- Il Tribunale dell'UE ha confermato l'illegittimità del
prestito concesso dallo Stato ad Alitalia
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- Confermata anche la decisione della Commissione Europea che
autorizza la vendita dei beni della compagnia. Respinto il ricorso
della Ryanair
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Il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato le decisioni
della Commissione UE che qualificano come illegittimo il prestito
concesso dallo Stato italiano ad Alitalia, ma autorizzano la vendita
dei beni di quest'ultima.-
- Si tratta del prestito di 300 milioni di euro che nel 2008 lo
Stato italiano ha concesso ad Alitalia, riconoscendole altresì
- ha ricordato il Tribunale - la facoltà di imputare tale
somma in conto capitale. Dopo tale misura la compagnia aerea, in
situazione di insolvenza, è stata posta in amministrazione
straordinaria ed è stata nominata una banca quale esperto
indipendente al fine di verificare la congruità del prezzo di
vendita dei beni della compagnia rispetto al prezzo di mercato. Il
Tribunale ha ricordato inoltre che l'offerta della Compagnia Aerea
Italiana (CAI), presentata ai fini dell'acquisto di alcuni beni di
Alitalia in risposta all'invito a manifestare interesse lanciato a
questo scopo, è stata trasmessa dalle autorità
italiane alla Commissione Europea, che ha così avviato un
procedimento d'indagine formale in merito alle misure relative al
prestito ed alla facoltà di imputare la somma in conto
capitale.
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- Con una prima decisione, la Commissione Europea ha constatato
che il prestito costituiva un aiuto di Stato illegittimo e
incompatibile con il mercato comune, in quanto conferiva un
vantaggio economico finanziato con risorse statali, che non sarebbe
stato concesso da un investitore privato avveduto. La Commissione ha
dunque ordinato il recupero di tale aiuto.
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- Con una seconda decisione la Commissione UE ha ritenuto che la
misura relativa alla vendita dei beni di Alitalia non implicasse la
concessione di un aiuto di Stato agli acquirenti di quest'ultima,
fatto salvo il rispetto integrale degli impegni presi dalle autorità
italiane, in forza dei quali la vendita sarebbe stata realizzata al
prezzo di mercato. Inoltre la Commissione ha confermato che neppure
la procedura di amministrazione straordinaria alla quale era stata
sottoposta Alitalia portava alla concessione di un aiuto a favore
degli acquirenti. La Commissione ha quindi concluso che la procedura
attuata dall'Italia non implicava una continuità economica
tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni - tenuto conto
dell'estensione della vendita di tali beni e della parcellizzazione
delle offerte presentate dagli acquirenti - e che tale vendita non
aveva come effetto di eludere l'obbligo di recupero dell'aiuto, né
quello di concedere aiuti agli acquirenti di Alitalia.
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- Dopo aver depositato varie denunce presso la Commissione Europea
simultaneamente ad altre compagnie aeree e all'associazione europea
delle compagnie aeree a basso costo (ELFAA), la Ryanair ha chiesto
al Tribunale dell'UE di annullare le due decisioni della
Commissione.
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- Pronunciandosi in primo luogo sulla decisione relativa alla
vendita dei beni, nella sua sentenza odierna il Il Tribunale dell'UE
ha precisato che la Commissione era competente ad adottare una tale
decisione che, nel constatare l'insussistenza di un aiuto di Stato,
prendeva atto degli impegni assunti dallo Stato italiano,
costituenti parte integrante della misura notificata.
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- Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva maturato il
convincimento che la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di
mercato ed ha di conseguenza respinto gli argomenti della Ryanair
secondo cui la Commissione avrebbe effettuato un esame insufficiente
o incompleto in occasione della fase di esame preliminare e avrebbe
dovuto avviare un procedimento d'indagine formale in merito alla
vendita dei beni, al fine di verificare l'eventuale esistenza di
opzioni diverse da tale vendita.
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- Il Tribunale ha respinto anche l'argomento della Ryanair secondo
cui la vendita, essendo stata implicitamente subordinata alla
condizione della nazionalità (italiana) dell'acquirente,
aveva implicato una diminuzione del prezzo. Il Tribunale dell'UE ha
ritenuto, al contrario, che la Commissione Europea abbia verificato
che l'invito a manifestare interesse non conteneva alcuna clausola
discriminatoria fondata sulla nazionalità degli offerenti e
che tale invito aveva costituito l'oggetto di larga pubblicità
a livello sia nazionale che internazionale.
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- Il Tribunale ha sottolineato che la Commissione aveva ritenuto
che la procedura di vendita di beni, integrata dall'invito a
manifestare interesse, non offrisse un livello di trasparenza
sufficiente di per sé a garantire che i beni sarebbero stati
ceduti al prezzo di mercato. Di conseguenza, la Commissione aveva
verificato che l'offerta fosse stata sottoposta ad una valutazione
indipendente, al fine di assicurarsi che il prezzo proposto non
fosse inferiore al prezzo di mercato. Inoltre, la Commissione aveva
verificato che la procedura presentava le garanzie necessarie per
assicurarsi che la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di
mercato.
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- Infine, il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato che la
Commissione aveva correttamente ritenuto che non esistesse alcuna
continuità economica tra Alitalia e la CAI e che quest'ultima
non avesse beneficiato di alcun vantaggio, dal momento che erano
state adottate tutte le misure affinché la cessione avvenisse
ad un prezzo non inferiore a quello di mercato.
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- In secondo luogo, all'esito dell'esame della decisione sul
prestito, il Tribunale ha ritenuto che la Ryanair, pur avendo svolto
un ruolo attivo nella procedura di adozione di tale decisione, non
abbia dimostrato che il fatto di ordinare il recupero dell'aiuto
presso Alitalia (e non presso la CAI) avesse pregiudicato in modo
sostanziale la sua posizione concorrenziale. Ne consegue - ha
rilevato il Tribunale - che la Ryanair non ha dimostrato di essere
individualmente riguardata da tale decisione. Di conseguenza, il
Tribunale ha respinto il ricorso della Ryanair, confermando così
le decisioni della Commissione.

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