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Il TAR ha respinto il nuovo ricorso di Toscana di Navigazione contro l'aggiudicazione di Toremar a Moby
Confermata la legittimità dell'aggiudicazione della procedura di gara
2 novembre 2015
La scorsa settimana il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il nuovo ricorso presentato da Toscana di Navigazione contro Regione Toscana e Moby per l'annullamento di due decreti regionali relativi al conferimento della proprietà della società di navigazione Toremar (Toscana Regionale Marittima).

Con il primo decreto del 29 settembre 2011 è stato deciso di aggiudicare definitivamente la gara bandita per la privatizzazione della Toremar alla compagnia armatoriale Moby, che il 2 gennaio 2012 ha sottoscritto con la Regione il contratto di passaggio di mano della partecipazione azionaria e il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi marittimi.

Nel 2012 Toscana di Navigazione, società che è controllata dalla compagnia marittima Delcomar e partecipata da Alilauro e da BN di Navigazione (Blu Navy) e che è stata esclusa dalla procedura di gara per la privatizzazione di Toremar in quanto l'offerta economica presentata risultava difforme dall'offerta tecnica e dalle prescrizioni dell'amministrazione, ha proposto ricorso contro l'aggiudicazione definitiva della compagnia a Moby, ricorso che lo stesso TAR per la Toscana ha respinto.

Successivamente Toscana di Navigazione ha proposto appello e il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 16 gennaio 2015, ha accolto l'impugnativa e annullato il provvedimento di esclusione della Toscana di Navigazione condannando l'amministrazione regionale a disporre l'aggiudicazione della procedura di gara in favore di Toscana di Navigazione previo il controllo dei requisiti soggettivi.

La Regione Toscana - come ricorda il TAR per la Toscana nell'ultima sentenza - ha quindi avviato «il procedimento per la verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in gara da Toscana di Navigazione, contestualmente chiedendo all'interessata di aggiornare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. All'esito della verifica, con decreto dirigenziale del 30 marzo 2015 (il secondo decreto di cui Toscana di Navigazione ha chiesto l'annullamento, ndr), la Regione ha disposto non potersi procedere all'aggiudicazione ritenendo indimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara».

Con l'ultima sentenza depositata lo scorso 26 ottobre, che pubblichiamo di seguito, il TAR della Toscana ha respinto il nuovo ricorso di Toscana di Navigazione confermando così la legittimità dell'aggiudicazione disposta a favore di Moby.






N. 01446/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2015, proposto da:
Toscana di Navigazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enea Baronti, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, Via Maggio 30;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Luciana Caso, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

nei confronti di

Moby S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Caravita Di Toritto, Beniamino Carnevale, Saverio Sticchi Damiani e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, Via Vittorio Alfieri 19;

per l'annullamento

del Decreto n. 1312 del 30 marzo 2015, con il quale il Dirigente della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Area di Coordinamento Trasporto Pubblico Locale - ha stabilito di non procedere all'aggiudicazione della gara bandita dalla Regione Toscana per la Privatizzazione della società Toremar S.p.A. (Toscana Regionale Marittima) e l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimi eserciti all'interno della Regione Toscana, per mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, richiesti per la partecipazione alla stessa;
nonché, in via subordinata e condizionata, per l'annullamento del Decreto n. 4098 del 29.9.2011, con il quale il dirigente delegato, responsabile del settore "Strategie e programmazione del trasporto pubblico locale di competenza regionale e relativa attuazione" della Regione Toscana, ha approvato tutti i verbali della commissione giudicatrice ed ha aggiudicato definitivamente la gara alla società Moby spa, con sede in Milano e, comunque, di tutti gli atti in virtù dei quali la gara è stata aggiudicata alla Moby spa, ovvero, ancora, nelle parti in cui non hanno escluso la Moby spa dalla gara stessa; e per il risarcimento di tutti i danno derivanti dall'esecuzione degli atti illegittimi, in forma specifica o, in alternativa, per equivalente, nella misura del mancato utile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della controinteressata Moby S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 83/2015 il Consiglio di Stato, riformando la decisione in prime cure di questo T.A.R., ha condannato la Regione Toscana ad aggiudicare in favore della Toscana di Navigazione S.r.l., previo il necessario controllo dei requisiti soggettivi, la procedura indetta con lettera di invito del 17 gennaio 2011 per la privatizzazione della Toremar S.p.a. e per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo regionale. Dalla procedura la odierna ricorrente era stata esclusa, con provvedimenti poi annullati dal giudice d'appello, per asserita difformità dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalle prescrizioni dell'amministrazione, e la gara era stata aggiudicata alla Moby S.p.a..
