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10 ottobre 2000
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Approvata dal Parlamento UE una relazione della commissione
Trasporti sull'inserimento dei porti e dei terminal intermodali
nella rete TEN
Chiesto il ripristino del limite minimo di traffico di 500mila
tonnellate l'anno per i terminal terrestri. Il Consiglio UE propone
per i porti un limite di un milione di tonnellate l'anno contro
quello di 1,5 milioni di tonnellate avanzato del Parlamento
La commissione Trasporti del Parlamento europeo ha adottato una
relazione, approvata dall'assemblea parlamentare, sulla posizione
comunitaria relativa alla modifica della decisione 1692/96/CE
riguardante i porti ed i terminali intermodali. La decisione disegnava
le linee guida per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto
(TEN), prevedendo un quadro legislativo per la sua creazione.
La proposta di modifica approvata dal Parlamento intende chiarire
e rafforzare il ruolo dei porti e dei terminali intermodali nell'ambito
del network TEN.
La commissione Trasporti ha chiesto in particolare il ripristino
del limite di traffico annuo di 500.000 tonnellate per i terminal
intermodali terrestri da includere nella rete TEN. Limite che
il Consiglio UE, accogliendo il principio della fissazione del
volume di traffico autorizzato nei porti terrestri sulla base
dell'ammontare della circolazione annuale, aveva ridotto da 500.000
a 300.000 tonnellate. Secondo la commissione parlamentare infatti
la rete TEN non può includere ogni terminal terrestre dell'Unione
Europea, cosa che praticamente avverrebbe con l'abbassamento del
limite di traffico.
Il Consiglio non ha invece accettato l'emendamento relativo alle
infrastrutture e sovrastrutture portuali, negandone così
la finanziabilità nell'ambito degli interventi per la realizzazione
della rete TEN. Ci sono inoltre discrepanze sui criteri per l'inserimento
dei porti marittimi: il Consiglio propone un traffico minimo di
1 milione di tonnellate l'anno contro una soglia di 1,5 milioni
di tonnellate proposta dal Parlamento (risoluzione del Parlamento
- doc. A5-0232/2000).
Esistono infine diverse opinioni sull'inclusione dei terminali
intermodali nella rete TEN. Secondo la commissione parlamentare
l'inserimento è fondamentale per appoggiare una mobilità
eco-sostenibile e per ridurre la congestione del traffico, mentre
ad oggi questo aspetto è ignorato.
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Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 09/09/1996 PAG. 0001 -
0103
Testo:
DECISIONE N. 1692/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 129 D, primo comma,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189
B del trattato (4),
(1) considerando che la costituzione e lo sviluppo delle reti
transeuropee contribuiscono alla realizzazione di importanti obiettivi
comunitari, quali il buon funzionamento del mercato interno e
il rafforzamento della coesione economica e sociale;
(2) considerando che la costituzione e lo sviluppo, su tutto il
territorio comunitario, delle reti transeuropee nel settore dei
trasporti perseguono inoltre gli obiettivi specifici di garantire
una mobilità durevole delle persone e delle merci nelle
migliori condizioni possibili sotto il profilo sociale, ambientale
e della sicurezza, e di integrare l'insieme dei modi di trasporto
tenendo conto dei loro vantaggi comparativi; che la creazione
di posti di lavoro è uno dei possibili effetti della rete
transeuropea;
(3) considerando che nel Libro bianco della Commissione sullo
sviluppo di una politica comune dei trasporti si auspica l'uso
ottimale delle capacità esistenti e l'integrazione di tutte
le reti, relative ai diversi modi di trasporto, in una rete transeuropea
per il trasporto stradale, ferroviario, di navigazione interna,
marittimo e aereo, sia dei viaggiatori che delle merci, nonché
per il trasporto combinato;
(4) considerando che la navigazione a corto raggio può,
tra l'altro, contribuire a decongestionare le vie di trasporto
terrestri;
(5) considerando che l'integrazione delle reti su scala europea
può svilupparsi solo progressivamente sulla base del coordinamento
dei modi di trasporto in vista di una migliore utilizzazione dei
vantaggi che essi presentano;
(6) considerando che per raggiungere questi obiettivi è
necessaria un'azione comunitaria di orientamento, nel rispetto
del principio di sussidiarietà; che occorre definire le
grandi linee e le priorità dell'azione comunitaria prevista
nel settore delle reti transeuropee di trasporti;
(7) considerando che è necessario individuare i progetti
di interesse comune che rispondono a questi obiettivi e che si
inseriscono nelle priorità d'azione così stabilite;
che dovrebbero essere presi in considerazione solo i progetti
potenzialmente vitali dal punto di vista economico;
(8) considerando che per gli Stati membri è necessario
tener conto delle esigenze in materia di protezione ambientale
effettuando studi di impatto ambientale conformemente alla direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(5) e applicando la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (6) in occasione
della realizzazione dei progetti di interesse comune;
(9) considerando che l'autorizzazione per taluni progetti pubblici
e privati che possono avere un impatto ambientale notevole dovrebbe
essere accordata solo previa valutazione di tale impatto, nel
rispetto della normativa comunitaria in vigore;
(10) considerando che occorre individuare progetti di interesse
comune riguardanti non solo i diversi modi di trasporto secondo
un'impostazione multimodale, ma anche i sistemi di gestione del
traffico e di informazione degli utenti e i sistemi di posizionamento
e di navigazione;
(11) considerando che la presente decisione è destinata,
tra l'altro, ad individuare tali progetti di interesse comune;
che i progetti sono individuati dall'allegato I, dall'allegato
II e dal dispositivo della presente decisione; che il Consiglio
europeo di Essen ha attribuito particolare importanza a 14 progetti;
(12) considerando che è opportuno che la Commissione presenti
ogni due anni una relazione sull'attuazione della presente decisione
e ogni cinque anni una relazione che indichi se gli orientamenti
devono essere riveduti;
(13) considerando che presso la Commissione deve essere istituito
un comitato incaricato, in particolare, di assistere la Commissione
nell'esame dell'attuazione e dello sviluppo dei presenti orientamenti,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
SEZIONE 1 PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
1. Oggetto della presente decisione è stabilire gli orientamenti
relativi agli obiettivi, alle priorità e alle grandi linee
d'azione previste nel settore della rete transeuropea dei trasporti;
tali orientamenti individuano progetti di interesse comune, la
cui realizzazione deve contribuire allo sviluppo della rete su
scala comunitaria.
2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 costituiscono un quadro
generale di riferimento inteso ad incoraggiare le azioni degli
Stati membri e, se del caso, della Comunità per l'attuazione
di progetti di interesse comune volti a garantire la coerenza,
l'interconnessione e l'interoperabilità della rete transeuropea
dei trasporti nonché l'accesso a tale rete. Questi progetti
costituiscono un obiettivo comune, la cui realizzazione dipende
dal loro grado di maturità e dalla disponibilità
di risorse finanziarie, fatto salvo l'impegno finanziario di uno
Stato membro o della Comunità. Gli orientamenti sono altresì
volti a facilitare l'impegno del settore privato.
