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6 dicembre 2011
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- Al porto di Venezia le portacontainer possono approdare anche
nelle ore notturne
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- Navigazione consentita alle unità fino a 300 metri di
lunghezza fuori tutto
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Al porto di Venezia le portacontainer ora possono approdare
anche nelle ore notturne. Con ordinanza n. 144/2011, che
pubblichiamo di seguito, la locale Capitaneria di Porto ha infatti
stabilito che le navi portacontenitori fino a 300 metri di lunghezza
fuori tutto con un pescaggio massimo di 9,60 metri possano accedere
alle banchine anche durante la notte grazie agli sforzi compiuti
dall'Autorità Portuale di Venezia nell'escavo dei canali
portuali, alla collaborazione di piloti e rimorchiatori nonché
all'installazione di un sentiero luminoso lungo il canale di accesso
al porto. -
- L'obiettivo è di raggiungere un pescaggio di 11,40 metri
entro il prossimo autunno.
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- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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CAPITANERIA DI PORTO
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VENEZIA
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- Ordinanza n. 144/11
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- Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Venezia
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- VISTO il “Regolamento per il servizio marittimo e
la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia” approvato
con la propria Ordinanza n. 175/09 in data 28 dicembre 2009 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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- VISTA la propria ordinanza n. 82/10 in data 14.7.20l0 - e
successive modificazioni ed integrazioni con cui sono stati resi
noti i limiti di pescaggio a livello di medio mare - delle navi che
debbono accedere al porto di Venezia;
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- VISTA la nota prot. APV/37200-CAN-DTEC/14190 in data 25
ottobre 2011 dell'Autorità Portuale di Venezia e la
successiva comunicazione datata 24 novembre 2011;
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- ACCERTATO che i lavori di sistemazione dei nuovi punti
luce lungo il canale Malamocco - Marghera e nel bacino di evoluzione
n. 3 risultano conclusi ed il sistema è funzionante;
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- PRESO ATTO del parere espresso dalla Corporazione Piloti
Estuario Veneto nel corso della riunione tenutasi in data 30
novembre 2011 presso questa Capitaneria di Porto cui hanno preso
parte anche i rappresentanti dell'Autorità Portuale di
Venezia;
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- RITENUTO necessario provvedere ad un aggiornamento delle
norme che disciplinano l'accesso notturno delle navi nel canale
Malarnocco - Marghera e nel bacino di evoluzione n. 3;
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- VISTI gli artt. 17, 62, 63 ed 81 del Codice della
Navigazione e gli artt. 59, 64, 66 del Regolamento di Esecuzione;
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- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n, 84, riordino della
legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed
integrazioni;
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- ORDINA
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- Art. 1
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- L'articolo 25 del “Regolamento per il servizio marittimo e
la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia” approvato
con la l'Ordinanza 175/09 in data 28 dicembre 2009, in premessa
citata è abrogato e sostituito dai seguente:
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- ART. 25 Limitazioni di carattere generale
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- Nelle ore notturne (dal tramonto all'alba), nel Canale
Malamocco – Marghera è consentita la navigazione con le
seguenti limitazioni, fermo restando la disponibilità di
rimorchiatori in assistenza e fatte salve le limitazioni di cui ai
successivi articoli 26, 27, 28, 29 e 30, purché il passaggio
delle navi non dia luogo allo spostamento delle altre navi
ormeggiate:
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| 25.1 |
navi da carico secco di lunghezza non superiore ai 300 mt. E
con pescaggio non superiore a 9,60, e, qualora l'ormeggio ME 36/L
sia occupato, nei limiti notturni di cui all'allegato diagramma
(All. 1). Le suddette navi da carico di lunghezza superiore a
220 mt. (tolleranza del 2%) e con un pescaggio superiore a 9,20
mt., debbono essere dotata di idoneo bow thruster;
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| 25.2 |
navi con liquidi corrosivi di lunghezza non superiore ai 150 mt.
(tolleranza del 2%) e di pescaggio non superiore a 9,20 mt.;
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| 25.3 |
navi cisterna vuote di olio combustibile o di prodotti derivati
dalla combustione (es. bitume) e navi cisterna degassificate di
lunghezza non superiore a 220 mt. (tolleranza del 2%);
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| 25.4 |
navi per il trasporto di liquidi infiammabili, di liquidi
combustibili (eccezion fatta per l'olio combustibile al quale si
applica il precedente punto 25.3) e di gas alla rinfusa vuote o non
degassificate, di lunghezza non superiore ai 180 mt. (tolleranza
del 2%);
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| 25.5 |
navi con a bordo liquidi tossici, infiammabili, combustibili (ad
esclusione dei prodotti derivati dalla combustione) o gas alla
rinfusa di stazza lorda non superiore a 6.000 tonnellate;
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- Art. 2
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- L'articolo 27 del “Regolamento per il servizio marittimo e
la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia” approvato
con la l'Ordinanza. 175/09 in data 28 dicembre 2009, in premessa
citata è abrogato e sostituito dal seguente:
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- ART. 27 – Limitazioni specifiche per il canale ovest
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- Nelle ore notturne (dal tramonto all'alba) nel Canale
Industriale Ovest, è consentita la navigazione alle navi di
stazza non superiore a 3.000 tonnellate. Per le navi superiori al
limite predetto, si applicano i seguenti criteri:
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| 27.1 |
nel tratto di canale antistante alle banchine Emilia e
Liguria (accosti dal 22 al 29 incluso) è consentita la
navigazione a navi da carico secco di lunghezza non superiore ai
300 mt. e con pescaggio non superiore a 9,60 mt. Le predette
navi da carico secco di lunghezza superiore a 220 mt. (tolleranza
del 2%) e con un pescaggio superiore a 9,20 mt., debbono essere
dotate di idoneo bow thruster.
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| 27.2 |
nel tratto di canale a monte della banchina Liguria (accosto 29
escluso) e fino all'accosto ENEL 1/W (compreso), la navigazione è
consentita a condizione che la nave non sia di lunghezza superiore
a 150 mt. (tolleranza del 2%), pescaggio massimo non superiore a
7,95 mt. e non debba effettuare una evoluzione superiore a 180°.
In ogni caso è vietata la navigazione in retromarcia.
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| 27.3 |
nel tratto di canale tra l'accosto ENEL 1/W e gli accosti C.I.A.
(1/W-4/W) compresi, la navigazione è consentita alle
seguenti condizioni:- la nave non sia di lunghezza superiore a
150 mt. (tolleranza del 2%), pescaggio massimo non superiore a
metri 7,95 e non debba effettuare una evoluzione superiore a 180°.
In ogni caso è vietata la navigazione in retromarcia.
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il pontile ENEL 2/W sia completamente sgombro di navi ed al pontile
ENEL 1/W non siano ormeggiate navi di lunghezza superiore a 130 mt.
e larghezza maggiore a 20 mt.;
- l'altezza di marea sia almeno
al medio mare per tutto il transito;
- le banchine siano ben
illuminate e non vi siano fonti di luce di forte intensità
rivolte verso il canale;
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| 27.4 |
nel tratto di canale compreso tra l'ormeggio CIA (1/W-4/W) e la
darsena terminale, la navigazione è consentita a condizione
che la nave non abbia lunghezza superiore a 120 mt. (tolleranza del
2%) e non debba effettuare una evoluzione superiore a 180°. In
ogni caso è vietata la navigazione in retromarcia.
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- Art.. 3
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- La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua
emanazione.
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- Venezia, li 01 dicembre 2011
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- IL COMANDANTE
C.A. (CP) Tiberio PIATTELLI
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- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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