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Strasburgo ha approvato la rapida messa al bando delle petroliere a scafo singolo
La nuova normativa dovrebbe essere adottata definitivamente nelle prossime settimane dai ministri dei Trasporti dell'UE
5 giugno 2003
Il Parlamento europeo, con 501 voti favorevoli, 5 contrari e 14 astensioni, ha approvato ieri in prima lettura l'introduzione accelerata delle norme per la messa al bando delle petroliere a scafo singolo.

Fra i principali emendamenti adottati, è previsto che il ritiro progressivo previsto per la categoria 2 di petroliere, generalmente costruite fra il 1982 e il 1986, debba essere esteso alle petroliere della categoria 3, più piccole e spesso utilizzate nel traffico regionale. Queste categorie di navi dovranno essere bandite entro il 2010, anziché il 2015 come era stato proposto.

Il Parlamento ha inoltre deciso che le petroliere di categoria 1 non potranno essere più utilizzate dopo 23 anni di attività e in ogni caso non oltre il 2005.

Le nuove normative saranno applicate anche alle navi che arrivano o partono da porti o terminal offshore e a quelle in ancoraggio nelle acque territoriali degli Stati membri;
Per non mettere in pericolo l'approvvigionamento comunitario di petrolio è stato approvato un emendamento che prevede un periodo transitorio (fino al 2008) per le petroliere di piccole dimensioni di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate. Per garantire inoltre gli approvvigionamenti di petrolio alle regioni più settentrionali dell'UE è stato introdotto un emendamento che prevede un periodo transitorio di due anni per petroliere a scafo singolo dotate di rinforzati per la navigazione nei ghiacci.

La nuova normativa - ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea, Loyola de Palacio - dovrebbe essere adottata definitivamente nelle prossime settimane dai ministri dei Trasporti dell'UE.

 

Parlamento europeo
Testo approvato dal Parlamento
Edizione provvisoria : 04/06/2003

Petroliere monoscafo

P5_TA-PROV(2003)0247

A5-0144/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 - C5-0629/2002 - 2002/0310(COD))



(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780)(1),

-  visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0629/2002),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0144/2003),


1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.



Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione



Emendamenti del Parlamento


(1 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare che una norma analoga a quella contenuta nel presente regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002, possa essere istituita nel 2003 a livello mondiale, mediante un emendamento alla Convenzione MARPOL. La Commissione e il Consiglio le istituzioni si compiacciono per la disponibilità manifestata dall'Organizzazione marittima iternazionale (IMO) di effettuare una riunione addizionale del Comitato per la protezione dell'ambiente marittimo (MEPC) nel dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e l'introduzione a breve termine di un'interdizione a carico delle petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)





(5 bis) Il rapido declassamento delle navi monoscafo farà aumentare il numero delle navi da rottamare, essendo inteso che le relative operazioni debbono essere effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)





(7 bis) La Commissione europea dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'imposizione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'IMO.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 7 ter (nuovo)





(7 ter) Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorità di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 7 quater (nuovo)





(7 quater) Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 7 quinquies (nuovo)





(7 quinquies) I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al più presto al Consiglio e al Parlamento una proposta per garantire che, nelle navi di nuova costruzione, anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 7 sexies (nuovo)





(7 sexies) I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinché l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunità.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA a)
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)





'- che accedono a un porto, ad un terminale off-shore o ad una zona di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o'


'- che, indipendentemente dalla bandiera che battono, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro'
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 3, punto 10 (regolamento (CE) n. 417/2002)





2 bis) Il punto 10 è redatto come segue:


'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. È altresì considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.'
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 14 (regolamento (CE) n. 417/2002)





'14. 'prodotti petroliferi pesanti': combustibile pesante, greggio pesante, oli usati, bitume e catrame.


'14. 'prodotti petroliferi pesanti':


a) petrolio greggio con una densità, a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 *;


b) oli combustibili con una densità, a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosità cinematica, a una temperatura di 50' C, superiore a 180 mm2/s **;


c) bitume e catrame e relative emulsioni.'


_________

* Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.


** Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 15 (regolamento (CE) n. 417/2002)





15. 'combustibile pesante': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC1 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69.

_____________

1'Come definito nel regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1' agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag.197).


soppresso
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento (CE) n. 417/2002)





16. 'greggio pesante': greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.


soppresso
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 17 (regolamento (CE) n. 417/2002)





17. 'oli usati': rifiuti contenenti principalmente oli di petrolio o minerali bituminosi, miscelati o no con acqua di cui ai codici NC 2710 91 00 e 2710 99 00.


soppresso
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 18 (regolamento (CE) n. 417/2002)





18. 'bitume e catrame': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2713 20 00, 2713 90 10, 2713 90 90 e 2715 00 00.'


soppresso
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b), alinea (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b) per le petroliere di categoria 2:


(b) per le petroliere di categoria 2 e 3:
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(c) per le petroliere di categoria 3:


soppresso


- 2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,


- 2004 per le navi consegnate nel 1976,


- 2005 per le navi consegnate nel 1977,


- 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,


- 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,


- 2008 per le navi consegnate nel 1982,


- 2009 per le navi consegnate nel 1983,


- 2010 per le navi consegnate nel 1984,


- 2011 per le navi consegnate nel 1985,


- 2012 per le navi consegnate nel 1986,


- 2013 per le navi consegnate nel 1987,


- 2014 per le navi consegnate nel 1988,


- 2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.'
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(a bis) È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:


'1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le petroliere delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1 bis, a condizione che non venga oltrepassata né la data anniversario del varo della nave nel 2015, né il giorno - calcolato a partire dalla data di consegna - in cui la nave giunge all'età di 25 anni, date delle quali va considerata quella più prossima.'
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, è autorizzata accedere a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.


Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b bis) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 bis. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.'
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b ter) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b ter) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 ter. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al più tardi nel 2008, data anniversario del varo.'
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b quater) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 quater (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b quater) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 quater. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro può, qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.'
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Una petroliera di età superiore a 15 anni non è autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.


Una petroliera monoscafo di età superiore a 15 anni non è autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con più di 15 anni di età battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.'


soppresso
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 6 (regolamento (CE) n. 417/2002)





(5 bis) L'articolo 6 è redatto come segue:


'Articolo 6

Regime di valutazione delle condizioni

Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.'
Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 5 ter (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, alinea (regolamento (CE) n. 417/2002)





(5 ter) All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 è redatto come segue:


'1. In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:'




(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


 

 
2 maggio 2003 FINALE
A5-0144/2003

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio
(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))



Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Wilhelm Ernst Piecyk
314.765






Significato dei simboli utilizzati

*'Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I'Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II'Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***'Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli'105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I'Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II'Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III'Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata ' fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)



Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione ' effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro ' un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.



PAGINA REGOLAMENTARE


Con lettera del 20 dicembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma degli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 ' 2002/0310 (COD)).

Nella seduta del 13 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e alla commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori (C5?0629/2002).

Nella riunione del 21 gennaio 2003 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Wilhelm Ernst Piecyk.

Nelle riunioni del 19 marzo 2003 e 29-30 aprile 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 38 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Rijk van Dam (presidente f.f.), Gilles Savary (vicepresidente), Wilhelm Ernst Piecyk (relatore), Sylviane H. Ainardi, Pedro Aparicio S'nchez (in sostituzione di Danielle Darras), Philip Charles Bradbourn, Paolo Costa (in sostituzione di Luciano Caveri), Christine de Veyrac, Jan Dhaene, Garrelt Duin, Alain Esclop', Giovanni Claudio Fava, Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Toine Manders (in sostituzione di Dirk Sterckx, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Emmanouil Mastorakis, Enrique Monson's Domingo (in sostituzione di Herman Vermeer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Josu Ortuondo Larrea, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Alonso Jos' Puerta, John Purvis (in sostituzione di Luigi Cocilovo, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Mart'nez de Bedoya, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Hannes Swoboda (in sostituzione di Juan de Dios Izquierdo Collado), Joaquim Vairinhos, Daniel Varela Suanzes-Carpegna (in sostituzione di sostituzione di Felipe Camis'n Asensio), Christian Ulrik von Boetticher (in sostituzione di Rolf Berend), Mark Francis Watts, Brigitte Wenzel-Perillo (in sostituzione di Renate Sommer) e Jan Marinus Wiersma (in sostituzione di John Hume).

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori sono allegati.

La relazione ' stata depositata il 2 maggio 2003.




PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO


sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio


(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

''vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780(1)),

''visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli ' stata presentata dalla Commissione (C5?0629/2002),

''visto l'articolo 67 del suo regolamento,

''visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori (A5?0144/2003),

1.'approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.'chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.'incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

''

(1 bis)' La Commissione europea e gli Stati membri compiono ogni sforzo per assicurare che una norma analoga a quella contenuta nel presente regolamento (revisione del reg. 417/2002) possa essere istituita nel 2003 a livello mondiale, mediante un emendamento alla Convenzione MARPOL. Entrambe le istituzioni si compiacciono per la disponibilit' manifestata dall'IMO di effettuare una riunione addizionale IMO/MEPC in dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e un divieto a breve termine per le petroliere monoscafo che trasportano i prodotti petroliferi pi' pesanti.

Motivazione

E' necessaria una impostazione di tipo internazionale con il coinvolgimento dell'IMO per agevolare una soluzione internazionale.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)

''

(5 bis)' Il rapido declassamento delle navi monoscafo far' aumentare il numero delle navi da rottamare, essendo inteso che le relative operazioni debbono essere effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.

Motivazione

Occorre prevenire una rottamazione delle navi pregiudizievole per gli uomini e l'ambiente.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)

''

(7 bis)' La Commissione europea dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'imposizione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Motivazione

La sicurezza della navigazione marittima non conosce confini geografici. La politica europea in materia di trasporti marittimi si muove sempre tra le regolamentazioni internazionali (IMO) e gli interessi della Comunit'. La Comunit' pu' costituire a livello internazionale il motore di una maggiore sicurezza della navigazione e di pi' elevati standard ambientali solo se sostiene ad una sola voce la propria posizione. Un chiaro mandato negoziale della Commissione ' a tal fine lo strumento pi' adeguato.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 7 ter (nuovo)

''

(7 ter)' Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorit' di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.

Motivazione

In inverno nel Mar Baltico, in particolare al largo delle coste finlandesi, si formano spesso ghiacci che costituiscono un pericolo per il trasporto di petrolio via mare. Le navi che operano in questa regione devono essere dotate di speciali dispositivi di protezione contro il ghiaccio.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 7 quater (nuovo)

''

(7 quater)' Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini All'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 7 quinquies (nuovo)

''

(7 quinquies)' I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al pi' presto al Consiglio e al Parlamento una proposta per garantire che anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.

Motivazione

Una nave container 1.800 TEU 8 contiene, a pieno carico, dalle1.600 alle 1.700 tonnellate di prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) usati quale carburante e inoltre anche circa 300 t di HFO o di combustibile diesel (combustibile diesel marino, MDO) per gli impianti sussidiari presenti a bordo. I mari vengono solcati anche da navi container molto pi' grandi che possono trasportare fino a 4.000 tonnellate e oltre di olio combustibile pesante e che, in caso di avaria, rappresentano un notevole pericolo per l'ecosistema marino. In particolare per queste navi ' necessario intervenire.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 7 sexies (nuovo)

''

(7 sexies)' I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinch' l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunit'.

Motivazione

La Commissione ha provato in modo convincente le evidenti prassi di dumping a livello di cantieristica internazionale, soprattutto da parte della Corea. Il procedimento pendente dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio non deve portare ulteriori svantaggi per la cantieristica navale europea.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA a)
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 1 (regolamento 2002/417/CE)

'- che accedono a un porto, ad un terminale off-shore o ad una zona di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o'

'

'- che, indipendentemente dalla bandiera che battono, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro'

Motivazione

La proposta della Commissione riguardava solamente l'accesso delle navi ai porti, ai terminali off-shore o alle zone di ancoraggio. Ai fini di una maggiore precisione, il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle navi che accedono vuote a un porto dove caricano petrolio.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 3, punto 10 (regolamento 2002/417/CE)

''

2 bis)' Il punto 10 ' redatto come segue:

''

'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. ' altres' considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.'

Motivazione

L'aggiunta relativa al paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 si riferisce alle petroliere a doppio scafo costruite prima che le norme attualmente in vigore diventassero obbligatorie. Queste petroliere presentano pertanto divergenze per quanto riguarda talune caratteristiche tecniche. Questa eccezione sembra tuttavia accettabile nella prospettiva di un compromesso con il Consiglio.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 14 (regolamento 2002/417/CE)

'14. 'prodotti petroliferi pesanti': combustibile pesante, greggio pesante, oli usati, bitume e catrame.

'

'14. 'prodotti petroliferi pesanti':

''

a)'petrolio greggio con una densit', a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 1;

''

b)'oli combustibili con una densit', a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosit' cinematica, a una temperatura di 50' C, superiore a 180 mm2/s 2;

''

c)'bitume e catrame e relative emulsioni.'

''

_________

1 Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.

''

2 Che corrisponde a una viscosit' cinematica superiore a 180 cSt.

Motivazione

Sebbene questa definizione non sia altrettanto ampia di quella che figura nella proposta originale della Commissione, essa copre i prodotti petroliferi pi' pericolosi e sembra pertanto accettabile nella prospettiva di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 15 (regolamento 2002/417/CE)

15.''combustibile pesante': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69.

'

soppresso

Or.'de

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento 2002/417/CE)

16.''greggio pesante': greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 17 (regolamento 2002/417/CE)

17.''oli usati': rifiuti contenenti principalmente oli di petrolio o minerali bituminosi, miscelati o no con acqua di cui ai codici NC 2710 91 00 e 2710 99 00.

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 18 (regolamento 2002/417/CE)

18.''bitume e catrame': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2713 20 00, 2713 90 10, 2713 90 90 e 2715 00 00.'

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b), alinea (regolamento 2002/417/CE)

(b)'per le petroliere di categoria 2:

'

(b)'per le petroliere di categoria 2 e 3:

Motivazione

L'accelerazione dell'eliminazione progressiva fino al 2010 per le petroliere di categoria 2 dovrebbe essere estesa alla categoria 3.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c) (regolamento 2002/417/CE)

(c)'per le petroliere di categoria 3:

'

soppresso

''2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

''

''2004 per le navi consegnate nel 1976,

''

''2005 per le navi consegnate nel 1977,

''

''2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

''

''2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

''

''2008 per le navi consegnate nel 1982,

''

''2009 per le navi consegnate nel 1983,

''

''2010 per le navi consegnate nel 1984,

''

''2011 per le navi consegnate nel 1985,

''

''2012 per le navi consegnate nel 1986,

''

''2013 per le navi consegnate nel 1987,

''

''2014 per le navi consegnate nel 1988,

''

''2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.'

''

Motivazione

La soppressione ' resa necessaria dall'emendamento 15.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(a bis)' ' aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

''

'1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le petroliere delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1 bis, a condizione che non venga oltrepassata n' la data anniversario del varo della nave nel 2015, n' il giorno ' calcolato a partire dalla data di consegna 'in cui la nave giunge all'et' di 25 anni, date delle quali va considerata quella pi' prossima.'

Motivazione

Una proroga dei termini per l'eliminazione progressiva delle petroliere di questa categoria sembra accettabile nella prospettiva di un accordo con il Consiglio dei ministri.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento 2002/417/CE)

(b)'Il paragrafo 2 ' sostituito da quanto segue:

'

(b)'Il paragrafo 2 ' sostituito da quanto segue:

'2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera ' una petroliera a doppio scafo.'

'

'2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, ' autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo se tale petroliera ' una petroliera a doppio scafo.'

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b bis)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 bis. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.'

Motivazione

Il paragrafo precisa che il regolamento si applica unicamente alle navi marittime. Le petroliere utilizzate esclusivamente nei porti e nella navigazione interna devono tuttavia essere soggette alla vigente legislazione internazionale, europea e nazionale in materia di navigazione interna.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b ter) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b ter)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 ter. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al pi' tardi nel 2008, data anniversario del varo.'

Motivazione

' necessario prevedere un periodo transitorio per le piccole petroliere, in modo tale da non compromettere l'approvvigionamento di petrolio dell'Unione europea. Il 2008 sembra un termine ragionevole nella prospettiva di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b quater) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 quater (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b quater)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 quater. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro pu', qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.'

Motivazione

In inverno nel Mar Baltico, in particolare al largo delle coste finlandesi, si formano spesso ghiacci che costituiscono un pericolo per il trasporto di petrolio via mare. Esiste une serie di petroliere monoscafo dotate di dispositivi speciali di protezione contro il ghiaccio che permettono di garantire il trasporto in queste ragioni in inverno, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Grazie alla concessione di un periodo transitorio di due anni per queste petroliere, l'approvvigionamento nelle regioni settentrionali dell'Unione europea non dovrebbe essere compromesso.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento 2002/417/CE)

1.'Una petroliera di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

'

1.'Una petroliera monoscafo di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento 2002/417/CE)

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con pi' di 15 anni di et' battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.'

