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25 aprile 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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I consoli delle compagnie portuali genovesi hanno incontrato i vertici dell'authority portuale di Palazzo San Giorgio
Si è parlato del lavoro portuale nello scalo ligure, tema già discusso ieri con il presidente dell'ente regionale
18 settembre 2002
Dopo il colloquio avuto ieri con il presidente della Regione Liguria, i consoli Paride Batini e Tirreno Bianchi, insieme con una rappresentanza delle due compagnie portuali genovesi Culmv e Pietro Chiesa, hanno incontrato oggi a Palazzo San Giorgio i vertici dell'Autorità Portuale di Genova per parlare dello stesso argomento: il lavoro portuale e l'applicazione della legge sulla fornitura dei servizi portuali (186/2000), di cui riportiamo di seguito il testo e il regolamento attuativo.

Le parti hanno concordato sulla necessità di garantire continuità all'attuale assetto organizzativo che ha garantito la pace sui moli genovesi per un lungo periodo. Culmv e Pietro Chiesa hanno sottolineato il successo della collaborazione con i terminalisti, mentre Gallanti ha sostenuto l'esigenza di garantire stabilità all'organizzazione del porto di Genova.
Legge 30 giugno 2000, n. 186

"Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000


Art. 1.
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84


1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".

Art. 2.
Operazioni portuali e servizi portuali


1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione";
b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.";
d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri distinti tenuti";
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.";
f) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta".


2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo


1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). -
1.
Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996".


2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
Componenti del comitato portuale


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente".


Art. 5.
Differimento di termini


1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.






Regolamento attuativo della legge 186/2000


Il Ministro dei Trasporti
e della Navigazione


Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorità portuali, dove istituite, o delle autorità marittime;

Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione effettuata con nota n. del al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento

ART. 1

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorità portuali, dove istituite, o le autorità marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    • per "autorità competente" l'autorità portuale, dove istituita, o l'autorità marittima nella persona del Capo del circondario;
    • per "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.


ART. 2

Servizi portuali

  1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazio0ni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.

  2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasporto, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra e ad altra modalità di trasporto e viceversa.

  3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.

  4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

  5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.


L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portual


ART. 3

Autorizzazione

  1. da indicarsi nella stessa autorizzazione.

  2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti8 istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

  3. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilancio dell'autorizzazione deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere, nonché del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parità di condizioni in caso di più domande è da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente.

  4. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di una adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorità competente può comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorità.

  5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato la pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorità competente tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.

  6. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza può essere dichiarata per le seguenti ipotesi:

    1. perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;

    2. omesso pagamento dei canone annuale;

    3. abusiva sostituzione di altri nell'autorizzazione;

    4. inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.


  • Prima di dichiarare la decadenza, l'autorità competente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.



  • ART. 4

    Requisiti

    1. L'autorità competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

    2. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.

    3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non può essere autorizzata ad esercitare né direttamente né indirettamente le attività di cui all'articolo 16 della legge, né deve essere detenuta da una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge.

    4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attività di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:

      1. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;

      2. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte del singolo socio dell'altra;

      3. la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.



    ART. 5

    Registro dei servizi portuali

    1. l'autorità competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.

    2. Nel registro devono essere indicati:

      1. il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

      2. l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;

      3. il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;

      4. il nome e cognome di un eventuale procuratore;

      5. l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;

      6. numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;

      7. il canone annuo e l'ammontare della cauzione;

      8. le tariffe relative ai servizi da svolgere.


  • Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.



  • ART. 6

    Vigilanza

    1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorità competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attività la più ampia trasparenza e garantiscono parità di trattamento a parità di condizioni.

    2. L'autorità competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'autorità portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. C), della legge n. 84 del 1994.

