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17 gennaio 2001

Progetti di legge elvetici per l'equiparazione della firma digitale alla firma autografa e per il commercio elettronico

In Svizzera è in vigore dallo scorso 1° maggio un'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Il Consiglio federale elvetico ha avviato oggi la discussione del progetto di legge federale sul commercio elettronico e del progetto di legge federale sulla firma elettronica (LFiE), per equiparare la firma digitale alla firma autografa, rendendo possibile la conclusione di contratti anche per via elettronica.

Grazie alla firma elettronica - ha spiegato il Consiglio - si dispone oggi di un procedimento tecnico con il quale è possibile determinare l'origine, e quindi l'autenticità, di un documento elettronico e verificare nel contempo che il documento non abbia subito modifiche. Secondo il Codice svizzero i contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta devono tuttavia essere obbligatoriamente muniti della firma autografa. Poiché le transazioni si svolgono sempre più per via elettronica, il Consiglio federale ha però deciso di adeguare il diritto all'evoluzione della tecnica avviando la discussione che si concluderà il prossimo 31 marzo.

La legge federale sulla firma elettronica rimpiazzerà quindi l'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica, entrata in vigore il 1° maggio 2000. Tale ordinanza ha istituito la base legale necessaria al riconoscimento facoltativo dei prestatori di servizi di certificazione. I servizi di certificazione comprendono la creazione di identificativi privati e la gestione di identificativi pubblici. La combinazione tra chiavi di identificazione pubblica e privata consentono di risalire al mittente di un documento munito di firma elettronica. Può inoltre essere accertato se il documento, dopo essere stato firmato elettronicamente, abbia subito modifiche. Un documento firmato conformemente all'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica non soddisfa tuttavia le esigenze previste dal Codice elvetico sulla documentazione in forma scritta.
La revisione del Codice equipara la firma elettronica alla firma autografa quando la firma elettronica si basa su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto. I contratti per i quali era sinora necessaria la forma scritta potranno così essere perfezionati anche per via elettronica.

La legge federale sulla firma elettronica disciplina le condizioni di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e la loro responsabilità. Il progetto di legge prevede un'inversione dell'onere probatorio: il titolare di una chiave identificativa privata dovrà provare che la sua chiave è stata utilizzata contro la sua volontà e che non è l'autore di una dichiarazione di volontà recante la sua firma elettronica. Egli deve pertanto custodire la chiave in modo tale da impedirne l'utilizzo abusivo. Qualora venga meno a tale obbligo, il titolare della chiave privata risponde dei danni cagionati a terzi che hanno fatto affidamento sulla validità del certificato.

La LFiE si occupa principalmente del commercio elettronico, ma istituisce anche le basi legali per la comunicazione elettronica con le autorità (e-government) in materia di diritto privato, affinché in futuro sia ad esempio possibile comunicare per via elettronica con il registro di commercio. I dettagli saranno disciplinati dal Consiglio federale con un'ordinanza.

Per quanto riguarda il commercio elettronico, considerato parte dei cosiddetti contratti a distanza, il secondo progetto di legge federale si propone con una revisione del Codice di estendere ai contratti a distanza il diritto di revoca attualmente vigente per i contratti a domicilio. Il Consiglio ha proposto inoltre alcuni adeguamenti generali del diritto concernente la protezione dei consumatori e la concorrenza sleale. La consultazione su questo progetto si concluderà il prossimo 31 maggio.



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