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27 gennaio 2012
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- Usclac-Uncdim, solo dopo la conclusione delle indagini si
potrà giudicare l'operato del comandante Schettino
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- Accordo tra Costa Crociere e le associazioni dei consumatori
sui risarcimenti ai passeggeri coinvolti nel naufragio di “Costa
Concordia”
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Che i comandanti di nave siano esperti di svariate materie e
discipline tranne che di pubbliche relazioni e di comunicazione è
di tutta evidenza per gli operatori della stampa che hanno rapporti
con la loro categoria professionale. Che le notizie di disastri
marittimi dalla risonanza internazionale suscitino l'interesse di
cronisti che raramente o mai si occupano di shipping è
altrettanto ovvio a chi frequenta il mondo del giornalismo.-
- Mischiate queste due categorie in occasione di un grave
incidente come quello del naufragio della nave da crociera Costa
Concordia avvenuto nella notte tra il 13 e 14 gennaio all'Isola
del Giglio e la miscela risultante è esplosiva. Non si è
giunti alla deflagrazione stamani alla conferenza stampa dedicata
alla sciagura indetta dai sindacati U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M. (Unione
Sindacale Capitani di Lungo Corso al Comando/Unione Nazionale
Capitani e Direttori di Macchina), ma è finita muro contro
muro: da una parte coloro che parevano difendere a spada tratta e
contro ogni evidenza l'operato del comandante della Costa
Concordia, Francesco Schettino; dall'altra quelli che parevano
imputare agli interlocutori di difendere una posizione
indifendibile.
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- Impossibile muovere passi avanti quando lo scontro diventa
guerra di posizione.
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- I rappresentanti dei sindacati hanno difeso la credibilità
professionale dello Stato Maggiore della Marina Mercantile Italiana
e la serietà dell'azienda armatoriale Costa Crociere ed hanno
sollecitato la stampa ad attendere le risultanze delle inchieste in
corso. Inevitabile però - pure per loro - non rendere note
alcune personali opinioni sulla sciagura.
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- Secondo il presidente del sindacato Usclac-Uncdim, Antonino
Nobile, è stata «eccellente» la manovra di
appoggio della nave alla scogliera che Schettino avrebbe compiuto
dopo l'urto sul fondale che ha provocato l'ampia falla nello scafo.
«Una validissima manovra di spiaggiamento», ha
concordato il consigliere dell'Unione, Pietro Gardella, che ha
accusato il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno,
Gregorio De Falco, da lui definito «un megalomane affetto da
protagonismo ed esibizionismo», di aver impartito nella
conversazione con il comandante Schettino, avvenuta quando la nave
era già adagiata e inclinata sulla scogliera e diffusa dai
mezzi di comunicazione di tutto il mondo, disposizioni
«cervellotiche e impraticabili» intimandogli di risalire
sulla nave utilizzando l'unica biscaggina, dalla quale stavano
scendendo i passeggeri, e ordinandogli di comunicare il numero e lo
stato delle persone ancora presenti a bordo, compito irrealizzabile
- ha spiegato Gardella - in considerazione dello stato della nave e
della necessità di evacuare i naufraghi. Operazione
quest'ultima - hanno sottolineato i rappresentanti di Usclac-Uncdim
- che si è svolta tra l'altro in tempi rapidi in
considerazione delle difficoltà causate dall'inclinazione
della nave e dell'elevato numero di persone da portare in salvo.
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- Pur ribadendo l'attendibilità dell'operato di Costa
Crociere, i rappresentanti di Usclac-Uncdim hanno tuttavia espresso
perplessità sulla decisione della compagnia di sospendere il
comandante della Costa Concordia. Nobile ha sottolineato che
il comandante di una nave non può essere sospeso se non a
seguito di una sentenza definitiva che condanna il suo operato, come
stabilisce - ha precisato - l'articolo 56 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i capitani di lungo corso e capitani di
macchina che - ricordiamo - definisce la responsabilità
civile e/o penale connessa alla prestazione e sancisce che: “1
- Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi
dal comandante o dal direttore di macchina nell'esercizio delle sue
funzioni è a carico dell'armatore; 2 - Ove si apra
procedimento penale nei confronti del comandante o direttore di
macchina per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio
delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è
a carico dell'armatore; 3 - È facoltà del comandante o
direttore di macchina di farsi assistere da un legale di fiducia
dell'armatore scelto dai comandante o direttore di macchina fra due
nominativi indicati dall'armatore, con onere a carico di
quest'ultimo; 4 - Il rinvio a giudizio per fatti direttamente
attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire
giustificato motivo di cessazione della continuità del
rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità dell'evento
possa influire sul rapporto fiduciario; 5 - Le garanzie e le tutele
di cui al paragrafo 2) del presente articolo si applicano anche
successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché
si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso; 6 - Le
garanzie e le tutele di cui ai paragrafi precedenti sono escluse nei
casi di dolo o colpa grave, accertati con sentenza”.
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- Se oggi passi avanti non sono stati compiuti nei rapporti tra la
categoria dei comandanti della Marina Mercantile e la categoria
della stampa, ieri invece né è stato compiuto uno da
parte delle associazioni dei consumatori e di Costa Crociere che,
presso la sede di ASTOI Confindustria Viaggi, hanno raggiunto un
accordo sui risarcimenti ai passeggeri coinvolti nel naufragio della
Costa Concordia.
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- L'accordo prevede un importo forfettario di euro 11.000 a
persona a titolo di indennizzo, a copertura di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi inclusi quelli legati
alla perdita del bagaglio e degli effetti personali, al disagio
psicologico patito ed al danno da vacanza rovinata. Tale impegno non
è diretto alle famiglie dei passeggeri deceduti o scomparsi
ed ai passeggeri che hanno subito lesioni che hanno comportato
ricovero ospedaliero, i cui risarcimenti saranno trattati in via
autonoma. Inoltre è previsto il rimborso integrale del valore
della crociera, comprensivo delle tasse portuali; il rimborso dei
transfer aerei e bus, inclusi nella pratica crociera; il rimborso
totale delle spese di viaggio sostenute per il rientro; il rimborso
di eventuali spese mediche sostenute; il rimborso delle spese
sostenute durante la crociera.
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- Costa Crociere ha precisato che l'importo forfettario concordato
a titolo di risarcimento è superiore ai limiti risarcitori
previsti dalle convenzioni internazionali e dalle leggi vigenti e
che tale importo verrà riconosciuto indipendentemente
dall'età del passeggero, considerando anche i bambini,
sebbene non paganti. Inoltre Costa si è impegnata a non
dedurre da tale cifra quanto eventualmente percepito dai clienti per
rimborsi assicurativi legati a polizze individualmente stipulate.
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- Tra gli altri punti dell'accordo, Costa Crociere ha inoltre
accettato di avviare uno specifico programma di assistenza
psicologica nei confronti di tutti i passeggeri che ne facciano
richiesta. È stato inoltre convenuto che la compagnia offra
l'opportunità di cancellare senza penali le crociere
prenotate prima del drammatico evento, su tutte le proprie rotte,
entro il 7 febbraio.
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- B.B.
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