SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 giugno 2000 (lingua processuale: italiano)
«Inadempimento di uno Stato - Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE
-
Attività di spedizioniere svolta da operatori stabiliti
in altri Stati membri - Normativa nazionale che richiede l'iscrizione
nel registro delle imprese»
Nella causa C-264/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata
da signor A. Aresu e dalla signora M. Patakia, membri del servizio
giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso signor C. Gómez de la Cruz, membro del
servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza,
capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli
Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor
I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica
italiana, mantenendo una normativa che esige dai cittadini comunitari
che esercitano l'attività di spedizioniere in Italia in
qualità di prestatori di servizi l'iscrizione all'albo
specifico presso le camere di commercio, e questo previa autorizzazione
del Ministero dell'Interno, è venuta meno agli obblighi
che le incombono in forza degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione,
A. La Pergola e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 22 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 luglio
1999, la Commissione delle Comunità europee ha presentato,
ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare
che la Repubblica italiana, mantenendo una normativa che esige
dai cittadini comunitari che esercitano l'attività di spedizioniere
in Italia in qualità di prestatori di servizi l'iscrizione
all'albo specifico presso le camere di commercio, e questo previa
autorizzazione del Ministero dell'Interno, è venuta meno
agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12 CE, 43
CE e 49 CE.
Le disposizioni nazionali controverse
- La legge italiana del 14 novembre 1941, n. 1442 (GU del Regno
d'Italia n. 6 del 9 gennaio 1942), nella sua versione vigente
al momento della fase precontenziosa del procedimento, istituisce
elenchi di autorizzazione degli spedizionieri.
- L'art. 4 della legge n. 1442 impone ad ogni persona fisica
o società che eserciti l'attività di spedizioniere
di iscriversi all'albo specifico tenuto dalla camera di commercio
territorialmente competente. L'art. 6 della legge n. 1442 precisa
le modalità della domanda di iscrizione e dispone in particolare
che per le imprese e società straniere o, più in
generale, per le imprese rappresentate da cittadini stranieri,
il richiedente debba produrre l'autorizzazione del Ministero dell'Interno.
La fase precontenziosa del procedimento
- La Commissione, ritenendo che gli artt. 4 e 6 della legge
n. 1442 siano incompatibili con il diritto comunitario, ha comunicato
al governo italiano, con lettera di costituzione in mora del 17
giugno 1997, i suoi addebiti, invitandolo a presentare le proprie
osservazioni al riguardo entro due mesi a decorrere dal ricevimento
della predetta lettera.
- Con lettera del 22 agosto 1997 il governo italiano ha risposto
alla Commissione. Quest'ultima, avendo trovato insoddisfacente
la risposta del governo italiano, ha emesso, il 18 maggio 1998,
un parere motivato, con cui ha invitato la Repubblica italiana
ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere
entro due mesi a decorrere dalla notifica.
- Ritenendo insufficiente la risposta del 16 marzo 1999 del
governo italiano al parere motivato, la Commissione ha introdotto
il presente ricorso.
Nel merito
Argomenti delle parti
- Nel ricorso la Commissione sostiene che la legge n. 1442 viola
i principi stabiliti dagli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE.
- Essa rileva che, anche se l'obbligo di iscrizione non è
direttamente discriminatorio, esso costituisce un ostacolo, per
l'operatore economico stabilito in uno Stato membro diverso dalla
Repubblica italiana, all'esercizio della sua attività in
quest'ultimo Stato. Poiché l'esercizio dell'attività
di spedizioniere da parte di chi non sia iscritto all'albo è
passibile di sanzioni penali (art. 2 della legge n. 1442), ne
risulterebbe chiaramenteche si tratta di una condizione essenziale
per lo svolgimento di tale attività nel territorio italiano.
- Ora, secondo la Commissione, da una giurisprudenza costante
risulta che l'art. 49 CE esige non solo l'eliminazione di qualsiasi
discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a motivo
della sua cittadinanza, ma altresì la soppressione di qualsiasi
restrizione, anche se applicata indistintamente ai prestatori
nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché
essa sia tale da turbare le attività del prestatore stabilito
in un altro Stato membro in cui fornisce legittimamente servizi
analoghi (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger,
Racc. pag. I-4221). In particolare, uno Stato membro non potrebbe
subordinare l'esecuzione della prestazione dei servizi nel suo
territorio all'osservanza di tutte le condizioni richieste per
lo stabilimento, perché altrimenti priverebbe di ogni effetto
utile le disposizioni del Trattato destinate a garantire la libera
prestazione dei servizi (v. sentenza 26 febbraio 1991, causa C-180/89,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-709).
- La Commissione aggiunge che l'art. 6 della legge n. 1442,
che precisa le modalità della domanda di iscrizione, è
incompatibile con i principi fondamentali stabiliti dagli artt.
12 CE e 43 CE.
- Nel controricorso il governo italiano non contesta questi
addebiti e fa presente che sono in preparazione nuove disposizioni
nazionali che dovranno entro breve far cessare la materia del
contendere.
Giudizio della Corte
- E' pacifico, cosa che il governo italiano non contesta, che
gli artt. 4 e 6 della legge n. 1442 ostacolano l'attività
di spedizioniere esercitata da cittadini comunitari in Italia.
- Anche se non si può escludere che tali ostacoli possano,
a talune condizioni, essere giustificati da motivi imperativi
di interesse generale, né dal controricorso del governo
italiano né dagli altri documenti del fascicolo risultano
tali motivi che potrebbero, nella fattispecie, essere fatti valere.
- Pertanto, occorre constatare che la Repubblica italiana, mantenendo
una normativa che esige dai cittadini comunitari che esercitano
l'attività di spedizioniere in Italia in qualità
di prestatorie di servizi l'iscrizione all'albo specifico presso
le camere di commercio, e questo previa autorizzazione del Ministero
dell'Interno, è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE.
Sulle spese
- Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è
stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la
condanna della Repubblica italiana che è risultata soccombente,
quest'ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
- La Repubblica italiana, mantenendo una normativa che esige
dai cittadini comunitari che esercitano l'attività di spedizioniere
in Italia in qualità di prestatori di servizi l'iscrizione
all'albo specifico presso le camere di commercio, e questo previa
autorizzazione del Ministero dell'Interno, è venuta meno
agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12 CE, 43
CE e 49 CE.
- La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Edward
La Pergola
Ragnemalm
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 giugno 2000.
Il cancelliere
R. Grass | Il presidente della Quarta Sezione
D.A.O. Edward
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