    3. L'autorità competente, ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.


    Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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    Londra
    Sollecitati una maggiore presenza militare, missioni e pattugliamenti. Il mondo - scrivono in una lettera a Guterres - sarebbe indignato se quattro aerei di linea venissero sequestrati
    A febbraio il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -42,8%
    A febbraio il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -42,8%
    Il Cairo
    Tonnellaggio netto del naviglio in calo del -59,8%. Drastica riduzione del -53% del valore dei diritti di transito
    Il World Shipping Council indica all'UE la strada per sostenere l'economia e i commerci
    In Norvegia la costruzione dei due più grandi traghetti al mondo alimentati ad idrogeno
    In Norvegia la costruzione dei due più grandi traghetti al mondo alimentati ad idrogeno
    Brønnøysund/Gursken
    Ordine della compagnia Torghatten al cantiere navale Myklebust
    In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
    In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
    Rotterdam
    Forte aumento (+29,0%) delle navi feeder in partenza dallo scalo olandese verso i porti del Mediterraneo
    Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -3,3%
    San Pietroburgo
    Drastica riduzione del traffico dei passeggeri negli scali portuali della Crimea
    Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -3,3%
    Tytgat (SEA Europe): è urgentemente necessaria una strategia industriale marittima europea
    Bruxelles
    Tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni dell'Unione Europea
    Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
    Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
    Washington/Bruxelles/Londra/Singapore
    Subentrerà a fine luglio a Butler quando quest'ultimo andrà in pensione
    Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
    Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
    Anversa
    In aumento i container. Diminuzione degli altri carichi. I porti belgi, olandesi e tedeschi esortano i governi europei a far sì che le industrie rimangano in Europa
    Partnership di HD Hyundai Heavy Industries e Anduril Industries nel campo della difesa marittima
    Orange County/Seul
    Previsti la progettazione, lo sviluppo e la produzione di nuovi tipi di sistemi navali autonomi
    d'Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna LR1
    Lussemburgo
    Commessa al cantiere navale cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
    Global Infrastructure Partners rinuncia ad acquisire il 49% della malese MMC Port Holdings
    New York
    CMA CGM Air Cargo annuncia la sua prima linea transpacifica
    Marsiglia
    Tra l'estate e l'inizio del prossimo anno verranno presi in consegna tre aeromobili
    Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
    Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
    Port Klang
    Il precedente picco massimo era stato raggiunto nel 2018
    HMM annuncia il quasi raddoppio della capacità della flotta entro il 2030
    Seul
    Previsti incrementi del +63% dei volumi trasportabili dalle portacontainer e del +95% nel settore delle rinfuse
    Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
    Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
    Singapore
    Il traffico complessivo delle merci è aumentato del +7,6%
    L'Iran ha dato il via all'attacco a Israele con il sequestro della portacontainer MSC Aries
    Londra/Manila
    Le Aziende informano
    ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth
    Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
    Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
    Venezia
    Potrà accogliere navi Panamax e avrà una capacità di traffico annua di un milione di teu
    Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
    Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
    Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
    Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
    La Valletta
    Crocieristi in crescita del +59,1%
    Approvata dalla Commissione Trasporti del Congresso spagnolo una proposta per migliorare la competitività del Registro navale REC
    Madrid
    Plauso dell'ANAVE. Il numero di navi mercantili di bandiera nazionale è sceso al minimo storico
    In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
    In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
    Londra
    Recrudescenza della pirateria somala
    Assarmatori, bene il decreto che delega le verifiche di sicurezza ad organismi riconosciuti
    Roma
    Messina: un concreto passo avanti nell'ottica di una sempre maggiore competitività della bandiera italiana
    Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Abidjan
    Napoli
    È la quarta di sei navi di classe “G5”