In esecuzione della sentenza, nel gennaio del 2015 la Regione Toscana ha avviato il procedimento per la verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in gara da Toscana di Navigazione, contestualmente chiedendo all'interessata di aggiornare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
All'esito della verifica, con decreto dirigenziale del 30 marzo 2015, la Regione ha disposto non potersi procedere all'aggiudicazione ritenendo indimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara. Ad avviso dell'amministrazione procedente, l'aggiudicazione sarebbe preclusa dall'assenza di prova in ordine al volume di servizi di trasporto marittimo passeggeri eseguiti nel periodo 30 novembre 2006 - 30 novembre 2009, integrante requisito di idoneità tecnica e professionale; nonché dalla circostanza che Toscana di Navigazione avrebbe inammissibilmente dichiarato di avvalersi di alcune imprese mai precedentemente menzionate negli atti di partecipazione alla gara ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, requisito che non sarebbe raggiunto con il concorso delle sole imprese ausiliarie a suo tempo indicate ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.
1.1. La presente controversia è proposta da Toscana di Navigazione S.r.l., con ricorso notificato il 30 aprile e depositato il 13 maggio 2015, per l'annullamento del citato decreto regionale del 30 marzo 2015 e, in subordine, del decreto n. 4098 del 29 settembre 2011 di approvazione di tutti i verbali della commissione di gara e dell'aggiudicazione disposta in favore della Moby S.p.a..
Costituitesi in giudizio la Regione Toscana e la società controinteressata, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 23 settembre 2015, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.
2. La società ricorrente, inizialmente esclusa dalla gara indetta dalla Regione Toscana per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio, vi è stata riammessa in forza della sentenza n. 83/2015 del Consiglio di Stato, il quale ha contestualmente annullato l'aggiudicazione disposta in favore della Moby S.p.a. e condannato la Regione ad aggiudicare la gara a Toscana di Navigazione.
Con il provvedimento qui impugnato, la Regione ha tuttavia negato potersi procedere all'aggiudicazione disposta dal giudice, stante la mancanza in capo a Toscana di Navigazione dei necessari requisiti minimi di capacità tecnica ed economico-finanziaria.
2.1. Con il primo, articolato motivo di gravame, sub a) la ricorrente deduce di aver tempestivamente trasmesso alla Regione - ai fini della verifica dei requisiti avviata a seguito della decisione del Consiglio di Stato - la nota del 27 gennaio 2015, con la quale la propria ausiliaria Alilauro aveva chiesto alla Capitaneria di Porto di Napoli la certificazione relativa alle miglia marine percorse per il trasporto passeggeri nel periodo indicato dalla lex specialis. Tale documentazione, inviata entro il termine perentorio all'uopo assegnato dalla Regione, dovrebbe reputarsi sufficiente a soddisfare gli oneri gravanti ai sensi dell'art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 163/2006 sul concorrente, dal quale non potrebbe esigersi la produzione di documenti o attestazioni non ricadenti nella sua disponibilità perché, come nella specie, oggetto di rilascio da parte di una pubblica amministrazione. Si verserebbe, in sostanza, nell'ipotesi di oggettivo impedimento alla produzione dei documenti richiesti, tale da giustificare la sottrazione dell'impresa interessata alle conseguenze negative dell'inutile decorso del termine ex art. 48 co. 2 cit..
