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Sentenza del TAR per la Puglia sul ricorso presentato dalla Bari Porto Mediterraneo
È stato in parte respinto, in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile. Soddisfazione dell'Autorità Portuale di Bari
17 maggio 2011
Con sentenza odierna, che pubblichiamo di seguito, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari ha in parte respinto, in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla società Bari Porto Mediterraneo Srl (BPM) contro l'Autorità Portuale di Bari e nei confronti della società consortile G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) per l'annullamento dei provvedimenti che hanno condotto all'affidamento della gestione delle stazioni marittime del porto di Bari alla G.S.A.

L'Autorità Portuale di Bari ha accolto con soddisfazione la sentenza sottolineando che conferma la legittimità dell'operato dell'ente. «L'unico profilo accolto, a cui peraltro già l'Autorità Portuale aveva prestato ottemperanza sin dal dicembre 2009 - ha precisato la port authority - era relativo alla restituzione immediata delle aree destinate ai servizi a domanda individuale, che potevano invece continuare essere detenute dalla BPM Srl sino all'espletamento delle gare. Tale profilo è attualmente irrilevante in quanto nello scorso mese di aprile l'inadempimento di BPM all'obbligo di pagare il canone di concessione pacificamente dovuto ha comportato la decadenza della medesima dalla gestione transitoria».

L'ente portuale di Bari ha concluso considerando che «la riconsegna delle aree all'Autorità Portuale, che sta provvedendo alle procedure ad evidenza pubblica per il relativo affidamento, appare del resto in linea, anche con l'interesse della stessa Bari Porto Mediterraneo, che si trova in liquidazione e che si graverebbe dei costi relativi ad una gestione economicamente svantaggiosa, a danno dei creditori sociali».







N. 00744/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01929/2009 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente



SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bari Porto Mediterraneo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Eustasio, 5;



contro

Autorità Portuale di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso la sede legale in Bari, piazzale Cristoforo Colombo, 1;



nei confronti di

G.S.A. Gruppo Servizi Associati società consortile, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Colella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 120;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Giorgia Giuseppina Barbara D'Amelio, Antonio Lopez, Nicola Gelao, Oronzo Matarrese, Luigia Sabatelli Melibeo, Caterina Angiulli, Francesca Minutillo, Brunella Aurisicchio, Pietro Munno, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Feo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 143;



per l'annullamento

della deliberazione del Comitato Portuale n. 9 del 30 ottobre 2009 e di tutti gli atti ad essa allegati (in parte non conosciuti), tra cui le linee di indirizzo per l'individuazione delle nuove modalità di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, lo schema di bando di gara e di capitolato speciale, lo schema di ordinanza sulla divisione dei diritti per oneri di security ed altri servizi d'interesse generale;
del bando di gara inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E. in data 4 novembre 2009, del capitolato speciale e di tutti gli atti costituenti la lex specialis;
della nota dell'Autorità Portuale di Bari prot. 7117-U/09 del 3 novembre 2009;
dell'aggiudicazione definitiva, disposta con deliberazione del Presidente dell'Autorità Portuale di Bari n. 61 del 15 aprile 2010, e di tutti i verbali di gara, nonché del contratto stipulato con G.S.A. Gruppo Servizi Associati società consortile;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi, Ignazio Fulvio Mezzina, Domenico Colella, Antonio De Feo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Bari Porto Mediterraneo s.r.l. impugna gli atti indicati in epigrafe, con i quali l'Autorità Portuale di Bari ha dapprima approvato il bando di gara e successivamente disposto l'aggiudicazione alla controinteressata G.S.A. Gruppo Servizi Associati, per la concessione triennale delle stazioni marittime “San Vito” e “Terminal Crociere” del Porto di Bari e dei cosiddetti servizi di supporto ai passeggeri “ad uso indifferenziato ed indivisibile”, stabilendo altresì la destinazione transitoria di altre strutture portuali e dei cosiddetti servizi “a domanda individuale” e degli altri beni aventi potenzialità remunerative (agenzie marittime, esercizi commerciali, parcheggi, beni ed impianti amovibili di proprietà della ricorrente, Stazione marittima ausiliaria).