3. I requisiti essenziali in materia:
- di interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti,
- di telematica dei trasporti e dei servizi connessi
sono definiti a norma del trattato e separatamente dalla presente
decisione.
Articolo 2 Obiettivi
1. La rete transeuropea dei trasporti è attuata progressivamente,
per il 2010, su scala comunitaria, integrando le reti di infrastruttura
del trasporto terrestre, marittimo e aereo, conformemente agli
schemi illustrati nelle carte di cui all'allegato I e/o alle specifiche
di cui all'allegato II.
2. Tale rete deve:
a) garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità
durevole delle persone e delle merci, alle migliori condizioni
sociali e di sicurezza possibili, concorrendo al tempo stesso
al conseguimento degli obiettivi comunitari, in particolare in
materia di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire
al rafforzamento della coesione economica e sociale;
b) offrire agli utenti infrastrutture di qualità elevata,
a condizioni economiche accettabili;
c) includere tutti i modi di trasporto, tenendo conto dei loro
vantaggi comparativi;
d) permettere un uso ottimale delle capacità esistenti;
e) essere, per quanto possibile, interoperabile all'interno dei
modi di trasporto e favorire l'intermodalità tra i vari
modi di trasporto;
f) essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile;
g) coprire tutto il territorio degli Stati membri della Comunità,
in modo da facilitare l'accesso in generale, congiungere le regioni
insulari o periferiche e le regioni intercluse con le regioni
centrali e collegare fra di loro senza strozzature le grandi zone
urbane e le regioni della Comunità;
h) poter essere connessa alle reti degli Stati dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale
ed orientale e dei paesi mediterranei, promuovendo parallelamente
l'interoperabilità e l'accesso a tali reti ove ciò
risponda agli interessi della Comunità.
Articolo 3 Estensione della rete
1. La rete transeuropea comprende infrastrutture di trasporto
nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento
e di navigazione.
2. Le infrastrutture di trasporto comprendono reti di strade,
ferrovie e vie navigabili, porti marittimi di navigazione interna,
aeroporti e altri punti di interconnessione.
3. I sistemi di gestione del traffico e i sistemi di posizionamento
e di navigazione comprendono gli impianti tecnici, informatici
e di telecomunicazioni necessari per garantire l'armonico funzionamento
della rete e un'efficace gestione del traffico.
Articolo 4 Grandi linee d'azione
Le grandi linee d'azione della Comunità vertono su quanto
segue:
a) l'elaborazione e la revisione degli schemi di rete;
b) l'individuazione di progetti di interesse comune;
c) la ristrutturazione della rete esistente;
d) la promozione dell'interoperabilità della rete;
e) la combinazione ottimale dei modi di trasporto, anche mediante
la creazione di centri d'interconnessione che per le merci dovrebbero
essere ubicati, per quanto possibile, al di fuori dei centri urbani
per consentire il funzionamento efficiente dell'intermodalità;
f) la ricerca della coerenza e della complementarità degli
interventi finanziari, nel rispetto delle norme applicabili a
ciascuno strumento finanziario;
g) azioni di ricerca e di sviluppo;
h) una cooperazione e la stipulazione di accordi appropriati con
i paesi terzi interessati allo sviluppo della rete;
i) l'incentivazione degli Stati membri e delle organizzazioni
internazionali a promuovere gli obiettivi perseguiti dalla Comunità;
j) la promozione di una costante collaborazione tra le parti interessate;
k) tutte le azioni che si rivelassero necessarie per conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 2.
Articolo 5 Priorità
Tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 2, le priorità
dell'azione vertono su quanto segue:
a) la creazione e lo sviluppo di collegamenti, maglie principali
ed interconnessioni atti ad eliminare le strozzature, a ultimare
i raccordi mancanti e a completare i grandi assi;
b) la creazione e lo sviluppo delle infrastrutture per l'accesso
alla rete, in modo da collegare le regioni insulari, intercluse
e periferiche con le regioni centrali della Comunità;
c) la possibilità di combinare al meglio e integrare fra
di loro i diversi modi di trasporto;
d) l'integrazione della dimensione ambientale nell'attuazione
e nello sviluppo della rete;
e) la realizzazione progressiva dell'interoperabilità degli
elementi della rete;
f) l'ottimizzazione delle capacità e dell'efficienza delle
infrastrutture esistenti;
g) la creazione e l'adeguamento dei nodi delle interconnessioni
e delle piattaforme intermodali;
h) il miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità
della rete;
i) lo sviluppo e l'attuazione di sistemi di gestione e di controllo
del traffico sulla rete e di informazione dell'utente al fine
di ottimizzare l'utilizzazione delle infrastrutture;
j) la preparazione di studi finalizzati ad una migliore progettazione
e realizzazione della rete transeuropea dei trasporti.
Articolo 6 Reti dei paesi terzi
La promozione da parte della Comunità di progetti di interesse
comune nonché dell'interconnessione e dell'interoperabilità
delle reti per garantire la coerenza fra le reti dei paesi terzi
e la rete transeuropea dei trasporti sarà decisa caso per
caso, secondo le procedure adeguate previste dal trattato.
Articolo 7 Progetti d'interesse comune
1. Nel rispetto delle norme del trattato, in particolare per i
problemi di concorrenza, sono considerati d'interesse comune i
progetti i quali:
- perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- rientrano nella rete di cui all'articolo 3;
- si iscrivono nelle priorità definite all'articolo 5;
- hanno una potenziale validità economica, in base alle
analisi dei costi e dei benefici socioeconomici.
2. Qualsiasi progetto deve riguardare un elemento della rete di
cui agli articoli da 9 a 17 e in particolare:
- vertere sui collegamenti individuati nelle carte dell'allegato
I e/o
- corrispondere alle specifiche o ai criteri dell'allegato II.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure ritenute necessarie
nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 8 Tutela dell'ambiente
1. All'atto dello sviluppo e della realizzazione dei progetti
gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell'ambiente
effettuando studi di impatto ambientale dei progetti di interesse
comune da attuare, a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1985, e applicando la direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992;
2. La Commissione:
a) elaborerà metodi adeguati di analisi ai fini della valutazione
strategica dell'impatto ambientale di tutta la rete;
b) elaborerà metodi adeguati di analisi dei corridoi di
tutti i modi di trasporto di cui trattasi, fatta salva la determinazione
dei corridoi stessi. Nell'elaborare il concetto di corridoio,
occorrerà tener conto dell'esigenza di collegare tutti
gli Stati membri e le regioni alla rete transeuropea dei trasporti
e in particolare dell'esigenza di congiungere le regioni insulari,
periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali della
Comunità.
