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23 marzo 2021
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- L'Antitrust esorta a rivedere le norme sulle concessioni
portuali e a rimuovere le restrizioni all'autoproduzione
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- Inviata una segnalazione al governo
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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in
una segnalazione odierna al governo, ha formulato diverse proposte
di riforma concorrenziale, tra cui alcune per il settore portuale.
In particolare, l'Antitrust, evidenziando il regime di incertezza
che caratterizza le modalità di affidamento delle concessioni
portuali, ha sottolineato la necessità di «un
intervento in via normativa al fine di giungere a una modalità
di assegnazione delle concessioni portuali che limiti l'attuale
eccessiva discrezionalità delle autorità competenti in
merito alle modalità di rilascio/rinnovo delle concessioni e
che garantisca i partecipanti sul rispetto dei principi comunitari
di trasparenza, pubblicità e non discriminazione».-
- Inoltre l'AGCM ha rilevato la necessità di rafforzare «lo
strumento della revoca delle concessioni ove gli affidatari non
rispettino le condizioni definite nel contratto di affidamento, al
fine di stimolare l'efficienza dei concessionari e incrementare la
contendibilità dei beni». L'Autorità ha quindi
auspicato «una riformulazione dell'art. 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, nel senso di individuare criteri certi, chiari,
trasparenti e non discriminatori per il rilascio delle concessioni
demaniali portuali, nonché per la definizione della loro
durata e delle modalità di revoca».
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- Inoltre l'AGCM ha proposto, «in un'ottica di sviluppo e
crescita del settore portuale, che il comma 7 dell'art. 18, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 sia riformulato, prevedendo
un'applicazione del divieto di cumulo di concessioni per la medesima
attività solo per i porti di ridotte dimensioni, al cui
interno è più facile che si creino situazioni di
potere di mercato, e/o per quelle tipologie di attività che
prevedono dinamiche concorrenziali limitate al singolo porto».
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- L'Antitrust è intervenuta anche in merito alle
limitazioni all'attività di autoproduzione nelle operazioni
portuali, ricordando di aver «recentemente avuto modo di
rappresentare che l'introduzione del citato comma 4 bis - nella
misura in cui prevede che l'attività di autoproduzione delle
operazioni e dei servizi portuali possa essere svolta solo in caso
in cui non vi siano le necessarie attrezzature o maestranze nel
porto di attracco - riduca drasticamente la possibilità per i
vettori marittimi di ricorrere all'autoproduzione delle operazioni
portuali (che diventa ipotesi meramente residuale)».
Specificando che l'esortazione ha il fine di valorizzare il vincolo
competitivo esercitabile dall'autoproduzione, l'AGCM ha quindi
proposto «l'abrogazione della norma di cui al comma 4 bis
dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, onde rafforzare le
dinamiche competitive e di mercato nell'esercizio delle attività
portuali, al fine di accrescere l'attrattività, anche
internazionale, del comparto portuale in Italia».
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- Nell'ambito di alcune considerazioni rivolte lo scorso novembre
ai membri del parlamento e del governo in merito ad alcune criticità
concorrenziali derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 16
della legge 84/94, l'AGCM aveva rilevato inoltre che «la
disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 16 della citata
legge n. 84/1994, per un verso, altera la concorrenza tra porti
italiani e porti di altri Stati membri, discriminando i primi ove
non è più possibile svolgere in autoproduzione le
attività portuali e, per altro verso, si pone in aperto
contrasto con la finalità della normativa di rilancio del
settore portuale. I porti italiani, infatti, potrebbero essere
penalizzati dalla scelta dei vettori marittimi di non farvi scalo,
non potendo ivi svolgere le operazioni portuali in autoproduzione,
con conseguente riduzione a cascata anche degli introiti dei
relativi indotti».
