Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre
1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione
dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio
marittimo)
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 12/12/1992 PAG. 0007 -
0010
Testo:
REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/92 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1992
concernente l'applicazione del principio della libera prestazione
dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio
marittimo)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta modificata della Commissione (1),
visti i pareri del Parlemento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, il 12 giugno 1992, il Parlamento europeo ha
adottato la risoluzione sulla liberalizzazione del cabotaggio
marittimo e sulle sue conseguenze economiche e sociali;
considerando che, secondo l'articolo 61 del trattato, la libera
prestazione dei servizi in materia di trasporti marittimi è
regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti;
considerando che è necessario abolire le restrizioni alla
libera prestazione di servizi tra Stati membri nel settore dei
trasporti marittimi per poter realizzare il mercato interno; che
il mercato interno comporta una spazio nel quale è assicurata
la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali;
considerando che pertanto il principio della libera prestazione
dei servizi va applicato ai trasporti marittimi fra Stati membri;
considerando che beneficiari di tale libertà dovrebbero
essere gli armatori comunitari che impiegano navi registrate in
uno Stato membro e battenti bandiera del medesimo Stato membro,
a prescindere dal fatto che abbia una fascia costiera;
considerando che tale libertà sarà estesa alle navi
iscritte anche nel registro EUROS, non appena quest'ultimo sarà
stato approvato;
considerando che, al fine di evitare distorsioni di concorrenza,
gli armatori comunitari che esercitano la libera prestazione dei
servizi di cabotaggio dovrebbero soddisfare tutti i requisiti
necessari per effettuare il cabotaggio nello Stato membro in cui
le loro navi sono registrate; che gli armatori comunitari che
impiegano navi registrate in uno Stato membro e non hanno il diritto
di effettuare il cabotaggio in tale Stato dovrebbero comunque
beneficiare del presente regolamento durante un periodo transitorio;
considerando che l'attuazione di questa libertà dovrebbe
essere graduale e non necessariamente applicata in modo uniforme
per tutti i servizi interessati, tenuto conto della natura di
alcuni servizi specifici e dei notevoli sforzi che talune economie
della Comunità, in cui si rilevano disparità di
sviluppo, dovranno compiere;
considerando che l'istituzione di pubblici servizi che comportano
determinati diritti ed obblighi per gli armatori interessati può
essere giustificata per garantire adeguati servizi di trasporto
regolari verso, da e tra le isole, sempreché non si effettuino
discriminazioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza;
considerando che dovrebbero essere adottate disposizioni in modo
che sia possibile prendere misure di salvaguardia per quanto riguarda
i mercati dei trasporti marittimi colpiti da gravi perturbazioni
o in caso di emergenza; che a tale scopo dovrebbero essere istituite
le opportune procedure decisionali;
considerando che, vista la necessità di garantire il corretto
funzionamento del mercato interno e nella prospettiva di eventuali
adattamenti alla luce dell'esperienza, la Commissione dovrebbe
presentare una relazione sull'attuazione sull'attuazione del presente
regolamento nonché ulteriori proposte, eventualmente necessarie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A decorrere dal 1o gennaio 1993 la libera prestazione di servizi
di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo)
è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi
che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera
del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti
i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto
Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro EUROS, non
appena quest'ultimo sarà stato approvato dal Consiglio.
2. Mediante deroga, la disposizione di cui al paragrafo 1 secondo
cui le navi debbono soddisfare tutti i requisiti necessari per
l'ammissione al cabotaggio nello Stato membro in cui sono registrate
in quel momento è temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre
1996.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento:
1) per « servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro
(cabotaggio marittimo) » si intendono i servizi normalmente
assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare:
a) cabotaggio continentale: il trasporto via mare di passeggeri
o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale
di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole;
b) servizi di approvvigionamento « off-shore »: il trasporto
via mare di passeggeri o merci fra i porti di uno Stato membro
nonché le attrezzature o strutture situate sulla piattaforma
continentale di tale Stato membro;
c) cabotaggio con le isole: il trasporto via mare di passeggeri
o merci fra:
- porti situati sul continente e su una o più isole di
un solo e medesimo Stato membro;
- porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro.
Ceuta e Melilla sono trattati nello stesso modo dei porti situati
su un'isola;
2) si intendono per « armatori comunitari »:
a) i cittadini di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato
membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo e che svolgono
attività di navigazione;
b) le compagnie di navigazione che sono stabilite conformemente
alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d'attività
principale è situato ed il cui controllo effettivo è
esercitato in uno Stato membro;
oppure
c) i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori della Comunità
o le compagnie di navigazione stabilite fuori della Comunità
e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi
sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del medesimo
Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo;
3) per « contratto di servizio pubblico » s'intende
un contratto concluso fra le autorità comeptenti di uno
Stato membro e un armatore comunitario allo scopo di fornire alla
collettività servizi di trasporto sufficienti.
In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:
- servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità,
regolarità, capacità e qualità;
- servizi di trasporto complementari;
- servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in
particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;
- adeguamenti dei servizi alle reali esigenze;
4) per « obblighi di servizio pubblico » si intendono
gli obblighi che l'armatore comunitario, ove considerasse il proprio
interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella
stessa misura né alle stesse condizioni;
5) per « grave perturbazione del mercato interno dei trasporti
» si intende il manifestarsi sul mercato di problemi, specifici
di tale mercato,
- tali da provocare un'eccedenza grave, suscettibile di persistere,
dell'offerta rispetto alla domanda,
- dovuti alle attività di cabotaggio marittimo, o aggravati
da tali attività e
- comportanti una seria minaccia per l'equilibrio finanziario
e la sussistenza di un numero elevato di armatori comunitari,
sempre che le previsioni a breve e medio termine sul mercato considerato
non indichino miglioramenti sostanziali e durevoli.