'

soppresso

Motivazione

La soppressione ' resa necessaria dall'emendamento 22.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 6 (regolamento 2002/417/CE)

''

(5 bis)' L'articolo 6 ' redatto come segue:

''

'Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.'

Motivazione

L'aggiunta di 'nella versione modificata' al testo originale del regolamento ' intesa a garantire che, nel quadro del presente regolamento, venga applicata la versione attuale del regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 5 ter (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, alinea (regolamento 2002/417/CE)

''

(5 ter)' All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 ' redatto come segue:

''

'In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorit' di uno Stato membro pu', fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorch' si tratta di:'

Motivazione

Si tratta di un adeguamento della clausola di eccezione alle disposizioni del nuovo regolamento.



MOTIVAZIONE

1.'INTRODUZIONE

1.1.'La raccomandazione originaria della Commissione

In seguito alla marea nera dinanzi alle coste francesi della Bretagna causata nel dicembre 1999 dall'incidente dell'"Erika", petroliera monoscafo di 25 anni battente bandiera maltese, nel marzo 2000 la Commissione ha proposto tra l'altro, nell'ambito del pacchetto "Erika I", la definizione di uno scadenzario per l'eliminazione delle petroliere monoscafo:

?navi costruite prima del 1982 che non rispondono ai criteri tecnici della Convenzione MARPOL: eliminazione entro il 2005 - limite di et' 23 anni,
?navi costruite dopo il 1982 che rispondono ai criteri tecnici della Convenzione MARPOL: eliminazione entro il 2010 - limite d'et' 28 anni,
?navi che non rientrano nelle categorie di grandezza della Convenzione MARPOL (30000 ovvero 20000 tonnellate): eliminazione entro il 2015 - limite di et' 25 o 30 anni per una capacit' di oltre 600 tonnellate.

1.2.'La regolamentazione vigente

In seguito ad agguerriti negoziati il Comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino ha presentato il 27 aprile 2001 uno scadenzario per l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo. Tale scadenzario ' stato inglobato nel regolamento 13 G contenuta nell'allegato I della Convenzione MARPOL (73/78). L'accordo definitivo prevede quanto segue:

1'L'eliminazione avviene sulla base della data anniversario del giorno di consegna della nave cio' al compimento dell'anno di et'.

2.'Lo scadenzario per l'eliminazione delle navi della categoria 1 (prima di MARPOL) prevede come ultima data utile per l'eliminazione il 2007.

3.'Il termine ultimo per l'eliminazione delle petroliere della categoria 2 (dopo MARPOL) ' il 2015.

4.'La portata massima per le navi della categoria 3 (sotto le 20000 ovvero le 30000 tonnellate) viene aumentata a 5000 tonnellate. Il 2015 ' l'ultima data possibile per la loro eliminazione.

5.'Per controbilanciare l'ultima data possibile fissata al 2015, alle navi delle categorie 2 e 3 ' consentito di restare in servizio fino al 2017 ovvero fino al raggiungimento dei 25 anni di et'. I paesi che lo desiderano hanno comunque il diritto di vietare a tali navi l'ingresso nei porti o negli avamporti che si trovano sotto la loro giurisdizione. (In fase di approvazione del testo la Commissione ha annunciato che la Comunit' europea intende avvalersi di tale diritto).

Il Consiglio e il Parlamento hanno approvato in seconda lettura la succitata proroga dello scadenzario e hanno rilevato che la soluzione raggiunta ' soddisfacente soprattutto alla luce di un compromesso a livello mondiale e risponde alla loro esigenza di trovare soluzioni possibili soprattutto nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale IMO.

L'articolo 7 del regolamento prevede che gli Stati membri vieteranno in futuro le petroliere delle categorie 2 e 3 che battono la loro bandiera. Alle petroliere delle categorie sopra citate che battono bandiera di un paese terzo vieteranno altres' dopo il 2005 l'ingresso nei porti ovvero negli avanporti dei loro territori.

Si prevede inoltre che le navi della categoria 1 di et' superiore a 25 anni debbano rispondere a determinati requisiti tecnici (articolo 4, paragrafo 2) per poter continuare a funzionare. Le navi che rientrano nelle categorie 1 o 2 potranno restare in funzione dopo il 2005 ovvero il 2010 solo se rispondono ai criteri di un regime speciale di valutazione delle condizioni della nave (articolo 5).

2.'LA PROPOSTA DI MODIFICA

La proposta di modifica del regolamento vigente va considerata alla luce dell'avaria della petroliera "Prestige" avvenuta di recente davanti alle coste della Galizia. Tale petroliera monoscafo aveva 26 anni e trasportava 77 000 tonnellate di prodotti petroliferi pesanti. L'avaria ha avuto devastanti effetti sull'ambiente le cui conseguenze sull'uomo e sulla natura non sono ancora pienamente calcolabili. Il disastro non ha solo colpito la costa atlantica della Spagna ma ha raggiunto frattanto anche alcune regioni della Francia.

La Commissione propone tre modifiche fondamentali al testo esistente:

1.'L'introduzione della disposizione secondo cui i prodotti petroliferi pesanti possono essere trasportati soltanto con petroliere a doppio scafo (articolo 4, paragrafo 2).

2.'Una revisione del regime di eliminazione progressiva per garantire in particolare che le petroliere monoscafo della categoria 1 non operino oltre i 23 anni di et' e dopo il 2005 o 28 anni d'et' e 2010 per la categoria 2 e 28 anni di et' e 2015 per la categoria 3.

3.'Un'applicazione pi' ampia del regime d'ispezione speciale per le petroliere (il regime di valutazione delle condizioni della nave) volto a valutare la solidit' strutturale delle petroliere monoscafo che hanno superato i 15 anni di et'.

2.1.'Divieto di trasporto

In relazione al divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti da parte di petroliere monoscafo la Commissione precisa il tipo di prodotti petroliferi pesanti il cui trasporto con petroliere monoscafo dirette o provenienti da porti, avamporti o zone di ancoraggio dell'UE deve essere vietato. I prodotti petroliferi interessati sono: combustibile pesante, greggio pesante, oli usati e bitume e catrame (articolo 3, paragrafo 14). Lo stesso articolo tratta anche pi' esattamente delle caratteristiche di tali oli che vengono precisate con l'ausilio delle definizioni della direttiva 1832/2002. Si tratta soprattutto di oli ad elevata viscosit' che nel caso di un incidente affondano o creano chiazze sulla superficie dell'acqua e causano quindi gravissimi danni ecologici agli ecosistemi marini e costieri.

In questa sede va ricordato che la Commissione estende il divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti alle petroliere di portata superiore a 600 tonnellate, contrariamente al limite inferiore di 5 000 tonnellate valido per il rimanente regolamento (articolo 2, paragrafo 1).

2.2.'Applicazione accelerata del regime di eliminazione progressiva

Lo scadenzario per l'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo viene modificato per integrare il limite di et' di 23 anni per le petroliere della categoria 1 e il limite di et' di 28 anni per quelle della categoria 2. Vengono inoltre fissati nuovi termini ultimi per l'eliminazione, segnatamente il 2005 per la categoria 1, il 2010 per la categoria 2 e il 2015 per la categoria 3. In tal modo la Commissione torna alla sua proposta originaria che ' anche conforme alla normativa USA.

2.3.'Regime di valutazione delle condizioni delle navi

In conclusione, la Commissione propone di modificare le norme del regolamento vigente per quanto concerne l'obbligo di rispetto del regime di valutazione delle condizioni delle navi al fine di garantire che a partire dal 2005 a tutte le petroliere monoscafo delle categorie 2 e 3 che in quel momento avranno superato i 15 anni di et', a prescindere dalla bandiera che battono, venga vietato l'ingresso nei porti e negli avamporti degli Stati membri dell'UE qualora non rispondano ai requisiti del regime di valutazione stesso. Se tali petroliere battono bandiera di uno Stato membro dell'UE e non rispondono ai criteri del regime di valutazione vengono messe fuori uso (articolo 5).

In conclusione la Commissione estende il campo di applicazione del regolamento anche alle zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'UE (articolo 1)

3.'OSSERVAZIONI

Secondo il relatore la rapida reazione della Commissione alle risoluzioni in materia del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri successive all'incidente della "Prestige" va considerata positivamente e la proposta della Commissione va ritenuta una misura giusta e positiva ai fini di pi' sicurezza nel trasporto marittimo e di una maggiore tutela dell'ambiente marino.

