Progetti di legge elvetici per l'equiparazione della firma
digitale alla firma autografa e per il commercio elettronico
In Svizzera è in vigore dallo scorso 1° maggio
un'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica
Il Consiglio federale elvetico ha avviato oggi la discussione
del progetto di legge federale sul commercio elettronico e del
progetto di legge federale sulla firma elettronica (LFiE), per
equiparare la firma digitale alla firma autografa, rendendo possibile
la conclusione di contratti anche per via elettronica.
Grazie alla firma elettronica - ha spiegato il Consiglio - si
dispone oggi di un procedimento tecnico con il quale è
possibile determinare l'origine, e quindi l'autenticità,
di un documento elettronico e verificare nel contempo che il documento
non abbia subito modifiche. Secondo il Codice svizzero i contratti
per i quali la legge prescrive la forma scritta devono tuttavia
essere obbligatoriamente muniti della firma autografa. Poiché
le transazioni si svolgono sempre più per via elettronica,
il Consiglio federale ha però deciso di adeguare il diritto
all'evoluzione della tecnica avviando la discussione che si concluderà
il prossimo 31 marzo.
La legge federale sulla firma elettronica rimpiazzerà quindi
l'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica, entrata
in vigore il 1° maggio 2000. Tale ordinanza ha istituito
la base legale necessaria al riconoscimento facoltativo dei prestatori
di servizi di certificazione. I servizi di certificazione comprendono
la creazione di identificativi privati e la gestione di identificativi
pubblici. La combinazione tra chiavi di identificazione pubblica
e privata consentono di risalire al mittente di un documento munito
di firma elettronica. Può inoltre essere accertato se il
documento, dopo essere stato firmato elettronicamente, abbia subito
modifiche. Un documento firmato conformemente all'ordinanza sui
servizi di certificazione elettronica non soddisfa tuttavia le
esigenze previste dal Codice elvetico sulla documentazione in
forma scritta.
La revisione del Codice equipara la firma elettronica alla firma
autografa quando la firma elettronica si basa su un certificato
rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.
I contratti per i quali era sinora necessaria la forma scritta
potranno così essere perfezionati anche per via elettronica.
La legge federale sulla firma elettronica disciplina le condizioni
di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione
e la loro responsabilità. Il progetto di legge prevede
un'inversione dell'onere probatorio: il titolare di una chiave
identificativa privata dovrà provare che la sua chiave
è stata utilizzata contro la sua volontà e che non
è l'autore di una dichiarazione di volontà recante
la sua firma elettronica. Egli deve pertanto custodire la chiave
in modo tale da impedirne l'utilizzo abusivo. Qualora venga meno
a tale obbligo, il titolare della chiave privata risponde dei
danni cagionati a terzi che hanno fatto affidamento sulla validità
del certificato.
La LFiE si occupa principalmente del commercio elettronico, ma
istituisce anche le basi legali per la comunicazione elettronica
con le autorità (e-government) in materia di diritto privato,
affinché in futuro sia ad esempio possibile comunicare
per via elettronica con il registro di commercio. I dettagli saranno
disciplinati dal Consiglio federale con un'ordinanza.
Per quanto riguarda il commercio elettronico, considerato parte
dei cosiddetti contratti a distanza, il secondo progetto di legge
federale si propone con una revisione del Codice di estendere
ai contratti a distanza il diritto di revoca attualmente vigente
per i contratti a domicilio. Il Consiglio ha proposto inoltre
alcuni adeguamenti generali del diritto concernente la protezione
dei consumatori e la concorrenza sleale. La consultazione su questo
progetto si concluderà il prossimo 31 maggio.
|