- Il governo impugna la legge del Friuli Venezia Gulia sulla
portualità regionale
-
- Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti esortano l'esecutivo a
salvaguardare il ruolo delle Autorità Portuali
-
- Stamane il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa
dinanzi alla Corte Costituzionale della legge n. 12 della Regione
Friuli Venezia Giulia recante “Disciplina della portualità
di competenza regionale”, che è stata promulgata lo
scorso 31 maggio
(
del 24 maggio
2012). La decisione è stata assunta - precisa una
nota di Palazzo Chigi - in quanto la legge regionale, che
pubblichiamo di seguito, «contiene una norma che, prevedendo
la possibilità per la Regione di stipulare convenzioni con i
privati in deroga alla disciplina statale in materia d'uso dei beni
pubblici».-
- Intanto i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno
esortato il governo a salvaguardare il ruolo delle Autorità
Portuali, minacciato - hanno spiegato i tre sindacati - a seguito
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che
«modifica l'impianto ed i contenuti della legge 84/94 sui
porti, considerando le Autorità Portuali come
“amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni”». Secondo
le organizzazioni sindacali di categoria, «ciò
determina delle gravissime conseguenze sul ruolo delle stesse
Autorità Portuali che verranno sottoposte a vincoli non
necessari che di fatto ne riducono la funzione, l'operatività
e soprattutto ne modificano il rapporto di lavoro che per tutti i
dipendenti delle Autorità da privato diventa pubblico».
«Tutto questo - hanno rilevato Filt, Fit e Uilt - scardinando
il sistema contrattuale sia nazionale sia locale che da oltre dieci
anni è vigente e che ha dimostrato nei fatti tutta la sua
validità in termini di tutela dei lavoratori e di efficienza
delle Autorità stesse nell'interesse più generale dei
porti».
-
- Per Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, «è sempre
più urgente e non rinviabile, fermo restando il ricorso al
Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lazio, un
provvedimento legislativo che chiarisca il ruolo delle Autorità
Portuali. Senza un intervento del governo e del parlamento in tal
senso - ritengono i sindacati - si determinerebbe un danno ai
lavoratori, un irrigidimento delle funzioni e degli scopi delle
Autorità Portuali con le conseguenti ricadute
sull'operatività del porto, senza nessun beneficio economico
per lo Stato, ma piuttosto con un concreto rischio che i porti siano
meno efficienti nel sistema dei trasporti delle merci del nostro
Paese».
-
- Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia-
- Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12
-
- Disciplina della portualità di competenza regionale.
-
- CAPO I
-
PRINCIPI GENERALI
-
- Art. 1
-
(Principi generali e finalità)
-
- 1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma,
della Costituzione , nonché in attuazione del decreto
legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il
trasferimento di funzioni in materia di viabilità e
trasporti), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 febbraio 2009 , e in armonia con gli obiettivi strategici
della Comunità europea, disciplina l'organizzazione e il
funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, in base ai
seguenti principi:
- separazione tra attività di amministrazione, di
regolazione e attività d'impresa;
-
trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione;
-
libertà d'impresa e libera circolazione delle persone, delle
merci e dei servizi;
-
tutela dell'efficienza del mercato portuale e dell'utenza, dei
servizi generali e delle operazioni portuali;
-
promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo
portuale in generale, in armonia con il sistema delle infrastrutture
di trasporto e della logistica;
-
semplificazione delle procedure e contenimento della tempistica nel
rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
- 2. La Regione esercita l'attività di regolazione sui
Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di
favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei
servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica
regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della
Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai
corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La
Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste,
Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto
delle competenze dello Stato mediante opportune forme di
cooperazione, anche con proprie risorse, tenuto conto delle
caratteristiche e delle necessità di ciascuno dei porti,
nonché in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai
corridoi europei.
-
- Art. 2
-
(Attribuzioni della Regione)
-
- 1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in
relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all' articolo
11 del decreto legislativo 111/2004 , la Regione esercita le
funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per
l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di
Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.
- 2. Alla Giunta regionale sono attribuite le scelte di politica
portuale da assumere con la partecipazione più ampia delle
istituzioni e degli enti locali. La Giunta regionale, in
particolare:
- promuove lo sviluppo del sistema portuale regionale, in
un'ottica di cooperazione sinergica tra porti, retroporti, logistica
dei trasporti, mediante strumenti di pianificazione territoriale dei
porti, di indirizzo per la gestione delle aree di interesse
portuale, di programmazione delle infrastrutture e di coordinamento
delle risorse finanziarie;
-
programma gli investimenti con lo scopo di favorire l'integrazione
dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della piattaforma logistica
regionale a sostegno delle attività portuali;
-
favorisce lo sviluppo delle reti di comunicazione di interesse
europeo e le loro interrelazioni con le infrastrutture portuali,
retroportuali e la piattaforma logistica regionale;
-
promuove forme di cooperazione tra i porti del nord Adriatico per il
potenziamento dell'offerta e la migliore integrazione tra porti e
reti infrastrutturali e logistiche;
-
fornisce, nel rispetto dei principi fondamentali concordati
nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 111/2004 , atti di indirizzo per la redazione
del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale.
