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15 maggio 2009
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- BPM contesta l'interpretazione dell'ordinanza del Consiglio
di Stato da parte dell'Autorità Portuale del Levante
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- Siamo soddisfatti della pronuncia - spiega Guadagnuolo - «che
ci consente di continuare a gestire a pieno titolo, contrariamente
ai desiderata dell'Autorità Portuale, le Stazioni Marittime
ed i servizi di supporto ai passeggeri nel porto di Bari»
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- Un'ordinanza, anche se pronunciata da una delle più
importanti istituzioni repubblicane quale il Consiglio di Stato, può
essere soggetta ad interpretazioni. Così è stato per
l'ordinanza ordinaria emessa dall'organo della giustizia
amministrativa italiana sull'appello presentato dalla Bari Porto
Mediterraneo Srl (BPM) per l'annullamento della recente sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sull'affidamento
alla BPM della concessione delle stazioni marittime e dei servizi ai
passeggeri del porto di Bari (inforMARE
del 2 marzo 2009).
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- Affinché il lettore possa esprimere una propria opinione,
riportiamo di seguito il testo del pronunciamento del Consiglio di
Stato.
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- Da parte sua la Bari Porto Mediterraneo respinge in toto le
interpretazioni dell'Autorità Portuale del
Levante (inforMARE del
13 maggio
2009) che - secondo BPM - «non corrispondono ai contenuti
della stessa, bensì forse frutto delle particolari “doti
celesti” dei vertici della stessa Autorità Portuale,
capaci di presagire i contenuti della sentenza che il collegio della
Sesta Sezione del Consiglio di Stato (costituito dal presidente
Ruoppolo, dal relatore Chieppa e dai consiglieri Garofoli, De
Nictolis e Polito) dovrà pronunciare sulle valutazioni di
merito della stessa controversia». «Nell'Ordinanza,
difatti - rileva BPM - non vi è alcun cenno sulla presunta
“conferma, da parte del Consiglio di Stato”, come
sostenuto dalla stessa Autorità Portuale, “dell'annullamento
della concessione rilasciata alla BPM”, affermazioni che,
ribadiamo, possono essere rilasciate solo qualora la futura sentenza
dovesse esprimersi in tal senso».
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- È quindi positiva la valutazione dell'amministratore
delegato della Bari Porto Mediterraneo, Manlio Guadagnuolo: siamo
soddisfatti della pronuncia del Consiglio di Stato - dichiara - «che
ci consente di continuare a gestire a pieno titolo, contrariamente
ai desiderata dell'Autorità Portuale, le Stazioni Marittime
ed i servizi di supporto ai passeggeri nel porto di Bari e restiamo
in attesa della sentenza definitiva per le valutazioni conseguenti».
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- Bari Porto Mediterraneo osserva che l'ordinanza del Consiglio di
Stato conferma «la decisione “inaudita altera parte”
del presidente del Consiglio di Stato - sezione sesta - che in data
10 marzo 2009 aveva sospeso la sentenza del TAR Bari che aveva
rigettato il ricorso proposto dalla Bari Porto Mediterraneo contro
l'annullamento in autotutela della concessione demaniale con la
quale è stata affidata dalla stessa Autorità Portuale
alla BPM, nel 2004, la gestione delle Stazioni Marittime (traghetti
e crociere) e dei servizi di supporto ai passeggeri nel porto di
Bari».
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- «Nell'ambito della stessa ordinanza - sottolinea Bari
Porto Mediterraneo - il Consiglio di Stato ha bacchettato l'Autorità
Portuale del Levante per aver disposto, il 19 febbraio scorso,
l'immediato rilascio dei beni e la cessazione delle attività
oggetto di affidamento alla BPM, censura questa già
stigmatizzata il 4 maggio scorso nella relazione conclusiva della
commissione ministeriale istituita dal ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti Altero Matteoli, nella quale è stata
evidenziata la necessità di effettuare il commissariamento
dell'Autorità Portuale del Levante “in modo che la
stessa eserciti il corretto ruolo nell'interesse del porto di Bari».
