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21 dicembre 2011
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- Il Consiglio di Stato conferma il diritto dell'Autorità
Portuale di Venezia e dell'Autorità Marittima di amministrare
autonomamente i servizi tecnico-nautici
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- Ribadito quanto già stabilito dalla sentenza del Tar
del Veneto
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Il Consiglio di Stato ha confermato il diritto dell'Autorità
Portuale di Venezia e dell'Autorità Marittima di amministrare
autonomamente i servizi tecnico-nautici e l'operatività
portuale. Con sentenza dello scorso 13 dicembre, che pubblichiamo di
seguito, il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso
proposto dalla Rimorchiatori Riuniti Panfido contro il ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Autorità Portuale
di Venezia e nei confronti delle associazioni degli spedizionieri e
degli agenti marittimi di Venezia e del Veneto con l'obiettivo di
riformare la sentenza del 15 giugno 2010 del Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto che a sua volta ha respinto il
ricorso proposto dalla stessa Rimorchiatori Riuniti Panfido per
l'annullamento dell'ordinanza n. 41 del 30 aprile 2010 della
Capitaneria di Porto di Venezia di modifica al Regolamento per il
servizio di rimorchio delle navi nel porto di Venezia e degli atti
connessi, tra cui in particolare la nota del 3 marzo 2010 “Proposta
di nuovo regolamento per il servizio di rimorchio nel Porto di
Venezia”, con annessa bozza di regolamento, del presidente
dell'Autorità Portuale di Venezia.-
- Precisando che il pronunciamento del Consiglio di Stato affida
l'organizzazione e la disciplina dei servizi tecnico-nautici
all'intesa fra l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto
assegnando al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una
competenza da esercitare nella sola ipotesi di mancato
raggiungimento di un'intesa tra le due istituzioni
marittimo-portuali, la Port Authority di Venezia ha evidenziato che,
«da un punto di vista giuridico, il Consiglio di Stato ha
ribadito che l'articolo 102 del codice della navigazione - ove è
previsto che “le norme sulla disciplina del servizio di
rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti
locali, approvati dal ministro dei Trasporti e della Navigazione”
- è stato parzialmente abrogato dall'entrata in vigore
dell'art 14 della legge 84/94 che affida la determinazione delle
norme sulla disciplina e l'organizzazione dei servizi di rimorchio
in ciascun porto sede di Autorità Portuali all'intesa fra
quest'ultime e la Capitaneria di Porto».
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- «La sentenza del Consiglio di Stato, che conferma quanto
già stabilito dalla sentenza del Tar del Veneto il 15 giugno
2010 - ha concluso l'ente portuale veneziano - consente quindi una
migliore organizzazione dei servizi tecnico nautici nel porto di
Venezia con l'obiettivo di aumentare la competitività dei
operazioni portuali e quindi attrarre più traffico».

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- N. 06526/2011REG.PROV.COLL.
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N. 08962/2010 REG.RIC.
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- REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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- Il Consiglio di Stato
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in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
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ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8962 del 2010, proposto
dalla s.r.l. Rimorchiatori Riuniti Panfido & C.,. in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli
avvocati Gianluca Rizzardi, Alessio Vianello e Andrea Manzi, presso
quast'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri, 5;
contro
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l'Autorità portuale di Venezia in persona del Presidente
in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Gravili,
Francesco Acerboni e Gabriele Pafundi, presso quest'ultimo
elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
nei confronti di
Associazione imprese di spedizione Venezia, Associazione agenti
raccomandatari e mediatori marittimi del Veneto, non costituiti nel
secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n.
2547/2010, resa tra le parti, concernente MODIFICAZIONI AL
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI - (RIS.DANNI);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2011 il
consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato Manzi,
l'avvocato dello Stato Bacosi, e l'avvocato Santarelli per delega
dell'avvocato Pafundi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I) La società Rimorchiatori riuniti Panfido e C.,
concessionaria dell'Autorità marittima per il servizio di
rimorchio nel porto di Venezia, col ricorso n. 927 del 2010 ha
impugnato davanti al Tar del Veneto l'ordinanza n. 41/10 della
Capitaneria di Porto recante, previa intesa con l'Autorità
portuale, modifiche, a carattere sperimentale e provvisorio, del
regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di
Venezia, approvato dal Ministero dei trasporti con decreto del 18
febbraio 2008.
Il Tar, con sentenza resa all'esito della camera di consiglio nella
quale era stata discussa l'istanza cautelare, ha respinto il
ricorso.
II) La società appellante ripropone in secondo grado le
censure svolte davanti al primo giudice, relative alla mancata
approvazione del regolamento da parte del Ministero, al mancato
coinvolgimento degli operatori del porto, all'eccesso di potere
sotto diversi profili, e critica la sentenza impugnata nelle parti
in cui:
- ha ritenuto l'art. 102 cod. navigazione implicitamente abrogato
dall'art. 14, comma 1 ter, legge n. 84 del 1994;
- ha escluso la violazione degli artt. 7 e ss e 14 e ss. legge n.