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- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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- SEGNALAZIONE
-
ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10
ottobre 1990, n. 287
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- in merito a:
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- Proposte di riforma concorrenziale,
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ai fini della Legge Annuale per il Mercato e
la Concorrenza
-
anno 2021
-
- inviata al
Presidente del Consiglio dei
Ministri-
- Interventi proposti in materia di:
-
- B. Infrastrutture e attività
portuale
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L'incremento della competitività del
sistema portuale nazionale è un fattore strategico per la
crescita del Paese. Il commercio intercontinentale via mare ha visto
negli ultimi anni, lo sviluppo di un numero assai limitato di grandi
imprese armatoriali e il fenomeno del cosiddetto gigantismo navale,
ovvero la tendenza delle compagnie navali a dotarsi di flotte
composte di navi porta-container con capacità e
dimensioni particolarmente elevate. Ciò ha richiesto (e
richiede tutt'ora) l'adeguamento delle infrastrutture dei nostri
porti e la necessità che alcuni di essi assumano la
connotazione di hub portuali per lo svolgimento dell'attività
di transhipment. Inoltre, la specializzazione dei commerci
marittimi su navi portacontainer di grandi dimensioni,
comportando un abbattimento dei costi di navigazione, tende ad
esacerbare la concorrenza tra porti situati anche a centinaia di
chilometri l'uno dall'altro, premiando quelli meglio attrezzati e
con costi portuali inferiori34. Assume rilievo anche la
tendenza, su scala globale, ad una progressiva integrazione
verticale delle grandi imprese di navigazione nelle infrastrutture
portuali, come testimoniato, a livello nazionale, anche da alcune
recenti operazioni notificate all'Autorità35.
-
In tale prospettiva, una maggiore
competitività dei porti del Paese rispetto a quelli dei Paesi
limitrofi potrà consentire di intercettare quote sempre
maggiori di traffico - sia di tipo hinterland sia di tipo
transhipment. Inoltre, la crescita dei principali scali
nazionali consentirà altresì di valorizzare al meglio
gli importanti investimenti infrastrutturali volti a fornire
adeguato supporto logistico alle attività retroportuali
(collegamenti ferroviari, centri di scambio logistico, raccordi
autostradali, ecc.). Nel contesto delineato, la realizzazione di
investimenti volti ad aumentare la competitività degli scali
nazionali, soprattutto in termini di raggiungimento di adeguati
livelli di efficienza delle infrastrutture, e i processi di
concorrenza dinamica possono risultare in parte limitati da alcune
norme e/o regolazioni vigenti. Pertanto, l'Autorità ritiene
necessario un intervento dei legislatori sugli aspetti normativi nel
seguito descritti.
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- Interventi generali in materia di
concessioni portuali
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L'attuale procedura per l'assegnazione delle
concessioni demaniali marittime in ambito portuale è quella
prevista dall'art. 37 del Codice della Navigazione e dall'art. 18
del suo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 328/1952). L'art. 37
del Codice della Navigazione stabilisce che, nell'ipotesi in cui
pervengano all'Autorità preposta (le Autorità di
Sistema Portuale) più domande di concessione in relazione ad
un medesimo bene del demanio marittimo, deve essere preferito il
richiedente che “offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa
per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più
rilevante interesse pubblico”. In questo contesto
normativo molto risalente, nel 1994, si è inserito l'art. 18
della legge 28 gennaio 1994 n. 8436, recante “Riordino
della legislazione in materia portuale”, che al comma 1
prevede che l'Autorità preposta affidi in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese
che siano state autorizzate all'espletamento delle operazioni
portuali, rinviando, ad un successivo decreto ministeriale la
definizione di adeguati criteri per stabilire le forme di pubblicità
per le procedure di affidamento delle concessioni, la scelta del
concessionario, la durata delle concessioni, i poteri di vigilanza e
controllo delle autorità concedenti, le modalità di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo
concessionario, i limiti minimi dei canoni da versare e i criteri
per il rilascio delle concessioni.
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Il Ministero competente, in tre distinte
occasioni ha predisposto una bozza di Decreto attuativo dell'art.
18, comma 1, della legge n. 84/1994; in tutti e tre i casi il
Consiglio di Stato ha reso un proprio parere sullo schema di
provvedimento37; tuttavia, come anche evidenziato
dall'Autorità nel 201838, questo decreto non è
mai stato approvato e ciò ha causato negli anni un regime di
incertezza con riferimento alle modalità di affidamento delle
concessioni39.
