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19 febbraio 2021
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- Assoporti evidenzia la necessità di una
semplificazione immediata delle norme per i porti
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- L'associazione esprime sostegno alla proposta di legge
Paita-Nobili
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L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha manifestato il
proprio sostegno alla proposta di legge presentata lo scorso 30
novembre da Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti
alla Camera, e Luciano Nobili, entrambi del gruppo parlamentare di
Italia Viva, per la semplificazione delle procedure nei porti,
proposta che esorta a modificare gli articoli della legge di
riordino della materia portuale che riguardano il Piano Regolatore
Portuale, il dragaggio e le procedure di appalto.-
- «È ora - ha spiegato il presidente di Assoporti,
Daniele Rossi - di cambiare rotta. L'onorevole Paita ha giustamente
evidenziato un problema che affrontiamo ogni giorno. Da anni si
parla di semplificazione ma ogni volta si aggiungono nuove
competenze sull'ambito portuale, oppure procedure che si
sovrappongono a quelle già esistenti. Adesso occorre
accompagnare i fondi della Next Generation EU con la
semplificazione».
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- L'associazione ha ricordato di aver più volte sollecitato
la semplificazione e sburocratizzazione delle procedure
amministrative per la portualità, in quanto troppo spesso chi
gestisce le aree portuali si trova letteralmente ingessato tra
procedure e richieste di autorizzazioni da parte di altre strutture,
enti o pubbliche amministrazioni. Assoporti ha denunciato che ci
sono numerose duplicazioni e sovrapposizioni perla realizzazione di
infrastrutture necessarie, ma anche per il rilascio di
autorizzazioni e concessioni demaniali, appesantimenti che
inevitabilmente rallentano la competitività dei porti.
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- Il testo della proposta di legge “Modifiche alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, e altre disposizioni per la semplificazione nel
settore portuale” d'iniziativa dei deputati Paita e Nobili
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- Art. 1.
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(Semplificazione delle procedure di pianificazione del settore
portuale)
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- 1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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- al comma 1-bis:
1) all'alinea, dopo le parole:
«pianificazione strategica di sistema,» sono inserite le
seguenti: «recante i contenuti sistemici di indirizzo delle
scelte di pianificazione adottate nei piani regolatori dei singoli
porti,»; 2) alla lettera a), le parole: «i contenuti
sistemici di» sono sostituite dalle seguenti: «i
contenuti sistemici di indirizzo della»;
- il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter.
La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città
nonché delle aree retro-portuali dei collegamenti
infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i
singoli porti del sistema e degli attraversamenti del centro urbano,
definite dal documento di pianificazione strategica di sistema e
ricadenti all'esterno del perimetro della circoscrizione portuale, è
stabilita dai comuni nei propri strumenti di pianificazione, previo
parere della competente Autorità di sistema portuale»;
- il comma 1-quater è sostituito dai seguenti:
«1-quater.
Il documento di pianificazione strategica di sistema è
adottato dal Comitato di gestione, previo parere dei comuni
interessati, ed è approvato nei successivi novanta giorni dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le
regioni interessate. Il documento di pianificazione strategica di
sistema non è assoggettato alla procedura di VAS. 1-quater.1.