- 3. Alla Direzione centrale competente in materia di portualità
regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla
Giunta regionale. Tale Direzione centrale, in particolare:
- elabora il Piano regolatore portuale;
-
predispone il Piano operativo triennale di cui al successivo
articolo 7;
-
provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali
all'attività portuale, nonché alla relativa
manutenzione;
-
realizza, in sostituzione dello Stato, le opere di grande
infrastrutturazione del Porto di Monfalcone, qualora la Regione vi
partecipi finanziariamente, in tutto o in parte;
-
affida la fornitura dei servizi di interesse generale all'utenza
indifferenziata;
-
assicura la navigabilità dell'ambito portuale provvedendo al
mantenimento dei fondali;
-
autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e
industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché
la temporanea sosta di merci e materiali;
-
rilascia le concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali
nell'ambito portuale.
- 4. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione
regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e
ordinanza.
-
- Art. 3
-
(Attribuzioni del Comune)
-
- 1. Per le finalità della presente legge il Comune:
- partecipa alle scelte di politica portuale di cui all'articolo
2, comma 1, mediante proposte e pareri da sottoporre alla Giunta
regionale;
-
esprime l'intesa sul progetto del Piano regolatore portuale e
relative varianti, come previsto all'articolo 6;
-
interviene ai lavori del Comitato consultivo di cui all'articolo 8.
- Art. 4
-
(Intesa con lo Stato)
-
- 1. Ai fini della formulazione dell'intesa prevista dall'
articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004
per la pianificazione, programmazione e progettazione degli
interventi nel Porto di rilevanza nazionale di Monfalcone, la
Regione assicura, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto
dei seguenti indirizzi:
-
partecipazione dell'Autorità marittima e degli organi tecnici
dello Stato al processo di formazione del Piano regolatore portuale;
-
condivisione del programma di realizzazione delle opere di grande
infrastrutturazione, come definite all' articolo 5, comma 9, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), e successive modificazioni;
- partecipazione finanziaria regionale o assunzione integrale
degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di grande
infrastrutturazione, in caso di indisponibilità di risorse
dello Stato.
- CAPO II
-
AMBITO PORTUALE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
-
- Art. 5
-
(Ambito portuale)
-
- 1. L'ambito portuale è delimitato dal Piano regolatore
portuale, che individua la destinazione funzionale delle aree e
definisce l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree
destinate alla produzione industriale, all'attività
cantieristica, alle infrastrutture stradali, ferroviarie e della
logistica.
-
- 2. Sono considerati ambito portuale gli specchi acquei, anche
esterni alle difese foranee, interessati dal traffico portuale e
dalla prestazione dei servizi portuali.
-
- 3. Possono essere incluse nell'ambito portuale anche aree non
appartenenti al demanio marittimo, purché funzionali
all'esercizio delle attività portuali. La regolazione
dell'uso delle aree private, nel rispetto della destinazione
indicata dal Piano regolatore del porto, è definita
prioritariamente mediante accordi con i soggetti proprietari delle
aree e degli impianti non demaniali. In caso di mancato accordo la
Regione stabilisce la disciplina per l'utilizzo delle aree private
con provvedimento amministrativo.
-
- Art. 6
-
(Piano regolatore portuale)
-
- 1. La formazione del Piano regolatore portuale e delle sue
varianti avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 , concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente, e alle successive norme interne di recepimento.
- 2. Il progetto di Piano regolatore portuale è predisposto
sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 2.
-
- 3. Il Piano regolatore portuale è costituito da:
- una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le
scelte operate e i criteri seguiti nella pianificazione delle aree
portuali;
-
rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di
descrivere l'assetto territoriale, nonché per assicurare una
chiara e univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle
procedure; per le rappresentazioni possono essere utilizzate
tecnologie informatiche;
-
la definizione dei tempi di attuazione, con la descrizione sommaria
delle opere e attrezzature previste e dei relativi elementi di
costo;
-
le norme di attuazione del Piano.
