Considerazioni sullo schema di Regolamento attuativo della
legge 30.06.2000 n. 186
Facciamo riferimento al Regolamento attuativo della legge 30.06.2000
n. 186 contenente modifiche alla legge n. 84/94 in materia di
operazioni portuali e fornitura del lavoro portuale temporaneo
che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha recentemente
elaborato e che per pronto riferimento si allega.
Su tale Regolamento riteniamo doveroso segnalare alcuni rilievi
critici che prendono spunto dalle disposizioni contenute nella
Decisione della Commissione Europea del 21.10.1997.
Sia la citata Decisione che le successive precisazioni fornite
dalla Direzione della Concorrenza della Commissione Europea hanno
costantemente affermato che i servizi portuali costituiscono parte
integrante del ciclo delle operazioni portuali e che possono essere
resi dalle imprese portuali in regime di appalto, nell'ambito
di uno specifico mercato di riferimento.
Peraltro, nella stessa Decisione si legge che "le operazioni
portuali sono complementari le une rispetto alle altre e che ciascuna
di tali prestazioni può essere fornita da un operatore
differente".
La nozione di servizio portuale, così come concepita dalla
Commissione Europea si identifica, pertanto, con una o più
operazioni portuali rientranti nel ciclo operativo dell'impresa.
Il servizio portuale costituisce, quindi, un segmento del ciclo
operativo che altre imprese portuali possono svolgere in regime
di appalto.
I principi sopraelencati, formalmente recepiti dalla legge n.
186/2000, hanno consentito ai Ministri dei Trasporti e della Navigazione
che si sono succeduti, di poter affermare che, con la predetta
legge, la normativa nazionale in materia portuale veniva adeguata
alle disposizioni comunitarie.
Gli stessi principi, che non possono essere ignorati dall'Amministrazione,
risultano invece disattesi nell'allegata bozza del Regolamento
attuativo della legge 186/2000, ove i servizi portuali non sono
più definiti come "quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali"
ma come "prestazioni specialistiche, che siano complementari
ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali" (all'art.
2, comma 2).
Ad aggravare ulteriormente la difformità del Regolamento
rispetto al testo della legge n. 186/2000, interviene il comma
4 dello stesso articolo, dove si afferma che i servizi portuali
consistono in "attività distinte da quelle facenti
parte del ciclo delle operazioni portuali".
Ne deriva quindi che detti servizi portuali finiscono per essere
estranei al ciclo delle operazioni portuali e collegati ad esso
solo in un rapporto di complementarietà ed accessorietà.
In conclusione, mentre la legge n. 186/2000 ammette l'esistenza
di un mercato delle prestazioni specialistiche all'interno del
ciclo, il Regolamento, escludendo tale possibilità, non
è conforme alla legge e, quindi, a maggior ragione alla
succitata Decisione.
Quanto sopra salvo non voler ritenere che le "operazioni
portuali", di cui alla legge n. 84/94 comprendano, alla luce
della n. 186/2000, anche i servizi portuali, di cui alla Decisione
del 21.10.1997, e che la legge n. 186/2000 abbia introdotto un'ulteriore
categoria di "servizi portuali" (esterni al ciclo portuale),
la cui disciplina, fino ad oggi, è rimasta sostanzialmente
sullo sfondo per la sua rilevanza tutto sommato secondaria.
Il che potrebbe rendere opportuno un intervento della Commissione
presso le competenti Autorità governative italiane.
Nel ringraziarVi per l'attenzione, restiamo a disposizione per
ogni eventuale ulteriore chiarimento che potrà essere fornito,
anche direttamente, qualora riteneste opportuno fissare un incontro
presso i Vostri uffici.
Vogliate gradire i sensi della nostra stima.
Il Presidente
Giorgio Fanfani
|
|