles
Prevista una prosecuzione del trend positivo
Stabile il valore dei ricavi di ABB nel primo trimestre
Zurigo
I nuovi ordini sono calti del -5,0%. A fine luglio Rosengren lascerà la carica di CEO a Wierod
La crisi della Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia ufficializzata alle istituzioni e ai sindacati
Salerno
USB Mare e Porti, quello che sta succedendo nel porto di Salerno è frutto delle pressioni degli armatori
Euronav vende la propria società di ship management alla Anglo-Eastern
Anversa/Hong Kong
Gestisce la flotta di navi cisterna della compagnia di Anversa
Genova Industrie Navali ha acquisito una chiatta sommergibile della capacità di carico di 14.000 tonnellate
Genova
Può essere impiegata anche come bacino galleggiante per il varo di manufatti fino a 9.800 tonnellate
Venice Cold Stores & Logistics ottiene la qualifica di deposito fiscale per vini e spumanti
Venezia
Ampliamento dei servizi offerti alle imprese del settore vitivinicolo
Gasparato sollecita ad esentare gli immobili degli interporti dal pagamento dell'Imu
Nola
Il presidente dell'Unione Interporti Riuniti ha avvertito che con i cantieri PNRR l'intermodalità ferroviaria è a rischio
Hapag-Lloyd programma futuri investimenti per espandere l'attività nei settori dei terminal e dell'intermodalità
Amburgo
Tra i mercati, la compagnia incentra l'attenzione su Africa, India, sud-est asiatico e Pacifico
Istituito un consorzio per decarbonizzare i trasporti sulla rotta del Pacifico settentrionale
Vancouver
È formato da nove imprese ed enti ed è aperto ad altri partner
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +16,4%
Long Beach
A marzo l'incremento è stato del +8,3%
Consegna dei lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Catania
Catania
Appalto del valore di 75 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
(Reuters)
Le transport maritime national navigue à vue
(Aujourd'hui Le Maroc)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Piano per migliorare a Genova e Savona i collegamenti delle ferrovie con terminal crociere e aeroporto
Genova
È stato presentato oggi nel capoluogo ligure
Dal 10 al 12 maggio alla Spezia si terrà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”
La Spezia
Il programma prevede eventi tecnici e proposte culturali
Nel porto keniano di Lamu sono arrivate tre nuove gru STS
Mombasa
Potranno lavorare su portacontainer della capacità di oltre 18mila teu
Cento nuovi camion IVECO alimentati ad HVO nella flotta della Smet
Torino
Verranno presi in consegna nel corso di quest'anno
Nei primi tre mesi di quest'anno le merci trasportate su rotaia tra Cina ed Europa sono aumentate del +10%
Pechino
Operati 4.541 treni (+9%)
Nel primo trimestre del 2024 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -2,3%
Hong Kong
A marzo la flessione è stata del -10,6%
Il terminale di rigassificazione FSRU Toscana ha lasciato Livorno diretto a Genova
Livorno
Nello scalo ligure e poi a Marsiglia verranno effettuati interventi di manutenzione
Confermata a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova la concessione dei servizi di rimorchio nel porto di Genova
Genova
Previsti investimenti per 35 milioni di euro per rinnovare la flotta
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -9,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta della OOCL sono aumentati del +3,4%
Mattioli (Federazione del Mare) rilancia il ruolo propulsivo dei cluster marittimi
Roma
Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi di Yang Ming e WHL sono cresciuti del +18,5% e +8,1%
Keelung/Taipei
A marzo gli incrementi sono stati pari rispettivamente a +20,3% e +8,6%
Nel 2023 il traffico merci movimentato dal gruppo Ferrovie dello Stato è calato del -2,0%
Roma
Il Polo Logistica ha registrato una perdita netta di -80 milioni di euro, in miglioramento di 63 milioni
Porto di Genova, inaugurati nuovi locali di Stella Maris presso Stazioni Marittime
Genova
Sono destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba
La tedesca Dachser ha acquisito la connazionale Brummer Logistik
Kempten
L'azienda è specializzata nella logistica dei prodotti deperibili
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della Evergreen sono aumentati del +32,6%
Taipei
A marzo l'incremento è stato del +36,5%
Patto di cooperazione tra le associazioni dei porti e delle compagnie traghetto della Grecia
Il Pireo
Tra le attività, accertarsi che le banchine portuali siano adeguate alle nuove tecnologie navali
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti del Lazio è calato del -5,7%. Record delle crociere
Civitavecchia
Passeggeri dei servizi di linea in crescita del +10,0%
RINA collaborerà allo sviluppo sostenibile dei porti e dello shipping dell'Indonesia
Genova
Contratto con la Banca Mondiale
A Udine l'Officina Manutenzione Rotabili di FVG Rail è stata dotata di un tornio in fossa
Udine
Ok dell'assemblea di Interporto Padova alla fusione per incorporazione del Consorzio Zip
Padova
Aumento di capitale di oltre 7,8 milioni di euro suddiviso tra Comune, Provincia e Camera di Commercio
La turca Arkas ordina quattro portacontainer da 4.300 teu a Guangzhou Wenchong Shipyard
Izmir
Al via un investimento di 240 milioni di dollari
Deutsche Bahn avrebbe sollecitato un gruppo di potenziali offerenti a presentare proposte per acquisire DB Schenker
New York
L'invito rivolto, tra gli altri, a DSV, Maersk e MSC
Interferry chiede ai governi di usare gli introiti della carbon tax per dotare le banchine portuali del cold ironing
Victoria
Corrigan: «imperativo che l'estesa installazione di impianti OPS sia intrapresa con urgenza»
Corsi di formazione per gli equipaggi di GNV per evitare le collisioni con cetacei e tartarughe marine
Genova
Realizzati assieme all'ente di ricerca Fondazione CIMA, promuovono anche la tutela della biodiversità
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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