- Il testo della direttiva del ministro dei Trasporti Matteoli
sull'organizzazione del lavoro nei porti italiani
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- Dal 1° luglio 2009 non sarà più consentita
la fornitura di manodopera temporanea da parte di soggetti diversi
da quelli previsti dall'art. 17 della legge 84/94 o dal Dlgs
276/2003
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- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso
oggi alle Autorità Portuali e alle Autorità Marittime
italiane la direttiva con la quale viene disciplinata la fornitura
di manodopera temporanea nei porti, che ha l'obiettivo di attuare
l'assetto organizzativo del lavoro portuale così come
stabilito dalla legge 84 del 1994.
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- Di seguito pubblichiamo la comunicazione della direzione
generale del ministero e il testo della direttiva inviati agli enti
portuali e alle Capitanerie di Porto.
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- Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
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Ramo Trasporti Direzione Generale dei Porti Divisione
3
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- Alle Autorità Portuali
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- Alle Capitanerie di Portogallo
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- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Portogallo
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- All'Assoporti
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- Oggetto: Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 5 agosto 2008 in materia di fornitura di manodopera
temporanea nei porti.
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- Si trasmette alle Autorità in indirizzo, per gli
adempimenti di competenza, la direttiva in oggetto, recante
disposizioni finalizzate alla completa attuazione dell'assetto
organizzativo del lavoro portuale disciplinato dalla legge n.
84/1994.
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- Ferme restando le disposizioni impartite con le precedenti
circolari ministeriali prot. 3406 del 24/11/2004, prot. 133 del
23/01/2006 e prot. 717 del 17/01/2008 in ordine alle procedure da
seguire per la verifica dell'eventuale necessità di
istituire, nei porti che ne siano sprovvisti, il soggetto prestatore
di manodopera temporanea. la direttiva prescrive che nei porti in
cui sia tutt'ora operante come soggetto prestatore di manodopera
temporanea un'impresa derivata dalla trasformazione della ex
Compagnia portuale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della
legge n. 84/1994, l'Autorità competente proceda entro il
31/12/2008 all'indizione della procedura ad evidenza pubblica
prevista dall'art. 17. comma 2, della legge n. 84/1994 e, in caso di
esito infruttuoso di detta procedura, alla costituzione dell'Agenzia
di cui al comma 5 dello stesso art. 17, entro sessanta giorni dalla
chiusura della procedura di selezione. Tutto ciò in quanto, a
partire dal 1° luglio 2009, non sarà più
consentita la fornitura di manodopera temporanea da parte di
soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 17 della legge n.
84/1994 o dal decreto legislativo n. 276/2003.
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- La direttiva, inoltre, reca disposizioni in ordina alle
verifiche periodiche da parte delle Autorità competenti delle
dotazioni organiche dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17.
In particolare, essa prevede una valutazione di congruità
degli organici da compiersi con periodicità almeno annuale,
nonché modalità e procedure per la copertura dei posti
vacanti in organico.
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- Tenuto conto di quanto previsto al punto 5) della direttiva in
argomento, l'Autorità portuale o l'Autorità marittima
del porto non compreso nella giurisdizione di un'Autorità
portuale è tenuta ad informare la scrivente Direzione
generale degli adempimenti posti in essere in attuazione della
direttiva medesima, nei seguenti termini:
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- per quanto riguarda l'indizione della gara, entro il 15 gennaio
2009; per quanto riguarda l'esito della procedura di selezione,
entro 15 giorni dalla sua conclusione.
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- Le Autoritià dì cui al comma precedente sono
tenute, inoltre, a notificare la presente circolare e l'allegata
direttiva alle imprese fornitrici di manodopera temporanea derivate
dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art
21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, nonché alle
imprese di cui agli artt. 16, 17 e l8 della stessa legge, operanti
nei porti di competenza.
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- Le Capitanerie in indirizzo. provvedono ad estendere la presente
circolare agli Uffici gerarchicamente dipendenti, per i relativi
adempimenti di loro competenza.
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Il Direttore Generale (Dott. Cosimo Caliendo) |
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- Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti
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- VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
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- VISTI gli articoli 16,17, e 18 della legge n. 84 del 1994 e
successive modifiche;
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- VISTO l'articolo 86 comma 5 del decreto legislativo n. 276 del
2003;
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- RILEVATO che sussistono in alcuni porti situazioni di non
conformità al modello dell'organizzazione del lavoro portuale
delineato dalla legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;
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- RITENUTO, nelle more dell'adozione di una nuova normativa quadro
sui porti, che sia necessario addivenire alla completa attuazione
delle disposizioni relative all'assetto del lavoro portuale
contenute nella legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;
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- EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA-
- 1) Nei porti in cui risulta necessaria la presenza di un
soggetto autorizzato alla prestazione di manodopera temporanea e nei
porti in cui sia tuttora operante come soggetto prestatore di
manodopera temporanea un'impresa derivata dalla trasformazione della
ex compagnia portuale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b)
della legge n. 84. del 1994, le autorità portuali e, dove non
istituite, le autorità marittime che ancora non abbiano dato
completa attuazione alle disposizioni della legge n. 84 del 1994 sul
lavoro portuale, devono procedere entro il 31.12.2008 all'indizione
della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 17 comma
2 della legge n. 84 del 1994.
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- 2) Nel caso in cui, a seguito dell'esperimento della Procedura
di selezione di cui al punto 1) non risulti possibile individuare
l'impresa da autorizzare nell'ambito del porto alla prestazione di
lavoro temporaneo, le autorità portuali e, dove non
istituite, le autorità marittime devono procedere, entro
sessanta giorni dalla chiusura della procedura di selezione, alla
costituzione dell'agenzia di cui al comma 5 dell'articolo 17 della
legge 84 del 1994.
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- 3) A partire dal 1° luglio 2009 non sarà più
consentita la prestazione di manodopera temporanea alle imprese
autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del
1994 da parte di soggetti diversi da quelli individuati secondo le
procedure stabilite dall'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, o,
in caso di assenza di quest'ultimo soggetto, da parte delle agenzie
di somministrazione di diritto comune.
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- 4) Fatte salve le nuove norme di legge che andranno a
disciplinare compiutamente la materia, gli organici dei soggetti
autorizzati alla prestazione di manodopera temporanea ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 devono essere sottoposti
a valutazione di congruità da parte delle autorità
portuali o, dove non. istituite, delle autorità marittime con
periodicità almeno annuale, ai fini di una loro eventuale
rideterminazione in ragione delle richieste effettuate dai soggetti
utilizzatori. Inoltre in caso di vacanze nell'organico non può
farsi luogo ad una loro automatica copertura, ma le assunzioni
devono essere valutate e autorizzate dall'autorità o, dove
non istituita, dall'autorità marittima. In entrambi i casi le
determinazioni delle predette autorità devono essere
comunicate ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per i porti, almeno trenta giorni prima della
loro adozione per le valutazioni di competenza
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- 5) La Direzione Generale per i Porti è incaricata di
effettuare la verifica degli adempimenti posti in essere da parte
delle autorità portuali e marittime in attuazione della
presente direttiva e di riferire periodicamente in merito agli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
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- La presente direttiva è soggetta alla registrazione della
Corte dei Conti.
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