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1 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 17.17 GMT+1



11 giugno 2003

L’autorità antitrust italiana sollecita l’apertura del mercato degli slot aeroportuali

Auspicata anche la liberalizzazione delle tariffe nel settore dei servizi offerti dai raccomandatari marittimi

Nella relazione annuale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, presentata oggi a Palazzo Montecitorio a Roma, il presidente dell’Antitrust, Giuseppe Tesauro, ha sottolineato la necessità dell’apertura del mercato degli slot aeroportuali. «Nel settore del trasporto aereo - ha osservato Tesauro - le direttive comunitarie di liberalizzazione del mercato europeo cominciano a produrre risultati importanti per gli utenti. Le nuove compagnie a basso prezzo operano adesso anche in Italia, sia pure in maniera non ancora diffusa sulle tratte nazionali, con evidenti benefici sui prezzi. La strategia di tali compagnie, se avrà successo con gli utenti, come sembra, potrà innescare reazioni analoghe nei vettori dominanti, con ricadute in termini di prezzi e di qualità del servizio assai rilevanti. Occorre tuttavia, a tal fine, che l’ingresso dei nuovi vettori venga favorito, anche aprendo i mercati degli slot aeroportuali».

Nel settore delle attività ausiliarie del trasporto, la relazione si sofferma inoltre sulle tariffe a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi. «Nel febbraio 2003 l’Autorità Antitrust - ha ricordato Tesauro - «ha trasmesso ai presidenti di Camera e Senato, al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 21 della legge n. 287/90, una segnalazione in merito all’articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo", rilevandone specifici profili di contrasto con i principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In particolare, tale norma prevede l’adozione, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di tariffe minime e massime a carattere obbligatorio per i compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni. L’Autorità, richiamando quanto affermato in numerose altre occasioni, ha ribadito che la previsione per legge di meccanismi di fissazione delle tariffe in via amministrativa è suscettibile di determinare ingiustificate limitazioni della concorrenza, risultando peraltro inadatta a garantire la fornitura di servizi di qualità adeguata».

«L’Autorità - ha precisato Tesauro - ha inoltre evidenziato gli effetti distorsivi del sistema di sconti disciplinato dall’articolo 14 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2000, che autorizza il raccomandatario a praticare sconti per l’imbarco/sbarco di prodotti petroliferi e derivati, di materie destinate alla siderurgia e di cereali destinati a silos granari, solo alle navi che siano appoggiate nello stesso porto e a uno stesso raccomandatario. L’Autorità ha rilevato come tale disposizione risultasse idonea a indurre l’armatore a rivolgersi a un solo agente raccomandatario nel porto, limitando la possibilità per altri operatori, anche nuovi entranti, di offrire le medesime prestazioni a condizioni competitive. Pertanto, l’Autorità ha auspicato la revisione delle due disposizioni normative, nel convincimento che la liberalizzazione delle tariffe possa condurre a un più elevato livello di concorrenza nel settore dei servizi offerti dai raccomandatari marittimi».


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