Emendamento 7
CONSIDERANDO 4 septies (nuovo)

Emendamento 6
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Emendamento 5
CONSIDERANDO 4 quinquies (nuovo)

Emendamento 4
CONSIDERANDO 4 quater (nuovo)

Via libera del Parlamento UE alla proposta di direttiva sul tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo
Previsti limiti più severi da applicare alla fine del 2008
5 giugno 2003
Il Parlamento europeo ha approvato ieri una proposta di direttiva sul contenuto di zolfo nei combustibili marini. Il progetto di legge prevede un tenore massimo di zolfo dell'1,5% per i combustibili utilizzati da tutte le navi presenti nel Mare del Nord, nel Canale della Manica e nel Mar Baltico 12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, nonché per tutte le navi passeggeri in servizio da o per porti comunitari a partire dal 1' luglio 2007.

Il Parlamento ha adottato limiti più severi da applicare alla fine del 2008 nelle acque comunitarie (tenore dello 0,5% per il Mare del Nord, il Canale della Manica e il Mar Baltico, nonché per tutte le navi passeggeri in servizio da o per porti comunitari).

Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie a garantire che dal 31 dicembre 2008 siano disponibili in quantità sufficiente in tutti i porti comunitari combustibili marini che rispettano il limite dello 0,5% in massa di zolfo. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che dal 31 dicembre 2010 non siano impiegati nelle loro acque territoriali e zone economiche esclusive combustibili marini il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. Infine dal 31 dicembre 2012 tutti i combustibili marini utilizzati nelle acque territoriali degli Stati membri e nelle zone economiche esclusive dovranno rispettare il limite dello 0,5%.

 

Parlamento europeo
Testo approvato dal Parlamento
Edizione provvisoria : 04/06/2003

Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo



P5_TA-PROV(2003)0248


A5-0151/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (COM(2002) 595 - C5-0558/2002 - 2002/0259(COD))



(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo
,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 595)(1),

- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0558/2002),

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0151/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4

Testo della Commissione



Emendamenti del Parlamento



I combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, che nuocciono alla salute umana e contribuiscono all'acidificazione.


I combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, che nuocciono alla salute umana, danneggiano l'ambiente, la proprietà pubblica e privata e il patrimonio culturale e contribuiscono all'acidificazione.
 

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)

   
 

(4 bis) I combustibili per uso marittimo contribuiscono inoltre al riscaldamento globale, alla formazione di ozono e all'eutrofizzazione.

 

Emendamento 3
CONSIDERANDO 4 ter (nuovo)

   
 

(4 ter) I combustibili per uso marittimo dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici1

.
 
 

__________________

1
GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.
 
   
 

(4 quater) Gli uomini e la natura nelle vicinanze delle coste e dei porti sono particolarmente colpiti dalle nocività causate dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Pertanto si rendono necessari appositi provvedimenti.

 
   
 

(4 quinquies) Navi azionate con combustibili a basso tenore di zolfo presentano vantaggi in termini di funzionamento e di costi di manutenzione.

 
   
 

(4 sexies) Le nuove tecnologie, specie nel settore degli scarichi gassosi (per esempio catalizzatori SCR) richiedono combustibili a basso tenore di zolfo.

 
   
 

(4 septies) L'articolo 299 del trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi di oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.

 

Emendamento 8
CONSIDERANDO 7

   


Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL.



Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL. L'introduzione di modalità di campionamento e di sanzioni dissuasive uniformi in tutta l'Unione europea è necessaria per assicurare un'attuazione credibile della direttiva.
 

