- Iniziativa per la riforma del codice della navigazione con
legge delega
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- Sarà presentata al Senato e alla Camera dai
parlamentari Enrico Musso e Roberto Cassinelli del Popolo della
Libertà
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- Stamani a Palazzo Tursi, sede dell'amministrazione comunale di
Genova, il senatore Enrico Musso e il deputato Roberto Cassinelli
hanno illustrato un disegno e una proposta di legge in due articoli
per la delega al governo in materia di riforma del codice della
navigazione che i due parlamentari presenteranno rispettivamente al
Senato e alla Camera.
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- Ricordiamo che la legge delega, nel diritto costituzionale
italiano, è una norma approvata dal parlamento che delega il
governo a legiferare su una precisa materia e in un arco di tempo
definito, che in questo caso - hanno precisato i due parlamentari -
è fissato in un anno.
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- Il codice della navigazione attualmente in vigore - ha detto
Mauro Casanova, ordinario di Diritto dei trasporti all'Università
di Genova - risale al 1942 ed è un testo composito, che
affianca il diritto della navigazione a disposizioni di carattere
privatistico, penale e processuale. Il testo - ha ricordato il
docente, che ha collaborato alla stesura degli articoli presentati
oggi - è suddiviso in due parti: una relativa alla
navigazione marittima e la seconda, che è stata riformata due
anni fa, alla navigazione aerea.
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- In oltre 65 anni - hanno sottolineato Musso e Cassinelli - il
settore della navigazione ha subito profondi cambiamenti, come
l'avvento della containerizzazione, e tali da richiedere un
aggiornamento del codice. È necessario anche rispondere alle
innovazioni nel quadro giuridico internazionale: «in questa
materia, infatti - ha rilevato Musso - la fanno da padroni le
normative internazionali».
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- Il codice della navigazione in vigore - ha aggiunto Casanova -
«è una normativa che non è conforme a ciò
che avviene nella realtà», basti pensare - ha spiegato
- al noleggio delle navi, per il quale prescrive «cose che non
avvengono in concreto» e, in generale, a quello che riguarda
il mondo dello shipping, che «è governato da pratiche
anglosassoni».
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- Come evidenziato dal professor Casanova, il codice è un
testo composito e tratta anche dei beni pubblici destinati alla
navigazione, incluse disposizioni sul demanio marittimo, sulla
concessione dei beni demaniali, sui servizi portuali e sul lavoro
portuale, temi che sono oggetto della legge di riforma portuale n.
84 del 1994 e che sono attualmente all'esame degli organi
parlamentari in vista dell'aggiornamento di questa norma. Domani è
infatti in programma una riunione del comitato ristretto della
commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato costituito
per l'esame di tre disegni di legge di riforma del sistema portuale:
quello presentato dallo schieramento di centro-destra su iniziativa
del senatore Luigi Grillo, quello del centro-sinistra su iniziativa
del senatore Marco Filippi e il terzo del senatore Giuseppe Menardi
(PdL). C'è poi l'iniziativa per la modifica della legge 84/94
presentata nel maggio scorso alla Camera da Mario Tassone (UdC), che
dovrà essere esaminata dalle commissioni parlamentari.
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- La revisione della legge 84/94 sui porti - ha detto Musso -
potrebbe essere completata nell'arco di un anno ed è
auspicabile un coordinamento tra questa norma e la legge delega del
governo sul codice della navigazione.
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Senato della Repubblica XVI
Legislatura
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Camera dei Deputati XVI Legislatura |
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Disegno di legge d'iniziativa del
Senatore Musso |
Proposta di legge d'iniziativa del
Deputato Cassinelli |
- Delega al Governo in materia di riforma del codice della
navigazione
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- Art. 1.
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- (Delega al Governo)
-
- Su proposta del Ministro della Giustizia e di concerto con gli
altri Ministri interessati, il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo contenente la completa revisione delle
disposizioni del codice della navigazione di cui al R.D. 30 marzo
1942, n. 32, e delle sue disposizioni di attuazione, nella parte
relativa alla navigazione marittima ed interna nonché al
coordinamento mediante modifiche ed integrazioni con le norme di cui
alle parti relative alla navigazione aerea nel rispetto della
normativa internazionale e comunitaria, e del riparto costituzionale
delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni.