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Nell'ultima occasione in cui ha dovuto
esprimersi su di una bozza del decreto attuativo, il Consiglio di
Stato, non condividendo le soluzioni proposte nello schema di
provvedimento (che erano ancora rigidamente allineate alla procedure
ex art. 37 del Codice della Navigazione e del suo regolamento
attuativo), ha dichiarato che “non può accettarsi
che tutta la procedura continui a prendere le mosse dall'istanza
dello stesso soggetto interessato al rilascio della concessione
demaniale (o al rinnovo della stessa, come è il caso tipico),
concedendo agli altri soggetti solo la possibilità, in un
termine che può andare da trenta a novanta giorni, di
presentare osservazioni o eventuali domande concorrenti [ ...] Non
risulta, cioè, accettabile che, invece di assecondare le
nuove linee strategiche nazionali di pianificazione e programmazione
del ruolo dei singoli porti, non più considerati entità
a sé, la procedura di assegnazione della concessione
dell'area o della singola banchina muova esclusivamente dall'istanza
dell'interessato, senza un atto di programmazione a monte che sfoci
poi in un bando ed in una, seppur peculiare, procedura di gara ad
evidenza pubblica per la concessione del bene, dove la valutazione
strategica non sia spostata al momento successivo della verifica di
coerenza dell'istanza presentata per le concessioni di più
lunga durata, e delle eventuali istanze concorrenti, con l'atto di
pianificazione nazionale.”40. A questa
posizione del Consiglio di Stato in sede consultiva si sono poi
aggiunti gli interventi del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti41 e dell'Autorità di Regolazione dei
Trasporti (ART)42, che vanno nella direzione di aumentare
l'efficienza, la trasparenza e la non discriminatorietà delle
procedure.
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Tutto ciò considerato, 1'Autorità
ritiene necessario un intervento in via normativa al fine di
giungere a una modalità di assegnazione delle concessioni
portuali che limiti l'attuale eccessiva discrezionalità delle
autorità competenti in merito alle modalità di
rilascio/rinnovo delle concessioni e che garantisca i partecipanti
sul rispetto dei principi comunitari di trasparenza, pubblicità
e non discriminazione43.
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Pur nella consapevolezza delle specificità
che caratterizzano il settore portuale - che non consentono
un'agevole e immediata trasposizione delle procedure di selezione
previste dal Codice dei contratti pubblici per l'affidamento delle
concessioni portuali - si ritiene in ogni caso necessario prevedere
forme di affidamento che consentano, nel rispetto delle best
practice di settore, alle Autorità di Sistema Portuale,
in qualità di soggetti deputati ad individuare le esigenze di
sviluppo delle aree portuali, di mettere in competizione tra loro
domande concorrenti allo sviluppo di determinate aree e beni
demaniali e di valutarle sulla base di parametri tecnici, economici
e finanziari oggettivi e conoscibili ex ante. Al tempo
stesso, si ritiene che andrebbe rafforzato lo strumento della revoca
delle concessioni ove gli affidatari non rispettino le condizioni
definite nel contratto di affidamento, al fine di stimolare
l'efficienza dei concessionari e incrementare la contendibilità
dei beni.
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L'Autorità auspica una
riformulazione dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
nel senso di individuare criteri certi, chiari, trasparenti e non
discriminatori per il rilascio delle concessioni demaniali
portuali, nonché per la definizione della loro durata e
delle modalità di revoca. |
- In coerenza con la richiesta di prevedere
criteri più competitivi per il processo di affidamento delle
concessioni portuali in ambito demaniale, si ritiene opportuno un
intervento sull'art. 18, comma 7, della legge n. 84/1994. La norma -
che stabilisce che un medesimo soggetto non possa essere titolare di
due o più concessioni demaniali concernenti la medesima
tipologia di attività economica all'interno dello stesso
porto44 - era nata con finalità antimonopolistiche
in un contesto di mercato (che oggi appare superato in diversi casi)
in cui ciascun porto rappresentava un distinto mercato rilevante. In
tale contesto, si riteneva necessario vietare il cumulo di più
concessioni in capo al medesimo soggetto al fine di contrastare
situazioni di potere di mercato eccessivo che potevano risultare
dannose per l'utenza portuale.
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La continua evoluzione del settore portuale ha
mutato - in particolare per alcune attività che si svolgono
negli scali di maggiore dimensione, come ad esempio i servizi di
terminal container45 - il perimetro competitivo in
cui si confrontano gli operatori portuali, che devono essere sempre
più efficienti e adeguati alle caratteristiche della domanda
rappresentata, lato mare, dai grandi gruppi armatoriali globali e,
lato terra, dagli spedizionieri, dalle agenzie marittime e dagli
operatori di logistica su terra. Nell'attività consistente
nell'intercettare i grandi flussi del commercio globale, possono
essere tra loro sostituibili porti situati anche a distanze
notevoli, superiori ai 200-300 km46.