Emendamento 40
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

   
 

(8 bis) Stante il carattere mondiale dei trasporti marittimi, occorrerebbe comunque perseguire risolutamente soluzioni internazionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero portare avanti con maggiore energia il recepimento delle disposizioni della presente direttiva nel quadro dell'IMO. Nel corso di ulteriori negoziati essi dovrebbero in particolar modo tentare di imporre a livello dell'IMO una riduzione a livello mondiale del tenore massimo di zolfo autorizzato nei combustibili per uso marittimo. La Commissione dovrebbe anche esaminare se sia opportuno designare nuove zone marittime comunitarie, quali il Mediterraneo, l'Atlantico nord-orientale e il Mar Nero, come zone di controllo delle emissioni di SOx nel quadro dell'Allegato VI della Convenzione MARPOL.

 

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA c)
Articolo 2, punto 3h) (direttiva 1999/32/CE)

   


3h) nave ormeggiata: nave ferma in un porto per le operazioni di carico e scarico e lo stazionamento (hotelling).



3h) nave ormeggiata: nave attraccata in sicurezza, lungo la banchina o il molo ad essa destinati ovvero alla fonda, per le operazioni di carico e scarico e lo stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni nei porti comunitari.
 

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA c)
Articolo 2, punto 3h bis) (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

3h bis) via navigabile interna: via navigabile o fiume non soggetti a maree, il cui movimento o ambiente non sono influenzati in alcun modo da mari o oceani.

 

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (direttiva 1999/32/CE)

   


Il paragrafo

2 è soppresso.

I paragrafi
2, 3 e 4 sono soppressi.  

Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, titolo e paragrafo 1 (direttiva 1999/32/CE)

   


Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea



Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nella Comunità europea (prima fase)
 

Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SOx prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità, dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL o a decorrere dal ['*], se precedente.


Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SOx prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità, a decorrere dal ['*].
   

1 bis. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2007, nelle rispettive acque territoriali e zone economiche esclusive situate al di fuori delle zone di controllo delle emissioni di SOx non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.
 

* 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
 

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 2 (direttiva 1999/32/CE)

   


Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché a decorrere dal 1' luglio 2007 le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera



Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché a decorrere dal [']* le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera.
   

_________________

* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
 

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 3 (direttiva 1999/32/CE)

   


Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL o a decorrere dal [']*, se precedente, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5% in massa in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.



Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal [']*, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5% in massa in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.
 

________________

* 12 mesi
dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

_______________

* 6 mesi
dopo l'entrata in vigore della presente direttiva
 

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 4 (direttiva 1999/32/CE)

   


Dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL,

gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di sostituzione del combustibile.

A decorrere dal [']*,
gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di sostituzione del combustibile.    

________________

* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
 

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 5 (direttiva 1999/32/CE)

   


Gli Stati membri provvedono affinché dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL, o a decorrere dal [']*, se precedente, il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato.



Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [']*, il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, firmato dal rappresentante della nave ricevente, accompagnato da un campione sigillato.
 

________________

* 12 mesi
dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

________________

* 6 mesi
dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.  

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 6 (direttiva 1999/32/CE)

   


Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [']* non siano venduti sul loro territorio combustibili diesel per uso marittimo il cui tenore di zolfo sia superiore all'1,5% in massa.



Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [']* non siano venduti sul loro territorio combustibili diesel per uso marittimo il cui tenore di zolfo sia superiore all'1,5% in massa.
 

_________________

* 12 mesi
dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

_________________

* 6 mesi
dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.  

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 6 bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

6 bis. In deroga al paragrafo 6, potrà essere autorizzata la commercializzazione di combustibile diesel per uso marittimo con un contenuto di zolfo superiore all'1,5% in massa nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, secondo la definizione di cui all'articolo 299 del trattato, sempre che gli Stati membri garantiscano che in tali regioni si rispettino le norme di qualità dell'aria.

 

Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 4 bis bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

5 bis) È aggiunto il seguente articolo 4 bis bis:

   

'Articolo 4 bis (bis)
   

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nella Comunità europea (seconda fase)
   

Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SOx prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.
   

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera.
   

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2012, nelle rispettive acque territoriali e zone economiche esclusive situate al di fuori delle zone di controllo delle emissioni di SOx non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.
   

