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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 20.02 GMT+1



11 dicembre 2003

Confitarma esprime apprezzamento per l'introduzione della tonnage tax

Quello dell’industria armatoriale - ha sottolineato la confederazione - è il primo caso di tassazione forfettaria commisurata al valore dei beni patrimoniali dell’impresa

Il presidente di Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), Giovanni Montanari, ha manifestato oggi la piena soddisfazione delle società armatoriali italiane per la decisione del governo di introdurre la misura della tonnage tax nell'ambito della riforma fiscale recentemente approvata dall'esecutivo e dal Parlamento. «A nome di tutti gli armatori - ha detto , desidero esprimere uno specifico apprezzamento al ministro Tremonti ed alla struttura da lui diretta che, pur nel rigore degli indirizzi con il quale ci siamo sempre dovuti confrontare, ha avuto la capacità e la volontà di calibrare criteri e parametri tali da conciliare le ricorse disponibili con le esigenze dello sviluppo del settore».

La nuova normativa italiana prevede l'applicazione del regime della tonnage tax al naviglio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta iscritto nel Registro internazionale e gestito da soggetti residenti in Italia. Oltre alla pura attività di shipping - ha precisato la confederazione - vengono incluse anche le attività a questa accessorie e complementari. Confitarma ha tuttavia espresso perplessità per l’esclusione dal regime delle navi noleggiate.

Quello dell’industria armatoriale - ha sottolineato Confitarma - è il primo caso di tassazione forfettaria commisurata al valore dei beni patrimoniali dell’impresa, indipendentemente quindi dal reddito effettivamente prodotto. Il reddito, determinato forfettariamente sulla base delle dimensioni e dell’età della nave - ha ricordato la confederazione armatoriale - si basa sui seguenti coefficienti, in linea con quelli adottati dagli altri Paesi dell’Unione Europea:

Calcolo della tonnage-tax

Il reddito imponibile è determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave:

a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

 

Da 0 a 1.000 tonnellate
di stazza netta:

0,0090 euro per tonnellata;

 

da 1.001 a 10.000 tonnellate
di stazza netta:

0,0070 euro per tonnellata;

 

da 10.001 a 25.000 tonnellate
di stazza netta:

0,0040 euro per tonnellata;

 

da 25.001 tonnellate
di stazza netta:

0,0020 euro per tonnellata;

b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti in relazione all’età del naviglio:

 

da 0 a 5 anni:

0,90;

 

da 6 anni a 10 anni:

0,95;

 

da 11 a 25 anni:

1,05;

 

oltre 25 anni:

1,10.


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