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5 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 17.47 GMT+1



3 luglio 2002

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che una società di autotrasporto lussemburghese che effettua servizi di cabotaggio sul territorio tedesco non deve immatricolare i propri veicoli né pagare le relative tasse in Germania

La lussemburghese Andreas Hoves Internationaler Transport-Service ha una flotta di 15 autoveicoli e dà lavoro ad otto autisti, tutti residenti in Germania

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito che una società di autotrasporto, in regola con le normative, che ha sede nel Lussemburgo e che effettua trasporti sul territorio tedesco non deve obbligatoriamente immatricolare i propri camion né pagare le tasse derivanti dall'immatricolazione in Germania. La società di autotrasporto in questione è la Andreas Hoves Internationaler Transport-Service Sàrl, che si occupa di trasporti nazionali ed internazionali. Dalla fine del 1995 la società effettua trasporti esclusivamente per conto dell'azienda tedesca Hoves Speditionsgesellschaft mbH, di cui è manager il signor Hoves, che è dirigente anche della stessa Andreas Hoves Internationaler Transport-Service. Quest'ultima società - che dà lavoro ad otto autisti, tutti residenti in Germania - ha immatricolato i suoi 15 camion in Lussemburgo, dove paga le relative imposte. Le autorità del Lussemburgo hanno inoltre autorizzato la Andreas Hoves Internationaler Transport-Service ad effettuare trasporti di cabotaggio negli altri Stati dell'UE.

Per una questione di tassazione le autorità tedesche hanno stabilito invece che la sede operativa della Andreas Hoves Internationaler Transport-Service è localizzata nella città tedesca di Rhede e che i suoi camion hanno base in questa località. Secondo le leggi tedesche tali veicoli dovrebbero pertanto essere immatricolati in Germania ed essere soggetti al pagamento di imposte in Germania. Le autorità tedesche hanno inoltre espresso dubbi circa la legalità della situazione anche in riferimento alle normative comunitarie, in particolare quelle che precisano le condizioni entro le quali i vettori esteri possono operare trasporti di merci su strada in uno Stato UE e anche sull'articolo 5 della direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture. In base a tali normative l'attività di autotrasporto cabotiero è soggetta, in alcune aree, a regimi legislativi ed amministrativi in esercizio negli Stati membri ospitanti. Le imposte sui veicoli non sono invece espressamente menzionate in questo contesto.

La Corte di Giustizia ha deciso che imporre ai vettori di immatricolare i propri veicoli nello Stato ospitante equivarrebbe a negare la libertà di offrire servizi di cabotaggio su strada, la cui effettuazione presuppone che gli autoveicoli siano immatricolati nello Stato dove ha sede la società di autotrasporto. La Corte ha sottolineato che richiedere ad un vettore di pagare le imposte sui veicoli allo Stato ospitante, anche se ha già pagato tali imposte nello Stato in cui risiede, andrebbe contro l'obiettivo di garantire la libertà dei servizi.
La Corte ha stabilito che la società lussemburghese Hoves aveva la facoltà di indicare le modalità dell'organizzazione del trasporto alla società tedesca Hoves Speditionsgesellschaft, senza per questo cessare di essere considerata una società che offre servizi di trasporto cabotiero di merci su strada, e infine che le normative comunitarie prevedono l'esistenza di un solo Stato membro di immatricolazione dei veicoli.


ITAL-PRO-RA.MAR.
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