Sotto un diverso profilo, la ricorrente Toscana di Navigazione sostiene altresì che, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, sarebbe stato onere della Regione di adoperarsi direttamente per acquisire da altra amministrazione il certificato attestante il possesso del requisito, ciò che confermerebbe l'assenza in capo al concorrente di oneri ulteriori rispetto a quello di fare richiesta del certificato medesimo alla competente Capitaneria di Porto. D'altro canto, si tratterebbe di una certificazione non richiesta dalla lettera di invito alla procedura, risultando perciò infondata l'affermazione - contenuta nel provvedimento impugnato - secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto disporne sin dal momento della presentazione dell'offerta.
2.1.1. La doglianza è infondata.
2.1.2. Il termine di dieci giorni dalla richiesta della stazione appaltante, assegnato ai concorrenti primo e secondo classificato per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dall'art. 48 comma secondo del D.lgs. n. 163/2006, ha natura perentoria, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 25 febbraio 2014, n. 10, a risoluzione del contrasto interpretativo cui la norma aveva dato luogo in giurisprudenza. Le ragioni della decisione, alla quale il collegio intende conformarsi, riposano sulle esigenze di tempestività e certezza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, le quali diversamente rischierebbero di restare sospese a tempo indeterminato a fronte dell'inerzia delle imprese prima e seconda graduata: conclusione inammissibile, tenuto conto del fatto, per quanto qui rileva, che i documenti a conferma dei requisiti debbono trovarsi già nel possesso degli interessati, potenzialmente tenuti alla loro esibizione sin dalla fase della verifica a campione nella fase iniziale della gara, ai sensi del primo comma dello stesso art. 48 cit..
Nella specie, la società ricorrente ha dato seguito alla richiesta della Regione Toscana del 21 gennaio 2015 limitandosi a trasmettere l'istanza inoltrata il 27 gennaio 2015 dalla propria ausiliaria Alilauro S.p.a. alla Capitaneria di Porto di Napoli e diretta al rilascio di apposita dichiarazione attestante le miglia marine percorse nel servizio di trasporto passeggeri nel periodo considerato dalla legge di gara. Detta produzione non può tuttavia reputarsi idonea a soddisfare gli oneri dimostrativi gravanti su Toscana di Navigazione, né a legittimare la deroga al termine perentorio stabilito dalla legge per la comprova dei requisiti, avuto in primo luogo riguardo sia alla tempistica dell'istanza, indirizzata alla Capitaneria di Porto quando il termine perentorio decorrente dalla richiesta della Regione era già consumato per oltre la metà, sia al contenuto dell'istanza medesima, la quale non reca alcuna segnalazione circa la sua specifica finalità.
Il rigore con cui deve essere valutata l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 48 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere mitigato, infatti, solo in caso di oggettiva impossibilità per l'impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità (giurisprudenza costante: per tutte, cfr. A.P. n. 10/2014, cit.), situazione che non ricorre laddove l'impresa interessata non abbia fatto tutto quanto in suo potere per procurarsi la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, o altra documentazione equipollente. Ed è di tutta evidenza che, stante l'esiguo termine a disposizione, per andare esenti da colpa Toscana di Navigazione e l'ausiliaria Alilauro S.p.a. avrebbero dovuto quantomeno attivarsi immediatamente e, allo stesso modo, mettere la Capitaneria di Porto in grado di apprezzare l'urgenza dell'adempimento.
Del resto, come puntualmente rilevato dalle difese resistenti, già con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato in data 11 gennaio 2015 la ricorrente avrebbe dovuto maturare - secondo un criterio di ordinaria diligenza imprenditoriale - la consapevolezza della necessità di munirsi della documentazione a conferma del possesso dei requisiti per l'aggiudicazione del servizio; a questo dovendosi aggiungere che l'indisponibilità di un qualsivoglia riscontro di quei requisiti integra a sua volta un comportamento negligente che ben può farsi risalire alle fasi iniziali della procedura di gara, atteso che le imprese debbono essere pronte a dimostrare la propria capacità economica e tecnica sin dal momento del controllo a campione, e che, a monte, non pare verosimile che i concorrenti possano presentare dichiarazioni sostitutive attendibili se non sulla base di una preventiva verifica dei dati documentali di cui dispongono. E se pure Toscana di Navigazione lamenta che la specifica richiesta di un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità marittime, assente nella legge di gara, sarebbe stata formulata dalla Regione solo con la nota del 20 gennaio 2015, rimane il fatto che - oltre quanto già osservato in ordine alla intempestività e inadeguatezza dell'istanza indirizzata alla Capitaneria di Porto napoletana - la ricorrente non ha offerto alla Regione neppure un principio di prova circa il possesso del requisito.