    Baltimora attribuisce a proprietario e gestore della nave Dali la colpa del crollo del ponte Key Bridge
    Baltimora
    Sarebbero state accertate disfunzioni all'alimentazione elettrica a bordo che avrebbero causato un blackout
    Grimaldi e IMAT hanno rinnovato l'accordo quinquennale per la formazione degli equipaggi
    Castel Volturno
    Focus sulle nuove tecnologie installate a bordo delle navi
    Ancora in calo le performance economiche trimestrali di DSV
    Hedehusene
    Nel primo trimestre di quest'anno il valore dell'utile netto è diminuito del -27,2%
    Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna
    Cagliari
    Avanzo di amministrazione di 530 milioni di euro, di cui oltre 475 vincolati per opere in corso
    Durante la pandemia l'import-export americano di merci pericolose è stato penalizzato
    Washington
    Indagine del Government Accountability Office
    Nel 2023 CEPIM - Interporto di Parma ha registrato una crescita del +6,8% del valore della produzione
    Bianconese di Fontevivo
    Utile netto di788mila euro (+223,2%)
    Nel primo trimestre del 2024 i ricavi del gruppo UPS sono diminuiti del -5,3%
    Atlanta
    Utile netto in calo del -41,3%
    Grendi ha perfezionato l'acquisto della nave Wedellsborg
    Milano
    Sarà ribattezzata con il nome di “Grendi Futura”
    Grimaldi consolida la propria presenza in Cina con la nuova sede di Shanghai
    Napoli/Shanghai
    Inaugurati gli uffici della Grimaldi Shipping Agency Shanghai
    Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
    Genova
    La nuova dotazione della pianta organica dell'ente prevede 50 assunzioni, incluse tre posizioni dirigenziali
    Primo impianto per la distribuzione di GNL e GNC ai veicoli nel porto di La Spezia
    La Spezia
    È stato installato in località Stagnoni
    Accordo tra MSC, MSC Foundation e Mercy Ships per la costruzione di una nuova nave ospedale
    Ginevra/Lindale
    Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
    Livorno
    Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
    Accordo Assarmatori - ITS Academy G. Caboto per la formazione nei settori marittimo, portuale e logistico
    Roma
    PROSSIME PARTENZE
    Visual Sailing List
    Porto di partenza
    Porto di destinazione:
    - per ordine alfabetico
    - per nazione
    - per zona geografica
    Nel primo trimestre del 2024 il porto di Algeciras ha movimentato 1,2 milioni di container (+8,1%)
    Algeciras
    Il traffico delle merci complessivo è aumentato del +3,3%
    Nei primi tre mesi di quest'anno a Valencia il traffico portuale dei container è cresciuto del +12,1%
    Valencia
    A marzo l'incremento è stato del +15,7%
    La Spezia e Carrara provano ad abbattere i campanili e sollecitano collaborazione ai porti di Genova e Savona
    La Spezia
    In calo l'interscambio commerciale fra Svizzera e Italia
    Berna
    Nei primi tre mesi del 2024 flessione delle esportazioni elvetiche. Stabili le importazioni
    Porto di Napoli, urto del traghetto veloce Isola di Procida contro una banchina
    Napoli
    Circa trenta feriti lievi tra i passeggeri
    Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
    Taranto
    I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
    Il molo di Levante esterno del porto di Arbatax è tornato pienamente operativo
    Cagliari
    Nell'agosto 2020 era stato urtato dal traghetto “Bithia”
    Il porto di Los Angeles ha chiuso il primo trimestre con una crescita del +29,6% del traffico dei container
    Los Angeles
    Prevista una prosecuzione del trend positivo
    Stabile il valore dei ricavi di ABB nel primo trimestre
    Zurigo
    I nuovi ordini sono calti del -5,0%. A fine luglio Rosengren lascerà la carica di CEO a Wierod
    La crisi della Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia ufficializzata alle istituzioni e ai sindacati
    Salerno
    USB Mare e Porti, quello che sta succedendo nel porto di Salerno è frutto delle pressioni degli armatori
    Euronav vende la propria società di ship management alla Anglo-Eastern
    Anversa/Hong Kong
    Gestisce la flotta di navi cisterna della compagnia di Anversa
    Genova Industrie Navali ha acquisito una chiatta sommergibile della capacità di carico di 14.000 tonnellate
    Genova
    Può essere impiegata anche come bacino galleggiante per il varo di manufatti fino a 9.800 tonnellate
    Venice Cold Stores & Logistics ottiene la qualifica di deposito fiscale per vini e spumanti
    Venezia
    Ampliamento dei servizi offerti alle imprese del settore vitivinicolo
    Gasparato sollecita ad esentare gli immobili degli interporti dal pagamento dell'Imu
    Nola
    Il presidente dell'Unione Interporti Riuniti ha avvertito che con i cantieri PNRR l'intermodalità ferroviaria è a rischio
    Hapag-Lloyd programma futuri investimenti per espandere l'attività nei settori dei terminal e dell'intermodalità
    Amburgo
    Tra i mercati, la compagnia incentra l'attenzione su Africa, India, sud-est asiatico e Pacifico