Nell'esame della proposta emergono due problematiche fondamentali:

1.'La proposta di soluzione prevista andrebbe applicata solo a livello comunitario o dovrebbe piuttosto costituire una soluzione globale a livello IMO?

2.'La misura proposta porter' ad una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo o avr' conseguenze negative per quanto concerne l'approvvigionamento UE di prodotti petroliferi pesanti? La problematica ' stata affrontata anche in seno al Parlamento europeo che nella sua risoluzione del 19 dicembre ha invitato la Commissione ad analizzare le conseguenze della misura decisa.

Per quanto riguarda il primo punto va rilevato che l'UE deve procedere all'applicazione delle misure a livello comunitario e nel contempo adoperarsi mediante negoziati nell'ambito dell'IMO per una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo a livello mondiale. L'esperienza insegna peraltro che l'iter relativamente lento nell'ambito dell'IMO pu' essere accelerato grazie ad una posizione comune dell'UE.

Per quanto concerne il secondo punto la Commissione illustra in uno studio al riguardo del 28 gennaio 2003 come una pi' rapida eliminazione non ridurr' sostanzialmente le capacit' quanto a petroliere. A titolo esemplificativo si ricorda che, nel caso di un'attuazione a livello mondiale della misura, la perdita di navi della categoria 1 (nel 2003 dovrebbero essere eliminate le navi con una portata complessiva di 38,6 milioni di tonnellate invece dei 2,1 milioni di tonnellate previste dalle disposizioni attualmente in vigore) verr' in gran parte compensata attraverso le petroliere con una portata di 29,7 milioni di tonnellate la cui consegna ' prevista nel 2003. Questo aspetto nonch' la sovraccapacit' esistente inducono a ritenere che le conseguenze della misura saranno sopportabili. Ci' vale soprattutto considerando che, secondo il relatore, una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo aumenta la sicurezza del trasporto marittimo nelle acque territoriali dell'UE e contribuisce a ridurre la probabilit' che si ripetano incidenti come quelli della "Erika" e della "Prestige". Di conseguenza il relatore appoggia la proposta della Commissione che ' a suo avviso realizzabile e adeguata.

Certo, anche una petroliera a doppio scafo non pu' garantire una sicurezza assoluta nel caso di collisione o di mare molto grosso. Sono altres' d'importanza fondamentale la manutenzione della nave, i livelli di formazione dell'equipaggio e altri fattori. Per altro verso per' le petroliere a doppio scafo costituiscono un elemento insostituibile di una strategia per garantire la sicurezza del trasporto marittimo e tutelare le coste dell'Unione in quanto il doppio scafo comporta maggiore stabilit' e pu' evitare il peggio nel caso di un incidente.

Il relatore ritiene che il Consiglio e il Parlamento europeo abbiamo la responsabilit', dinanzi ai cittadini e alle cittadine dell'Unione, alla natura e non da ultimo alle persone colpite nei settori della pesca e del turismo, di raggiungere, dopo i catastrofici incidenti degli ultimi anni, un accordo grazie al quale la proposta della Commissione abbia forza di legge.

Si pu' peraltro prevedere che anche il Consiglio sia interessato alla rapida applicazione della proposta della Commissione. Nella sua sessione di dicembre ha infatti gi' raggiunto un accordo politico al riguardo. Il Consiglio si ' espresso univocamente a favore di una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo non sicure e ha invitato con urgenza la Commissione a presentare una proposta al riguardo. La proposta deve essere approvata, secondo quanto auspica il Consiglio, entro il 1' luglio 2003. Il Consiglio concorda inoltre che i prodotti petroliferi pesanti devono essere trasporti solo in petroliere a doppio scafo.

Per tale motivo il relatore ha rinunciato a presentare emendamenti che potessero rallentare inutilmente la procedura. Si riserva di presentare altri emendamenti qualora, in seguito alle consultazioni con la Presidenza del Consiglio, la situazione dovesse cambiare.

I considerando proposti in questa sede non dovrebbero comportare alcuna difficolt' a livello procedurale. Il relatore ritiene che siano necessari per porre l'accento su alcune problematiche connesse a questo settore.





23 aprile 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA


destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

Relatore per parere: John Purvis



PROCEDURA

Nella riunione del 20 febbraio 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere John Purvis.

Nelle riunioni del 25 marzo e 23 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 30 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Jaime Valdivielso de Cu' (presidente), John Purvis (relatore per parere), Gordon J. Adam (in sostituzione di Massimo Carraro), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Sir Robert Atkins), Luis Berenguer Fuster, Guido Bodrato, David Robert Bowe (in sostituzione di Olga Zrihen Zaari), Giles Bryan Chichester, Harlem D'sir, Concepci' Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Paolo Pastorelli), Colette Flesch, Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di Mechtild Rothe a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Bernd Lange (in sostituzione di Hans Karlsson), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Myrsini Zorba), Eryl Margaret McNally, Angelika Niebler, Giuseppe Nistic' (in sostituzione di von Umberto Scapagnini), Se'n ' Neachtain, Reino Paasilinna, Bernhard Rapkay (in sostituzione di Erika Mann), Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Esko Olavi Sepp'nen, Ole S'rensen (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Gary Titley, Roseline Vachetta e Alejo Vidal-Quadras Roca.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Dopo l'incidente della Prestige, il Parlamento europeo ha esortato il Consiglio e gli Stati membri ad accelerare l'applicazione delle misure adottate quale parte dei pacchetti Erika I e Erika II. Il Consiglio ha accolto l'invito.

La Commissione ha risposto con tre emendamenti al regolamento n. 417/2002:

?prodotti petroliferi pesanti da trasportare unicamente in petroliere a doppio scafo (portata lorda di oltre 600 t)
?eliminazione pi' rapida delle navi monoscafo delle categorie I, II e III
?applicazione pi' ampia dello speciale regime di ispezioni per le petroliere.

La proposta tralascia ambiti e regolamentazioni tuttora da rivedere e allo stesso tempo crea problemi per l'industria petrolifera e il trasporto marittimo. Sono quindi necessari degli emendamenti.

1.'Ambiti da rivedere.

?Coinvolgimento dell'IMO
' necessario cooperare con l'IMO in modo da giungere a una regolamentazione globale. Gli Stati membri dell'UE aderiscono alle convenzioni dell'IMO. Qualsiasi misura presa dovrebbe rispettare queste convenzioni o almeno dovrebbe essere attuata consultando l'IMO o anticipandone a tempo debito l'adozione da parte dell'IMO. Non ' chiaro se l'IMO possa seguire l'UE per quanto riguarda l'accelerazione del progetto di eliminazione delle navi monoscafo. La Commissione dovrebbe concentrarsi sull'obiettivo di pervenire a un accordo internazionale su tale questione.
?Petroliere battenti bandiera di paesi non UE in navigazione tra porti non UE

Queste petroliere spesso attraversano le acque dell'UE o si avvicinano ad esse come ha fatto la Prestige. Occorrono un maggiore impegno per impedire che petroliere fuori norma entrino nelle acque UE, un miglior coordinamento dei regimi di guardia costiera e un miglior pattugliamento delle acque UE. L'ideale sarebbe un accordo IMO per eliminare o regolamentare queste navi.

?Passaggio dal doppio scafo al monoscafo

Se si vuole effettuare questo passaggio in tempi rapidi, ' necessaria una strategia per agevolare l'eliminazione delle petroliere monoscafo e la costruzione di petroliere a doppio scafo specie nelle portate pi' piccole (ad esempio, sotto le 5.000 t).

?Piano di intervento in caso di emergenza
Nell'ottobre 2001 ' stato introdotto un meccanismo comunitario per favorire e rafforzare la cooperazione negli interventi della protezione civile. Questo meccanismo comprende un centro di monitoraggio e informazione capace di intervenire 24 ore su 24. La Commissione ha inoltre creato un sistema di comunicazione e informazione in caso di emergenza e strutture per attivare piccole squadre di esperti. Gli Stati membri dovrebbero poter svolgere un maggior ruolo nell'attuazione di questa strategia. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere una valutazione del modo in cui questo meccanismo ' stato capace di far fronte all'evenienza della Prestige e di raccomandare delle migliorie.