- 4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa
con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e,
per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico
nautici, con l'Autorità Marittima, sentito il Comitato
consultivo di cui all'articolo 8, ed è approvato in via
preliminare dalla Giunta regionale. Dopo l'approvazione preliminare,
copia del Piano è depositata presso gli uffici della
Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è
contestualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia e all'albo pretorio del Comune
territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia
interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i
venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.
-
- 5. Il Piano regolatore portuale, eventualmente modificato in
accoglimento delle opposizioni e delle osservazioni pervenute, è
approvato in via definitiva dal Presidente della Regione, su
conforme deliberazione della Giunta regionale.
-
- 6. Il Piano regolatore portuale di Monfalcone, come approvato in
via preliminare, è sottoposto altresì al parere
dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all'
articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004
, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla
struttura regionale competente in materia di infrastrutture
portuali.
- 7. Le previsioni del Piano regolatore portuale si armonizzano
con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e non
possono con queste contrastare. Qualora si rilevi contrasto la
Regione promuove l'armonizzazione indicando le opportune modifiche.
L'armonizzazione del Piano regolatore portuale è
prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di
pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa fra tutti gli
enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito
territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma,
ai sensi della normativa regionale.
-
- 8. Il Piano regolatore portuale è attuato sulla base di
un programma triennale aggiornato annualmente. La programmazione
delle opere di grande infrastrutturazione nel Porto di Monfalcone è
sottoposta al parere dell'organo tecnico statale individuato
dall'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 111/2004 , che si esprime entro quarantacinque
giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il
parere è reso dalla struttura regionale competente in materia
di infrastrutture portuali.
- 9. La procedura di cui al presente articolo si applica anche
alle varianti al Piano regolatore portuale.
-
- 10. Alla pianificazione e programmazione di cui ai commi
precedenti sono assoggettate tutte le aree ricomprese nell'ambito
portuale, incluse quelle private.
-
- Art. 7
-
(Piano operativo triennale)
-
- 1. Il Piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale,
definisce le strategie di sviluppo delle attività portuali e
gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, ivi compresi i criteri generali per il rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni demaniali.
-
- 2. Il Piano operativo triennale è redatto sulla base
degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 2 e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo
8, ed è approvato dal Presidente della Regione.
-
- CAPO III
-
FUNZIONI CONSULTIVE E DI SUPPORTO ALLA REGIONE
-
- Art. 8
-
(Comitato consultivo)
-
- 1. È istituito per ciascun porto un Comitato consultivo,
composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo
presiede con facoltà di delega, dal Direttore centrale della
struttura regionale competente in materia, da un rappresentante
designato, rispettivamente, dalla Provincia, dal Comune, dagli
operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di
servizi di interesse generale, dai lavoratori delle imprese operanti
nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni
sindacali, nonché, per il porto di Monfalcone, dall'Azienda
speciale per il Porto di Monfalcone e dal Consorzio per lo sviluppo
industriale del Comune di Monfalcone e, per Porto Nogaro, dal
Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno. Ai
lavori del Comitato è invitata l'Autorità Marittima
che partecipa con diritto di voto.
-
- 2. Il Comitato ha funzioni consultive in ordine alla formazione
del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale,
nonché in ordine ai criteri per il rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni e in ordine all'organizzazione
del lavoro nel porto. Il Comitato è inoltre sentito in merito
ad altre questioni di interesse generale.
-
- 3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato
consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.
-
- 4. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo
svolgimento delle sue attività, che disciplini, tra l'altro,
le modalità di convocazione, la validità delle sedute
e delle deliberazioni e la forma della verbalizzazione.
-
- Art. 9
-
(Collaborazioni istituzionali)
-
- 1. Al fine di assicurare il più elevato grado di
efficacia nello svolgimento dei propri compiti l'Amministrazione
regionale è autorizzata a:
- a) stipulare con i soggetti pubblici operanti negli ambiti
portuali accordi che prevedano l'impiego delle professionalità
di settore ivi presenti, nonché l'espletamento di prestazioni
di servizio a supporto della Regione;
-
- b) delegare all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone, al
Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e al
Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno compiti
coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.
-
- CAPO IV
-
ATTIVITA' PORTUALI
-
- Art. 10
-
(Attività d'impresa)
-
- 1. L'Amministrazione regionale autorizza lo svolgimento delle
attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei
servizi portuali, nonché la temporanea sosta di merci e
materiali e affida la fornitura dei servizi di interesse generale.
-
- Art. 11
-
(Autorizzazioni per operazioni e servizi portuali)
-
- 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo,
il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli
riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al
ciclo delle operazioni portuali, individuati con provvedimento del
Direttore centrale competente, sentito il Comitato consultivo.