Le varianti al documento di pianificazione strategica di sistema
sono approvate con il procedimento previsto per l'adozione dello
stesso documento ai sensi del comma 1-quater»;
- il comma 1-quinquies è sostituito dal
seguente:
«1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento
dell'intesa di cui al comma 1-quater nel termine ivi stabilito, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare
una conferenza di servizi. In caso di dissenso tra le
amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, si
applicano le disposizioni dell'articolo 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241»;
- al comma 1-sexies:
1) al primo periodo, dopo le parole:
«collegamento viario e ferroviario» sono inserite le
seguenti: «appartenenti alla circoscrizione del porto»; 2)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
disposizione dell'articolo 142, comma 1, lettera a), del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, non si applica alle aree comprese nel perimetro
del piano regolatore portuale»;
- i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
- al comma 2-quater, lettera b), dopo le parole: «ricevimento
dell'atto» sono aggiunte le seguenti: «, decorsi i quali
il parere si intende reso favorevolmente»;
- al comma 2-sexies è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il piano regolatore portuale è un piano
territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di
pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di
competenza»;
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il
Presidente dell'Autorità di sistema portuale, anche nelle
more dell'approvazione del documento di pianificazione strategica di
sistema, può promuovere e proporre al Comitato di gestione,
per la successiva adozione, varianti al piano regolatore portuale
dei singoli scali»;
- al comma 4-bis, la parola: «varianti-stralcio» è
sostituita dalla seguente: «varianti»;
- il comma 4-ter è abrogato.
- 2. All'articolo 8, comma 3, lettera e-bis), della legge 28
gennaio 1994, n. 84, la parola: «varianti-stralcio» è
sostituita dalla seguente: «varianti».
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- Art. 2.
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(Semplificazione delle procedure di appalto delle Autorità
di sistema portuale)
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- 1. Dopo il comma 12 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è inserito il seguente:
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«12-bis. Per quanto concerne le Autorità di sistema
portuale, l'istituzione del collegio consultivo tecnico di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha
carattere facoltativo».
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- Art. 3.
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(Semplificazione in materia di dragaggi)
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- 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del medesimo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
compito di rafforzare la competitività del sistema portuale
nazionale, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di tutela
ambientale. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i citati Ministeri designano i partecipanti al
predetto tavolo tecnico, scegliendoli nell'ambito degli organismi
specializzati nei settori oggetto di studio da parte dello stesso
tavolo.
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- 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procede alla
revisione delle linee guida relative alla caratterizzazione dei
sedimenti propedeutica alle operazioni di dragaggio, necessaria per
definire la loro conseguente destinazione, ovvero alle operazioni di
sversamento a mare, di conferimento in casse di colmata e simili,
con particolare riferimento alle prove eco-tossicologiche, al fine
di superare le criticità emerse sulla base della metodologia
applicata.
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- 3. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2, sulla base delle linee guida revisionate dal tavolo tecnico
ai sensi del medesimo comma 2, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti procede alla sperimentazione sul campo della nuova
metodologia per l'effettuazione delle prove eco-tossicologiche, al
fine di valutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela
ambientale e alla sostenibilità del suo impatto sulle
operazioni di dragaggio. All'esito favorevole della sperimentazione,
accertato dal tavolo tecnico, si procede a rendere definitiva
l'applicazione delle linee guida. A decorrere dalla data di
applicazione definitiva delle citate linee guida, cessano di aver
efficacia le disposizioni in materia previste dal regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 15 luglio 2016, n. 173.
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- 4. Nelle more dell'applicazione definitiva delle linee guida ai
sensi del comma 3, per la caratterizzazione dei sedimenti necessaria
per definire la loro conseguente destinazione, ovvero il loro
sversamento a mare, il loro conferimento in casse di colmata e
simili, sono sospese le prove eco-tossicologiche previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173. La
caratterizzazione dei sedimenti è basata solo sulle prove
chimiche, con riferimento ai livelli di rilevamento nazionali 1.1 e
1.2, in grado di tenere conto della maggiore vulnerabilità
dell'ecosistema marino rispetto a quello terrestre. In caso di
possibilità di conferimento a mare dei sedimenti è,
altresì, abolito l'obbligo di contenimento in strati
superiori a 5 centimetri.
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- Art. 4.
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(Avvio dello sportello unico doganale e dei controlli)
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- 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
169, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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- 2. In caso di mancata emanazione del decreto nel termine di cui
al comma 1, il Governo riferisce in merito alle Commissioni
parlamentari competenti, indicando i motivi del ritardo e la data
entro cui il decreto sarà emanato.
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