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- REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale
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- Registro Ordinanza:2359/2009
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Registro Generale:1873/2009
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- Sezione Sesta
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composto dai Signori: |
- Pres. Giovanni Ruoppolo
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Cons. Rosanna De Nictolis
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Cons. Roberto Chieppa Est.
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Cons. Roberto Garofoli
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Cons. Bruno Rosario Polito
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- ha pronunciato la presente
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- ORDINANZA
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- nella Camera di Consiglio del 12 Maggio
2009
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- Visto l'art. 33, commi terzo e quarto,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21
luglio 2000, n. 205;
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- Visto l'appello proposto da:
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- BARI PORTO MEDITERRANEO SRL
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rappresentato e difeso da:-
Avv. ALBERTO ROMANO
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Avv. VINCENZO JAMBRENGHI CAPUTI
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con domicilio eletto in Roma-
VIA VINCENZO PICARDI 4/B presso VINCENZO
JAMBRENGHI CAPUTI
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- contro
-
- AUTORITA' PORTUALE DEL LEVANTE
-
rappresentato e difeso da:-
Avv. ANGELO CLARIZIA
-
con domicilio eletto in Roma-
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso ANGELO
CLARIZIA
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- Interveniente ad Adiuvandum
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- SOCIETA' SERVIZI INTEGRATI DI LOGISTICA
SRL, SOCIETA' IMPRESA LOGISTICA PORTUALE SRL
-
rappresentati e difesi da:-
Avv. ACHILLE CHIAPPETTI
-
Avv. DAMIANO FLORENZANO
-
con domicilio eletto in Roma-
VIA PAOLO EMILIO,7 presso DAMIANO FLORENZANO
- per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III
440/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO
CONCESSIONE DELLE STAZIONI MARITTIME ESERVIZIAIPASSEGGERI.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
- Vista la domanda di sospensione dell'
efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale
dalla parte appellante.
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Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
-
- AUTORITA' PORTUALE DEL LEVANTE ,
SOCIETA' IMPRESA LOGISTICA PORTUALE SRL , SOCIETA' SERVIZI
INTEGRATI DI LOGISTICA SRL
- Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e
uditi, altresì, per le parti l'Avv.to Caputi Jambrenghi,
l'Avv.to Romano, l'Avv.to Clarizia, l'Avv.to Chiappetti e l'Avv.to
Florenzano.
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- Ritenuto di doversi pronunciare
sull'istanza cautelare, provvisoriamente decisa con decreto
presidenziale del 10.3.2009 e la cui trattazione è stata
rinviata all'odierna udienza di merito;
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Ritenuto di dover accogliere in parte la
domanda cautelare, limitatamente alla sospensione del provvedimento
del Presidente dell'Autorità portuale prot. n. 1237 del
19.2.2009 per aver disposto l'immediato rilascio dei beni e la
cessazione delle attività, oggetto di affidamento alla B.P.M.
srl, anzichè limitarsi a dettare le misure organizzative
idonee a regolare il subentro del nuovo soggetto (o dei nuovi
soggetti), da individuare con gara;
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Ritenuto, pertanto, di dover confermare la
misura cautelare, concessa con decreto Presidenziale, nei limiti di
cui sopra, in modo da evitare l'estromissione di B.P.M. srl dalle
attività in corso fino all'effettivo subentro del nuovo
soggetto affidatario (o dei nuovi soggetti), respingendo la domanda
cautelare proposta in relazione alla deliberazione di annullamento
d'ufficio del Comitato portuale del 19.2.2009;
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- P.Q.M.
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- Accoglie in parte l'istanza cautelare
(Ricorso numero: 1873/2009 ) e, per l'effetto, sospende l'efficacia
della sentenza impugnata nei sensi e nei limiti di cui in parte
motiva.
- La presente ordinanza sarà eseguita
dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
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- Roma, 12 Maggio 2009
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L'ESTENSORE Roberto Chieppa |
IL PRESIDENTE Giovanni Ruoppolo |
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IL SEGRETARIO Giovanni Ceci |
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Copia conforme alla presente ordinanza
(relativa al ricorso numero 1873/2009 ) è stata trasmessa
al |
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a norma dell'art. 87 del Regolamento di
Procedura 17/08/1907 n. 642. |
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Roma ................ |
IL DIRIGENTE |
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- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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