Deduce motivi così rubricati:

A) in relazione alla decisione di accelerare i termini per la partecipazione: violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4812 del 2009; violazione delle norme e dei principi regolanti la procedura ristretta accelerata (art. 6 della legge n. 84 del 1994 e artt. 70 e 227 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione delle norme del Trattato CE in tema di non discriminazione, pubblicità e trasparenza; violazione dell'autovincolo e del principio di buon andamento; sviamento ed eccesso di potere sotto molteplici profili;

B) in relazione alla decisione di estromettere immediatamente la società ricorrente dalla gestione dei servizi “a domanda individuale”: violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4812 del 2009; violazione delle norme e dei principi regolanti l'affidamento degli appalti e delle concessioni; violazione dell'autovincolo e del principio di buon andamento; sviamento ed eccesso di potere sotto molteplici profili;

C) in relazione alla decisione di separare la concessione dei cosiddetti servizi di supporto ai passeggeri “ad uso indifferenziato ed indivisibile” da quelli “a domanda individuale”: violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4812 del 2009; violazione delle norme e dei principi regolanti l'affidamento degli appalti e delle concessioni; violazione della legge n. 84 del 1994 e del regolamento approvato con d.m. 14 novembre 1994; violazione dell'art. 3 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell'art. 37 del r.d. n. 827 del 1924, violazione dell'art. 36 cod. nav., violazione del principio di buon andamento, sviamento ed eccesso di potere sotto molteplici profili;

D) in relazione alla tipologia di iscrizione camerale richiesta dal bando di gara: violazione degli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione delle norme e dei principi in tema di qualificazione per l'affidamento degli appalti e delle concessioni; violazione del principio di buon andamento; sviamento ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si sono costituite l'Autorità Portuale di Bari e G.S.A. Gruppo Servizi Associati società consortile, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto.

Hanno depositato atto d'intervento ad adiuvandum i dipendenti della Bari Porto Mediterraneo s.r.l. nominati in epigrafe.

L'istanza cautelare è stata parzialmente accolta con ordinanza di questa Sezione n. 791 del 16 dicembre 2009, che ha sospeso l'efficacia della delibera n. 9 del 30 ottobre 2009, nella parte in cui dispone il rilascio dal 1 gennaio 2010 delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi, dei beni ed impianti amovibili di proprietà della ricorrente e della Stazione marittima ausiliaria.

Infine, le parti hanno svolto difese conclusive in vista della pubblica udienza del 9 marzo 2011, nella quale la causa è passata in decisione.



DIRITTO

1. Brevemente, i fatti.

Con deliberazione n. 1 del 19 febbraio 2009, l'Autorità Portuale di Bari ha annullato in autotutela, perché illegittime, le proprie precedenti deliberazioni n. 5 del 16 giugno 2004 e n. 6 del 28 luglio 2004, aventi ad oggetto l'affidamento diretto ventennale, all'odierna ricorrente Bari Porto Mediterraneo s.r.l., della gestione della stazione marittima, del terminal crociere e dei servizi ai passeggeri.

In sintesi, il vizio è stato ravvisato nel fatto che l'affidamento alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l. (società mista, di cui l'Autorità Portuale tuttora detiene il 30% del capitale) non è stato preceduto da una vera e propria gara per la scelta dei soci privati, ma solo da un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse, privo non solo di puntuali criteri di scelta dei soci, ma soprattutto della necessaria delimitazione dell'attività da svolgere e della durata dell'affidamento.

Nella stessa data, il Presidente dell'Autorità Portuale ha adottato il provvedimento n. 1237, con cui ha intimato alla società la restituzione dei beni oggetto della concessione entro dieci giorni, oltre ad una serie di prescrizioni dirette all'immediata interruzione dei servizi svolti.

Il ricorso proposto dalla Bari Porto Mediterraneo s.r.l. avverso i suddetti atti è stato integralmente respinto dalla Terza Sezione di questo Tribunale, con sentenza n. 440 del 2009, parzialmente riformata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 4812 del 2009.

Quest'ultima, in particolare, ha confermato la legittimità dell'annullamento in autotutela deciso dall'Autorità, ma ha viceversa accolto le doglianze della società in ordine all'atto presidenziale n. 1237 del 19 febbraio 2009 (erroneamente ritenute assorbite nella sentenza di rigetto di primo grado).