2.'Emendamenti

Visto che la Prestige trasportava combustibili pesanti, ' del tutto comprensibile che la Commissione si concentri su questo tipo di nave mercantile. Tuttavia, la definizione che viene proposta di combustibile pesante ' arbitraria e inutilmente onerosa. I vari tipi di greggio sono classificati, secondo le norme dell'American Petroleum Institute, in gradi API. La Commissione classifica come pesanti i vari tipi di greggio con un grado API inferiore a 30. Se si tiene conto della risposta agli agenti disperdenti in caso di fuoriuscita di greggio in mare, un API 22 costituisce un miglior limite. Il ministero statunitense dell'energia definisce i greggi di grado 22 o inferiore come greggi pesanti, quelli di grado 22-38 come greggi intermedi e oltre il grado 38 come greggi leggeri. Se l'UE desidera introdurre una norma internazionale che in futuro l'IMO potrebbe prendere in considerazione, ' meglio adottare standard universalmente accettati. I produttori UE di greggio preferirebbero che il limite fosse posto a 17,5 API, che si basa sul livello definito per una dispersione pi' rapida attraverso l'evaporazione ed escluderebbe tra l'altro la maggior parte dei greggi del Mare del Nord; il vostro relatore ritiene tuttavia che sia pi' coerente aderire a standard universalmente accettati per quanto riguarda i greggi pesanti e quelli intermedi.

Un secondo punto critico ' quello costituito dal divieto che viene proposto di trasporto di greggi pesanti in navi monoscafo con portata di oltre 600t. Al riguardo, il limite ' stato in passato di 5.000 t. Le navi tra le 600 e le 5.000 t sono impiegate soprattutto nei brevi collegamenti e tra i porti per caricare navi pi' grandi. Alcune di queste navi e chiatte seguono corsi d'acqua interni. La norma 13, lettera G dell'allegato I di MARPOL non si applica alle navi al di sotto delle 5.000 t. La norma 13, lettera F si applica alle navi di 600 t e oltre, ordinate dal 1993 in poi, e impone per esse l'obbligo di disporre almeno del doppio scafo. Se hanno una portata superiore alle 5.000 t, queste navi devono avere il doppio scafo. La flottiglia mondiale comprendente le navi al di sotto delle 5.000 t sono 3.512. Di queste, solo 151 hanno il doppio scafo. Altre 223 hanno il doppio scafo o serbatoi laterali. In questa categoria ci sono soltanto 83 navi con doppio scafo, possedute da armatori UE e che svolgono attivit' commerciale nell'UE.

L'applicazione della presente proposta della Commissione sconvolgerebbe le forniture nelle localit' isolane dell'UE, il cabotaggio nel Baltico, nel Mare del Nord e nel Mediterraneo e il bunkeraggio delle navi pi' grandi. Inoltre, le navi utilizzate principalmente nei porti e per le brevi distanze possono essere ispezionate con regolarit'. In definitiva, per evitare incidenti catastrofici, ci' che occorre ' una sana gestione manageriale, una corretta manutenzione e la conoscenza dell'arte della navigazione; seguire tutti questi aspetti ' di vitale importanza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, responsabile per il merito, ad inserire i seguenti emendamenti nella sua relazione:

Testo proposto dalla Commissione(2)Emendamenti del Parlamento

Emendamento1

ARTICOLO1, PUNTO 2, LETTERA b)
Articolo 2, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.

'

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 5.000 tonnellate. A decorrere dal'* si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.

''

_______________

* cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

Motivazione

Attualmente non ci sono abbastanza navi con una portata lorda tra 600 e 5.000 t in grado di assicurare le forniture nelle isole dell'UE e il bunkeraggio della navi pi' grandi nei porti. L'emendamento dovrebbe consentire di disporre del tempo necessario per rinnovare il parco navi.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento (CE) n. 417/2002)

16.'"greggio pesante": greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

'

16.'"greggio pesante": greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 22.

Motivazione

Se si considera la risposta agli agenti disperdenti in caso di fuoriuscita di greggio in mare, ' abbondantemente sufficiente porre il limite superiore a 22 API.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b) bis (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

b)'bis. ' aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

''

"2 bis. Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento, quando le condizioni di gelo richiedono l'uso di navi a scafo rinforzato per la navigazione tra i ghiacci, uno Stato membro pu' autorizzare l'accesso a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la sua giurisdizione ad una petroliera monoscafo rinforzata a prova di ghiaccio e munita di un doppio fondo non utilizzato per contenere petrolio e che si estende su tutta la lunghezza della cisterna, che trasporti prodotti petroliferi pesanti, a condizione che questi ultimi siano trasportati esclusivamente nelle cisterne centrali della petroliera."

Or.'en

Motivazione

' necessario conciliare le preoccupazioni ambientali e il pragmatismo. Il Mar Baltico in particolare ' una zona estremamente sensibile, in cui l'aumento del trasporto di petrolio rappresenta un'importante sfida. Ciononostante, vi sono due aspetti di cui si deve tener conto per quanto attiene a questo tipo di trasporto durante la stagione invernale:

1)'l'obbligo di rinforzare le petroliere perch' siano a prova di ghiaccio: sia lo scafo della nave che le sue apparecchiature di propulsione devono essere adeguatamente rinforzati onde resistere al ghiaccio;

2)'la necessit' di garantire la disponibilit' di petroliere rinforzate a prova di ghiaccio: tale necessit' deve essere presa in considerazione se si vieta l'uso di petroliere monoscafo per il trasporto di prodotti petroliferi pesanti. In Finlandia, ad esempio, quasi tutti i canali di accesso ai porti sono ghiacciati d'inverno. La navigazione nelle zone costiere ' pertanto possibile solo con navi a scafo rinforzato. Data la disponibilit' limitata di petroliere a doppio scafo di questo tipo, ' necessario prevedere pi' tempo per sostituire la flotta attuale di petroliere a doppio fondo rinforzate per il ghiaccio con petroliere nuove a doppio scafo adatte alla navigazione tra i ghiacci.

Si propone quindi quanto segue: l'utilizzo di petroliere monoscafo rinforzate per il ghiaccio per il trasporto di combustibile pesante dovrebbe essere autorizzato, durante un breve periodo di transizione, alle seguenti condizioni:

''il combustibile pesante ' trasportato unicamente nelle cisterne centrali della nave;

''la nave ' munita di un doppio fondo;

''le condizioni di gelo impongono l'uso di navi rinforzate per la navigazione tra i ghiacci.

Una nave di questo tipo, in cui il combustibile pesante ' contenuto solo nelle cisterne centrali, dovrebbe quasi corrispondere, dal punto di vista strutturale, ad una petroliera a doppio scafo, dal momento che possiede un doppio fondo. La deroga sarebbe necessaria solo per un periodo di due anni (due inverni), durante i quali sarebbe possibile acquisire una flotta di petroliere a doppio scafo rinforzato per la navigazione nei ghiacci, da destinare al traffico di cabotaggio.

L'emendamento, che ' stato concordato in seno al Consiglio, non ritarderebbe l'entrata in vigore del regolamento modificato.





23 aprile 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANIT' PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI


destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.'417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n.'2978/94 del Consiglio

(COM(2002) 0780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

Relatrice per parere: Astrid Thors



PROCEDURA

Nella riunione del 28 gennaio 2003 la commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Astrid Thors.

Nelle riunioni del 25 marzo 2003 e 23 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 45 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Astrid Thors (relatrice per parere), Bent Hindrup Andersen, Mar'a del Pilar Ayuso Gonz'lez, Jean-Louis Berni', Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Carmen Cerdeira (in sostituzione di Elena Valenciano Mart'nez-Orozco), Morterero, Dorette Corbey, Alexander de Roo, Anne Ferreira, Christel Fiebiger (in sostituzione di Pernille Frahm), Marialiese Flemming, Karl?Heinz Florenz, Cristina Garc'a-Orcoyen Tormo, Neena Gill (in sostituzione di Mar'a Sornosa Mart'nez), Laura Gonz'lez 'lvarez, Jutta D. Haug (in sostituzione di Torben Lund), Marie Anne Isler B'guin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Paolo Costa), Christa Kla', Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Caroline Lucas (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Minerva Melpomeni Malliori, Emilia Franziska M'ller, Riitta Myller, Giuseppe Nistic', Ria'G.H.C. Oomen-Ruijten, B'atrice Patrie, Marit Paulsen, Fernando P'rez Royo (in sostituzione di Rosemarie M'ller), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Yvonne Sandberg-Fries, Karin'Scheele, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Catherine Stihler, Antonios'Trakatellis, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Antefatti

La catastrofe ecologica causata dalla petroliera Prestige nel novembre 2002 ' solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti provocati da petroliere. Esso dimostra chiaramente che le disposizioni introdotte dal regolamento n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo non garantiscono un livello sufficiente di protezione dell'ambiente marino. Ci' ' dovuto in parte al fatto che tale regolamento, approvato con la procedura di codecisione, ' meno ambizioso in termini di scadenze per il ritiro dalla circolazione di alcune categorie di petroliere monoscafo di quanto originariamente proposto dalla Commissione. Per ridurre al minimo il rischio di futuri incidenti, ' pertanto indispensabile procedere ad una revisione del regolamento vigente, in particolare anticipando le date previste per la progressiva eliminazione delle petroliere monoscafo.