La Commissione terrà conto, per quanto necessario, dei
risultati di detti lavori, nella sua relazione sugli orientamenti
di cui all'articolo 21, per conseguire gli obiettivi elencati
nell'articolo 2.
SEZIONE 2 RETE STRADALE
Articolo 9 Caratteristiche
1. La rete stradale transeuropea si compone di autostrade e strade
di qualità elevata, esistenti, nuove o da ristrutturare
che:
- svolgono un'importante funzione nel traffico su lunghe distanze;
- servono, sugli assi individuati nella rete, da tangenziali per
i principali centri urbani;
- assicurano l'interconnessione con gli altri modi di trasporto
o
- consentono di collegare le regioni intercluse e periferiche
alle regioni centrali della Comunità.
2. La rete garantisce agli utenti un livello di servizi, comodità
e sicurezza elevato, omogeneo e avente carattere di continuità.
3. La rete comprende l'infrastruttura di gestione della circolazione
e di informazione degli utenti e si basa su una cooperazione attiva
dei sistemi di gestione della circolazione a livello europeo,
nazionale e regionale.
SEZIONE 3 RETE FERROVIARIA
Articolo 10 Caratteristiche
1. La rete ferroviaria comprende la rete ferroviaria ad alta velocità
e la rete ferroviaria convenzionale.
2. La rete ferroviaria ad alta velocità comprende:
- linee specialmente costruite per l'alta velocità, attrezzate
per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h mediante
le attuali o mediante nuove tecnologie,
- linee specialmente ristrutturate per l'alta velocità,
attrezzate per velocità pari a circa 200 km/h,
- linee specialmente ristrutturate per l'alta velocità,
a carattere specifico a causa di vincoli legati alla topografia,
al rilievo o ai nuclei urbani, la cui velocità deve essere
adeguata caso per caso.
Tale rete è composta dalle linee indicate nell'allegato
I quali linee ad alta velocità o linee ristrutturate per
l'alta velocità.
3. La rete ferroviaria convenzionale comprende linee per il trasporto
ferroviario convenzionale, compresi i collegamenti ferroviari
del trasporto combinato di cui all'articolo 14.
4. La rete:
- riveste un ruolo importante nel traffico ferroviario di merci
e di passeggeri su lunghe distanze;
- riveste un ruolo importante nello sfruttamento del trasporto
combinato su lunghe distanze;
- permette l'interconnessione con le reti degli altri modi di
trasporto e l'accesso alle reti ferroviarie regionali e locali.
5. La rete offre agli utenti un elevato livello in termini di
qualità e sicurezza, grazie alla sua continuità
e all'attuazione graduale della sua interoperabilità, segnatamente
per mezzo dell'armonizzazione tecnica e di un sistema armonizzato
di controllo e comando.
SEZIONE 4 RETE DELLE VIE NAVIGABILI E PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA
Articolo 11 Caratteristiche
1. La rete transeuropea delle vie navigabili è composta
di fiumi e canali e di diverse diramazioni e ramificazioni di
collegamento. Tale rete consente in particolare l'interconnesione
tra le regioni industriali e gli agglomerati urbani importanti
e il loro collegamento con i porti.
2. Le caratteristiche tecniche minime adottate per le idrovie
della rete sono quelle corrispondenti alle dimensioni dei battelli
della classe IV, che consentono il passaggio di un battello o
treno a spinta di lunghezza da 80 a 85 m e larghezza pari a 9,50
m. In caso di ammodernamento o di creazione di una via navigabile
integrata a detta rete, le specifiche tecniche dovrebbero corrispondere
almeno alla classe IV e permettere di raggiungere successivamente
la classe Va/Vb nonché permettere il passaggio, in condizioni
soddisfacenti, dei battelli utilizzati per il trasporto combinato.
Le dimensioni dei battelli della classe Va consentono il passaggio
di un battello o treno a spinta di lunghezza pari a 110 m e larghezza
pari a 11,40 m, mentre la classe Vb consente il passaggio di un
treno a spinta di lunghezza da 172 a 185 m e larghezza pari a
11,40 m.
3. Sono un elemento della rete i porti di navigazione interna,
in particolare quali punti di interconnessione tra le vie navigabili
di cui al paragrafo 2 e gli altri modi di trasporto.
4. La rete comprende l'infrastruttura di gestione del traffico.
SEZIONE 5 PORTI MARITTIMI
Articolo 12 Caratteristiche
I porti marittimi permettono lo sviluppo del trasporto marittimo
e costituiscono i punti di collegamento marittimo con le isole
e i punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli
altri modi di trasporto. Essi offrono attrezzature e servizi agli
operatori del trasporto. Le loro infrastrutture offrono una serie
di servizi destinati ai viaggiatori e alle merci, tra cui i servizi
di traghetto, di navigazione a corto e a lungo raggio, compresa
la navigazione costiera, per collegamenti all'interno della Comunità
nonché tra la Comunità e i paesi terzi.
SEZIONE 6 AEROPORTI
Articolo 13 Caratteristiche
1. La rete aeroportuale transeuropea è costituita da aeroporti
situati sul territorio comunitario e aperti alla circolazione
aerea commerciale, che rispondono alle specifiche dell'allegato
II. Questi aeroporti sono definiti in modo diverso a seconda del
livello e del tipo di traffico che assicurano e a seconda della
funzione che svolgono nell'ambito della rete. Essi consentono
lo sviluppo dei collegamenti aerei e l'interconnessione tra il
trasporto aereo e gli altri modi di trasporto.
2. I punti di collegamento internazionali e i punti di collegamento
comunitari costituiscono il centro della rete aeroportuale transeuropea.
I punti di collegamento internazionali assicurano la maggior parte
dei collegamenti tra la Comunità e il resto del mondo.
I punti di collegamento comunitari assicurano essenzialmente i
collegamenti all'interno della Comunità, mentre i servizi
extracomunitari costituiscono ancora una parte secondaria della
loro attività. I punti di collegamento regionali e i punti
d'accesso agevolano l'accesso al centro della rete o contribuiscono
a dare sbocco alle regioni periferiche o isolate.
SEZIONE 7 RETE DI TRASPORTO COMBINATO
Articolo 14 Caratteristiche
La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita
- da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato
nonché vie marittime le quali, in collegamento con eventuali
tratti stradali iniziali e/o finali, consentono il trasporto di
merci su lunghe distanze,
- dalle strutture che consentono il trasbordo fra le linee ferroviarie,
le vie navigabili, le vie marittime e le strade,
- temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le
caratteristiche dell'infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano.