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,5% in massa, in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.
 

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 4 ter, paragrafo 1, trattino 1 (direttiva 1999/32/CE)

   


- con tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa dal [']*;



- con tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa dal [']*;
 

___________________


* 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

_________________


* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.  

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 4 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

1 bis. Le navi marittime il cui viaggio è iniziato al di fuori della Comunità possono essere esentate da tale disposizione quando si trovano nelle acque territoriali, a condizione che si possa dimostrare che non era disponibile combustibile adeguato nel loro precedente porto di approdo. La disposizione resta comunque applicabile al momento dell'attracco di tali navi in un porto comunitario.

 

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 4 ter, paragrafo 2 bis (nuovo)(direttiva 1999/32/CE)

   
 

2 bis. Per i combustibili utilizzati nelle caldaie delle navi cisterna per la produzione del vapore necessario al funzionamento delle pompe di scarico, i paragrafi 1 e 2 si applicano a partire dal 2010.

 

Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 6 bis (nuovo)
Articolo 4 ter bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

6 bis) È aggiunto il seguente articolo 4 ter bis:

   

'Articolo 4 ter bis

Esperimenti pilota in vista di nuove tecniche di riduzione
   

Tenendo conto di eventuali linee guida IMO sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e su altre tecnologie per limitare le emissioni di SOx, la Commissione autorizza la realizzazione di esperimenti pilota in merito alle tecniche di riduzione delle emissioni in fase di sviluppo, allo scopo di raccogliere dati sui loro risultati. Nel corso di tali esperimenti non è obbligatorio l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo come prescritto dagli articoli 4 bis e 4 ter. La Commissione ha il diritto di revocare i permessi in qualsiasi momento conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 bis.
   

In generale i permessi non superano i 18 mesi, a condizione che possano essere raccolti dati sufficienti e rappresentativi in merito all'efficacia delle tecnologie di riduzione delle emissioni e al loro impatto sull'ambiente marino.
   

Un organo composto di esperti esterni, indipendenti dalle industrie interessate, verifica l'efficacia e la sostenibilità del metodo di riduzione e l'impatto sull'ambiente marino.
   

Dopo il periodo di sperimentazione iniziale, l'impiego di tali tecniche di riduzione è soggetto a un monitoraggio costante a lungo termine e a una valutazione periodica dell'efficacia e dell'impatto sulla qualità locale dell'aria e sull'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle acque poco profonde.
   

Sulla base degli esperimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 bis, quali metodi alternativi di riduzione siano eventualmente ammissibili in alternativa o a complemento dell'impiego di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo (0,5% o 0,2%) come prescritto dagli articoli 4 bis bis e 4 ter, formulando proposte ai sensi dell'articolo 7 bis. Sulla base delle decisioni e degli orientamenti adottati nel quadro dell'allegato VI alla convenzione MARPOL, la Commissione può autorizzare altri metodi di riduzione in alternativa o a complemento dei combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo dell'1,5%.
   

Nell'effettuare i propri compiti ai sensi del presente articolo, la Commissione provvede a che:
   

a) possa essere chiaramente provato un vantaggio ambientale rispetto all'uso dei suddetti combustibili a basso tenore di zolfo: le navi che utilizzano tecniche di riduzione dovranno presentare livelli di emissioni significativamente inferiori, ossia inferiori di almeno il 25% a quelli che otterrebbero attenendosi ai requisiti imposti quanto al tenore di zolfo dei combustibili;
   

b) tutte le navi che utilizzano tecniche di riduzione alternative siano dotate di apparecchiature per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli per raggiungere il livello di riduzione delle emissioni richiesto;
   

c) esistano adeguati sistemi di gestione dei rifiuti per i rifiuti generati dalle tecniche di riduzione;
   

d) tali tecniche non abbiano effetti negativi sull'ambiente marino, tenuto conto delle caratteristiche delle acque poco profonde.'
 

