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5 dicembre 2023 - Anno XXVII
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LEGISLACIÓN

La figura dello spedizioniere nel diritto britannico

Lo spedizioniere di merci tradizionalmente è sempre stato un intermediario tra il caricatore ed il vettore. Tale soggetto svolge la funzione di stipulare accordi relativi alla spedizione di merci per conto di un importatore o esportatore. Egli prenota, quindi, lo spazio su una nave, un aereo, un treno o un semirimorchio stradale per merci consolidate.

Può agire esclusivamente per un vettore e cercare carichi destinati a riempire gli spazi per quel vettore. Può anche predisporre l'imballaggio, il carico, il trasbordo, il magazzinaggio ed il deconsolidamento e la distribuzione locali. Può anche darsi che debba provvedere alla documentazione, stipulare le assicurazioni della merce e fornire consulenze.

Nell'espletamento di questi compiti, era importante che lo spedizioniere non facesse alcuna promessa in ordine all'eventuale effettuazione del trasporto - in qualsiasi modo - da parte sua. Non doveva dimostrare alcuna intenzione di impegnarsi personalmente nel trasporto; generalmente parlando, non doveva possedere alcun veicolo di trasporto. Il suo compito era quello di riporre particolare cura nella scelta del vettore o di altro operatore, ovvero della modalità di trasporto in caso di carichi particolari. Nel caso egli avesse agito in maniera imprudente a tale riguardo, avrebbe potuto essere chiamato a risponderne nel caso di cattivi risultati. Lo spedizioniere era, in breve, un agente: era lì per "oliare le ruote" dell'operazione di trasporto.

Delimitazioni internazionali

Questa era, e grosso modo rimane, la situazione nel Regno Unito. In Europa continentale e nei Paesi scandinavi vi sono alcune differenze. Nel Regno Unito si presenta un problema irrisolto. Anche se lo spedizioniere non esegue nessuna delle operazioni in ordine alle quali stipula accordi, poiché egli non rivela al proprio cliente l'identità degli operatori che eseguiranno la prestazione e poiché egli applica una tariffa tutto compreso sulla merce, può essere considerato il responsabile principale e può effettivamente dover rispondere della prestazione dell'operazione. In ogni altro caso il cliente può presentare ricorso. Al giorno d'oggi in generale lo spedizioniere-agente nel Regno Unito opera ai sensi di clausole che stabiliscono la misura della sua responsabilità sia come agente che nel caso di ruolo primario. Il cliente dovrebbe essere a conoscenza delle condizioni suddette; in ogni caso, dovrebbe essere consapevole del fatto che lo spedizioniere agirà sulla base delle stesse, e dovrebbe - pertanto - chiedere di esaminarle. Tali condizioni valgono quali pre-informazione per il cliente in ordine ai rispettivi diritti e prerogative di ciascuna parte rispetto al contratto di spedizione.

Applicazione obbligatoria

Queste condizioni, tuttavia - nonché lo status o ruolo dello spedizioniere - possono essere modificate dall'applicazione di una convenzione d'intenti che regolamenti il trasporto di merci. Ciò si verifica spesso, laddove lo spedizioniere organizzi il trasporto internazionale di merci su strada.

Lo spedizioniere si troverà spesso a rivestire il ruolo giuridico di contraente con il vettore, con tutte le potenziali responsabilità che ne conseguono. Si tratta di materia contrattuale, che non tiene conto del fatto che può succedere anche che lo spedizioniere non veda neanche le merci oggetto del trasporto. Tanto è vero che il suo nome non appare da nessuna parte sulla documentazione, ovvero al più appare soltanto nella designazione del mittente.

Nel continente europeo ed in Scandinavia lo spedizioniere si trova spesso a rivestire un ruolo maggiormente riconosciuto. Si tratta del ruolo di "committente di trasporto". E' noto che questo committente non esegue personalmente il contratto di trasporto ma si limita alla mera organizzazione. Egli agisce in nome proprio ma per conto del suo cliente.

Egli diviene certamente la parte principale in relazione al contratto di trasporto ma solamente a beneficio del proprio cliente. Per questi spedizionieri, la protezione rispetto alle responsabilità potenziali di trasporto risiede nelle condizioni commerciali riconosciute in ciascun Paese. Ad esempio, in Germania le condizioni AdSP; in Scandinavia, le condizioni NSAB85.

Ed ognuna di loro è diversa. Non esistono norme uniformi in relazione alle spedizioni di merci, sebbene varie organizzazioni abbiano effettuato tentativi di elaborarne alcune.

Nel Regno Unito, lo spedizioniere, nel caso voglia stipulare contratti come agente, ha il dovere di fornire assicurazioni in ordine al rispetto - da parte sua - delle regole che porteranno a costituirlo in quel ruolo. Tra queste ultime, si possono citare le norme secondo cui lo spedizioniere deve: spiegare al proprio cliente che potrà servirsi di altri vettori o altre modalità per eseguire la prestazione, assicurandosi che il cliente sappia di chi si tratta; applicare un sovrapprezzo (di commissione) sulle tariffe di movimentazione, magazzinaggio od altro; notificare al proprio cliente le condizioni che stabiliscono il proprio ruolo di agente, con relativi doveri e responsabilità; evitare che il proprio nome venga apposto sulla documentazione di accompagnamento dei beni viaggianti in qualsiasi punto che possa procurargli un ruolo operativo.

Conclusioni

Dal punto di vista del caricatore, se quest'ultimo volesse sapere con certezza chi andare a cercare nel caso di un problema scaturente dalle operazioni di trasporto merci, dovrebbe fare poche domande ma precise. L'onere della prova in ordine al ruolo di agente ricade, tuttavia, sullo spedizioniere.

(da: cargo Systems, ottobre 1997)

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