ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

2 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 06.58 GMT+1



7 marzo 2005

La WTO conferma l’illegalità delle sovvenzioni concesse dalla Corea del Sud ai propri cantieri navali

Accolto il ricorso presentato dall’UE

La World Trade Organization (WTO) ha accolto il ricorso presentato dall’Unione Europea contro il dumping praticato dai cantieri navali sudcoreani (inforMARE del 22 ottobre 2002)

Il rapporto del gruppo speciale della WTO incaricato di esaminare la questione - reso noto oggi - stabilisce che «la Corea ha concesso sovvenzioni all’esportazione proibite sotto forma di transazioni APRG individuali del KEXIM (Export-Import Bank of Korea, ndr) indicate al paragrafo 7.223 supra e di transazioni PSL individuali del KEXIM indicate al paragrafo 7.330 supra, contrariamente a quanto disposto nei paragrafi 3.1 a) e 3.2 dell’articolo 3 dell’Accordo SMC (accordo della WTO sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, ndr)».

«Tuttavia - viene precisato - rigettiamo l’asserzione delle Comunità Europee secondo cui la Corea avrebbe violato i paragrafi 3.1 a) e 3.2 dell’Accordo SMC per il fatto che le sovvenzioni alle esportazioni proibite sono state e sono accordate conformemente al regime giuridico del KEXIM "come tale" e ai programmi APRG e PSL del KEXIM "come tali"».

«Analogamente - prosegue il rapporto - rigettiamo l’asserzione dell’UE secondo cui la Corea, accordando sovvenzioni a Daewoo-SME/Daewoo-HI, Samho-HI/Halla-HI e STX/Daedong mediante i) piani di rinegoziazione del debito e di ristrutturazione; ii) esenzioni fiscali concesse a Daewoo-HI/Daewoo-SME; e iii) la concessione di APRG e di prestiti pre-spedizione della KEXIM, abbia determinato un serio pregiudizio agli interessi delle Comunità Europee, in violazione degli articoli 5(c) e 6.3(c) dell’Accordo SMC».

«Conformemente all’articolo 4.7 dell’Accorso SMC - conclude il rapporto - siamo tenuti a raccomandare che la Corea ritiri senza ritardi le sovvenzioni individuali APRG e PSL sopra menzionate. Inoltre l’articolo 4.7 stabilisce che "il gruppo speciale specificherà nella sua raccomandazione il periodo entro il quale la misura deve essere ritirata". Tenuto conto, da un lato, delle procedure che potranno essere necessarie per applicare la nostra raccomandazione e, dall’altro, della prescrizione secondo la quale la Corea deve ritirare "senza ritardo" le sue sovvenzioni, raccomandiamo che la Corea ritiri le sovvenzioni individuali APRG e PSL entro 90 giorni».


ITAL-PRO-RA.MAR.
Fortune International Trasport
Autorità Portuale di Taranto



Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza





Le pagine saranno aperte in una nuova finestra del browser




Cerca altre notizie su



Seleziona la rubrica:  Tutte
Notizie
Porti
Turismo
Banche dati
Trasporto aereo
Autotrasporto



Indice Prima pagina Indice notizie

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail