300L0052
Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000,
che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 PAG. 0075
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 86, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione(1), modificata da
ultimo dalla direttiva 93/84/CEE(2), fa obbligo agli Stati membri
di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i
poteri pubblici e le imprese pubbliche. Detta direttiva impone
agli Stati membri di acquisire determinate informazioni di carattere
finanziario e di trasmetterle alla Commissione su richiesta di
quest'ultima, mentre altre informazioni devono essere fornite
sotto forma di relazioni annuali.
(2) Negli ultimi anni vari settori economici caratterizzati in
passato dall'esistenza di monopoli nazionali, regionali o locali
sono stati o vengono ora aperti alla concorrenza, parzialmente
o completamente, in applicazione del trattato o di normative degli
Stati membri e della Comunità. Tale processo ha messo in
luce la necessità di assicurare che le regole di concorrenza
contenute nel trattato siano applicate con equità ed efficacia
in tali settori, e in particolare di evitare che si verifichi
lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo
82 del trattato e che vengano erogati aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87 del trattato che non siano compatibili con il
mercato comune, salvo il disposto dell'articolo 86, paragrafo
2.
(3) In tali settori gli Stati membri concedono spesso a determinate
imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano pagamenti o riconoscono
compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste
imprese operano spesso anche in concorrenza con altre imprese.
(4) Ai sensi dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3 del trattato, rientra
di norma nella competenza degli Stati membri incaricare determinate
imprese della gestione dei servizi di interesse economico generale
da essi definiti, mentre spetta alla Commissione vigilare sulla
corretta applicazione delle disposizioni di tale articolo.
(5) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato fa obbligo agli Stati
membri di non emanare né mantenere, nei confronti delle
imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali
o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato stesso.
L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato detta i principi relativi
alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse
economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida
alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione dell'articolo
86 rivolgendo agli Stati membri opportune direttive o decisioni.
Le disposizioni interpretative allegate al trattato mediante il
Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati
membri statuiscono che le disposizioni del trattato che istituisce
la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli
Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico
di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia
accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento
della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata
da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento
non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella
Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo
conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio
pubblico. Per vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo
86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni
necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni
atte ad assicurare la trasparenza.
(6) Situazioni complesse legate alla diversità delle forme
di imprese, pubbliche e private, cui siano riconosciuti diritti
speciali o esclusivi o che siano incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale, nonché la varietà
delle attività che possono essere esercitate da una singola
impresa ed i diversi gradi di liberalizzazione del mercato nei
vari Stati membri possono ostacolare l'applicazione delle regole
di concorrenza, e in particolare dell'articolo 86 del trattato.
È pertanto indispensabile che gli Stati membri e la Commissione
abbiano accesso ad informazioni dettagliate sulla struttura finanziaria
ed organizzativa interna di tali imprese, e in particolare a dati
contabili distinti ed attendibili in relazione alle diverse attività
esercitate da una stessa impresa; informazioni del genere non
sono sempre disponibili o non sono sempre suffcientemente dettagliate
o attendibili.
(7) Nelle scritture contabili devono essere distinte le diverse
attività individuando i costi e i ricavi relativi a ciascuna
di esse e specificando i metodi di imputazione e di ripartizione
dei costi e dei ricavi. Una simile contabilità separata
deve riportare, da un lato, i prodotti ed i servizi per i quali
lo Stato membro ha riconosciuto all'impresa diritti speciali o
esclusivi o ha affidato all'impresa la gestione di servizi d'interesse
economico generale e, dall'altro, ogni altro prodotto o servizio
sul mercato dei quali opera l'impresa medesima. L'obbligo di tenere
una contabilità separata non deve peraltro applicarsi alle
imprese le cui attività siano limitate alla prestazione
di servizi di interesse economico generale e che non esercitino
attività alcuna al di fuori dei suddetti servizi. Non appare
infatti necessario prescrivere la contabilità separata
nel settore dei servizi di interesse economico generale o in quello
dei diritti speciali o esclusivi, quando ciò non sia necessario
per la ripartizione dei costi e ricavi tra tali servizi e prodotti
e quelli che non rientrano nell'ambito dei servizi di interesse
economico generale o dei diritti speciali o esclusivi.
(8) Chiedere agli Stati membri di provvedere affinché le
imprese in oggetto tengano una contabilità distinta costituisce
il modo più efficiente per garantire l'equa ed efficace
applicazione delle regole di concorrenza alle imprese stesse.
La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sui
servizi di interesse generale in Europa(3), nella quale si sottolinea
la loro importanza. Va tenuto debitamente conto dell'importanza
dei settori interessati che possono implicare la prestazione di
servizi d'interesse generale, della forte posizione di mercato
talvolta detenuta dalle imprese di cui trattasi e della fragilità
della concorrenza emergente nei settori ove è in atto la
liberalizzazione. In ottemperanza al principio di proporzionalità,
ed ai fini dell'obbiettivo essenziale della trasparenza, è
necessario e adeguato introdurre la contabilità separata.
La presente direttiva non va al di là di quanto è
necessario a tal fine, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma,
del trattato.
(9) In determinati settori, vi sono già norme comunitarie
che obbligano gli Stati membri e talune imprese a tenere una contabilità
separata. È necessario assicurare la parità di trattamento
di tutte le attività all'interno della Comunità
ed estendere l'obbligo della contabilità separata a tutte
le fattispecie analoghe. La presente direttiva non è intesa
a modificare le norme specifiche stabilite allo stesso scopo in
altre disposizioni comunitarie e non deve quindi applicarsi alle
attività di imprese che rientrano nel campo d'applicazione
di tali disposizioni.