SEZIONE 8 RETE DI GESTIONE E DI INFORMAZIONE CONCERNENTE IL TRAFFICO
MARITTIMO
Articolo 15 Caratteristiche
La rete transeuropea di gestione e di informazione concernente
il traffico marittimo comprende gli elementi che seguono:
- i servizi di gestione del traffico marittimo costiero o portuale,
- i sistemi di posizionamento delle navi,
- i sistemi di resoconto delle navi che trasportano merci pericolose
o inquinanti,
- i sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza
in mare,
onde garantire un elevato livello di sicurezza e di efficienza
del traffico marittimo e di protezione dell'ambiente nelle zone
marittime dipendenti dagli Stati membri della Comunità.
SEZIONE 9 RETE DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
Articolo 16 Caratteristiche
La rete transeuropea di gestione del traffico aereo comprende
lo spazio aereo destinato alla circolazione aerea generale, le
rotte aeree, i supporti alla navigazione aerea, i sistemi di pianificazione
e gestione dei flussi di traffico e il sistema di controllo del
traffico aereo (centri di controllo, mezzi di sorveglianza e di
comunicazione) necessari allo smaltimento sicuro ed efficace del
traffico aereo nello spazio aereo europeo.
SEZIONE 10 RETE DI POSIZIONAMENTO E DI NAVIGAZIONE
Articolo 17 Caratteristiche
La rete transeuropea di sistemi di posizionamento e di navigazione
comprende i sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite
e i sistemi definiti nell'ambito del futuro piano europeo di radionavigazione.
Tali sistemi offrono un servizio di posizionamento e di navigazione
che tutti i modi di trasporto possono utilizzare in modo affidabile
ed efficiente.
SEZIONE 11 DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 18 Comitato per lo scambio di informazioni e relazione
1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i
piani e i programmi nazionali che essi hanno elaborato ai fini
dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, segnatamente
per quanto concerne i progetti di interesse comune individuati
nella presente decisione.
2. È istituito presso la Commissione un comitato della
rete transeuropea dei trasporti, in appresso denominato «comitato»,
composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da
un rappresentante della Commissione. Il comitato procede allo
scambio di informazioni sui piani e sui programmi comunicati dagli
Stati membri e su qualsiasi problema inerente allo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti.
3. Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle regioni una relazione sull'attuazione degli orientamenti
definiti nella presente decisione.
Nell'elaborazione della relazione la Commissione è assistita
dal comitato di cui al paragrafo 2.
Articolo 19 Progetti specifici
Nell'allegato III figurano, a titolo indicativo, i progetti, individuati
dagli allegati I e II e dalle altre disposizioni della presente
decisione, ai quali il Consiglio europeo di Essen ha attribuito
particolare importanza.
Articolo 20 Trasporto multimodale e gestione del traffico
Tra i progetti di interesse comune riportati negli allegati I
e II, occorre riservare particolare attenzione, nella prospettiva
del completamento della rete, a quelli riguardanti il trasporto
multimodale e le nuove tecnologie di gestione del traffico.
Articolo 21 Revisione degli orientamenti
1. Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione
e per la prima volta anteriormente al 1° luglio 1999, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione che specifica se gli orientamenti debbono essere adeguati
allo sviluppo dell'economia e all'evoluzione delle tecnologie
nel settore dei trasporti, in particolare per quanto concerne
i trasporti ferroviari.
Nell'elaborazione della relazione la Commissione è assistita
dal comitato di cui all'articolo 18.
2. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione
presenta, se del caso, le opportune proposte.
Articolo 22 Abrogazione
La decisione 78/174/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che
istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in
materia di infrastrutture dei trasporti (7) è abrogata.
Articolo 23
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 24
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
K. HÄNSCH
Per il Consiglio
Il Presidente
M. LOWRY
(1) GU n. C 220 dell'8. 8. 1994, pag. 1 e GU n. C 97 del 20. 4.
1995, pag. 1.
(2) GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 23.
(3) GU n. C 210 del 14. 8. 1995, pag. 34.
(4) Parere del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 (GU n. C
151 del 19. 6. 1995, pag. 234), posizione comune del Consiglio
del 28 settembre 1995 (GU n. C 331 dell'8. 12. 1995, pag. 1) e
decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 1995 (GU n. C
17 del 22. 1. 1996, pag. 58). Decisione del Consiglio del 15 luglio
1996 e decisione del Parlamento europeo del 17 luglio 1996 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.
(6) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.
(7) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.
ALLEGATO I
SCHEMI DELLE RETI ILLUSTRATI CON CARTE (1*)
Sezione 2: Rete stradale
2.0. Europa
2.1. Belgio/Lussemburgo
2.2. Danimarca
2.3. Germania
2.4. Grecia
2.5. Spagna
2.6. Francia
2.7. Irlanda
2.8. Italia
2.9. Paesi Bassi
2.10. Austria
2.11. Portogallo
2.12. Finlandia
2.13. Svezia
2.14. Regno Unito
Sezione 3: Rete ferroviaria
3.0. Europa
3.1. Belgio
3.2. Danimarca
3.3. Germania
3.4. Grecia
3.5. Spagna
3.6. Francia
3.7. Irlanda
3.8. Italia
3.9. Lussemburgo
3.10. Paesi Bassi
3.11. Austria
3.12. Portogallo
3.13. Finlandia
3.14. Svezia
3.15. Regno Unito
Sezione 4: Rete delle vie navigabili
4. Europa
Sezione 5: Porti marittimi
I progetti di interesse comune riguardanti i porti marittimi sono
individuati, nella presente decisione, mediante i criteri riportati
nell'allegato II e possono essere ubicati in qualsiasi porto di
uno Stato membro della Comunità. Tenuto conto dell'impossibilità
di far figurare tutti i porti su una carta, il presente allegato
I non contiene una carta dei porti marittimi.
Sezione 6: Aeroporti
6.0. Europa
6.1. Belgio/Danimarca/Germania/Lussemburgo/Paesi Bassi/Austria
6.2. Grecia
6.3. Spagna/Portogallo
6.4. Francia
6.5. Irlanda/Regno Unito
6.6. Italia
6.7. Finlandia/Svezia
Sezione 7: Rete di trasporto combinato
7.1. A. Ferrovia
B. Ferrovia su grande scala
7.2. Vie navigabili
NB: Il termine «pianificato» nella legenda delle carte
comprende tutte le tappe dei progetti d'infrastruttura d'interesse
comune, dai primi studi fino alla costruzione.
