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13 luglio 2011
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- Soddisfazione di Confitarma per le nuove misure antipirateria
decise dal governo
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- Prevista la possibilità di imbarcare Nuclei Militari
di Protezione della Marina Militare o, in caso di indisponibilità
delle forze armate, di impiegare contractor privati
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La Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) ha espresso
soddisfazione per le nuove misure decise dal governo per contrastare
la pirateria marittima. Oggi il consiglio della confederazione
armatoriale, riunitosi a Verona presso la sede Unicredit, ha
espresso vivo apprezzamento per l'azione del ministro della Difesa,
Ignazio La Russa, grazie alla quale sono state approvate le misure
per la difesa attiva delle navi contro gli atti di pirateria, da
tempo sollecitate da Confitarma, che sono state inserite nel decreto
legge n. 107 del 12 luglio 2011, approvato lo scorso 7 luglio dal
Consiglio dei ministri.-
- All'articolo 5 il decreto legge prevede che, nell'ambito delle
attività internazionali di contrasto alla pirateria, al fine
di garantire la libertà di navigazione del naviglio
mercantile italiano, su richiesta e a carico degli armatori, la
possibilità di imbarcare Nuclei Militari di Protezione (NMP)
della Marina Militare, la quale può avvalersi anche di
personale delle altre Forze Armate, e del relativo armamento
previsto per la difesa delle navi e dei loro equipaggi. A tal fine
il ministero della Difesa può stipulare con l'armamento
privato italiano convenzioni per la protezione delle navi battenti
bandiera nazionale in transito negli spazi marittimi internazionali
a rischio di pirateria individuati con decreto del ministro della
Difesa, sentiti il ministro degli Affari Esteri e il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici
dell'International Maritime Organization (IMO). In caso di
indisponibilità delle forze armate è prevista la
possibilità di imbarcare contractor privati.
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- «La difesa attiva delle nostre navi - ha rilevato il
presidente di Confitarma, Paolo d'Amico - è diventata
indispensabile per la salvaguardia dei nostri equipaggi. Siamo grati
al governo e al ministro La Russa per aver compreso l'urgenza delle
nostre richieste, peraltro condivise anche da tutti gli schieramenti
politici in Parlamento. Auspichiamo ora un rapido iter di
conversione in legge del provvedimento ed un altrettanto rapido
approntamento dei decreti interministeriali previsti per la concreta
applicazione delle misure».
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- L'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, “Proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti
antipirateria”.
- Art. 5
- Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
- 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività
internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la
libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale,
può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri
soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata
categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera
italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio
di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa,
sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici
dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco,
a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari
di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di
personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento
previsto per l'espletamento del servizio.
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- 2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1
opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio
emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo,
al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività
di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso
dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di
ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di
cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a
quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di
procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa
riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso
forfetario di impiego e le indennità previste per i militari
imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi
internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo
4, commi 1-sexsies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,
n. 197, sostituita alla necessità delle operazioni militari
la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.
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- 3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui
al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri,
comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle
spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al
comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,
integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e
617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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- 4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di
cui al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli
articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del
relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con
l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle
merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca
battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a
rischio di pirateria.
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- 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche,
le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo,
l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui
porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di
protezione di cui al comma 4.
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- 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da
2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive
modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i
servizi di cui ai commi 1 e 4.
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