Articolo 3
1. Per le navi che effettuano cabotaggio continentale e per le
navi da crociera, tutte le questioni relative all'equipaggio sono
di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato
di bandiera), eccetto per le navi di meno di 650 tonnellate lorde,
alle quali possono applicarsi le condizioni dello Stato ospitante.
2. Per le navi che effettuano il cabotaggio con le isole, tutte
le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello
Stato in cui la nave effettua un servizio di trasporto marittimo
(Stato ospitante).
3. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 1999, per le navi da carico
di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con
le isole, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio
in provenienza da o diretto verso un altro Stato, tutte le questioni
relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui
la nave è registrata (Stato di bandiera).
4. La Commissione effettua un esame approfondito delle ripercussioni
economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio con
le isole e presenta una relazione al Consiglio entro e non oltre
il 1o gennaio 1997.
Sulla base di tale relazione la Commissione sottopone una proposta
al Consiglio, la quale può comprendere modifiche delle
disposizioni relative alla cittadinanza dell'equipaggio previste
ai paragrafi 2 e 3, di modo che il sistema definitivo venga approvato
dal Consiglio in tempo utile, anteriormente al 1o gennaio 1999.
Articolo 4
1. Uno Stato membro può concludere contratti di servizio
pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione
per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione
che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole.
Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o
impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria
per tutti gli armatori comunitari.
2. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri
si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere
serviti, alla regolarità, alla continuità, alla
frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle
tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.
Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se
previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari.
3. I contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore
fino alle rispettive date di scadenza.
Articolo 5
1. In caso di grave perturbazione del mercato interno dei trasporti
dovuta alla liberalizzazione del cabotaggio, uno Stato membro
può chiedere alla Commissione che adotti misure di salvaguardia.
La Commissione, dopo aver consultato gli altri Stati membri, decide
se del caso in merito alle misure di salvaguardia necessarie,
entro trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della
pertinente richiesta dello Stato membro. Queste misure possono
comprendere l'esclusione temporanea della zona in questione dal
campo d'applicazione del presente regolamento, per un periodo
non superiore a dodici mesi.
La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri qualsiasi
decisione relativa alle misure di salvaguardia.
Se, trascorsi trenta giorni lavorativi, la Commissione non ha
adottato nessuna decisione al riguardo, lo Stato membro interessato
ha il diritto di applicare le misure richieste finché la
Commissione non abbia preso una decisione.
Tuttavia, in caso di emergenza, gli Stati membri possono adottare
unilateralmente le misure provvisorie appropriate, che possono
rimanere in vigore per un periodo non superiore a tre mesi. In
tal caso essi ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione
può abrogare dette misure o confermarle con o senza modifiche
finché non abbia preso una decisione definitiva conformemente
al secondo comma.
2. La Commissione può altresì adottare misure di
salvaguardia di propria iniziativa, previa consultazione degli
Stati membri.
Articolo 6
1. Mediante deroga sono temporaneamente esentati dall'applicazione
del presente regolamento i seguenti servizi di trasporto marittimo
nel Mediterraneo e lungo la costa della Spagna, del Portogallo
e della Francia:
- servizi di crociera, sino al 1o gennaio 1995;
- trasporto di merci strategiche (petrolio e prodotti petroliferi,
nonché acqua potabile), sino al 1o gennaio 1997;
- servizi con navi di meno di 650 tonnellate lorde, sino al 1o
gennaio 1998;
- servizi regolari di passeggeri e di traghetto, sino al 1o gennaio
1999.
2. Mediante deroga sono temporaneamente esentati dall'applicazione
del presente regolamento sino al 1o gennaio 1999 i servizi di
cabotaggio tra le isole nel Mediterraneo e il cabotaggio per quanto
riguarda gli arcipelaghi delle Canarie, delle Azzorre e di Madera,
nonché Ceuta e Melilla, le isole francesi lungo la costa
atlantica e i dipartimenti francesi d'oltremare.
3. Per motivi di coesione socioeconomica la deroga di cui al paragrafo
2 è prorogata per la Grecia fino al 1o gennaio 2004 per
i servizi regolari di passeggeri e di traghetto e per quelli effettuati
con navi di meno di 650 tonnellate lorde.
Articolo 7
Alle materie disciplinate dal presente regolamento si applica
l'articolo 62 del trattato.
Articolo 8
Salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento
e fatto salvo il presente regolamento, le persone che prestino
servizi di trasporto marittimo possono a tale fine esercitare
temporaneamente la loro attività nello Stato membro in
cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte
da tale Stato ai propri cittadini.
Articolo 9
Prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in attuazione del presente regolamento, gli Stati
membri consultano la Commissione. Essi comunicano a quest'ultima
le disposizioni adottate.
Articolo 10
Anteriormente al 1o gennaio 1995, e in seguito ogni due anni,
la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione
del presente regolamento nonché, se del caso, le proposte
necessarie.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
J. MacGREGOR
(1) GU n. C 73 del 19. 3. 1991, pag. 27. (2) GU n. C 295 del 26.
11. 1990, pag. 687 e parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 56 del 7. 3.
1990, pag. 70.
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