-
- 2. Il Servizio regionale competente disciplina e vigila
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali,
nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna
impresa.
-
- 3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad
autorizzazione, rilasciata previa verifica della corrispondenza
delle attività di impresa al Piano operativo triennale,
nonché del possesso da parte del richiedente dei requisiti di
cui al comma 4. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi
registri e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla
prestazione di una cauzione.
-
- 4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 è
disposto nel rispetto del provvedimento di cui al comma 1 che
determina:
-
i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di
capacità finanziaria, di professionalità degli
operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività
da espletare, tra i quali la presentazione di un programma
operativo, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto
all'incremento dei traffici e della produttività del porto,
nonché la determinazione di un organico di lavoratori alle
dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
-
i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio,
alla sospensione, alla decadenza e alla revoca dell'atto
autorizzativo, nonché ai relativi controlli;
-
i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui
e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità
dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e
le attività da espletare;
-
i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per
l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla
partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio
personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la
determinazione di un corrispettivo e di un'idonea cauzione; tali
autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
- 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono
rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono
comunicare le tariffe che intendono praticare nei confronti degli
utenti, nonché ogni successiva variazione.
-
- 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo
proposto dall'impresa. L'Amministrazione regionale verifica con
cadenza almeno annuale il rispetto delle condizioni previste nel
programma operativo.
-
- 7. L'Amministrazione regionale determina il numero massimo di
autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3 in
relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del
traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel
settore.
-
- Art. 12
-
(Concessioni)
-
- 1. L'Amministrazione regionale, fatta salva la necessità
di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento
delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie,
può concedere ai soggetti autorizzati allo svolgimento di
attività d'impresa o alla fornitura di servizi di interesse
generale aventi rilevanza economica l'occupazione e l'uso, anche
esclusivo, di aree demaniali e banchine mediante procedure a
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità e concorrenza.
-
- 2. L'Amministrazione regionale procede, di norma, mediante
avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con
cui informa dell'intendimento di affidare in concessione un'area
demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un
termine non inferiore a venti giorni nè superiore a novanta
giorni la propria miglior offerta, nel rispetto delle strategie
indicate nel Piano operativo triennale.
-
- 3. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, oltre
ai requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 11, deve anche documentare:
-
un programma di attività coerente con le finalità e
gli spazi messi a disposizione;
-
l'idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza
delle professionalità richieste per l'espletamento delle
attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di
attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto
della concessione;
-
l'idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza
dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
-
l'idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee
dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o
fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari
a quelle della concessione.
- 4. Nel caso di più domande, è preferito, con
provvedimento motivato, il richiedente che offra migliori garanzie
circa la rispondenza dei programmi di attività dell'impresa
alle caratteristiche e ai programmi di sviluppo del porto stabiliti
dal Piano operativo triennale.
-
- 5. L'atto di concessione, tra l'altro:
- determina la durata, i poteri di vigilanza e controllo, le
modalità di eventuale cessione degli impianti a nuovo
concessionario;
-
indica le modalità di calcolo, di rivalutazione e di
versamento del relativo canone;
-
può prevedere la realizzazione di opere portuali, anche di
grande infrastrutturazione, a carico del concessionario e fissa le
relative garanzie.
- 6. L'Amministrazione regionale effettua accertamenti con cadenza
annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso
al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli
investimenti previsti nel programma di attività.
-
- 7. Nell'ipotesi in cui pervenga istanza autonoma di concessione,
questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con
l'invito a chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non
inferiore a venti giorni nè superiore a novanta giorni
osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Sono
irricevibili le istanze non compatibili con i vincoli di carattere
urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.
-
- 8. Con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, sono
determinati altresì, anche in considerazione delle politiche
tariffarie nazionali e internazionali influenti sul traffico
dell'Alto Adriatico, i parametri per definire i limiti minimi e
massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e
alla specificità della concessione demaniale marittima,
tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da
espletare; in particolare, nel caso in cui, ai sensi del comma 5,
lettera c), sia a esclusivo carico del concessionario la
realizzazione di opere portuali, anche di grande
infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, il
limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è
ridotto, rispettivamente, del 50 per cento e del 25 per cento.
Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la riduzione complessiva del
canone non può comunque superare il 50 per cento.
-
- 9. È fatta salva l'utilizzazione gratuita degli immobili
demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.
-
- 10. È fatta, altresì, salva l'utilizzazione
gratuita delle aree demaniali da parte di soggetti pubblici, qualora
l'occupazione delle medesime si renda necessaria per realizzare
lavori o interventi di interesse pubblico.