L'ordine di rilascio pressoché immediato dei beni e delle attività contrasta, secondo la decisione d'appello, con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerato che l'annullamento d'ufficio dell'affidamento è stato disposto dall'Autorità al fine di procedere attraverso una o più gare che aprano alla concorrenza, e non per assumere in via diretta la gestione delle strutture portuali e dei servizi.

Né l'immediatezza del rilascio dei beni è imposta dal provvedimento di autotutela, che nulla ha rilevato al riguardo, ed anzi, secondo il giudice d'appello, la possibilità di attendere il subentro dei nuovi soggetti è compatibile con i tipici effetti dell'annullamento d'ufficio, tenuto anche conto che in alcun modo l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 preclude di adattare l'efficacia temporale dell'atto di autotutela alla concreta situazione di fatto, che nel caso di specie richiede il subentro di altri imprenditori individuati con una o più gare ad evidenza pubblica, ciò anche allo scopo di tutelare, in modo più efficace, l'affidamento ingenerato nel beneficiario dell'atto annullato e la certezza dei rapporti giuridici in essere.

Con la citata pronuncia, dunque, il Consiglio di Stato ha, da un lato, definitivamente confermato la legittimità dell'annullamento in autotutela della concessione ventennale all'odierna ricorrente e, dall'altro, ha annullato il provvedimento del Presidente dell'Autorità Portuale, facendone discendere “…l'obbligo conformativo per l'Autorità di programmare tempestivamente l'individuazione delle nuove modalità di gestione, procedendo con pubblica gara e di pianificare il subentro a BPM del nuovo soggetto o dei nuovi soggetti, potendo nel frattempo esercitare ogni controllo sull'attività di BPM ed anche dettare prescrizioni idonee ad evitare l'instaurarsi di rapporti incompatibili con il carattere transitorio dell'attività di BPM”.

2. Con il ricorso in esame, la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. impugna la deliberazione del Comitato Portuale n. 9 del 30 ottobre 2009 e tutti gli atti ad essa allegati, tra cui le linee di indirizzo per l'individuazione delle nuove modalità di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, il bando di gara ed il capitolato speciale, lo schema di ordinanza sulla divisione dei diritti per oneri di security ed altri servizi d'interesse generale.

Esperita la gara (cui la società ricorrente ha partecipato in a.t.i. con La Lucente s.p.a. e Schiavone Salvatore & C. s.n.c., classificandosi quarta), è stata definitivamente aggiudicata alla controinteressata G.S.A. Gruppo Servizi Associati la concessione triennale delle stazioni marittime “San Vito” e “Terminal Crociere” e dei servizi di supporto ai passeggeri “ad uso indifferenziato ed indivisibile”, con deliberazione gravata mediante motivi aggiunti ed in via di illegittimità derivata.

3. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile l'atto di intervento ad adiuvandum depositato in occasione della camera di consiglio del 16 dicembre 2009 da alcuni dipendenti della Bari Porto Mediterraneo s.r.l. (D'Amelio ed altri, elencati in epigrafe), sia per la circostanza della sua omessa notifica a tutte le parti del giudizio, posto che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto l'inammissibilità di un atto di intervento in causa contenuto in una semplice memoria non notificata alle controparti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997 n.199), sia perché in esso vengono dedotti motivi nuovi e diversi da quelli contenuti nel ricorso principale, volti ad ampliare irritualmente l'oggetto del giudizio (cfr., tra molte, TAR Lazio, sez. II, 19 febbraio 2001 n. 1301; TAR Campania, Napoli, sez. V, 13 giugno 2000 n. 2063).

4. Passando al merito, deve procedersi con ordine all'esame delle censure avanzate dalla ricorrente, che attingono aspetti distinti dei provvedimenti impugnati (da una parte: il bando di gara e l'aggiudicazione dei servizi “ad uso indifferenziato ed indivisibile”; dall'altra, la regolazione transitoria dei servizi “a domanda individuale”).

4.1. Iniziando dal primo dei profili in contestazione, è infondato e va respinto il motivo sub A), con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'abbreviazione dei termini della procedura ristretta, indetta dall'Autorità Portuale con il bando inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E. in data 4 novembre 2009.