241 del 1990 e della circolare ministeriale n. 1739 del 2000;
- non ha considerato, quale punto decisivo della controversia,
che lo scavo dei canali portuali, addotti a motivo della modifica
regolamentare, all'epoca dell'adozione del provvedimento non era
stato neppure iniziato;
- ha omesso di considerare la lacunosità dell'istruttoria
condotta dalla Capitaneria di porto, anche a causa della mancanza
del parere della Corporazione piloti estuario veneto.
La società appellante conclude per la riforma della sentenza
stessa, con accoglimento del ricorso di primo grado anche ai fini
del risarcimento del danno patito.
Si sono costituite le Amministrazioni pubbliche intimate; il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto appello
incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui
ha ritenuto che l'art. 102 cod. navigazione, per effetto del quale
l'approvazione dei regolamenti locali del servizio di rimorchio è
di competenza del Ministro stesso, sia stato abrogato dall'art. 14,
comma 1 ter, della legge n. 84 del 1994.
III) L'appello proposto dalla s.r.l. Rimorchiatori riuniti
Panfido è infondato, e può pertanto prescindersi
dall'esaminare i profili di inammissibilità dello stesso e
del ricorso di primo grado (desumibili dall'intervenuta adozione di
provvedimenti aventi efficacia sulla stessa materia oggetto del
giudizio e che hanno condotto all'approvazione definitiva del nuovo
regolamento per il servizio di rimorchio in data 31 dicembre 2010).
Si deve anzitutto osservare che l'art. 14, comma ter, della legge n.
84 del 1994, aggiunto dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535,
conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647, è chiaro nello
stabilire che “nei porti sede di Autorità portuale la
disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 bis sono
stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità
portuale” e che solo “in difetto di intesa provvede il
Ministro dei trasporti e della navigazione” (il comma 1 bis
comprende, tra altri servizi tecnico-nautici, quello di rimorchio),
mentre rimangono di competenza ministeriale centrale lo stabilire
l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio e i criteri di
formazione delle tariffe.
E' infondato, pertanto, il motivo svolto dall'appellante rivolto
a contestare, sul punto, la sentenza impugnata.
Risulta anche infondato, in base alle medesime considerazioni,
l'appello incidentale svolto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, poiché, come si è detto, il riparto di
competenze definito dalla legge n. 84 del 1994 vale a far ritenere
che il provvedimento impugnato, emanato dalla Capitaneria di porto
(ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti) previa intesa con l'Autorità portuale, sia stato
correttamente riportato dal primo giudice nell'ambito delle
competenze stabilite dalla legge.
Quanto ai successivi motivi dell'appello principale, valgono a farne
ritenere l'infondatezza le seguenti considerazioni:
- è infondato il motivo di gravame con il quale si ribadisce
la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, poiché
il regolamento per il servizio di rimorchio, modificato con la
deliberazione di che trattasi, costituisce un atto normativo di
portata generale, come tale sottratto alle norme sulla
partecipazione ai sensi del disposto dell'art. 13 della legge n.
241/1990, legge richiamata dalla circolare ministeriale citata
dall'appellante (n. 1739 del 2000);
- neppure risulta sussistente la carenza di istruttoria e di
motivazione, lamentata dalla ricorrente, posto che la determinazione
di modificare, in via provvisoria e sperimentale, il regolamento di
rimorchio consegue a considerazioni appartenenti alla
discrezionalità dell'Amministrazione in merito alla
situazione complessiva della sicurezza della navigazione, che si
sottraggono al sindacato giurisdizionale se non per motivi di
illogicità, non sussistenti nella fattispecie in esame; per
analoghi motivi, dato il carattere provvisorio delle modifiche
regolamentari, la mancata acquisizione del parere (non vincolante)
della Corporazione piloti estuario veneto, che si è comunque
espressa sulla proposta di modifica sia pure in senso
soprassessorio, non costituisce vizio del provvedimento impugnato;
- dalla reiezione della parte impugnatoria del ricorso di primo
grado, che il Collegio conferma, deriva l'infondatezza della pretesa
risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
IV) In conclusione, l'appello principale e quello incidentale
sono infondati e vanno respinti.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della società
appellante e si liquidano in dispositivo in favore dell'Autorità
portuale, mentre possono essere compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),
definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato n.
8962 del 2010, lo respinge; respinge l'appello incidentale proposto
dal Ministero resistente, confermando, per l'effetto, la sentenza
impugnata.
Condanna la società appellante a rifondere all'Autorità
portuale di Venezia le spese del giudizio, nella misura di 5.000
(cinquemila) euro per entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e
CPA.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
22 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE |
- DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 13/12/2011
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IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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