- Pesaresi (Interporto Marche): l'art. 61-bis della legge
27/2012 aumenta la confusione in tema di infrastrutture logistiche
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- No - sottolinea il presidente e CEO della società
interportuale - a finanziamenti aggiuntivi a Uirnet
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L'articolo 61-bis della legge 27/2012-
- «Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale).
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- 1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica
destinazione al miglioramento delle condizioni operative
dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione
della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
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- 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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- 4. La società UIRNet SpA è soggetto attuatore
unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto
ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che
agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre
logistiche.
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- 5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti è
autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per
disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente
articolo».
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Intervenendo sui recenti provvedimenti normativi approvati e in
via di approvazione da parte del legislatore in materia di
infrastrutture logistiche, il presidente e amministratore delegato
di Interporto Marche, Roberto Pesaresi - in una nota che
pubblichiamo di seguito - denuncia come l'art. 61-bis della legge
27/2012 vada «in direzione completamente opposta»
rispetto a quella tracciata da norme recentemente approvate o
all'esame del Parlamento come la “Legge quadro in materia di
interporti e di piattaforme logistiche territoriali” che,
«inizialmente - ricorda Pesaresi - nata in seno a Unione
Interporti Riuniti, rappresenta di fatto l'impostazione legislativa
in materia più evoluta e coerente con le normative
comunitarie: il “Libro Bianco” del 28 marzo 2011 e la
revisione della Rete europea TEN-T, in corso di approvazione da
parte del Parlamento europeo».-
- Secondo il presidente e CEO di Interporto Marche, invece, l'art.
61-bis della legge dello scorso 24 marzo è «slegato da
ogni contesto strategico e di programmazione, aumenta la confusione,
anche terminologica. Si ritorna a parlare - specifica Pesaresi - di
“centri merci e di piastre logistiche”, destinando
risorse aggiuntive, già assegnate al ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, a Uirnet spa, il cui ambito operativo viene
esteso ai porti».
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- In merito a Uirnet, Pesaresi evidenzia che il progetto «dopo
sette anni non è ancora realizzato», precisa che
Interporto Marche «dal 2011 ha posto in vendita la propria
partecipazione azionaria» in Uirnet e che «non chiese
nel 2005 tale progetto, come non ne chiede oggi finanziamenti
aggiuntivi».
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- Nota su quadro normativo in materia di infrastrutture
logistiche e relativi servizi.
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- Il legislatore è recentemente intervenuto relativamente
ai temi delle infrastrutture logistiche e della gestione della
cosiddetta "rete logistica nazionale".
- Mi riferisco all'art. 46 della legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Conversione del decreto legge “Salva Italia”) e
all'art. 61-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione del
decreto legge su concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture).
- Quasi contemporaneamente, il 28 marzo 2012, la Commissione
Trasporti della Camera approvava definitivamente in sede referente
la proposta di “Legge quadro in materia di interporti e di
piattaforme territoriali logistiche” (Nuovo testo unificato C.
3681 Velo e C. 4296 Nastri). Nella seduta del 12 aprile 2012 la
proposta è stata poi approvata dalla Camera dei Deputati con
ben 418 voti favorevoli e 1 soltanto contrario.
- La “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme
logistiche territoriali”, inizialmente nata in seno a Unione
Interporti Riuniti, rappresenta di fatto l'impostazione legislativa
in materia più evoluta e coerente con le normative
comunitarie: il “Libro Bianco” del 28 marzo 2011 e la
revisione della Rete europea TEN-T, in corso di approvazione da
parte del Parlamento europeo.
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- Alla luce del predetto dettato normativo le infrastrutture
logistiche di nodo (porti-aeroporti-interporti) sono elementi di una
rete, la cui integrazione deve avvenire in ambiti territoriali
definiti dal mercato e non dai confini geografici e/o istituzionali,
anche e direi soprattutto in Italia, dove la competenza in materia
di trasporti è concorrente tra Stato e Regioni. La proposta
di legge in materia di “interporti e di piattaforme logistiche
territoriali”, approvata dalla Camera dei Deputati, definisce
in modo puntuale e coerente il concetto di “piattaforma
logistica territoriale”, di “interporto” e di
“infrastruttura intermodale”, indicandone i requisiti
“minimi” infrastrutturali e gestionali, superando la
grande confusione anche terminologica in cui il settore si trova a
vivere da troppo tempo. La proposta è inoltre allineata alle
“Linea Guida per il nuovo Piano Nazionale della Logistica”
approvate nel dicembre 2010 dalla Consulta Generale per
l'Autotrasporto e la Logistica.
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- Nella stessa direzione va pure il citato art. 46 della legge
214/2011, cosi come modificato dal comma 3 dell'articolo 4 della
proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati, la cui
lettura in combinato disposto con la Legge di riordino del quadro
normativo interportuale, garantisce, nella logica delle Piattaforme
Logistiche Territoriali, autonomia ai porti, pur sempre in un
contesto di network logistico, così come auspicato
dall'Unione Europea.
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- La prossima approvazione al Senato della proposta di riforma
della legislazione portuale, oggettivamente più complessa,
darebbe un contributo fondamentale al quadro normativo in materia di
infrastrutture logistiche, in un momento in cui il nostro sistema
economico si confronta con i competitor non più, e non solo,
sul prodotto, ma ad un livello più complesso, in cui il
network logistico gioca un ruolo determinante da cui dipende la
capacità di connettere in modo sostenibile, anche sotto
l'aspetto ambientale, i mercati delle materie prime con la
produzione e con i mercati di consumo.
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- Va purtroppo in direzione completamente opposta il citato art.
61-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27: slegato da ogni contesto
strategico e di programmazione, aumenta la confusione, anche
terminologica. Si ritorna a parlare di “centri merci e di
piastre logistiche”, destinando risorse aggiuntive, già
assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
Uirnet spa, il cui ambito operativo viene esteso ai porti.
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- Il progetto Uirnet, deciso dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con Decreto Ministeriale nel 2005, dopo sette anni non
è ancora realizzato. Uirnet, per quanto noto, è un
progetto info-telematico che replica, in modo dichiaratamente più
ambizioso, altri simili, mirando ad operare in settori già
coperti (informazioni per gli operatori, localizzazione dei mezzi,
ecc.) ed in ambiti, quali l'organizzazione logistica, la borsa
trasporti, la gestione documentale, ecc., la cui natura è
tipicamente aziendale e privatistica.
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- Interporto Marche, socio di Uirnet per espressa previsione del
Decreto Ministeriale iniziale, dal 2011 ha posto in vendita la
propria partecipazione azionaria; non chiese nel 2005 tale progetto,
come non ne chiede oggi finanziamenti aggiuntivi.
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- Il citato art. 61-bis, assegna allo Stato un ruolo più
attivo nel progetto e quindi in un settore, quello dei trasporti e
della logistica, che è pur vero essere strategico per la vita
del Paese, ma che comunque deve adeguarsi alle logiche di un mercato
sempre più globale e, proprio per questo, sempre più
liberista. L'articolo 61-bis, tra l'altro, paradossalmente si
inserisce un testo di legge, quella del 24 marzo 2012, che riconosce
nella concorrenza e nei processi di liberalizzazione i driver di
crescita del sistema economico-produttivo nazionale.
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- Roberto Pesaresi, Presidente e Amministratore Delegato di
Interporto Marche spa
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