La Corte di Giustizia UE ha stabilito che una società
di autotrasporto lussemburghese che effettua servizi di cabotaggio
sul territorio tedesco non deve immatricolare i propri veicoli
né pagare le relative tasse in Germania
La lussemburghese Andreas Hoves Internationaler Transport-Service
ha una flotta di 15 autoveicoli e dà lavoro ad otto autisti,
tutti residenti in Germania
La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito che una
società di autotrasporto, in regola con le normative, che
ha sede nel Lussemburgo e che effettua trasporti sul territorio
tedesco non deve obbligatoriamente immatricolare i propri camion
né pagare le tasse derivanti dall'immatricolazione in Germania.
La società di autotrasporto in questione è la Andreas
Hoves Internationaler Transport-Service Sàrl, che si occupa
di trasporti nazionali ed internazionali. Dalla fine del 1995
la società effettua trasporti esclusivamente per conto
dell'azienda tedesca Hoves Speditionsgesellschaft mbH, di cui
è manager il signor Hoves, che è dirigente anche
della stessa Andreas Hoves Internationaler Transport-Service.
Quest'ultima società - che dà lavoro ad otto autisti,
tutti residenti in Germania - ha immatricolato i suoi 15 camion
in Lussemburgo, dove paga le relative imposte. Le autorità
del Lussemburgo hanno inoltre autorizzato la Andreas Hoves Internationaler
Transport-Service ad effettuare trasporti di cabotaggio negli
altri Stati dell'UE.
Per una questione di tassazione le autorità tedesche hanno
stabilito invece che la sede operativa della Andreas Hoves Internationaler
Transport-Service è localizzata nella città tedesca
di Rhede e che i suoi camion hanno base in questa località.
Secondo le leggi tedesche tali veicoli dovrebbero pertanto essere
immatricolati in Germania ed essere soggetti al pagamento di imposte
in Germania. Le autorità tedesche hanno inoltre espresso
dubbi circa la legalità della situazione anche in riferimento
alle normative comunitarie, in particolare quelle che precisano
le condizioni entro le quali i vettori esteri possono operare
trasporti di merci su strada in uno Stato UE e anche sull'articolo
5 della direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993,
relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse
su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su
strada nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per
l'uso di alcune infrastrutture. In base a tali normative l'attività
di autotrasporto cabotiero è soggetta, in alcune aree,
a regimi legislativi ed amministrativi in esercizio negli Stati
membri ospitanti. Le imposte sui veicoli non sono invece espressamente
menzionate in questo contesto.
La Corte di Giustizia ha deciso che imporre ai vettori di immatricolare
i propri veicoli nello Stato ospitante equivarrebbe a negare la
libertà di offrire servizi di cabotaggio su strada, la
cui effettuazione presuppone che gli autoveicoli siano immatricolati
nello Stato dove ha sede la società di autotrasporto. La
Corte ha sottolineato che richiedere ad un vettore di pagare le
imposte sui veicoli allo Stato ospitante, anche se ha già
pagato tali imposte nello Stato in cui risiede, andrebbe contro
l'obiettivo di garantire la libertà dei servizi.
La Corte ha stabilito che la società lussemburghese Hoves
aveva la facoltà di indicare le modalità dell'organizzazione
del trasporto alla società tedesca Hoves Speditionsgesellschaft,
senza per questo cessare di essere considerata una società
che offre servizi di trasporto cabotiero di merci su strada, e
infine che le normative comunitarie prevedono l'esistenza di un
solo Stato membro di immatricolazione dei veicoli.
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