Emendamenti

La commissione per l'ambiente condivide appieno l'orientamento delle modifiche proposte dalla Commissione. Essa ritiene tuttavia che, in relazione a taluni aspetti, sia necessario e fattibile introdurre disposizioni pi' rigorose.

?La commissione sostiene pienamente la proposta di vietare immediatamente il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo dirette a/provenienti da porti dell'UE. Dato che attualmente questo tipo di prodotti petroliferi altamente inquinanti (alta viscosit') vengono normalmente trasportati da petroliere monoscafo di vecchia data, questa misura, se approvata, ridurrebbe drasticamente il rischio di catastrofi ecologiche come quelle provocate dal naufragio delle petroliere Prestige e Erika. Il regolamento dovrebbe comunque prevedere anche un divieto di trasporto per i prodotti petroliferi pesanti in petroliere non adatte alle condizioni di ghiaccio prevalenti, secondo quanto indicato dalle autorit' marittime.
?Per quanto concerne la proposta revisione del calendario per l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo in generale, sarebbe opportuno prevedere date e limiti di et' pi' ambiziosi di quelli contenuti nella proposta della Commissione. Tali misure non dovrebbero causare gravi perturbazioni sul mercato dei trasporti marittimi, dal momento che eventuali carenze potrebbero essere compensate da navi moderne a doppio scafo. Inoltre, il mercato sembra avere una sufficiente capacit' di ricambio per far fronte alla proposta di accelerare, a livello europeo, l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo adibite al trasporto di tutti i tipi di prodotti petroliferi, senza incidere negativamente sulle forniture di petrolio. D'altro canto, un calendario pi' rigoroso pu' ridurre in modo significativo il rischio di future maree nere. In particolare andrebbero vietate quanto prima possibile, vale a dire prima del 2005, le petroliere della categoria 1 (le cosiddette petroliere monoscafo 'pre-MARPOL'), che sono le pi' pericolose in quanto prive di cisterne a zavorra segregata. Per quanto riguarda la categoria 2 (le cosiddette petroliere monoscafo 'MARPOL'), si propone di ridurre a 26 anni il limite di et' proposto dalla Commissione, lasciando immutato il calendario per il loro ritiro dalla circolazione. Infine, per quanto concerne la categoria 3, il fatto che essa comprenda solo petroliere di portata lorda inferiore a 20 000 tonnellate non giustifica un'estensione del termine per la loro eliminazione definitiva entro il 2015, anche perch' la categoria 3 comprende petroliere non equipaggiate di cisterne a zavorra segregata e quindi queste navi, pur essendo pi' piccole, possono comunque provocare grave inquinamento. Esse dovrebbero quindi venire ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2010.
?In linea generale, si accolgono con favore le modifiche proposte all'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS), ma sarebbe opportuno migliorare tali condizioni introducendo ispezioni pi' rigorose per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'. Questo aspetto ' fondamentale, dal momento che la sicurezza di una nave non dipende solo dalla sua et' ma anche dalla sua integrit' strutturale, un elemento legato, ad esempio, alla manutenzione.

Requisiti pi' rigorosi per le aree sensibili

Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure pi' rigorose di quelle previste dal regolamento per proteggere aree ecologicamente sensibili che rientrano nelle loro rispettive giurisdizioni. Tali aree possono comprendere quelle designate dalle convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente marino, ma anche aree riconosciute dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) come particolarmente sensibili, in virt' della loro importanza ecologica, economica, culturale o scientifica e della loro vulnerabilit' agli effetti negativi delle attivit' di trasporto marittimo. Le misure pi' rigorose adottate dagli Stati membri possono includere anche il divieto, per le petroliere monoscafo, di navigare in determinate acque a una data anteriore a quella prevista dal calendario generale di eliminazione progressiva stabilito dal regolamento.

Livello internazionale

I requisiti del regolamento in esame dovrebbero diventare prossimamente standard internazionali nell'ambito dell'OMI, in modo da garantire la coerenza a livello internazionale ed evitare che il problema venga semplicemente spostato verso acque esterne all'UE. L'Unione europea dovrebbe quindi incoraggiare l'OMI ad introdurre requisiti equivalenti a livello internazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione(3)

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis)' Numerosi Stati membri non hanno risposto alle aspettative della Comunit' in materia di sicurezza marittima, in particolare dati i ritardi osservati nell'applicazione delle direttive e dei regolamenti esistenti.

Motivazione

I recenti incidenti che hanno visto coinvolte navi petroliere hanno evidenziato le carenze esistenti nel settore. A tale proposito abbiamo visto che l'Europa ' stata ingiustamente accusata, poich' le disposizioni legislative esistono, ma non sono applicate in modo conforme.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

''

(4 bis)' Dato il rapido aumento del volume di petrolio trasportato attraverso il Mar Baltico, il che rappresenta un rischio per l'ambiente marino, soprattutto durante la stagione invernale, le petroliere che accedono a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio poste sotto la giurisdizione di uno Stato membro della regione, ovvero che salpano da tali porti o terminali, dovrebbero essere dotate di strutture rafforzate di protezione contro il ghiaccio nonch' di macchinari di propulsione rispondenti ai requisiti fissati dall'amministrazione dello Stato membro in questione, quando le condizioni del ghiaccio richiedono l'impiego di navi provviste di strutture rafforzate contro il ghiaccio.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

''

(7 bis)' Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 3, punto 6 (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

2 BIS)' L'articolo 3, punto 6, ' sostituito da quanto segue:

''

6)''Petroliere della categoria 1':

petroliere con portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, che non soddisfano i criteri relativi alle nuove petroliere di cui all'articolo 1, paragrafo 26, nell'Allegato I di MARPOL 73/78.


Motivazione

' opportuno rendere pi' rigorose le norme riguardanti le navi pi' fragili indipendentemente dalla pericolosit' del loro carico, per ridurre il pericolo di ulteriore inquinamento causato da petroliere monoscafo.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 3, punto 7 (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

2 TER)' L'articolo 3, punto 7, ' sostituito da quanto segue:

''

7)''Petroliere della categoria 2':

petroliere con portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, che soddisfano i criteri relativi alle nuove petroliere di cui all'articolo 1, paragrafo 26, dell'Allegato I di MARPOL 73/78.


Motivazione

' opportuno rendere pi' rigorose le norme riguardanti le navi pi' fragili indipendentemente dalla pericolosit' del loro carico, per ridurre il pericolo di ulteriore inquinamento causato da petroliere monoscafo.


Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 4, A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (regolamento 417/2002/CE)

(a)'per le petroliere di categoria 1:

-'2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,

-'2004 per le navi consegnate nel 1981,

-'2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente;

'

(a)'per le petroliere di categoria 1:

-'2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,

-'2004 per le navi consegnate nel 1981 o posteriormente,

soppresso

Motivazione

Le petroliere della categoria 1 sono le pi' pericolose e dovrebbero essere ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2004.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 4 A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (regolamento 417/2002/CE)

(b)'per le petroliere di categoria 2:

-'2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1976,

-'2005 per le navi consegnate nel 1977,

-'2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

-'2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

-'2008 per le navi consegnate nel 1982,

-'2009 per le navi consegnate nel 1983,

-'2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;

'

(b)'per le petroliere di categoria 2:

-'2003 per le navi consegnate nel 1977 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1978,

-'2005 per le navi consegnate nel 1979,

-'2006 per le navi consegnate nel 1980,

-'2007 per le navi consegnate nel 1981,

-'2008 per le navi consegnate nel 1982,

-'2009 per le navi consegnate nel 1983,

-'2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;


Motivazione

Il limite di et' massimo per tutte le petroliere della categoria 2 dovrebbe essere di 26 anni.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 4 A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (regolamento 417/2002/CE)

(c)'per le petroliere di categoria 3:

2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

2004 per le navi consegnate nel 1976,

2005 per le navi consegnate nel 1977,

2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

2008 per le navi consegnate nel 1982,

2009 per le navi consegnate nel 1983,

2010 per le navi consegnate nel 1984,

2011 per le navi consegnate nel 1985,

2012 per le navi consegnate nel 1986,

2013 per le navi consegnate nel 1987,

2014 per le navi consegnate nel 1988,

2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.