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA - a) (nuova)
Articolo 6, titolo (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

Il titolo è così sostituito:

   

Monitoraggio e sanzioni
 

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 1, trattino 1 (direttiva 1999/32/CE)

   


- da tutte le navi nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, nei porti comunitari e nelle vie navigabili interne o



- da tutte le navi nelle zone marittime comunitarie, nei porti comunitari e sulle vie navigabili interne o
 

Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 1, testo dopo il trattino 2 (direttiva 1999/32/CE)

   


sia conforme alle disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter. I combustibili per uso marittimo utilizzati in altre zone marittime comunitarie devono essere sottoposti a campionamento e verifica del tenore di zolfo. Si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:



sia conforme alle disposizioni degli articoli 4 bis, 4 bis bis e 4 ter. Si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:
 

Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 1, trattino 3 (direttiva 1999/32/CE)

   


- campionamento e analisi del tenore di zolfo dell'olio combustibile fornito per essere utilizzato a bordo delle navi, secondo le linee guida IMO;



- campionamento e analisi del tenore di zolfo dell'olio combustibile durante la fornitura destinata all'uso a bordo delle navi, secondo le linee guida IMO;
 

Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 2 (direttiva 1999/32/CE)

   


Il campionamento inizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne della Comunità.



Il campionamento inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne della Comunità. Viene ispezionato almeno il 50% dei campioni prelevati.
 

Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 2 bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

Gli Stati membri prevedono sanzioni efficaci contro le violazioni delle norme relative al monitoraggio e al campionamento ed adottano ogni provvedimento necessario a garantire che esse abbiano un effetto dissuasivo.

 

Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 2 ter (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

Nel quadro dei suoi compiti di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) pubblica anche rapporti sull'inquinamento atmosferico. In particolare l'EMSA assiste gli Stati membri e la Commissione nel verificare l'effettiva applicazione della presente direttiva.

 

Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 1 (Direttiva 1999/32/CE)

   


Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione precisa il numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile (olio combustibile pesante, gasolio, olio combustibile pesante per uso marittimo, combustibile diesel per uso marittimo, gasolio per uso marittimo) e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.



Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione precisa il numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile (olio combustibile pesante, gasolio, olio combustibile pesante per uso marittimo, combustibile diesel per uso marittimo, gasolio per uso marittimo) e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
 

Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 2 (direttiva 1999/32/CE)

   


Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1 e delle tendenze relative alla qualità dell'aria e all'acidificazione, entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio. Insieme al rapporto la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, in particolare dei valori limite stabiliti per ciascuna categoria di combustibile e delle zone marittime comunitarie in cui è obbligatorio l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo.



Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali e delle tendenze relative soprattutto alla qualità dell'aria, al particolato, all'acidificazione e al danneggiamento degli edifici e del patrimonio culturale, entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto corredato da proposte di revisione della presente direttiva. La revisione comprende proposte sia di modifica dei valori limite stabiliti per ciascuna categoria di combustibile sia di riduzione di ulteriori emissioni di inquinanti atmosferici ad opera delle navi marittime ivi comprese le specificazioni integrali per i combustibili per uso marittimo in linea con la direttiva 98/70/CE. Al riguardo vanno in particolar modo considerati i minori costi riconducibili al ridotto tenore di zolfo nei combustibili per usi marittimi, le necessità di nuove tecnologie per i motori nonché la riduzione dei costi inerenti ai danni ambientali. La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sulle attività tese ad inserire nella convenzione MARPOL le disposizioni della presente direttiva.
 

Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 3 (direttiva 1999/32/CE)

   


Tenendo conto delle eventuali linee guida IMO sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie per limitare le emissioni di SOx, nonché degli effetti di queste tecnologie sull'ambiente, ed in particolare sull'ambiente marino, la Commissione esamina la possibilità di ricorrere a metodi di riduzione delle emissioni alternativi all'uso di combustibili a basso tenore di zolfo prescritto dagli articoli 4 bis e 4 ter, e ove opportuno presenta una proposta in merito.



soppresso
 

Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Articolo 7 bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)

   
 

8 bis) È inserito il seguente articolo 7 bis:

   

'Articolo 7 bis

Strumenti economici
   

Sulla base dei risultati degli esperimenti pilota e di altri studi effettuati, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2007, una relazione corredata di proposte di revisione della presente direttiva.
   

La revisione può comprendere proposte relative a strumenti economici, fra cui meccanismi quali diritti differenziati e oneri chilometrici, permessi di emissioni negoziabili e compensazioni.
   

Qualora gli esperimenti pilota di cui all'articolo 4 ter bis diano risultati positivi, le eventuali proposte in materia di compensazioni includono meccanismi in base ai quali gli operatori o i gruppi di operatori marittimi che gestiscono navi rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 4 bis bis che utilizzano tecniche di riduzione possono controbilanciare le emissioni di SO2 delle navi modificate con quelle delle navi non modificate. Tali regimi sono autorizzati solo a condizione che possa essere chiaramente provato un vantaggio ambientale rispetto all'uso dei suddetti combustibili a basso tenore di zolfo (0,5%). Alle condizioni definite all'articolo 4 ter (bis), paragrafo 2), ciò può applicarsi anche alle navi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 4 bis.
   

Lo scarico dei liquidi prodotti da tali sistemi è autorizzato unicamente qualora sia documentato che essi non hanno effetti negativi sugli ecosistemi.
   

Le navi marittime che impiegano tecniche di riduzione delle emissioni sono inoltre esentate dagli obblighi di cui all'articolo 4 ter:
   

a) qualora il rendimento del sistema e le emissioni nette nell'atmosfera nelle acque territoriali (in caso di compensazione) siano uguali o superiori a quelli di navi che non impiegano tali tecniche in caso di utilizzazione di combustibili con un tenore di zolfo dello 0,2%;
   

b) qualora possa essere garantito che i benefici in termini di qualità dell'aria a livello locale corrispondano a quelli che si otterrebbero utilizzando combustibile con un tenore di zolfo dello 0,2% nelle acque territoriali.'
 

Emendamento 37
ARTICOLO 2, COMMA 1

   


Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [']1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.



Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [']1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
 

_________________

1
12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

________________

1
6 mesi
dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.  