-
- Art. 13
-
(Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto)
-
- 1. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni
che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima
di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione,
attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di
progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o
infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai
sensi dell' articolo 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso), e dell' articolo 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano le
modalità di esercizio della concessione, anche in deroga alla
disciplina in materia di uso dei beni pubblici.
- 2. Il procedimento di selezione delle imprese che chiedono di
realizzare e di gestire economicamente le infrastrutture portuali
con l'apporto di capitale privato avviene nel rispetto dei seguenti
principi:
- compatibilità con i principi e le disposizioni
dell'Unione europea;
-
approvazione tecnica del progetto, anche ai fini di quanto previsto
al comma 3;
-
adozione delle procedure in materia di appalti per l'esecuzione di
opere pubbliche;
-
acquisizione dell'opera realizzata al demanio marittimo alla
scadenza della concessione senza alcun indennizzo per il
concessionario.
- 3. Al fine di consentire il recupero degli investimenti
effettuati, il concessionario, previa autorizzazione
dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con
contratto di diritto privato ai sensi dell' articolo 1571 del codice
civile , l'opera realizzata a imprese in possesso
dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, verso corrispettivo di
un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.
- 4. L'Amministrazione regionale disciplina i rapporti con i
soggetti pubblici o privati proprietari di aree e impianti, di cui
all'articolo 5, comma 3, assicurando:
-
l'erogazione dei servizi di interesse generale all'utenza
indifferenziata;
-
l'applicazione di tariffe coerenti con il regime tariffario
applicato nell'ambito portuale;
-
la partecipazione dei precitati soggetti agli oneri generali
gestionali del porto.
- Art. 14
-
(Approvazione dei progetti)
-
- 1. I progetti sono soggetti alla disciplina regionale in materia
di lavori pubblici di competenza della Regione.
-
- 2. Per le opere di grande infrastrutturazione da realizzarsi
nell'ambito portuale del porto di Monfalcone, il progetto è
sottoposto al parere dell'organo tecnico statale individuato
nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 111/2004 , che si esprime entro quarantacinque
giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere
è reso dalla struttura regionale competente in materia di
infrastrutture portuali.
- 3. L'approvazione dei progetti costituisce, ove necessario,
variante al Piano regolatore portuale, subordinatamente, in caso di
contrasto con le previsioni urbanistiche del piano regolatore
generale comunale, all'espletamento favorevole delle procedure di
cui all'articolo 6, comma 7.
-
- Art. 15
-
(Risorse per lo sviluppo della portualità)
-
- 1. Sono destinate allo sviluppo della portualità
regionale le entrate a titolo di:
- canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare
territoriale compresi nell'ambito portuale;
-
canoni per le autorizzazioni per operazioni e servizi portuali;
-
proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse
generale;
-
finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte
nel settore portuale e delle infrastrutture;
-
finanziamenti dell'Unione europea, nonché di altri organismi
nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la
realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di
competenza;
-
contributi e sovvenzioni della Regione, di enti pubblici, di
associazioni e di privati;
-
ogni altro gettito previsto da leggi o accordi;
-
lasciti e donazioni.
- 2. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), sono destinate a sostenere le spese
per la gestione del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro.
-
- CAPO V
-
NORME FINALI
-
- Art. 16
-
(Norme transitorie e finali)
-
- 1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate alla data di
entrata in vigore della presente legge, rimangono vigenti fino alla
scadenza prevista dal titolo e i relativi canoni, fermo restando
l'adeguamento annuale in base agli indici Istat, sono introitati
dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 9, comma 5,
del decreto legislativo 111/2004 .
- 2. Nelle more della definizione dell'intesa con lo Stato di cui
all'articolo 4, ai fini dell'acquisizione del parere dell'organo
tecnico statale, la Regione, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, assicura la partecipazione al procedimento da parte
della competente Direzione generale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto
Adige e Friuli Venezia Giulia.
-
- 3. Nell'ambito dei porti di Monfalcone e di Porto Nogaro si
applicano le disposizioni della legge 84/1994 , e successive
modificazioni, non incompatibili con la presente legge.
- 4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle
concessioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 16 e dell'
articolo 18 della legge 84/1994 , e successive modificazioni,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono
definite nel rispetto delle disposizioni nazionali.
- Art. 17
-
(Norme finanziarie)
-
- 1. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), sono accertate e
riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1865
di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del
bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Proventi
derivanti dai canoni di concessione di beni del demanio marittimo e
del mare territoriale compresi nell'ambito portuale, nonché
dalle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali e dai
proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse
generale>> e vengono iscritte nell'esercizio successivo nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per le
finalità previste dal medesimo articolo 15, comma 2.
|
|