Considerando la motivazione della delibera impugnata nel suo complesso, sono prive di rilevanza le considerazioni svolte dalla ricorrente sulle asserite inadempienze imputabili alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l., che avrebbero concorso a giustificare la scelta della procedura accelerata.

Mentre è priva di pregio la tesi della ricorrente secondo cui il titolo concessorio, annullato in autotutela dall'Autorità Portuale, conserverebbe efficacia in ossequio a quanto statuito dal Consiglio di Stato. Deve infatti escludersi che le delibere di affidamento del 2004 siano in qualche modo sopravvissute all'esercizio dell'autotutela amministrativa ovvero serbino provvisoria efficacia. La deliberazione n. 1 del 19 febbraio 2009, che anche per tale parte è uscita indenne dalle impugnative proposte dinanzi a questo Tribunale ed al Consiglio di Stato, disponeva con estrema chiarezza, tra l'altro, proprio la caducazione delle precedenti deliberazioni n. 5 del 16 giugno 2004 e n. 6 del 28 luglio 2004, aventi ad oggetto la concessione ventennale all'odierna ricorrente Bari Porto Mediterraneo s.r.l. della gestione della stazione marittima, del terminal crociere e dei servizi ai passeggeri, nonché la caducazione dell'atto formale di concessione demaniale n. 3/2004.

Del resto, l'abbreviazione del termine a quindici giorni era riferita alla sola presentazione delle domande di partecipazione, ai fini della pre-qualificazione, fase che la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. è riuscita a superare senza ostacoli. La gara, inoltre, ha visto confrontarsi quattro concorrenti, sicché deve escludersi che l'accelerazione abbia concretamente precluso lo svolgimento di un confronto competitivo.

E' vero che, secondo un principio generale applicabile anche alle procedure di concessione di beni e servizi pubblici, l'Amministrazione è tenuta a dare conto delle ragioni di urgenza che giustificano la riduzione dei termini, trattandosi pur sempre dell'esercizio di una potestà discrezionale direttamente incidente sull'assetto di gara e potenzialmente pregiudizievole per la posizione delle imprese del settore interessate all'affidamento (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 21 giugno 2005 n. 8391).

Ma nella fattispecie, ad avviso del Collegio, la giustificazione del ricorso alla procedura accelerata (che si legge a pag. 8 del bando di gara) è congrua ed immune dai vizi denunciati dalla ricorrente.

L'Autorità Portuale ha infatti deciso di ridurre i termini per la presentazione delle domande, in considerazione del protrarsi dei pregiudizi economici legati alla fase transitoria, risultante dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4812 del 2009, al dichiarato fine di conseguire in tempi più rapidi le migliori condizioni contrattuali ed economiche offerte dal nuovo affidatario dei servizi.

La persistenza di una gestione provvisoria, a seguito dell'annullamento in autotutela del precedente illegittimo affidamento diretto dei servizi, rappresenta di per sé un presupposto dotato di sicura e manifesta rilevanza, tale da giustificare l'abbreviazione del procedimento di gara.

Discende da quanto detto l'infondatezza della censura.

4.2. Ugualmente infondato è il motivo sub C), con il quale la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. contesta la scelta gestionale assunta dall'Autorità Portuale ed ampiamente illustrata nella deliberazione n. 9 del 30 ottobre 2009, vale a dire la separazione dei cosiddetti servizi di supporto ai passeggeri “ad uso indifferenziato ed indivisibile” (aggiudicati alla G.S.A. Gruppo Servizi Associati, con gli atti qui impugnati) da quelli “a domanda individuale” aventi maggiori potenzialità remunerative (agenzie marittime, esercizi commerciali, parcheggi, ristorazione), destinati ad essere affidati con una o più gare successive.

Nella premessa della delibera (pag. 3), la decisione è giustificata da considerazioni sulla convenienza economica e sulla qualità dei servizi.

La ricorrente, invero, pare adombrare il sospetto che anche in futuro le strutture adibite a servizi “a domanda individuale” saranno concesse in uso dall'Autorità Portuale senza il rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, ma tanto costituisce un'affermazione priva di riscontro, poiché la deliberazione n. 9 del 2009 si limita, sotto tale profilo, ad approvare il bando di gara per i restanti servizi indivisibili.