(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 277.
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DALLA PRIMA PAGINA
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale
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È lunga 322 metri e ha una stazza lorda di 156.300 tonnellate
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Il suo network connette i porti di Amburgo, Anversa, Bremerhaven, Koper, Rotterdam e Trieste
Prosegue il trend di flessione delle performance economiche di Kuehne + Nagel
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Tonnellaggio netto del naviglio in calo del -59,8%. Drastica riduzione del -53% del valore dei diritti di transito
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Ordine della compagnia Torghatten al cantiere navale Myklebust
In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
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Subentrerà a fine luglio a Butler quando quest'ultimo andrà in pensione
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
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Previsti la progettazione, lo sviluppo e la produzione di nuovi tipi di sistemi navali autonomi
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Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
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Previsti incrementi del +63% dei volumi trasportabili dalle portacontainer e del +95% nel settore delle rinfuse
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
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Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
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Venezia
Potrà accogliere navi Panamax e avrà una capacità di traffico annua di un milione di teu
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
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Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
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Plauso dell'ANAVE. Il numero di navi mercantili di bandiera nazionale è sceso al minimo storico
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Recrudescenza della pirateria somala
Assarmatori, bene il decreto che delega le verifiche di sicurezza ad organismi riconosciuti
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Messina: un concreto passo avanti nell'ottica di una sempre maggiore competitività della bandiera italiana
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Abidjan
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È la quarta di sei navi di classe “G5”
Baltimora attribuisce a proprietario e gestore della nave Dali la colpa del crollo del ponte Key Bridge
Baltimora
Sarebbero state accertate disfunzioni all'alimentazione elettrica a bordo che avrebbero causato un blackout
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Ancora in calo le performance economiche trimestrali di DSV
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Nel primo trimestre di quest'anno il valore dell'utile netto è diminuito del -27,2%
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Cagliari
Avanzo di amministrazione di 530 milioni di euro, di cui oltre 475 vincolati per opere in corso
Durante la pandemia l'import-export americano di merci pericolose è stato penalizzato
Washington
Indagine del Government Accountability Office
Nel 2023 CEPIM - Interporto di Parma ha registrato una crescita del +6,8% del valore della produzione
Bianconese di Fontevivo
Utile netto di788mila euro (+223,2%)
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi del gruppo UPS sono diminuiti del -5,3%
Atlanta
Utile netto in calo del -41,3%
Grendi ha perfezionato l'acquisto della nave Wedellsborg
Milano
Sarà ribattezzata con il nome di “Grendi Futura”
Grimaldi consolida la propria presenza in Cina con la nuova sede di Shanghai
Napoli/Shanghai
Inaugurati gli uffici della Grimaldi Shipping Agency Shanghai
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Genova
La nuova dotazione della pianta organica dell'ente prevede 50 assunzioni, incluse tre posizioni dirigenziali
Primo impianto per la distribuzione di GNL e GNC ai veicoli nel porto di La Spezia
La Spezia
È stato installato in località Stagnoni
Accordo tra MSC, MSC Foundation e Mercy Ships per la costruzione di una nuova nave ospedale
Ginevra/Lindale
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
Accordo Assarmatori - ITS Academy G. Caboto per la formazione nei settori marittimo, portuale e logistico
Roma
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Algeciras ha movimentato 1,2 milioni di container (+8,1%)
Algeciras
Il traffico delle merci complessivo è aumentato del +3,3%
Nei primi tre mesi di quest'anno a Valencia il traffico portuale dei container è cresciuto del +12,1%
Valencia
A marzo l'incremento è stato del +15,7%
La Spezia e Carrara provano ad abbattere i campanili e sollecitano collaborazione ai porti di Genova e Savona
La Spezia
In calo l'interscambio commerciale fra Svizzera e Italia
Berna
Nei primi tre mesi del 2024 flessione delle esportazioni elvetiche. Stabili le importazioni
Porto di Napoli, urto del traghetto veloce Isola di Procida contro una banchina
Napoli
Circa trenta feriti lievi tra i passeggeri
Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
Taranto
I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
