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28 settembre 2009
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- La Commissione UE ha adottato il nuovo regolamento di
esenzione per categoria per i consorzi di società di
navigazione che operano servizi di linea
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- Introdotta una proroga di cinque anni. La soglia di quota di
mercato è stata abbassata dal 35% al 30%
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- Oggi la Commissione Europea, a conclusione di una procedura di
revisione avviata nel 2007, ha adottato il nuovo regolamento di
esenzione per categoria che introduce modifiche alla deroga in
vigore per i consorzi armatoriali che operano servizi di linea.
L'attuale regolamento 823/2000, che scadrà il 25 aprile 2010
- ha ricordato Bruxelles - consente alle compagnie di trasporto
marittimo di linea di instaurare una cooperazione per l'esercizio in
comune di un servizio di trasporto merci (i cosiddetti “consorzi”).
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- Il nuovo regolamento introduce una proroga di cinque anni - fino
all'aprile 2015 - per l'esenzione attualmente in vigore per questo
tipo di cooperazione, che era stata adottata nel 1995 e la cui
validità era stata prorogata nel 2000 e nel 2005.
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- Tra le modifiche principali introdotte - ha spiegato la
Commissione - si segnalano una riduzione della soglia di quota di
mercato al di sopra della quale le imprese non sono ammesse a
beneficiare dell'esenzione automatica a norma del regolamento e
l'estensione della deroga a tutti i tipi di servizi marittimi di
linea per il trasporto merci.
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«Dal 1995 - ha rilevato il commissario europeo della
Concorrenza, Neelie Kroes - è stata concessa alle compagnie
di trasporto marittimo di linea un'esenzione, subordinata a talune
condizioni, dalle norme di concorrenza per l'esercizio di servizi in
comune. Gli sviluppi intervenuti nel mercato hanno indotto la
Commissione a rivedere tale esenzione e, dopo un attento esame, è
stato deciso di modificare il regolamento di esenzione per categoria
per i consorzi di questo tipo e di prolungarne la validità
per un ulteriore quinquennio. Sono convinta che il nuovo regolamento
sia in grado di contemperare gli interessi delle compagnie di
trasporto marittimo di linea e quelli degli utenti dei servizi di
trasporto».-
- Sia il regolamento di esenzione attualmente in vigore che il
nuovo regolamento stabiliscono che il divieto di pratiche
commerciali restrittive imposto dal trattato CE (articolo 81) non si
applica a tutti gli accordi di consorzio (con l'importante eccezione
di quelli sulla fissazione dei prezzi) che si prefiggono l'esercizio
in comune di servizi marittimi di linea, purché tali accordi
rispettino le condizioni e adempiano agli obblighi previsti dai
regolamenti stessi.
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- «Alcune modifiche inserite nel testo del nuovo regolamento
- ha spiegato la Commissione - sono state rese necessarie
dall'abrogazione, nel 2006, del regolamento di esenzione per
categoria a favore delle conferenze marittime (inforMARE
del 25 settembre 2006). Il nuovo testo si propone inoltre di
tener maggiormente conto delle attuali pratiche di mercato e di
garantire la convergenza dell'esenzione per i consorzi con le
disposizioni di altri regolamenti di esenzione per categoria per la
cooperazione orizzontale tra imprese. Il campo di applicazione del
nuovo regolamento comprende ormai tutti i tipi di servizi marittimi
di linea per il trasporto merci, sia con che senza container.
L'elenco delle attività esentate è stato riveduto per
meglio tener conto delle attuali pratiche di mercato. La soglia di
quota di mercato è stata abbassata dal 35% al 30% e si è
provveduto a chiarirne il metodo di calcolo. Infine, nei casi in cui
un membro intenda ritirarsi dal consorzio, sono stati prolungati i
periodi per il ricorso alla clausola di recesso e di permanenza
obbligatoria, per meglio tener conto delle attuali pratiche di
mercato garantendo pur sempre, nel contempo, la flessibilità
per le compagnie marittime».
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- Il nuovo regolamento - ha proseguito la Commissione - precisa
che, qualora dai legami tra i consorzi e/o i loro membri «derivino
effetti negativi sulla concorrenza, la Commissione può
revocare il beneficio dell'esenzione per categoria» e che,
«qualora un consorzio non soddisfi le condizioni previste dal
regolamento (ad esempio perché le quote di mercato detenute
dai membri superano la soglia stabilita), ciò non implica
automaticamente che la cooperazione instaurata tra i membri del
consorzio sia illegittima, ma significa che le parti devono
valutarne su base individuale la compatibilità con le norme
di concorrenza».
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