ALLEGATO II
CRITERI E SPECIFICHE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE (1)
Sezione 2: Rete stradale
Sezione 3: Rete ferroviaria
Sezione 4: Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna
Sezione 5: Porti marittimi
Sezione 6: Aeroporti
Sezione 7: Rete di trasporto combinato
Sezione 8: Rete di gestione e di informazione concernente il traffico
marittimo
Sezione 9: Rete di gestione del traffico aereo
Sezione 10: Rete di posizionamento e di navigazione
Sezione 2 Rete stradale
Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato
I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto
di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:
A. lo sviluppo della rete, in particolare:
- l'ampliamento di autostrade o la ristrutturazione di strade
di qualità elevata,
- la realizzazione o la ristrutturazione di tangenziali metropolitane
o di agglomerati urbani,
- il rafforzamento dell'interoperabilità delle reti nazionali;
B. lo sviluppo dei sistemi di gestione del traffico e di informazione
degli utenti, in particolare:
- la creazione di infrastrutture telematiche di raccolta di dati
sul traffico,
- lo sviluppo dei centri di informazione sul traffico e dei centri
di controllo del traffico, compreso lo scambio di dati fra centri
di informazione sul traffico di diversi paesi,
- la creazione di servizi di informazione stradale, in particolare
RDS-TMC (2),
- l'interoperabilità tecnica delle infrastrutture telematiche.
Sezione 3 Rete ferroviaria
Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato
I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto
di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:
- l'interoperabilità fra i sistemi ferroviari transeuropei,
- l'interconnessione con le reti degli altri modi di trasporto.
Sezione 4 Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna
Porti di navigazione interna
Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti di cui all'allegato
I è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di
infrastruttura riguardante:
A. i porti di navigazione interna di cui all'articolo 11, paragrafo
3 che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
1. essere situati sulla rete delle vie navigabili conformemente
allo schema che figura nell'allegato I,
2. essere interconnessi con altre vie transeuropee,
3. possedere impianti di trasbordo, in particolare:
- centri di trasbordo,
- terminale per container,
- Roll-on/Roll-off.
B. Categorie dei progetti
1. Accesso fluviale del porto.
2. Infrastruttura portuale all'interno della zona portuale.
3. Altre infrastrutture dei trasporti all'interno della zone portuale.
4. Altre infrastrutture dei trasporti che collegano il porto ai
diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.
Gestione del traffico
È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di
infrastruttura riguardante in particolare:
- un sistema di segnalazione e di guida delle navi, in particolare
di quelle che trasportano merci pericolose o inquinanti;
- sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza
sulle vie navigabili.
Sezione 5 Porti marittimi
1. Categorie dei progetti portuali e altri progetti connessi di
interesse comune
I progetti di infrastruttura portuale o connessa devono collocarsi
in una o più delle categorie che seguono:
A. Accessi marittimi o fluviali dei porti, comprese le spese relative
all'attrezzatura destinata ai lavori effettuati per rompere il
ghiaccio durante l'inverno.
B. Infrastruttura portuale all'interno della zona portuale.
C. Infrastrutture di trasporto terrestre all'interno della zona
portuale.
D. Infrastrutture di trasporto terrestre che collegano il porto
ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.
2. Obiettivi dei progetti
I progetti relativi all'infrastruttura portuale e i progetti connessi
di interesse comune hanno per obiettivo unico o comune quello
di:
- agevolare lo sviluppo degli scambi intracomunitari e degli scambi
della Comunità con il resto del mondo,
- contribuire ad una mobilità permanente favorendo la diminuzione
del traffico nei corridoi terrestri congestionati e la riduzione
dei costi esterni del trasporto europeo, aumentando ad esempio
la parte marittima del traffico totale, in particolare grazie
alla promozione della navigazione costiera,
- migliorare la possibilità di accesso e rafforzare la
coesione economica e sociale della Comunità favorendo lo
sviluppo dei collegamenti marittimi intracomunitari e prestando
particolare attenzione alle regioni insulari e periferiche della
Comunità,
- permettere un accesso permanente ai porti baltici situati a
circa 60°N e oltre, che sono generalmente bloccati dai ghiacci
in inverno.
3. Condizioni specifiche da rispettare
I progetti devono contribuire a:
- integrare il traffico in una rete transeuropea di trasporto
o in una catena di trasporto multimodale,
oppure
- sviluppare l'utilizzo di modi di trasporto non inquinanti.
Sezione 6 Aeroporti
I. Criteri di selezione degli aeroporti di interesse comune
Gli aeroporti di interesse comune devono rispondere ai criteri
di uno dei punti di collegamento che seguono:
1. I punti di collegamento internazionali comprendono
- qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale (3):
- con volume annuo di movimento passeggeri pari o superiore a
5 000 000 meno il 10 %, oppure
- con volume annuo di movimento di aerei commerciali pari o superiore
a 100 000, oppure
- con volume annuo di carico pari o superiore a 150 000 t, oppure
- con volume annuo di movimento di passeggeri extracomunitari
pari o superiore a 1 000 000,
oppure
- qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di
collegamento internazionale esistente che non possa più
svilupparsi sul sito.
2. I punti di collegamento comunitari comprendono:
- qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale:
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 1 000
000 meno il 10 % e 4 499 999 oppure
- con volume annuo di carico compreso tra 50 000 e 149 999 t oppure
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000
e 899 999 con 30 % minimo di traffico non nazionale oppure
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 300 000
e 899 999 e situato all'esterno del continente europeo ad oltre
500 km dal punto di collegamento internazionale più vicino,
oppure
- qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di
collegamento comunitario esistente che non possa più svilupparsi
sul sito.
3. I punti di collegamento regionali e i punti di accesso comprendono
qualsiasi aeroporto
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000
e 899 999 con meno del 30 % di traffico non nazionale, oppure
- con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 250 000
meno 10 % e 499 999, oppure
- con volume annuo di carico compreso tra 10 000 e 49 999 t, oppure
- situato su un'isola di uno Stato membro, oppure
- situato in una regione interclusa della Comunità e che
offra servizi commerciali con aerei aventi una massa massima al
decollo superiore a 10 t.
Si considera situato in una regione interclusa un aeroporto che
si trovi ad una distanza superiore a 100 km in linea d'aria dal
punto di collegamento internazionale o comunitario più
vicino. Questa distanza può essere ridotta in via eccezionale
a 75 km, qualora sussista una reale difficoltà di accesso
a causa dei rilievi o dello stato delle infrastrutture del trasporto
via terra.
II. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alle
reti aeroportuali
È considerato di interesse comune qualsiasi progetto che
risponda alle seguenti specifiche:
Sezione 7 Rete di trasporto combinato
Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato
I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto
relativo a tali collegamenti riguardante:
- la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture ferroviarie
o di vie navigabili per rendere possibile in termini tecnici e
redditizio sotto il profilo economico il trasporto di unità
di carico intermodali;
- la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasferimento
fra modi terrestri, compresa la creazione di strutture di trasbordo
fisse o mobili;
- la ristrutturazione delle zone portuali, per permettere di sviluppare
o migliorare il trasferimento dei container fra i mezzi di trasporto
marittimo e la ferrovia, le vie navigabili o la strada;
- il materiale di trasporto ferroviario specialmente adattato
al trasporto combinato, nel caso in cui le caratteristiche dell'infrastruttura
lo richiedano, segnatamente sotto il profilo del costo di un'eventuale
ristrutturazione di detta infrastruttura e a condizione che l'utilizzo
del materiale sia associato all'infrastruttura in questione e
che gli operatori interessati possano beneficiarne in modo non
discriminatorio.