A sostegno dell'impugnazione non vale poi invocare l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi artt. 46 e 47, ovvero ad accettare le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato, stabilisce un'alternativa estranea alla fattispecie regolamentata dall'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006. Quest'ultima norma presuppone infatti come già avvenuta - unitamente alla domanda di partecipazione alla gara - la presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad opera dei concorrenti e la loro accettazione da parte della stazione appaltante, e detta una disciplina dei controlli (non tanto e non solo sulle dichiarazioni, quanto) sul possesso dei requisiti che, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a quella del controllo sulle dichiarazioni contenuta nel citato D.P.R. n. 445/2000, onera della relativa dimostrazione le imprese partecipanti alle gare.
La certificazione richiesta da Alilauro alla Capitaneria di Porto di Napoli non rientra, peraltro, nell'elenco delle certificazioni che possono formare oggetto di dichiarazione sostitutiva e che, come tali, sono sottoposte a controllo e acquisizione d'ufficio a norma del combinato disposto degli artt. 46 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 (e in ciò risiede la differenza fra il caso qui trattato e quello deciso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 giugno 2013, n. 3231, richiamata dalla ricorrente e relativa a un'ipotesi di esclusione per mancata presentazione del D.U.R.C., certificato cui espressamente si riferisce la lettera p) dell'art. 46).
2.2. Con le censure rubricate sub b), la ricorrente - premesso che la lettera di invito alla gara richiedeva che i partecipanti avessero conseguito negli anni 2006 - 2008 un volume d'affari per i servizi di trasporto marittimo non inferiore a 75 milioni di euro e un fatturato globale non inferiore a 150 milioni di euro - espone di aver dichiarato, relativamente agli anni considerati, un fatturato per servizi di trasporto marittimo di oltre 148 milioni di euro e un fatturato globale di oltre 231 milioni di euro, importi cui si perviene grazie al volume d'affari dell'ausiliaria Alilauro S.p.a. e di tutte le imprese da essa controllate e partecipate maggioritariamente, facenti parte di un unico gruppo imprenditoriale.
Nel contratto di avvalimento prodotto in gara, Alilauro si sarebbe del resto impegnata a fornire a Toscana di Navigazione tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione del servizio, ivi comprese le risorse riferibili alle imprese appartenenti al gruppo da essa controllato. Avrebbe pertanto errato l'amministrazione procedente nel considerare irrilevanti i dati relativi al fatturato delle società controllate da Alilauro, perché non indicate al momento della presentazione dell'offerta: l'influenza dominante esercitata sul gruppo giustificherebbe infatti la riconducibilità dei fatturati di tutte le controllate a quello della capogruppo, come sarebbe confermato dal fatto che nel bilancio di quest'ultima sarebbero riportati, appunto, anche i dati desunti dai bilanci delle controllate.
La peculiare condizione di un'impresa appartenente a un determinato gruppo troverebbe conferma, ad avviso della ricorrente, nell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, in forza del quale, ai fini dell'avvalimento fra imprese del gruppo, è sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico fra le imprese ausiliata e ausiliaria, e non il contratto ordinariamente richiesto per le ipotesi di avvalimento extragruppo.
2.2.1. Neppure tale censura coglie nel segno.
2.2.2. La ricorrente Toscana di Navigazione ha dichiarato di avvalersi, a integrazione del requisito di capacità finanziaria dato dal volume di affari globale e dal volume di affari per servizi di trasporto marittimo passeggeri nel triennio 2006 - 2008, della Ciano Trading Services C.T. & S. S.r.l. e della Alilauro S.p.a.. In sede di controllo ex art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 163/2006, essa ha prodotto documentazione relativa non solo alle due imprese ausiliarie, ma anche ad altre tre imprese - Alilauro Gru.So.n. S.p.a., Alicost S.p.a. e Vola Viamare S.c. a r.l. - asseritamente appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale facente capo ad Alilauro S.p.a., la quale, sostiene Toscana di Navigazione, ben potrebbe mettere a disposizione di terzi i requisiti di capacità economico-finanziaria propri e delle proprie controllate.
In senso contrario, si osserva che l'istituto dell'avvalimento, pur rispondendo all'esigenza di ampliare la partecipazione alle gare anche ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando, non consente di estendere all'infinito la catena dei possibili sub-ausiliari (avvalimento c.d. “a cascata”), e che va pertanto escluso dalla gara chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. La giurisprudenza nazionale, sulla scia di quella europea, ha altresì chiaramente precisato che l'esistenza di un rapporto di partecipazione societaria, ovvero l'appartenenza a uno stesso gruppo di imprese, non permette di presumere che una delle imprese in rapporto di partecipazione o di appartenenza al gruppo possa per ciò solo disporre, ai fini della partecipazione a una procedura di affidamento di contratti pubblici, dei mezzi dell'impresa partecipata o delle altre imprese del gruppo; risultando perciò del tutto legittima la richiesta, da parte della legge e della stazione appaltante, di determinate modalità di comprova della disponibilità dei requisiti oggetto di avvalimento con riferimento specifico appalto e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara, mentre non può ritenersi sufficiente la mera allegazione dei legami societari che avvincono due imprese, non foss'altro che per l'autonomia contrattuale di cui continuano a godere le singole società del gruppo (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3670; id., sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5742; Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 1999, in causa C-176/98).
Per tali ragioni, deve escludersi in radice che il contratto di avvalimento stipulato con Alilauro S.p.a. consenta all'odierna ricorrente di avvalersi anche dei requisiti delle altre imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa ausiliata, atteso che tale appartenenza comune di per sé non comporta, da parte di quelle imprese, l'assunzione di alcun obbligo o impegno in favore di Toscana di Navigazione. Conferma indiretta se ne trae dall'art. 49 co. 2 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, pur invocato da Toscana di Navigazione, che per il caso di avvalimento infragruppo esige la presentazione in gara quantomeno di una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo: se il solo fatto di appartenere a un medesimo gruppo non basta per legittimare l'avvalimento nel rapporto diretto fra impresa concorrente e impresa ausiliaria, tantomeno può bastare nel caso in cui la concorrente intenda avvalersi (anche) dei requisiti di imprese terze, collegate non a sé, ma alla propria ausiliaria (questo in aggiunta, evidentemente, alla già rilevata inammissibilità ontologica dell'avvalimento “a cascata”).
2.3. Sub c), in via subordinata, è denunciata l'illegittimità dell'avviso di gara e della lettera di invito nella parte in cui prescrivono, per la partecipazione alla procedura, requisiti di fatturato specifico e globale che la ricorrente assume sproporzionati rispetto al valore del servizio oggetto dell'affidamento.
2.3.1. La censura, nella sua generica formulazione, è infondata.
2.3.2. A fronte di un valore complessivo dell'affidamento stimato al punto B.1) della lettera di invito in oltre 174 milioni di euro per dodici anni (cui corrisponde l'importo della cauzione provvisoria, fissato in euro 3.492.096,20), la richiesta di un fatturato triennale globale non inferiore 150 milioni di euro e di un volume di affari triennale nel trasporto passeggeri non inferiore a 75 milioni di euro non presenta alcun profilo di manifesta sproporzione o discriminatorietà e, in continuità con costante giurisprudenza e con i precedenti della Sezione, deve perciò reputarsi il frutto di una scelta sottratta al sindacato giurisdizionale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27 maggio 2013, n. 844).
3. Con il secondo motivo, la Toscana di Navigazione - con riferimento alle operazioni di gara a suo tempo conclusesi con l'aggiudicazione in favore di Moby S.p.a. - lamenta la mancata esclusione della controinteressata, che sarebbe stata illegittimamente ammessa alla procedura pur avendo presentato l'impegno frazionato di due fideiussori a costituire la cauzione definitiva, anziché fornire una garanzia unitaria come richiesta dalla legge di gara e dall'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006.
3.1.1. Il motivo è inammissibile e comunque irricevibile.
3.1.2. La mancata esclusione della controinteressata Moby dalla gara è stata a suo tempo impugnata dall'odierna ricorrente in seno al ricorso R.G. n. 1184/2011 definito dal T.A.R. con la sentenza n. 412/2012, poi riformata in appello. In quel giudizio Toscana di Navigazione ha infatti anche dedotto l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di Moby, facendo valere fra l'altro, con il quarto motivo di cui al ricorso introduttivo e con il quarto motivo aggiunto, vizi della garanzia prestata dall'aggiudicataria nei medesimi termini che vengono oggi pedissequamente riproposti e sui quali il T.A.R. si è pronunciato, ciò che dà luogo oggi a un inammissibile bis in idem.
Oltretutto, con l'impugnazione della sentenza n. 412/2012 Toscana di Navigazione ha dichiarato espressamente di rinunciare alle censure in questione (v. pag. 26 del ricorso in appello), delle quali si rende a maggior ragione inammissibile l'odierna riproposizione, e questo a tacere della manifesta tardività della deduzione in questa sede di vizi che investono l'originaria aggiudicazione della gara.
4. Con la memoria difensiva depositata il 7 settembre 2015, la ricorrente formula istanza istruttoria volta a ottenere l'accesso ai documenti richiesti alla Regione Toscana con nota del 3 aprile 2015, rimasta inevasa.
4.1. L'istanza è inammissibile, non essendo stata proposta nel termine di trenta giorni dal diniego pronunciato dalla Regione con nota del 4 maggio 2015 e con il rispetto delle modalità previste dall'art. 116 c.p.a. comma secondo. Né ritiene il collegio di dover azionare i propri poteri istruttori officiosi, trattandosi di documentazione irrilevante ai fini del decidere.
5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna la Toscana di Navigazione S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Washington/Bruxelles/Londra/Singapore
Subentrerà a fine luglio a Butler quando quest'ultimo andrà in pensione
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Anversa
In aumento i container. Diminuzione degli altri carichi. I porti belgi, olandesi e tedeschi esortano i governi europei a far sì che le industrie rimangano in Europa
Partnership di HD Hyundai Heavy Industries e Anduril Industries nel campo della difesa marittima
Orange County/Seul
Previsti la progettazione, lo sviluppo e la produzione di nuovi tipi di sistemi navali autonomi
d'Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna LR1
Lussemburgo
Commessa al cantiere navale cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Global Infrastructure Partners rinuncia ad acquisire il 49% della malese MMC Port Holdings
New York
CMA CGM Air Cargo annuncia la sua prima linea transpacifica
Marsiglia
Tra l'estate e l'inizio del prossimo anno verranno presi in consegna tre aeromobili
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
Il precedente picco massimo era stato raggiunto nel 2018
HMM annuncia il quasi raddoppio della capacità della flotta entro il 2030
Seul
Previsti incrementi del +63% dei volumi trasportabili dalle portacontainer e del +95% nel settore delle rinfuse
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Singapore
Il traffico complessivo delle merci è aumentato del +7,6%
L'Iran ha dato il via all'attacco a Israele con il sequestro della portacontainer MSC Aries
Londra/Manila
Le Aziende informano
ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Venezia
Potrà accogliere navi Panamax e avrà una capacità di traffico annua di un milione di teu
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
La Valletta
Crocieristi in crescita del +59,1%
Approvata dalla Commissione Trasporti del Congresso spagnolo una proposta per migliorare la competitività del Registro navale REC
Madrid
Plauso dell'ANAVE. Il numero di navi mercantili di bandiera nazionale è sceso al minimo storico
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
Londra
Recrudescenza della pirateria somala
Assarmatori, bene il decreto che delega le verifiche di sicurezza ad organismi riconosciuti
Roma
Messina: un concreto passo avanti nell'ottica di una sempre maggiore competitività della bandiera italiana
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Abidjan
Napoli
È la quarta di sei navi di classe “G5”
Baltimora attribuisce a proprietario e gestore della nave Dali la colpa del crollo del ponte Key Bridge
Baltimora
Sarebbero state accertate disfunzioni all'alimentazione elettrica a bordo che avrebbero causato un blackout
Grimaldi e IMAT hanno rinnovato l'accordo quinquennale per la formazione degli equipaggi
Castel Volturno
Focus sulle nuove tecnologie installate a bordo delle navi
Ancora in calo le performance economiche trimestrali di DSV
Hedehusene
Nel primo trimestre di quest'anno il valore dell'utile netto è diminuito del -27,2%
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna
Cagliari
Avanzo di amministrazione di 530 milioni di euro, di cui oltre 475 vincolati per opere in corso
Durante la pandemia l'import-export americano di merci pericolose è stato penalizzato
Washington
Indagine del Government Accountability Office
Nel 2023 CEPIM - Interporto di Parma ha registrato una crescita del +6,8% del valore della produzione
Bianconese di Fontevivo
Utile netto di788mila euro (+223,2%)
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi del gruppo UPS sono diminuiti del -5,3%
Atlanta
Utile netto in calo del -41,3%
Grendi ha perfezionato l'acquisto della nave Wedellsborg
Milano
Sarà ribattezzata con il nome di “Grendi Futura”
Grimaldi consolida la propria presenza in Cina con la nuova sede di Shanghai
Napoli/Shanghai
Inaugurati gli uffici della Grimaldi Shipping Agency Shanghai
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Genova
La nuova dotazione della pianta organica dell'ente prevede 50 assunzioni, incluse tre posizioni dirigenziali
Primo impianto per la distribuzione di GNL e GNC ai veicoli nel porto di La Spezia
La Spezia
È stato installato in località Stagnoni
Accordo tra MSC, MSC Foundation e Mercy Ships per la costruzione di una nuova nave ospedale
Ginevra/Lindale
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
Accordo Assarmatori - ITS Academy G. Caboto per la formazione nei settori marittimo, portuale e logistico
Roma
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Algeciras ha movimentato 1,2 milioni di container (+8,1%)
Algeciras
Il traffico delle merci complessivo è aumentato del +3,3%
Nei primi tre mesi di quest'anno a Valencia il traffico portuale dei container è cresciuto del +12,1%
Valencia
A marzo l'incremento è stato del +15,7%
La Spezia e Carrara provano ad abbattere i campanili e sollecitano collaborazione ai porti di Genova e Savona
La Spezia
In calo l'interscambio commerciale fra Svizzera e Italia
Berna
Nei primi tre mesi del 2024 flessione delle esportazioni elvetiche. Stabili le importazioni
Porto di Napoli, urto del traghetto veloce Isola di Procida contro una banchina
Napoli
Circa trenta feriti lievi tra i passeggeri
Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
Taranto
I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
Il molo di Levante esterno del porto di Arbatax è tornato pienamente operativo
Cagliari
Nell'agosto 2020 era stato urtato dal traghetto “Bithia”
Il porto di Los Angeles ha chiuso il primo trimestre con una crescita del +29,6% del traffico dei container
Los Angeles
Prevista una prosecuzione del trend positivo
Stabile il valore dei ricavi di ABB nel primo trimestre
Zurigo
I nuovi ordini sono calti del -5,0%. A fine luglio Rosengren lascerà la carica di CEO a Wierod
La crisi della Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia ufficializzata alle istituzioni e ai sindacati
Salerno
USB Mare e Porti, quello che sta succedendo nel porto di Salerno è frutto delle pressioni degli armatori
Euronav vende la propria società di ship management alla Anglo-Eastern
Anversa/Hong Kong
Gestisce la flotta di navi cisterna della compagnia di Anversa
Genova Industrie Navali ha acquisito una chiatta sommergibile della capacità di carico di 14.000 tonnellate
Genova
Può essere impiegata anche come bacino galleggiante per il varo di manufatti fino a 9.800 tonnellate