L'infondatezza della censura è peraltro confermata dai successivi eventi, documentati in prossimità dell'udienza pubblica dalla difesa dell'Autorità Portuale. Quest'ultima ha infatti dato corso, proprio nei primi mesi del 2011, alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni relative ai locali destinati alle agenzie marittime, agli esercizi commerciali, ai parcheggi.

Per il resto, le contestazioni articolate dalla ricorrente in ordine alla pretesa irrazionalità della separazione tra i servizi indivisibili ed i servizi maggiormente remunerativi involgono profili di mera opportunità dell'azione amministrativa, confinati nella sfera del merito e sottratti al sindacato del giudice amministrativo.

Il ricorso, per tale parte, deve pertanto essere respinto.

4.3. E' viceversa improcedibile il motivo sub D), con cui viene censurata la previsione del bando di gara (pag. 6), relativa all'iscrizione camerale prescritta per la partecipazione.

La Bari Porto Mediterraneo s.r.l. è stata infatti ammessa alla procedura ristretta (in a.t.i. con altre imprese) e, per tale profilo, non ha interesse a coltivare l'impugnativa.

4.4. Infine, confermando l'avviso già sommariamente espresso nella fase cautelare, deve essere accolto il motivo sub B), rivolto avverso la deliberazione n. 9 del 30 ottobre 2009, nella parte in cui dispone che la società ricorrente abbandoni entro il 1 gennaio 2010 la gestione delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi, dei beni ed impianti amovibili di sua proprietà e della Stazione marittima ausiliaria.

L'immediata riappropriazione disposta dall'Autorità Portuale non risulta, infatti, giustificata da quelle esigenze di ripristino della legalità, che sono state poste a base dell'annullamento in autotutela della concessione ventennale in favore della ricorrente e che sono state giudicate meritevoli di tutela dal Giudice d'appello (si veda la citata sentenza n. 4812 del 2009 del Consiglio di Stato), in vista della necessaria apertura alla concorrenza dei servizi portuali mediante una o più gare ad evidenza pubblica.

Ed anzi, cadendo in contraddittorietà e sviamento, con la delibera impugnata l'Autorità Portuale ne decide la contestuale riattribuzione diretta ai sub-concessionari che attualmente ne beneficiano, così ponendo nel nulla (almeno nell'immediato) le legittime istanze di ripristino della concorrenza che l'avevano indotta ad annullare in autotutela il precedente affidamento diretto ventennale.

Proprio la decisione d'appello più volte richiamata aveva chiarito che l'immediatezza del rilascio dei beni non è affatto imposta dal provvedimento di autotutela, che nulla ha rilevato al riguardo, ed anzi, la conservazione della gestione esistente nelle more del subentro dei nuovi soggetti è compatibile con i tipici effetti dell'annullamento d'ufficio, tenuto conto che l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 consente di adattare l'efficacia temporale dell'atto di autotutela alla concreta situazione di fatto.

Nel caso di specie, dovranno subentrare nell'utilizzo dei beni e nella gestione dei servizi all'utenza altri imprenditori individuati con una o più gare ad evidenza pubblica, e fino a quel momento deve trovare adeguata tutela l'affidamento ingenerato nell'odierna ricorrente, non essendovi apprezzabili ragioni per consentire all'Autorità Portuale di riappropriarsi delle strutture solo per riassegnarle al di fuori delle regole della concorrenza.

Per quanto detto, la posizione della società ricorrente deve essere tenuta ferma fino all'effettiva conclusione delle procedure di gara per l'affidamento dei beni e dei servizi portuali “a domanda individuale”.

La deliberazione n. 9 del 30 ottobre 2009 è annullata in parte qua, laddove dispone (pagg. 7 e 8, punti da a) a f) del dispositivo) che la società ricorrente abbandoni entro il 1 gennaio 2010 la gestione delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi, dei beni ed impianti amovibili di sua proprietà e della Stazione marittima ausiliaria.

5. Le spese processuali possono essere integralmente compensate, vista la reciproca soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.