Sezione 8 Rete di gestione e di informazione concernente il traffico
marittimo
È considerato d'interesse comune qualsiasi progetto:
- che risponda agli obiettivi della politica comunitaria in materia
di sicurezza marittima oppure
- che sia volto ad attuare le convenzioni internazionali e le
risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)
nel settore della sicurezza marittima e che riguardi:
- l'applicazione del sistema comunitario di notifica delle navi
dirette verso o provenienti da porti della Comunità nonché
in transito al largo delle coste della Comunità, basato
su un sistema elettronico di scambi di dati, compresa anche la
trasmissione di dati fra navi e impianti a terra per mezzo di
trasponditori; particolare attenzione è rivolta ai sistemi
di trasmissione elettronica di dati EDI interscambio di dati e
le comprendenti interfacce compatibili;
- lo sviluppo e il miglioramento dei canali di radionavigazione
terrestri LORAN-C;
- lo sviluppo o il miglioramento dei sistemi di gestione e d'informazione
sul traffico marittimo (STM) costieri e portuali e la loro interconnessione
ai fini di un controllo e di una gestione maggiormente sicura
ed efficace del traffico marittimo, in particolare nelle zone
di convergenza, a forte densità di traffico o sensibili
sotto il profilo ambientale;
- lo sviluppo di strumenti che permettano di migliorare la conoscenza
del traffico: basi di dati sui flussi di traffico e gli incidenti
marittimi, sviluppo dello strumento di analisi dei flussi di traffico
EPTO (European Permanent Traffic Observatory);
- lo sviluppo di infrastrutture e attrezzature al fine di contribuire
all'attuazione del sistema globale di soccorso e di sicurezza
marittima (GMDSS);
- il rafforzamento dei sistemi telematici di scambi di dati nel
quadro del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.
Sezione 9 Rete di gestione del traffico aereo
È considerato d'interesse comune qualsiasi programma che
permetta di aumentare la capacità del sistema e di ottimizzare
la sua utilizzazione, inserito in una prospettiva di armonizzazione
e di integrazione degli strumenti e delle procedure dei diversi
punti di collegamento nazionali e conforme alle norme internazionali
applicabili definite dall'Organizzazione per l'aviazione civile
internazionale (ICAO) e dagli organismi europei competenti, tenendo
conto in particolare dei lavori dell'Organizzazione europea per
la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).
Tali progetti riguardano:
- gli studi relativi ad una migliore utilizzazione dello spazio
aereo da parte dei diversi utenti e alla creazione di un sistema
di rotte coerente ed efficace;
- la pianificazione e la gestione dei flussi di traffico aereo
al fine di migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda
e rendere ottimale l'utilizzo delle capacità di controllo
disponibili;
- gli studi e i lavori necessari all'armonizzazione dei mezzi
e delle procedure, al fine di integrare i diversi fornitori di
servizi, tenendo conto in particolare degli orientamenti adottati
a livello di Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC);
- il miglioramento della produttività del sistema grazie,
in particolare, all'assistenza automatizzata del controllo e a
sistemi di individuazione e soluzione dei potenziali conflitti;
- il contributo alla creazione dei mezzi di comunicazione, navigazione
e sorveglianza necessari al controllo del traffico aereo, compresa
la promozione delle nuove tecnologie, in particolare i satelliti
e i collegamenti di dati numerici nella misura in cui ciò
consente di conformarsi alle specifiche europee comuni.
Sezione 10 Rete di posizionamento e di navigazione
È considerato di interesse comune qualsiasi progetto che
riguardi la creazione di qualsiasi punto di collegamento del futuro
piano europeo di radionavigazione nonché l'istituzione
di un sistema globale di posizionamento e di navigazione assistito
da un satellite che si inserisca nella seguente struttura:
- centro di controllo comprendente un sistema di trattamento e
di controllo;
- rete di stazioni terrestri di navigazione;
- segmento spaziale composto da satelliti che permettono la trasmissione
di segnali di navigazione;
- rete di stazioni di sorveglianza.
(1) Questi criteri e specifiche si riferiscono alle corrispondenti
sezioni contenute nel dispositivo e/o nell'allegato I.
(2) Sistema di messaggio digitale relativo al traffico stradale,
basato sulla radio, che permette di accordare il flusso di messaggio
generale alle esigenze individuali dell'utente della strada.
(3) Sistemi aeroportuali: GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 14.
ALLEGATO III
ELENCO DEI QUATTORDICI PROGETTI PRESCELTI DAL CONSIGLIO EUROPEO
DI ESSEN DEL 9 E 10 DICEMBRE 1994
1. Treno ad alta velocità/trasporto combinato Nord-Sud
Norimberga - Erfurt - Halle/Lipsia - Berlino
Asse Brennero Verona - Monaco
2. Treno ad alta velocità (Parigi) - Bruxelles - Colonia
- Amsterdam - Londra
Belgio: frontiera F/B - Bruxelles - Liegi - frontiera B/D
Bruxelles - frontiera B/NL
Regno Unito: Londra - accesso al tunnel della Manica
Paesi Bassi: frontiera B/NL - Rotterdam - Amsterdam
Germania: (Aquisgrana) G 27 Colonia - Reno/Meno
3. Treno ad alta velocità Sud
Madrid - Barcellona - Perpignan - Montpellier
Madrid - Vitoria - Dax
4. Treno ad alta velocità Est
Parigi - Metz - Strasburgo - Appenweier - (Karlsruhe) con raccordi
con Metz - Saarbrücken - Mannheim e Metz - Lussemburgo
5. Ferrovia convenzionale/trasporto combinato: Linea Betuwe
Rotterdam - frontiera NL/D - (Reno/Ruhr)
6. Treno ad alta velocità/trasporto combinato Francia-Italia
Lione - Torino
Torino - Milano - Venezia - Trieste
7. Autostrade greche: Rio - Antirio, Patrasso - Atene - Tessalonica
- Promahon: (frontiera Grecia/Bulgaria) e Via Egnatia: Igoumenitsa
- Salonicco - Alexandropoulis - Ormenio (frontiera Grecia/Bulgaria)
- Kipi (frontiera Grecia/Turchia)
8. Autostrada Lisbona - Valladolid
9. Collegamento ferroviario convenzionale Cork - Dublino - Belfast
- Larne - Stranraer
10. Aeroporto della Malpensa (Milano)
11. Collegamento fisso ferrovia/strada tra Danimarca e Svezia
(collegamento fisso Øresund) comprese le strade di accesso
stradali, ferroviarie, aeree
12. Triangolo nordico (ferrovia/strada)
13. Collegamento stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux
14. Linea principale costa occidentale (ferrovia)
|
|
Porti marittimi e porti di navigazione interna
A5-0232/2000
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla
posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti di navigazione
interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III (6658/1/2000
- C5-0271/2000 - 1997/0358(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la posizione comune del Consiglio (6658/1/2000 - C5-0271/2000)(1),
- vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla
proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(1997) 681) (3),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 277),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione
per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0232/2000),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del
Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
(Emendamento 1)
Titolo
| Posizione comune del Consiglio
| Emendamenti del Parlamento |
| Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III
| Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III
|
(Emendamento 2)
Considerando 2
| (2) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi e i porti di navigazione interna, costituiscono una delle condizioni preliminari per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.