Venice Cold Stores & Logistics ottiene la qualifica di deposito fiscale per vini e spumanti
Venezia
Ampliamento dei servizi offerti alle imprese del settore vitivinicolo
Gasparato sollecita ad esentare gli immobili degli interporti dal pagamento dell'Imu
Nola
Il presidente dell'Unione Interporti Riuniti ha avvertito che con i cantieri PNRR l'intermodalità ferroviaria è a rischio
Hapag-Lloyd programma futuri investimenti per espandere l'attività nei settori dei terminal e dell'intermodalità
Amburgo
Tra i mercati, la compagnia incentra l'attenzione su Africa, India, sud-est asiatico e Pacifico
Istituito un consorzio per decarbonizzare i trasporti sulla rotta del Pacifico settentrionale
Vancouver
È formato da nove imprese ed enti ed è aperto ad altri partner
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +16,4%
Long Beach
A marzo l'incremento è stato del +8,3%
Consegna dei lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Catania
Catania
Appalto del valore di 75 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
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RASSEGNA STAMPA
Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
(Reuters)
Le transport maritime national navigue à vue
(Aujourd'hui Le Maroc)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Piano per migliorare a Genova e Savona i collegamenti delle ferrovie con terminal crociere e aeroporto
Genova
È stato presentato oggi nel capoluogo ligure
Dal 10 al 12 maggio alla Spezia si terrà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”
La Spezia
Il programma prevede eventi tecnici e proposte culturali
Nel porto keniano di Lamu sono arrivate tre nuove gru STS
Mombasa
Potranno lavorare su portacontainer della capacità di oltre 18mila teu
Cento nuovi camion IVECO alimentati ad HVO nella flotta della Smet
Torino
Verranno presi in consegna nel corso di quest'anno
Nei primi tre mesi di quest'anno le merci trasportate su rotaia tra Cina ed Europa sono aumentate del +10%
Pechino
Operati 4.541 treni (+9%)
Nel primo trimestre del 2024 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -2,3%
Hong Kong
A marzo la flessione è stata del -10,6%
Il terminale di rigassificazione FSRU Toscana ha lasciato Livorno diretto a Genova
Livorno
Nello scalo ligure e poi a Marsiglia verranno effettuati interventi di manutenzione
Confermata a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova la concessione dei servizi di rimorchio nel porto di Genova
Genova
Previsti investimenti per 35 milioni di euro per rinnovare la flotta
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -9,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta della OOCL sono aumentati del +3,4%
Mattioli (Federazione del Mare) rilancia il ruolo propulsivo dei cluster marittimi
Roma
Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi di Yang Ming e WHL sono cresciuti del +18,5% e +8,1%
Keelung/Taipei
A marzo gli incrementi sono stati pari rispettivamente a +20,3% e +8,6%
Nel 2023 il traffico merci movimentato dal gruppo Ferrovie dello Stato è calato del -2,0%
Roma
Il Polo Logistica ha registrato una perdita netta di -80 milioni di euro, in miglioramento di 63 milioni
Porto di Genova, inaugurati nuovi locali di Stella Maris presso Stazioni Marittime
Genova
Sono destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba
La tedesca Dachser ha acquisito la connazionale Brummer Logistik
Kempten
L'azienda è specializzata nella logistica dei prodotti deperibili
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della Evergreen sono aumentati del +32,6%
Taipei
A marzo l'incremento è stato del +36,5%
Patto di cooperazione tra le associazioni dei porti e delle compagnie traghetto della Grecia
Il Pireo
Tra le attività, accertarsi che le banchine portuali siano adeguate alle nuove tecnologie navali
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti del Lazio è calato del -5,7%. Record delle crociere
Civitavecchia
Passeggeri dei servizi di linea in crescita del +10,0%
RINA collaborerà allo sviluppo sostenibile dei porti e dello shipping dell'Indonesia
Genova
Contratto con la Banca Mondiale
A Udine l'Officina Manutenzione Rotabili di FVG Rail è stata dotata di un tornio in fossa
Udine
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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