    Istituito un consorzio per decarbonizzare i trasporti sulla rotta del Pacifico settentrionale
    Vancouver
    È formato da nove imprese ed enti ed è aperto ad altri partner
    Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +16,4%
    Long Beach
    A marzo l'incremento è stato del +8,3%
    Consegna dei lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Catania
    Catania
    Appalto del valore di 75 milioni di euro
    PORTI
    Porti italiani:
    Ancona Genova Ravenna
    Augusta Gioia Tauro Salerno
    Bari La Spezia Savona
    Brindisi Livorno Taranto
    Cagliari Napoli Trapani
    Carrara Palermo Trieste
    Civitavecchia Piombino Venezia
    Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
    BANCA DATI
    ArmatoriRiparatori e costruttori navali
    SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
    Agenzie marittimeAutotrasportatori
    MEETINGS
    Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
    Livorno
    Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
    L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
    Roma
    Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
    ››› Archivio
    RASSEGNA STAMPA
    Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
    (Reuters)
    Le transport maritime national navigue à vue
    (Aujourd'hui Le Maroc)
    ››› Archivio
    FORUM dello Shipping
    e della Logistica
    Relazione del presidente Mario Mattioli
    Roma, 27 ottobre 2023
    ››› Archivio
    Piano per migliorare a Genova e Savona i collegamenti delle ferrovie con terminal crociere e aeroporto
    Genova
    È stato presentato oggi nel capoluogo ligure
    Dal 10 al 12 maggio alla Spezia si terrà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”
    La Spezia
    Il programma prevede eventi tecnici e proposte culturali
    Nel porto keniano di Lamu sono arrivate tre nuove gru STS
    Mombasa
    Potranno lavorare su portacontainer della capacità di oltre 18mila teu
    Cento nuovi camion IVECO alimentati ad HVO nella flotta della Smet
    Torino
    Verranno presi in consegna nel corso di quest'anno
    Nei primi tre mesi di quest'anno le merci trasportate su rotaia tra Cina ed Europa sono aumentate del +10%
    Pechino
    Operati 4.541 treni (+9%)
    Nel primo trimestre del 2024 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -2,3%
    Hong Kong
    A marzo la flessione è stata del -10,6%
    Il terminale di rigassificazione FSRU Toscana ha lasciato Livorno diretto a Genova
    Livorno
    Nello scalo ligure e poi a Marsiglia verranno effettuati interventi di manutenzione
    Confermata a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova la concessione dei servizi di rimorchio nel porto di Genova
    Genova
    Previsti investimenti per 35 milioni di euro per rinnovare la flotta
    Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -9,0%
    Hong Kong
    I container trasportati dalla flotta della OOCL sono aumentati del +3,4%
    Mattioli (Federazione del Mare) rilancia il ruolo propulsivo dei cluster marittimi
    Roma
    Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara
    Nel primo trimestre del 2024 i ricavi di Yang Ming e WHL sono cresciuti del +18,5% e +8,1%
    Keelung/Taipei
    A marzo gli incrementi sono stati pari rispettivamente a +20,3% e +8,6%
    Nel 2023 il traffico merci movimentato dal gruppo Ferrovie dello Stato è calato del -2,0%
    Roma
    Il Polo Logistica ha registrato una perdita netta di -80 milioni di euro, in miglioramento di 63 milioni
    Porto di Genova, inaugurati nuovi locali di Stella Maris presso Stazioni Marittime
    Genova
    Sono destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba
    La tedesca Dachser ha acquisito la connazionale Brummer Logistik
    Kempten
    L'azienda è specializzata nella logistica dei prodotti deperibili
    Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della Evergreen sono aumentati del +32,6%
    Taipei
    A marzo l'incremento è stato del +36,5%
    Patto di cooperazione tra le associazioni dei porti e delle compagnie traghetto della Grecia
    Il Pireo
    Tra le attività, accertarsi che le banchine portuali siano adeguate alle nuove tecnologie navali
    Nel 2023 il traffico delle merci nei porti del Lazio è calato del -5,7%. Record delle crociere
    Civitavecchia
    Passeggeri dei servizi di linea in crescita del +10,0%
    RINA collaborerà allo sviluppo sostenibile dei porti e dello shipping dell'Indonesia
    Genova
    Contratto con la Banca Mondiale
    A Udine l'Officina Manutenzione Rotabili di FVG Rail è stata dotata di un tornio in fossa
    Udine
    - Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
    tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
    Partita iva: 03532950106
    Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
    Direttore responsabile Bruno Bellio
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