'

(c)'per le petroliere di categoria 3:

2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

2004 per le navi consegnate nel 1976,

2005 per le navi consegnate nel 1977,

2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

2008 per le navi consegnate nel 1982,

2009 per le navi consegnate nel 1983,

2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente,

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

Motivazione

Le petroliere della categoria 3 dovrebbero essere ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2010.


Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 4 B) BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento 417/2002/CE)

''

B)'BIS. E' aggiunto il paragrafo seguente:

2 bis.' In linea con gli standard e le regolamentazioni internazionali, gli Stati membri possono stabilire requisiti tecnici per la protezione delle petroliere dai danni causati dal ghiaccio, ad esempio mediante il rafforzamento della struttura e del sistema di propulsione della nave contro il ghiaccio. Le petroliere che accedono a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro devono essere conformi a tali requisiti, se l'autorit' competente lo ritiene necessario in considerazione delle condizioni di ghiaccio prevalenti.


Motivazione

Per evitare il rischio di futuri incidenti, le petroliere dovrebbero essere opportunamente attrezzate per le condizioni di ghiaccio prevalenti.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 4 B) TER (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento 417/2002/CE)

''

B)'TER. E' aggiunto il paragrafo seguente:

2 ter.' Gli Stati membri possono vietare alle petroliere monoscafo di navigare in acque (sotto la loro giurisdizione) designate come ecologicamente sensibili ai sensi di convenzioni internazionali. Tale divieto pu' entrare in vigore ad una data anteriore rispetto a quanto stabilito dal paragrafo 1.


Motivazione

Sarebbe opportuno fissare requisiti pi' rigorosi per le zone particolarmente sensibili, in modo da proteggere l'ambiente marino.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento 417/2002/CE)

1.'Una petroliera di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

'

1.'Le petroliere non sono autorizzate ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se sono conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.


Motivazione

L'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS) dovrebbe essere obbligatoria per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento 417/2002/CE)

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con pi' di 15 anni di et' battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6

'

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a petroliere battenti bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6


Motivazione

L'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS) dovrebbe essere obbligatoria per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)

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5 BIS)' All'articolo 8 ' aggiunto il paragrafo seguente:

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"2 bis. Entro la scadenza raccomandata dal Consiglio Trasporti del 6 dicembre 2002, gli Stati membri designano e attrezzano opportunamente porti o luoghi di rifugio atti ad accogliere le navi in difficolt'. La Carta europea dei luoghi di rifugio ' accessibile al pubblico.

Motivazione

Questi luoghi di rifugio sono importanti per evitare di amplificare gli effetti di disastri preannunciati, cos' come ' importante che tali installazioni possano essere di utilit' alle imbarcazioni in difficolt'. La scelta di rendere pubblica la carta vuole incitare gli Stati costieri ad evitare ulteriori ritardi nella designazione dei luoghi di rifugio.