- Art. 2.
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- (Principi e criteri direttivi)
-
- La delega di cui all'art. I è esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
- revisione delle fonti del diritto della navigazione in
particolare nel quadro normativo costituzionale e comunitario;
-
revisione della disciplina dei beni demaniali marittimi anche
mediante la loro ridefinizione, mantenendone la proprietà in
capo allo Stato e regolando l'assetto proprietario ai fini della
loro tutela e dei procedimenti di demanializzazione e
sdemanializzazione e dei rapporti con la proprietà privata
finitima;
-
precisazione delle competenze regionali per quanto attiene il
demanio marittimo costiero, fatta eccezione per i beni demaniali
marittimi attualmente di competenza dell'Amministrazione statale;
-
mantenimento in capo allo Stato delle competenze sul demanio
marittimo portuale, non devoluto all'amministrazione regionale, da
esercitarsi mediante le Autorità portuali quali regolate
dalla normativa speciale in materia;
-
individuazione dei principi generali per l'assentimento delle
concessioni demaniali marittime; individuazione dei procedimenti
concessori relativi ai beni demaniali marittimi amministrati
direttamente dagli organi dello Stato nel rispetto dei principi di
concorrenza e di trasparenza, nonché regolamentazione dei
rapporti concessori;
-
revisione ed aggiornamento dell'organizzazione e della struttura
dell'amministrazione marittima sia centrale che periferica e della
loro azione amministrativa a fini di efficienza, di semplificazione
e di trasparenza;
-
precisazione della ripartizione delle competenze tra Autorità
portuale e Autorità marittima, ferme restando le competenze
di quest'ultima in ordine alla sicurezza degli specchi acquei,
nonché alla disciplina ed organizzazione dei servizi
tecnico-nautici e di altri servizi portuali richiedenti l'uso di
mezzi nautici;
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revisione della disciplina relativa all'esercizio dei servizi
portuali alle navi (servizi tecnico-nautici) e dei servizi marittimi
(cabotaggio e servizi marittimi internazionali) secondo criteri di
efficienza e nel rispetto della normativa comunitaria;
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revisione del regime amministrativo delle navi e della polizia della
navigazione in armonia con le pertinenti disposizioni di altre
leggi, nonché revisione della disciplina pubblicistica e
privatistica inerente la proprietà e l'armamento della nave;
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revisione della normativa inerente il lavoro nautico in conformità
con la disciplina generale sul lavoro e precisazione dei poteri e
delle funzioni del comandante della nave e dell'equipaggio;
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revisione del sistema dei contratti di utilizzazione della nave
(locazione, noleggio, trasporto), nonché della disciplina dei
contratti di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, in
conformità alle prassi contrattuali ed alla normativa
internazionalmente uniforme ed a quella comunitaria, nonché
previsione di una disciplina specifica relativa ai contratti
inerenti le operazioni portuali;
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revisione delle vigenti disposizioni relative al soccorso in mare,
al ricupero, al ritrovamento di relitti, all'urto di navi, alle
avarie comuni, ai privilegi, alle ipoteche e alle assicurazioni
marittime al fine di renderne la disciplina coerente con la
normativa internazionalmente uniforme e con le prassi commerciali;
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coordinamento delle disposizioni processuali del codice della
navigazione con la normativa processuale civile vigente al fine, tra
l'altro, di conformare la normativa nazionale sul sequestro di nave
a quella internazionalmente uniforme;
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revisione delle disposizioni penali, delle sanzioni amministrative e
disciplinari al fine di armonizzarle con le vigenti discipline
generali in materia;
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revisione delle collegate disposizioni della parte aeronautica del
codice della navigazione al fine di armonizzarle con la nuova
disciplina degli istituti del diritto della navigazione marittima,
nel rispetto della normativa internazionalmente uniforme e
comunitaria vigente ed in coerenza con le prassi commerciali;
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revisione della normativa relativa alla navigazione interna,
improntata agli stessi principi propri della navigazione marittima,
nel rispetto delle competenze regionali in materia;
-
individuazione degli aspetti che dovranno essere devoluti a norme
regolamentari di attuazione.
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