(10) Considerata la limitata incidenza potenziale sulla concorrenza
ed al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, non è
al momento necessario prescrivere la tenuta di una contabilità
separata alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia
inferiore a 40 milioni di EUR. Considerati i limitati effetti
potenziali sugli scambi tra gli Stati membri, attualmente non
è necessario prescrivere la tenuta di una contabilità
separata per la prestazione di talune categorie di servizi. La
presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione
di tutte le altre norme concernenti la trasmissione di informazioni
dagli Stati membri alla Commissione.
(11) Nei casi in cui il compenso per la prestazione di servizi
d'interesse economico generale è stato determinato per
un periodo appropriato nell'ambito di una procedura pubblica,
trasparente e non discriminatoria, non sembra al momento necessario
esigere che le imprese interessate tengano una contabilità
separata.
(12) L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso
lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente
negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate discriminazioni
tra imprese pubbliche e private nell'applicazione delle regole
di concorrenza. La presente direttiva deve quindi applicarsi sia
alle imprese pubbliche che alle imprese private.
(13) Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative
diverse. La presente direttiva deve riguardare le autorità
pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli Stati membri.
(14) La direttiva 80/723/CEE deve pertanto essere modificata in
conformità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 80/723/CEE è così modificata:
1) Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980,
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli
Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria
all'interno di talune imprese".
2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 1
1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente
direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri
pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue:
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici
direttamente alle imprese pubbliche interessate;
b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei
poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati membri
provvedono affinché la struttura finanziaria ed organizzativa
delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità
separata risulti correttamente da tale contabilità, in
modo che emerga chiaramente quanto segue:
a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività;
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono
imputati o attribuiti alle distinte attività.
Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) 'poteri pubblici', tutte le autorità pubbliche, compresi
lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri
enti territoriali;
b) 'impresa pubblica', ogni impresa nei confronti della quale
i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione
finanziaria o della normativa che la disciplina;
c) 'imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero', tutte
le imprese la cui principale area di attività, corrispondente
almeno al 50 % del fatturato annuo totale, rientri nel settore
manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano
nella sezione D - attività manifatturiere (da sottosezione
DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev
1)(4);
d) 'impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità
separata', ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi
riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo
1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di
interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo
2, del trattato che riceva in relazione a tali servizi aiuti di
Stato in qualsiasi forma - in particolare contributi, sussidi
o indennizzi - e che eserciti anche altre attività;
e) 'attività distinte', da un lato, le attività
relative cui i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano
stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative
ai servizi di interesse economico generale della cui gestione
l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, le attività
relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa
medesima;
f) 'diritti esclusivi', i diritti riconosciuti da uno Stato membro
ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare
o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una
determinata area geografica, la facoltà di prestare un
servizio o esercitare un'attività;
g) 'diritti speciali', i diritti riconosciuti da uno Stato membro
ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento
ad una determinata area geografica:
- limiti a due o più - senza osservare criteri di oggettività,
proporzionalità e non discriminazione - il numero delle
imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività,
o
- designi - senza osservare detti criteri - varie imprese concorrenti
come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare
una data attività, o
- conferisca ad una o più imprese - senza osservare detti
criteri - determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti,
che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni
altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la
medesima attività nella stessa area geografica a condizioni
sostanzialmente equivalenti.
2. L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici
si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente,
almeno in una delle seguenti situazioni:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote
emesse dall'impresa;
c) possano designare più della metà dei membri dell'organo
di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa."
3) All'articolo 3, i termini "articolo 1" sono sostituiti
dai termini "articolo 1, paragrafo 1".
4) È inserito il seguente articolo 3 bis:
"Articolo 3 bis
1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo
2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché
in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità
separata:
a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte
siano separati;
b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti
sulla base di principi di contabilità dei costi applicati
in modo coerente e obiettivamente giustificati;
c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali
vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che
non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia
impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle
imprese in forza del trattato o di tali norme."
5) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
"Articolo 4
1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie
fra i poteri pubblici e gli enti seguenti:
a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di
servizi che non siano atti ad incidere sensibilmente sugli scambi
fra gli Stati membri;
b) le banche centrali;
c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi
pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni
di mercato;
d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non
abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari
precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle
risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli
enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio
totale pari a 800 milioni di EUR.
2. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti imprese:
a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad
incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;
b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia stato
inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari
precedenti l'esercizio in cui fruiscano di un diritto speciale
o esclusivo riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo
86, paragrafo 1, del trattato, o in cui siano incaricate della
gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi
dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per gli
enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio
totale di 800 milioni di EUR;
c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di servizi
d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo
2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia
forma, ed in particolare i contributi, sussidi o indennizzi, siano
stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica,
trasparente e non discriminatoria.
Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché
i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo
1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un
periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario
nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate
alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche
sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine
di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi
alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione
per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio
finanziario cui tali informazioni si riferiscono.
3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano
i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i relativi elementi
di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli
obiettivi perseguiti."
6) All'articolo 5 bis, paragrafo 3, il termine "ECU"
è sostituito dal termine "EUR".
7) All'articolo 6, paragrafo 1, i termini "articolo 5, paragrafo
2" sono sostituiti dai termini "articolo 5, paragrafo
3".
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 31 luglio 2001. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/723/CEE, come modificata
dalla presente direttiva, si applica a decorrere dal 1° gennaio
2002.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Mario Monti
Membro della Commissione
(1) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(2) GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16.
(3) GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.
(4) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.
|