| (2) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna e i terminali intermodali, costituiscono una delle condizioni preliminari per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale e a tale fine è necessaria una valutazione strategica dell'impatto ambientale, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 1692/96/CE.
|
(Emendamento 3)
Considerando 3
|
(3) La rete portuale marittima transeuropea deve comportare una classificazione dei porti in categorie in base a criteri quantitativi o alla loro ubicazione su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi ed è opportuno che soltanto i porti che per volume di traffico rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. È necessario precisare le specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d'interesse comune.
| (Soppresso) |
(Emendamento 4)
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA b)
Articolo 11, paragrafo 3 bis, lettera d) (decisione n. 1692/96/CE)
|
d) dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato o il cui volume annuale di traffico merci è pari o superiore a 300 000 tonnellate.
| d) dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale o il cui volume annuale di traffico merci è pari o superiore a 500 000 tonnellate.
|
(Emendamento 15)
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 12, paragrafo 2 (decisione n. 1692/96/CE)
| 2. La rete portuale marittima transeuropea è costituita da porti marittimi ubicati nel territorio della Comunità, aperti al traffico commerciale e conformi ai criteri e alle specifiche dell'allegato II. Essi sono classificati in tre categorie, A, B e C, a seconda del volume di traffico che movimentano o della loro ubicazione. I porti marittimi inclusi nella categoria A, di cui all'allegato II, sezione 5, sono rappresentati sulle carte indicative, riportati negli schemi dell'allegato I, sezione 5, basate sui più recenti dati relativi ai porti.
| 2. I porti marittimi compresi nella rete presentano le seguenti caratteristiche:
a) interconnessione con altre linee transeuropee di trasporto come illustrato nell'allegato I e
b) un volume annuale totale di traffico merci pari o superiore ad 1,5 milioni di tonnellate oppure
c) un volume annuale totale di traffico passeggeri pari o superiore a 200.000 passeggeri internazionali (viaggi tra porti situati in due paesi diversi).
|
| Nel caso delle isole e delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato i porti marittimi compresi nella rete presentano quali caratteristiche un volume annuale totale di traffico merci pari o superiore ad 1,5 milioni di tonnellate o un volume annuale totale di passeggeri pari o superiore a 200.000 passeggeri, ivi compreso il traffico interno, a condizione che la distanza tra i porti sia superiore a 5 km.
|
(Emendamento 6)
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 14 (decisione n. 1692/96/CE)
| 2 bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
|
| Caratteristiche
|
| La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita:
|
| - da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato nonché vie marittime le quali, in collegamento con eventuali tratti stradali iniziali e/o finali, per quanto possibile brevi, consentono il trasporto di merci su lunghe distanze;
|
| - da terminali che forniscono strutture di trasbordo intermodale tra ferrovie, strade, vie navigabili e vie marittime, e che sono individuati negli schemi dell'allegato I; ai sensi della presente decisione per trasporto intermodale si intende il trasporto combinato per unità di carico (rimorchi e casse mobili);
|
| - temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le caratteristiche dell'infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano."
|
(Emendamento 7)
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Allegato I (decisione n. 1692/96/CE)
| 4) l'allegato I è modificato come segue:
| 4) l'allegato I è modificato come segue: l'allegato I è modificato come segue:
|
| a) Nell'indice:
- il titolo della sezione 4 "Rete delle vie navigabili" è sostituito da: "Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna" ;
| a) Nell'indice: |
| - la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:
| - la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:
|
| "Sezione 5: Porti marittimi - Categoria A
| "Sezione 5: Porti marittimi |
| 5.0 Europa
5.1 Mar Baltico
5.2 Mare del Nord
5.3 Oceano Atlantico
5.4 Mar Mediterraneo - parte occidentale
5.5 Mar Mediterraneo - parte orientale" ;
| 5.0 Europa
5.1 Mar Baltico
5.2 Mare del Nord
5.3 Oceano Atlantico
5.4 Mar Mediterraneo - parte occidentale
5.5 Mar Mediterraneo - parte orientale" ;
|
| - nella sezione 7 "Rete di trasporto combinato" il punto 7.2 è soppresso;
| - la sezione 7 è sostituita dal testo seguente:
|
| "Sezione 7: Rete di trasporto combinato -corridoi e terminali ferroviari
7.1.0. Europa
7.1.1. Belgio/Germania/Francia/
Lussemburgo/Paesi Bassi/Austria
7.1.2. Spagna/Portogallo/Irlanda/Regno Unito
7.1.3. Danimarca/Finlandia/Svezia
7.1.4. Grecia/Italia
7.2. Vie navigabili e porti di navigazione interna"
|
| b) Per quanto riguarda le carte corrispondenti alle sezioni 4 e 5:
- la carta che illustra la sezione 4 è sostituita da quelle che figurano nell'allegato della presente decisione. Tali carte individuano altresì i porti di navigazione interna dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato e sostituiscono la carta che illustra il punto 7.2,
- sono inserite le carte che illustrano la sezione 5 come illustrato nell'allegato della presente decisione;
| b) Sono inseriti gli schemi da 5.0 a 5.5 (porti marittimi); gli schemi 7.1-A (trasporto combinato - corridoi ferroviari), 7.1-B (su grande scala) e 7.2 (trasporto combinato - vie navigabili) sono sostituiti dagli schemi da 7.1.0 a 7.1.4 (trasporto combinato - corridoi ferroviari e terminali/zone di trasbordo) e 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna); tali schemi sono riportati in appendice all'allegato;
|
| b bis) il canale Elba-Lubecca e il canale Twente-Mittelland sono inseriti nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna);
|
| b ter) i porti di navigazione interna che esercitano anche funzioni di porti marittimi figurano a parte nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna);
|
| b quater) i porti di navigazione interna che non sono intermodali ma che hanno un volume di traffico annuale merci pari o superiore a 500.000 tonnellate di merci figurano a parte nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna).