(1) GU C non ancora pubblicata in GU..
(2) Non ancora pubblicato nella GU.
(3) GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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DALLA PRIMA PAGINA
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale
Livorno
Lo scorso anno il numero di lavoratori portuali a Livorno e Piombino è diminuito di 46 unità scendendo a 1.767, di cui 1.499 operativi (1.632 nel 2022) e 268 amministrativi (181)
Il gruppo MSC presenta un'offerta per comprare la Gram Car Carriers, il terzo vettore mondiale nel segmento delle PCTC
Il gruppo MSC presenta un'offerta per comprare la Gram Car Carriers, il terzo vettore mondiale nel segmento delle PCTC
Oslo
La proposta, del valore di circa 653 milioni di euro, è stata accettata dal Board della compagnia norvegese e dai suoi principali azionisti
Nel cantiere Fincantieri di Marghera il varo della nave da crociera Norwegian Aqua
Nel cantiere Fincantieri di Marghera il varo della nave da crociera Norwegian Aqua
Trieste/Miami
È lunga 322 metri e ha una stazza lorda di 156.300 tonnellate
Paolo Guidi è stato nominato general manager di CMA CGM Italy
Paolo Guidi è stato nominato general manager di CMA CGM Italy
Marsiglia
Il primo maggio subentrerà a Romain Vigneaux
HHLA acquisirà il 51% del capitale della società austriaca di trasporto intermodale Roland Spedition
HHLA acquisirà il 51% del capitale della società austriaca di trasporto intermodale Roland Spedition
Amburgo
Il suo network connette i porti di Amburgo, Anversa, Bremerhaven, Koper, Rotterdam e Trieste
Prosegue il trend di flessione delle performance economiche di Kuehne + Nagel
Prosegue il trend di flessione delle performance economiche di Kuehne + Nagel
Schindellegi
In crescita la movimentazione di volumi di spedizioni marittime e aeree
ESPO indica le questioni da affrontare per consentire ai porti europei di affrontare le prossime sfide
Bruxelles
Memorandum in vista delle elezioni europee di giugno
Il porto di Barcellona ha stabilito nuovi record storici di traffico mensile e trimestrale dei container
Il porto di Barcellona ha stabilito nuovi record storici di traffico mensile e trimestrale dei container
Barcellona
A marzo 2024 sono stati movimentati 348mila teu (+34,3%), di cui 154mila in trasbordo (+63,9%) e 194mila in import-export (+17,4%)
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Queen Anne alla Cunard
Monfalcone
Concordata con Princess Cruises il rinvio della consegna della “Star Princess”
Le Aziende informano
Protocollo d'intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'Escola Europea di Intermodal Transport
Le associazioni internazionali dello shipping chiedono aiuto all'Onu per proteggere il trasporto marittimo
Londra
Sollecitati una maggiore presenza militare, missioni e pattugliamenti. Il mondo - scrivono in una lettera a Guterres - sarebbe indignato se quattro aerei di linea venissero sequestrati
A febbraio il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -42,8%
A febbraio il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -42,8%
Il Cairo
Tonnellaggio netto del naviglio in calo del -59,8%. Drastica riduzione del -53% del valore dei diritti di transito
Il World Shipping Council indica all'UE la strada per sostenere l'economia e i commerci
In Norvegia la costruzione dei due più grandi traghetti al mondo alimentati ad idrogeno
In Norvegia la costruzione dei due più grandi traghetti al mondo alimentati ad idrogeno
Brønnøysund/Gursken
Ordine della compagnia Torghatten al cantiere navale Myklebust
In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
Rotterdam
Forte aumento (+29,0%) delle navi feeder in partenza dallo scalo olandese verso i porti del Mediterraneo
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -3,3%
San Pietroburgo
Drastica riduzione del traffico dei passeggeri negli scali portuali della Crimea
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -3,3%
Tytgat (SEA Europe): è urgentemente necessaria una strategia industriale marittima europea
Bruxelles
Tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni dell'Unione Europea
Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
Washington/Bruxelles/Londra/Singapore
Subentrerà a fine luglio a Butler quando quest'ultimo andrà in pensione
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Anversa
In aumento i container. Diminuzione degli altri carichi. I porti belgi, olandesi e tedeschi esortano i governi europei a far sì che le industrie rimangano in Europa
Partnership di HD Hyundai Heavy Industries e Anduril Industries nel campo della difesa marittima
Orange County/Seul
Previsti la progettazione, lo sviluppo e la produzione di nuovi tipi di sistemi navali autonomi
d'Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna LR1
Lussemburgo
Commessa al cantiere navale cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Global Infrastructure Partners rinuncia ad acquisire il 49% della malese MMC Port Holdings
New York
CMA CGM Air Cargo annuncia la sua prima linea transpacifica
Marsiglia
Tra l'estate e l'inizio del prossimo anno verranno presi in consegna tre aeromobili
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
Il precedente picco massimo era stato raggiunto nel 2018
HMM annuncia il quasi raddoppio della capacità della flotta entro il 2030
Seul
Previsti incrementi del +63% dei volumi trasportabili dalle portacontainer e del +95% nel settore delle rinfuse
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Singapore
Il traffico complessivo delle merci è aumentato del +7,6%
L'Iran ha dato il via all'attacco a Israele con il sequestro della portacontainer MSC Aries
Londra/Manila
Le Aziende informano
ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Venezia
Potrà accogliere navi Panamax e avrà una capacità di traffico annua di un milione di teu
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
La Valletta
Crocieristi in crescita del +59,1%
Approvata dalla Commissione Trasporti del Congresso spagnolo una proposta per migliorare la competitività del Registro navale REC
Madrid
Plauso dell'ANAVE. Il numero di navi mercantili di bandiera nazionale è sceso al minimo storico
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
Londra
Recrudescenza della pirateria somala
Assarmatori, bene il decreto che delega le verifiche di sicurezza ad organismi riconosciuti
Roma
Messina: un concreto passo avanti nell'ottica di una sempre maggiore competitività della bandiera italiana
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Abidjan
Napoli
È la quarta di sei navi di classe “G5”
Baltimora attribuisce a proprietario e gestore della nave Dali la colpa del crollo del ponte Key Bridge
Baltimora
Sarebbero state accertate disfunzioni all'alimentazione elettrica a bordo che avrebbero causato un blackout
Grimaldi e IMAT hanno rinnovato l'accordo quinquennale per la formazione degli equipaggi
Castel Volturno
Focus sulle nuove tecnologie installate a bordo delle navi
Ancora in calo le performance economiche trimestrali di DSV
Hedehusene
Nel primo trimestre di quest'anno il valore dell'utile netto è diminuito del -27,2%
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna
Cagliari
Avanzo di amministrazione di 530 milioni di euro, di cui oltre 475 vincolati per opere in corso
Durante la pandemia l'import-export americano di merci pericolose è stato penalizzato
Washington
Indagine del Government Accountability Office
Nel 2023 CEPIM - Interporto di Parma ha registrato una crescita del +6,8% del valore della produzione
Bianconese di Fontevivo
Utile netto di788mila euro (+223,2%)
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi del gruppo UPS sono diminuiti del -5,3%
Atlanta
Utile netto in calo del -41,3%
Grendi ha perfezionato l'acquisto della nave Wedellsborg
Milano
Sarà ribattezzata con il nome di “Grendi Futura”
Grimaldi consolida la propria presenza in Cina con la nuova sede di Shanghai
Napoli/Shanghai
Inaugurati gli uffici della Grimaldi Shipping Agency Shanghai
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Genova
La nuova dotazione della pianta organica dell'ente prevede 50 assunzioni, incluse tre posizioni dirigenziali
Primo impianto per la distribuzione di GNL e GNC ai veicoli nel porto di La Spezia
La Spezia
È stato installato in località Stagnoni
Accordo tra MSC, MSC Foundation e Mercy Ships per la costruzione di una nuova nave ospedale
Ginevra/Lindale
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
Accordo Assarmatori - ITS Academy G. Caboto per la formazione nei settori marittimo, portuale e logistico
Roma
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Algeciras ha movimentato 1,2 milioni di container (+8,1%)
Algeciras
Il traffico delle merci complessivo è aumentato del +3,3%
Nei primi tre mesi di quest'anno a Valencia il traffico portuale dei container è cresciuto del +12,1%
Valencia
A marzo l'incremento è stato del +15,7%
La Spezia e Carrara provano ad abbattere i campanili e sollecitano collaborazione ai porti di Genova e Savona
La Spezia
In calo l'interscambio commerciale fra Svizzera e Italia
Berna
Nei primi tre mesi del 2024 flessione delle esportazioni elvetiche. Stabili le importazioni
Porto di Napoli, urto del traghetto veloce Isola di Procida contro una banchina
Napoli
Circa trenta feriti lievi tra i passeggeri
Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
Taranto
I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
Il molo di Levante esterno del porto di Arbatax è tornato pienamente operativo
Cagliari
Nell'agosto 2020 era stato urtato dal traghetto “Bithia”
Il porto di Los Angeles ha chiuso il primo trimestre con una crescita del +29,6% del traffico dei container
Los Angeles
Prevista una prosecuzione del trend positivo
Stabile il valore dei ricavi di ABB nel primo trimestre
Zurigo
I nuovi ordini sono calti del -5,0%. A fine luglio Rosengren lascerà la carica di CEO a Wierod
La crisi della Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia ufficializzata alle istituzioni e ai sindacati
Salerno
USB Mare e Porti, quello che sta succedendo nel porto di Salerno è frutto delle pressioni degli armatori
Euronav vende la propria società di ship management alla Anglo-Eastern
Anversa/Hong Kong
Gestisce la flotta di navi cisterna della compagnia di Anversa
Genova Industrie Navali ha acquisito una chiatta sommergibile della capacità di carico di 14.000 tonnellate
Genova
Può essere impiegata anche come bacino galleggiante per il varo di manufatti fino a 9.800 tonnellate
Venice Cold Stores & Logistics ottiene la qualifica di deposito fiscale per vini e spumanti
Venezia
Ampliamento dei servizi offerti alle imprese del settore vitivinicolo
Gasparato sollecita ad esentare gli immobili degli interporti dal pagamento dell'Imu
Nola
Il presidente dell'Unione Interporti Riuniti ha avvertito che con i cantieri PNRR l'intermodalità ferroviaria è a rischio
Hapag-Lloyd programma futuri investimenti per espandere l'attività nei settori dei terminal e dell'intermodalità
Amburgo
Tra i mercati, la compagnia incentra l'attenzione su Africa, India, sud-est asiatico e Pacifico
Istituito un consorzio per decarbonizzare i trasporti sulla rotta del Pacifico settentrionale
Vancouver
È formato da nove imprese ed enti ed è aperto ad altri partner
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +16,4%
Long Beach
A marzo l'incremento è stato del +8,3%
Consegna dei lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Catania
Catania
Appalto del valore di 75 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
(Reuters)
Le transport maritime national navigue à vue
(Aujourd'hui Le Maroc)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Piano per migliorare a Genova e Savona i collegamenti delle ferrovie con terminal crociere e aeroporto
Genova
È stato presentato oggi nel capoluogo ligure
Dal 10 al 12 maggio alla Spezia si terrà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”
La Spezia
Il programma prevede eventi tecnici e proposte culturali
Nel porto keniano di Lamu sono arrivate tre nuove gru STS
Mombasa
Potranno lavorare su portacontainer della capacità di oltre 18mila teu
Cento nuovi camion IVECO alimentati ad HVO nella flotta della Smet
Torino
Verranno presi in consegna nel corso di quest'anno
Nei primi tre mesi di quest'anno le merci trasportate su rotaia tra Cina ed Europa sono aumentate del +10%
Pechino
Operati 4.541 treni (+9%)
Nel primo trimestre del 2024 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -2,3%
Hong Kong
A marzo la flessione è stata del -10,6%
Il terminale di rigassificazione FSRU Toscana ha lasciato Livorno diretto a Genova
Livorno
Nello scalo ligure e poi a Marsiglia verranno effettuati interventi di manutenzione
Confermata a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova la concessione dei servizi di rimorchio nel porto di Genova
Genova
Previsti investimenti per 35 milioni di euro per rinnovare la flotta
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -9,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta della OOCL sono aumentati del +3,4%
Mattioli (Federazione del Mare) rilancia il ruolo propulsivo dei cluster marittimi
Roma
Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi di Yang Ming e WHL sono cresciuti del +18,5% e +8,1%
Keelung/Taipei
A marzo gli incrementi sono stati pari rispettivamente a +20,3% e +8,6%
Nel 2023 il traffico merci movimentato dal gruppo Ferrovie dello Stato è calato del -2,0%
Roma
Il Polo Logistica ha registrato una perdita netta di -80 milioni di euro, in miglioramento di 63 milioni
Porto di Genova, inaugurati nuovi locali di Stella Maris presso Stazioni Marittime
Genova
Sono destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba
La tedesca Dachser ha acquisito la connazionale Brummer Logistik
Kempten
L'azienda è specializzata nella logistica dei prodotti deperibili
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della Evergreen sono aumentati del +32,6%
Taipei
A marzo l'incremento è stato del +36,5%
Patto di cooperazione tra le associazioni dei porti e delle compagnie traghetto della Grecia
Il Pireo
Tra le attività, accertarsi che le banchine portuali siano adeguate alle nuove tecnologie navali
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti del Lazio è calato del -5,7%. Record delle crociere
Civitavecchia
Passeggeri dei servizi di linea in crescita del +10,0%
RINA collaborerà allo sviluppo sostenibile dei porti e dello shipping dell'Indonesia
Genova
Contratto con la Banca Mondiale
A Udine l'Officina Manutenzione Rotabili di FVG Rail è stata dotata di un tornio in fossa
Udine
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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