Emanata dalla Capitaneria di Porto un'ordinanza che regola
i servizi integrativi antincendio nel porto di Genova
La principale innovazione consiste nella possibilità
concessa ai terminalisti ed alle imprese portuali di organizzare
in proprio la sorveglianza antincendio
E' stata emanata ieri dalla Capitaneria di Porto di Genova
l'ordinanza 61/2001
che ha approvato e reso esecutivo, a decorrere dal prossimo
1° maggio, un nuovo "
Regolamento per l'espletamento
del servizio integrativo antincendio" nel porto genovese.
Il provvedimento ha l'obiettivo di tutelare la sicurezza nell'intero
ambito portuale attraverso una corretta gestione dei parchi di
contenitori di merci pericolose e attraverso le sorveglianza a
bordo delle navi che effettuano lavori con uso di fiamma o trasportano
carichi pericolosi e/o infiammabili.
La principale innovazione contenuta nel nuovo regolamento è
costituita dalla possibilità concessa ai terminalisti ed
alle imprese portuali di organizzare in proprio la sorveglianza
antincendio all'interno dei "terminali in concessione",
attuando il dispositivo dell'articolo 5 del decreto legislativo
272/99.
I terminalisti potranno formare il proprio personale, che dovrà
peraltro essere dedicato esclusivamente all'espletamento del
servizio di sicurezza antincendio all'interno del terminal, ove
sono depositati contenitori di merci pericolose delle varie tipologie.
La nuova normativa detta anche nuove regole in merito alla formazione
delle future "Guardie ai Fuochi", siano essi dipendenti
dai terminalisti o dalle società autorizzate che attualmente
operano a bordo delle navi e a terra, quali la Coop. S. Barbara
e la S.A.R.I.A.
La nuova normativa, che sostituisce il Capitolo 3 del Regolamento
di sicurezza del porto di Genova che fino ad oggi ha disciplinato
l'attività delle "Guardie ai Fuochi", è
stata emanata dopo una lunga istruttoria alla quale hanno partecipato
il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Asl 3, l'Autorità
Portuale e tutte le associazioni dell'armamento e dell'utenza
portuale.
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