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19 luglio 2012
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- Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR Lazio che
aveva bloccato la cessione di Siremar a Compagnia delle Isole
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- È stato ritenuto regolare lo svolgimento della
procedura concorsuale e legittime le fideiussioni depositate
-
La sesta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza
depositata ieri che pubblichiamo di seguito, ha accolto l'istanza
cautelare presentata da Compagnia delle Isole (CDI) per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
con la quale lo scorso mese era stato accolto il ricorso presentato
da Società Navigazione Siciliana contro l'aggiudicazione
della compagnia di navigazione Siremar alla Compagnia delle Isole
(
dell'11 giugno 2012)
ed ha quindi sospeso l'efficacia della sentenza.-
- Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la “controgaranzia”
del 12 ottobre 2011 della Regione Sicilia indirizzata ad Unicredit
«non appare, allo stato, essere stata idonea a falsare le
regole di disciplina della procedura concorsuale».
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- Compagnia delle Isole, società presieduta dall'armatore
Salvatore Lauro, ha sottolineato che l'ordinanza ridà «pieno
valore al contratto di cessione stipulato sin dall'ottobre dello
scorso anno» e che «non sussistono oramai altri
impedimenti alla sottoscrizione della “Convenzione” con
i ministeri dei Trasporti e dell'Economia per il necessario sostegno
all'impresa, condizione contrattualmente prevista per il materiale
affidamento della Siremar alla Compagnia».
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- Compagnia delle Isole ha ricordato il proprio impegno di un
intero mantenimento e miglioramento delle linee marittime gestite
dalla Siremar, nonché dei mezzi navali e della conservazione
di tutti i dipendenti attualmente in forza.
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- REPUBBLICA ITALIANA
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- Il Consiglio di Stato
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- in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
-
- ha pronunciato la presente
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- ORDINANZA
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- sul ricorso numero di registro generale 4806 del 2012, proposto
da:
- Compagnia delle Isole s.p.a., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio
Cintioli, Giuseppe Gitto, Mario Santaroni, Massimiliano Mangano e
Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso il primo in Roma,
via Salaria, 259;
- contro
-
- Società Navigazione Siciliana s.p.a., in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo
Clarizia, Federico Tedeschini, Andrea Abbamonte, con domicilio
eletto presso il primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-
Siremar - Sicilia Regionale Marittima s.p.a., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide
Police, Marco Annoni e Giulio Angeloni, con domicilio eletto presso
il primo in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
- nei confronti di
-
- Mediterranea Holding s.p.a., Commissario Straordinario della
Siremar s.p.a., Comitato di Sorveglianza della Siremar s.p.a. in
a.s., Regione Sicilia, Assessorato Economia della Regione Siciliana,
Unicredit s.p.a.;
- per la riforma
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- quanto ad entrambi i ricorsi n. 4806 e n. 4809 del 2012:
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- della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, Sezione Terza-ter, 7 giugno 2012, n. 5172.
- Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
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visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
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visti gli atti di costituzione;
- viste le memorie difensive;
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visti tutti gli atti della causa;
-
vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di
primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
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relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2012 il
Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Mangano,
Santaroni, Fraccastoro, Cintioli, Gitto, Abbamonte, Clarizia,
Tedeschini, Police, Annoni, Angeloni, Vinti e l'avvocato dello Stato
De Bonis Fedeli.
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- Considerato, all'esito di una sommaria delibazione propria della
fase cautelare, che la “controgaranzia” del 12 ottobre
2011 della Regione Sicilia indirizzata ad Unicredit – in
ragione della natura giuridica della dichiarazione resa, della sua
efficacia, della mancanza di un nesso di rilevanza esterna con la
prestazione di garanzia, di pari data, di Unicredit, nonché
degli atti successivi di revoca della predetta “controgaranzia”–
non appare, allo stato, essere stata idonea a falsare le regole di
disciplina della procedura concorsuale;
- che, inoltre, avuto riguardo agli interessi complessivamente
implicati dalla vicenda in esame, dall'esecuzione della sentenza
potrebbe derivare un grave pregiudizio anche in considerazione della
rinnovazione della procedura in esame.
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- P.Q.M.
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- Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
riuniti gli appelli indicati in epigrafe, accoglie l'istanza
cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza
impugnata.
- Le spese processuali della presente fase cautelare sono
compensate.
- La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione
ed è depositata presso la segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
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- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
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Carmine Volpe, Presidente
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Maurizio Meschino, Consigliere
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Roberta Vigotti, Consigliere
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Andrea Pannone, Consigliere
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Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE |
- DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 18/07/2012
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IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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