Il molo di Levante esterno del porto di Arbatax è tornato pienamente operativo
Cagliari
Nell'agosto 2020 era stato urtato dal traghetto “Bithia”
Il porto di Los Angeles ha chiuso il primo trimestre con una crescita del +29,6% del traffico dei container
Los Angeles
Prevista una prosecuzione del trend positivo
Stabile il valore dei ricavi di ABB nel primo trimestre
Zurigo
I nuovi ordini sono calti del -5,0%. A fine luglio Rosengren lascerà la carica di CEO a Wierod
La crisi della Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia ufficializzata alle istituzioni e ai sindacati
Salerno
USB Mare e Porti, quello che sta succedendo nel porto di Salerno è frutto delle pressioni degli armatori
Euronav vende la propria società di ship management alla Anglo-Eastern
Anversa/Hong Kong
Gestisce la flotta di navi cisterna della compagnia di Anversa
Genova Industrie Navali ha acquisito una chiatta sommergibile della capacità di carico di 14.000 tonnellate
Genova
Può essere impiegata anche come bacino galleggiante per il varo di manufatti fino a 9.800 tonnellate
Venice Cold Stores & Logistics ottiene la qualifica di deposito fiscale per vini e spumanti
Venezia
Ampliamento dei servizi offerti alle imprese del settore vitivinicolo
Gasparato sollecita ad esentare gli immobili degli interporti dal pagamento dell'Imu
Nola
Il presidente dell'Unione Interporti Riuniti ha avvertito che con i cantieri PNRR l'intermodalità ferroviaria è a rischio
Hapag-Lloyd programma futuri investimenti per espandere l'attività nei settori dei terminal e dell'intermodalità
Amburgo
Tra i mercati, la compagnia incentra l'attenzione su Africa, India, sud-est asiatico e Pacifico
Istituito un consorzio per decarbonizzare i trasporti sulla rotta del Pacifico settentrionale
Vancouver
È formato da nove imprese ed enti ed è aperto ad altri partner
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +16,4%
Long Beach
A marzo l'incremento è stato del +8,3%
Consegna dei lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Catania
Catania
Appalto del valore di 75 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
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RASSEGNA STAMPA
Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
(Reuters)
Le transport maritime national navigue à vue
(Aujourd'hui Le Maroc)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Piano per migliorare a Genova e Savona i collegamenti delle ferrovie con terminal crociere e aeroporto
Genova
È stato presentato oggi nel capoluogo ligure
Dal 10 al 12 maggio alla Spezia si terrà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”
La Spezia
Il programma prevede eventi tecnici e proposte culturali
Nel porto keniano di Lamu sono arrivate tre nuove gru STS
Mombasa
Potranno lavorare su portacontainer della capacità di oltre 18mila teu
Cento nuovi camion IVECO alimentati ad HVO nella flotta della Smet
Torino
Verranno presi in consegna nel corso di quest'anno
Nei primi tre mesi di quest'anno le merci trasportate su rotaia tra Cina ed Europa sono aumentate del +10%
Pechino
Operati 4.541 treni (+9%)
Nel primo trimestre del 2024 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -2,3%
Hong Kong
A marzo la flessione è stata del -10,6%
Il terminale di rigassificazione FSRU Toscana ha lasciato Livorno diretto a Genova
Livorno
Nello scalo ligure e poi a Marsiglia verranno effettuati interventi di manutenzione
Confermata a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova la concessione dei servizi di rimorchio nel porto di Genova
Genova
Previsti investimenti per 35 milioni di euro per rinnovare la flotta
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -9,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta della OOCL sono aumentati del +3,4%
Mattioli (Federazione del Mare) rilancia il ruolo propulsivo dei cluster marittimi
Roma
Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi di Yang Ming e WHL sono cresciuti del +18,5% e +8,1%
Keelung/Taipei
A marzo gli incrementi sono stati pari rispettivamente a +20,3% e +8,6%
Nel 2023 il traffico merci movimentato dal gruppo Ferrovie dello Stato è calato del -2,0%
Roma
Il Polo Logistica ha registrato una perdita netta di -80 milioni di euro, in miglioramento di 63 milioni
Porto di Genova, inaugurati nuovi locali di Stella Maris presso Stazioni Marittime
Genova
Sono destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba
La tedesca Dachser ha acquisito la connazionale Brummer Logistik
Kempten
L'azienda è specializzata nella logistica dei prodotti deperibili
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della Evergreen sono aumentati del +32,6%
Taipei
A marzo l'incremento è stato del +36,5%
Patto di cooperazione tra le associazioni dei porti e delle compagnie traghetto della Grecia
Il Pireo
Tra le attività, accertarsi che le banchine portuali siano adeguate alle nuove tecnologie navali
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti del Lazio è calato del -5,7%. Record delle crociere
Civitavecchia
Passeggeri dei servizi di linea in crescita del +10,0%
RINA collaborerà allo sviluppo sostenibile dei porti e dello shipping dell'Indonesia
Genova
Contratto con la Banca Mondiale
A Udine l'Officina Manutenzione Rotabili di FVG Rail è stata dotata di un tornio in fossa
Udine
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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