Dichiara inammissibile l'atto di intervento di D'Amelio ed altri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Il traffico complessivo delle merci è aumentato del +7,6%
L'Iran ha dato il via all'attacco a Israele con il sequestro della portacontainer MSC Aries
Londra/Manila
Un team del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica sbarcato da un elicottero ha sequestrato la nave
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Venezia
Potrà accogliere navi Panamax e avrà una capacità di traffico annua di un milione di teu
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Sostenuta crescita trimestrale dei nuovi ordini acquisiti da Wärtsilä
Helsinki
Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi del gruppo sono diminuiti del -9,8%
DIS ordina altre due nuove navi cisterna LR1
Lussamburgo
Nuova commessa al cantiere Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Una portacontainer della MSC bersagliata con missili e droni nel Golfo di Aden
San'a'/Portsmouth
Nessun danno alla nave e all'equipaggio
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP dell'Adriatico Centrale
Ancona
Nel primo trimestre del 2024 gli ordini di mezzi portuali prodotti da Konecranes sono calati del -51,6%
Hyvinkää
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Abidjan
Napoli
È la quarta di sei navi di classe “G5”
Baltimora attribuisce a proprietario e gestore della nave Dali la colpa del crollo del ponte Key Bridge
Baltimora
Sarebbero state accertate disfunzioni all'alimentazione elettrica a bordo che avrebbero causato un blackout
Grimaldi e IMAT hanno rinnovato l'accordo quinquennale per la formazione degli equipaggi
Castel Volturno
Focus sulle nuove tecnologie installate a bordo delle navi
Ancora in calo le performance economiche trimestrali di DSV
Hedehusene
Nel primo trimestre di quest'anno il valore dell'utile netto è diminuito del -27,2%
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna
Cagliari
Avanzo di amministrazione di 530 milioni di euro, di cui oltre 475 vincolati per opere in corso
Durante la pandemia l'import-export americano di merci pericolose è stato penalizzato
Washington
Indagine del Government Accountability Office
Nel 2023 CEPIM - Interporto di Parma ha registrato una crescita del +6,8% del valore della produzione
Bianconese di Fontevivo
Utile netto di788mila euro (+223,2%)
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi del gruppo UPS sono diminuiti del -5,3%
Atlanta
Utile netto in calo del -41,3%
Grendi ha perfezionato l'acquisto della nave Wedellsborg
Milano
Sarà ribattezzata con il nome di “Grendi Futura”
Grimaldi consolida la propria presenza in Cina con la nuova sede di Shanghai
Napoli/Shanghai
Inaugurati gli uffici della Grimaldi Shipping Agency Shanghai
Approvato il bilancio consuntivo 2023 dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Genova
La nuova dotazione della pianta organica dell'ente prevede 50 assunzioni, incluse tre posizioni dirigenziali
Primo impianto per la distribuzione di GNL e GNC ai veicoli nel porto di La Spezia
La Spezia
È stato installato in località Stagnoni
Accordo tra MSC, MSC Foundation e Mercy Ships per la costruzione di una nuova nave ospedale
Ginevra/Lindale
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
Accordo Assarmatori - ITS Academy G. Caboto per la formazione nei settori marittimo, portuale e logistico
Roma
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Algeciras ha movimentato 1,2 milioni di container (+8,1%)
Algeciras
Il traffico delle merci complessivo è aumentato del +3,3%
Nei primi tre mesi di quest'anno a Valencia il traffico portuale dei container è cresciuto del +12,1%
Valencia
A marzo l'incremento è stato del +15,7%
La Spezia e Carrara provano ad abbattere i campanili e sollecitano collaborazione ai porti di Genova e Savona
La Spezia
In calo l'interscambio commerciale fra Svizzera e Italia
Berna
Nei primi tre mesi del 2024 flessione delle esportazioni elvetiche. Stabili le importazioni
Porto di Napoli, urto del traghetto veloce Isola di Procida contro una banchina
Napoli
Circa trenta feriti lievi tra i passeggeri
Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
Taranto
I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
Il molo di Levante esterno del porto di Arbatax è tornato pienamente operativo
Cagliari
Nell'agosto 2020 era stato urtato dal traghetto “Bithia”
Il porto di Los Angeles ha chiuso il primo trimestre con una crescita del +29,6% del traffico dei container
Los Angeles
Prevista una prosecuzione del trend positivo
Stabile il valore dei ricavi di ABB nel primo trimestre
Zurigo
I nuovi ordini sono calti del -5,0%. A fine luglio Rosengren lascerà la carica di CEO a Wierod