|
(Emendamento 8)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA a)
Allegato II, sezione 4, primo comma (decisione n. 1692/96/CE)
| Porti di navigazione interna | Porti di navigazione interna
|
| Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante una o più delle categorie che seguono:
| Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto riguardante almeno una delle categorie che seguono:
|
| 1.accesso al porto per via navigabile; |
1. accesso al porto per via navigabile interna;
|
| 2. infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;
| 2. infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;
|
| 3. altre infrastrutture dei trasporti all'interno dell'area portuale;
| 3. le infrastrutture portuali all'interno di un'area portuale comprendono la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale e internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la valorizzazione e la manutenzione di aree destinate a scopi commerciali e ad altri scopi portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico, di comunicazione e d'informazione, nonché la costruzione e la manutenzione degli impianti per la raccolta dei rifiuti e dell'olio combustibile usato;
|
| gli investimenti in sovrastrutture portuali facenti capo ad imprese e gli aiuti al funzionamento non sono sovvenzionabili nel quadro degli aiuti comunitari per le reti transeuropee; nelle regioni ammissibili agli aiuti gli investimenti in sovrastrutture portuali possono, in via eccezionale, essere finanziati dal Fondo di coesione o dai Fondi strutturali, sempre che non sia compromessa la concorrenza leale fra i porti di navigazione interna della Comunità e all'interno degli stessi;
|
| 4. altre infrastrutture dei trasporti che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.
| 4. infrastrutture terrestri che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.
|
(Emendamento 9)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 1 (decisione n. 1692/96/CE)
| 1. Criteri di selezione dei porti marittimi
| 1. Obiettivi dei progetti portuali e progetti connessi di interesse comune:
|
| I porti marittimi rientrano in una delle categorie seguenti:
| - agevolare lo sviluppo degli scambi intracomunitari e degli scambi della Comunità con il resto del mondo,
|
| Categoria A:
Porti marittimi il cui volume globale di traffico annuo è pari o superiore a 1 milione di tonnellate di merci o a 200 000 passeggeri.
| - contribuire ad una mobilità permanente favorendo la diminuzione del traffico nei corridoi terrestri congestionati e la riduzione dei costi esterni del trasporto europeo, aumentando ad esempio la parte marittima del traffico totale, in particolare grazie alla promozione della navigazione costiera,
|
| Categoria B:
Porti marittimi non rispondenti ai criteri della categoria A e il cui volume globale di traffico annuo va da 500.000 a 999.999 tonnellate di merci o da 100.000 a 199.999 passeggeri.
| - migliorare la possibilità di accesso e rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità favorendo lo sviluppo dei collegamenti marittimi intracomunitari e prestando particolare attenzione alle regioni insulari e periferiche della Comunità,
|
| Categoria C:
Porti marittimi non rispondenti ai criteri delle categorie A e B e che non sono esclusivamente utilizzati come porti di pesca o da diporto, ubicati su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi.
| - permettere un accesso permanente ai porti baltici situati a circa 60ºN e oltre, che sono generalmente bloccati dai ghiacci in inverno.
|
(Emendamento 10)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 (decisione n. 1692/96/CE)
| 2. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima
| 2. I progetti di infrastruttura all'interno dei porti o ad essi connessi devono collocarsi in una o più delle seguenti categorie:
|
| Sono considerati di interesse comune i progetti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
| A. accessi marittimi o fluviali dei porti, comprese le spese relative all'attrezzatura usata per rompere il ghiaccio durante l'inverno;
|
| (Tabella: cfr. GU C 228 del 9.8.2000, pag. 3)
| B. infrastrutture portuali all'interno della zona portuale;
|
| C. infrastrutture di trasporto terrestre che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea di trasporto.
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| L'infrastruttura portuale all'interno di una zona portuale comprende la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno del porto e dei collegamenti con la rete nazionale e internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la valorizzazione e la manutenzione di aree destinate a scopi commerciali e ad altri scopi portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi marittimi e fluviali nonché degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico, di comunicazione e d'informazione, nonché la costruzione e la manutenzione degli impianti per la raccolta dei rifiuti e dell'olio combustibile usato.
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(Emendamento 11)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 bis (nuovo) (decisione n.
1692/96/CE)
| 2 bis. Tipi di progetti portuali e progetti connessi di interesse comune
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| È riservata un'attenzione particolare segnatamente a tipi di progetti concernenti:
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| - lo sviluppo della navigazione a corto raggio e della navigazione marittima-fluviale, comprese le infrastrutture necessarie;
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| - la ristrutturazione delle infrastrutture portuali, in particolare nei porti situati nelle isole e nelle regioni periferiche;
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| - la creazione o il miglioramento dell'accesso all'hinterland, in particolare mediante collegamenti ferroviari e vie navigabili;
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| - lo sviluppo e l'installazione di sistemi di gestione di informazione tipo EDI (interscambio elettronico dei dati) o altri sistemi di gestione intelligente del traffico merci e passeggeri, basati su tecnologie integrate.
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(Emendamento 12)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 ter (nuovo) (decisione n.
1692/96/CE)
| 2 ter.Condizioni specifiche
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| Gli investimenti in sovrastrutture portuali facenti capo ad imprese e gli aiuti al funzionamento non sono sovvenzionabili nel quadro degli aiuti comunitari per le reti transeuropee. Nelle regioni ammissibili agli aiuti gli investimenti in sovrastrutture portuali possono, in via eccezionale, essere finanziati dal Fondo di coesione o dai Fondi strutturali, sempre che non sia compromessa la concorrenza leale fra i porti marittimi della Comunità e all'interno degli stessi.
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| I progetti devono contribuire a:
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| - integrare il traffico in una rete transeuropea di trasporto o in una catena di trasporto intermodale, oppure
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| - sviluppare l'utilizzo di modi di trasporto non inquinanti.
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(Emendamento 13)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b bis) (nuova)
Allegato II, sezione 7, secondo e terzo trattino (decisione n.
1692/96/CE)
| b bis) nella sezione 7 il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:
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| "- la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasbordo fra modi terrestri, con le relative infrastrutture ;
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| - la ristrutturazione delle zone portuali, per permettere di sviluppare o migliorare il trasbordo tra i trasporti marittimi e i trasporti ferroviari e la navigazione interna nel trasporto combinato."
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(Emendamento 14)
ALLEGATO
Allegato I, sezione 5, Categoria A, carta 5.1
| Nella carta 5.1 sostituire la denominazione del porto finlandese di "Rautaruukki/Raahe" con quella di "Raahe" .
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(1) GU C 228 del 9.8.2000, pag. 1
(2) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 110
(3) GU C 120 del 18.4.1998, pag. 14.
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