La crisi della Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia ufficializzata alle istituzioni e ai sindacati
Salerno
USB Mare e Porti, quello che sta succedendo nel porto di Salerno è frutto delle pressioni degli armatori
Euronav vende la propria società di ship management alla Anglo-Eastern
Anversa/Hong Kong
Gestisce la flotta di navi cisterna della compagnia di Anversa
Genova Industrie Navali ha acquisito una chiatta sommergibile della capacità di carico di 14.000 tonnellate
Genova
Può essere impiegata anche come bacino galleggiante per il varo di manufatti fino a 9.800 tonnellate
Venice Cold Stores & Logistics ottiene la qualifica di deposito fiscale per vini e spumanti
Venezia
Ampliamento dei servizi offerti alle imprese del settore vitivinicolo
Gasparato sollecita ad esentare gli immobili degli interporti dal pagamento dell'Imu
Nola
Il presidente dell'Unione Interporti Riuniti ha avvertito che con i cantieri PNRR l'intermodalità ferroviaria è a rischio
Hapag-Lloyd programma futuri investimenti per espandere l'attività nei settori dei terminal e dell'intermodalità
Amburgo
Tra i mercati, la compagnia incentra l'attenzione su Africa, India, sud-est asiatico e Pacifico
Istituito un consorzio per decarbonizzare i trasporti sulla rotta del Pacifico settentrionale
Vancouver
È formato da nove imprese ed enti ed è aperto ad altri partner
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +16,4%
Long Beach
A marzo l'incremento è stato del +8,3%
Consegna dei lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Catania
Catania
Appalto del valore di 75 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
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RASSEGNA STAMPA
Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
(Reuters)
Le transport maritime national navigue à vue
(Aujourd'hui Le Maroc)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Piano per migliorare a Genova e Savona i collegamenti delle ferrovie con terminal crociere e aeroporto
Genova
È stato presentato oggi nel capoluogo ligure
Dal 10 al 12 maggio alla Spezia si terrà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”
La Spezia
Il programma prevede eventi tecnici e proposte culturali
Nel porto keniano di Lamu sono arrivate tre nuove gru STS
Mombasa
Potranno lavorare su portacontainer della capacità di oltre 18mila teu
Cento nuovi camion IVECO alimentati ad HVO nella flotta della Smet
Torino
Verranno presi in consegna nel corso di quest'anno
Nei primi tre mesi di quest'anno le merci trasportate su rotaia tra Cina ed Europa sono aumentate del +10%
Pechino
Operati 4.541 treni (+9%)
Nel primo trimestre del 2024 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -2,3%
Hong Kong
A marzo la flessione è stata del -10,6%
Il terminale di rigassificazione FSRU Toscana ha lasciato Livorno diretto a Genova
Livorno
Nello scalo ligure e poi a Marsiglia verranno effettuati interventi di manutenzione
Confermata a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova la concessione dei servizi di rimorchio nel porto di Genova
Genova
Previsti investimenti per 35 milioni di euro per rinnovare la flotta
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -9,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta della OOCL sono aumentati del +3,4%
Mattioli (Federazione del Mare) rilancia il ruolo propulsivo dei cluster marittimi
Roma
Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi di Yang Ming e WHL sono cresciuti del +18,5% e +8,1%
Keelung/Taipei
A marzo gli incrementi sono stati pari rispettivamente a +20,3% e +8,6%
Nel 2023 il traffico merci movimentato dal gruppo Ferrovie dello Stato è calato del -2,0%
Roma
Il Polo Logistica ha registrato una perdita netta di -80 milioni di euro, in miglioramento di 63 milioni
Porto di Genova, inaugurati nuovi locali di Stella Maris presso Stazioni Marittime
Genova
Sono destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba
La tedesca Dachser ha acquisito la connazionale Brummer Logistik
Kempten
L'azienda è specializzata nella logistica dei prodotti deperibili
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della Evergreen sono aumentati del +32,6%
Taipei
A marzo l'incremento è stato del +36,5%
Patto di cooperazione tra le associazioni dei porti e delle compagnie traghetto della Grecia
Il Pireo
Tra le attività, accertarsi che le banchine portuali siano adeguate alle nuove tecnologie navali
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti del Lazio è calato del -5,7%. Record delle crociere
Civitavecchia
Passeggeri dei servizi di linea in crescita del +10,0%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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