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In questo contesto, quanto meno per i porti
nazionali di dimensione maggiore47, l'attuale divieto
normativo di cui all'art. 18, comma 7 della legge 84/1994 può
rappresentare un ostacolo allo sviluppo e alla competizione con i
porti di altri paesi limitrofi che si affacciano sul Mediterraneo,
oltre che limitare la possibilità di realizzare progetti di
crescita degli operatori, volti al raggiungimento di economie di
scala, propedeutica al confronto con operatori del trasporto sempre
più grandi e globalizzati.
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Al tempo stesso, la nonna di cui all'art. 18
comma 7 potrebbe conservare la propria funzione antimonopolistica in
porti di più ridotte dimensioni e con riferimento ad attività
svolte su beni demaniali in concessione che ancora conservano una
dimensione competitiva limitata al singolo porto (si pensi alla
distribuzione di carburanti per la navigazione da diporto o, in
alcuni contesti molto piccoli, al bunker per le navi).
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L'Autorità propone, in
un'ottica di sviluppo e crescita del settore portuale, che il
comma 7 dell'art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sia
riformulato, prevedendo un'applicazione del divieto di cumulo di
concessioni per la medesima attività solo per i porti di
ridotte dimensioni, al cui interno è più facile che
si creino situazioni di potere di mercato, e/o per quelle
tipologie di attività che prevedono dinamiche
concorrenziali limitate al singolo porto. |
- Limitazioni all'attività di
autoproduzione nelle operazioni portuali
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Un'altra questione di rilievo nel settore
portuale, suscettibile di impattare sulla competitività dello
stesso, è relativa alle recenti limitazioni all'attività
di autoproduzione derivante dall'adozione del comma 4 bis all'art.
16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'art. 199 bis
del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con legge 17 luglio
2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Al riguardo l'Autorità ha recentemente avuto modo di
rappresentare che l'introduzione del citato comma 4 bis -
nella misura in cui prevede che l'attività di autoproduzione
delle operazioni e dei servizi portuali possa essere svolta solo in
caso in cui non vi siano le necessarie attrezzature o maestranze nel
porto di attracco - riduca drasticamente la possibilità per i
vettori marittimi di ricorrere all'autoproduzione delle operazioni
portuali (che diventa ipotesi meramente residuale)48.
Peraltro, il ricorso all'autoproduzione è subordinato al
possesso di vari requisiti, tra i quali la disponibilità di
personale idoneo del vettore marittimo, aggiuntivo rispetto
all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave,
nonché dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali
operazioni. Ad avviso dell'Autorità, il ricorso
all'auto-produzione può essere un elemento importante per
contenere l'eventuale potere di mercato delle compagnie portuali e
stimolare l'efficienza nella fornitura dei servizi portuali.
Inoltre, la norma in questione appare suscettibile di ridurre la
competitività dei porti italiani rispetto ai porti limitrofi
di altri Stati membri, potendo penalizzare il settore portuale
laddove incida sulla scelta dei vettori marittimi di non attraccare
nei porti italiani, non potendo ivi svolgere in autoproduzione le
operazioni portuali.
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L'Autorità, al fine di
valorizzare il vincolo competitivo esercitabile
dall'autoproduzione, propone l'abrogazione della norma di cui al
comma 4 bis dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, onde
rafforzare le dinamiche competitive e di mercato nell'esercizio
delle attività portuali, al fine di accrescere
l'attrattività, anche internazionale, del comparto portuale
in Italia. |
- 34 “Fino ad un recente
passato, la scelta del porto da parte dell'utenza (armatori,
operatori portuali e spedizionieri) dipendeva in prevalenza dal
fattore geografico. Il generale miglioramento delle infrastrutture
retroportuali [...] ha progressivamente ridotto l'importanza del
fattore localizzativo rispetto ad altre caratteristiche [...].
L'attuale competizione vede identificati porti per bacino di
influenza [N.d.r. catchment area], sempre meno determinato dalla
vicinanza o prossimità geografica, mentre assumo maggiore
importanza altri fattori facenti capo al paradigma economico
ispirato al concetto di catena del valore”. Si veda, Autorità
di Regolazione dei Trasporti - Relazione AIR, allegata alla delibera
n. 40/2017.
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- 35 Cfr. provv. C12225
- Terminal Investment Ltd/CSG Italia-Gate del 17 luglio 2019, in
Boll. 31/2019 e provv. C12255 -
Marinvest-Gruppo Messina/Ignazio Messina & C.-Ro-Ro Italia del
25 settembre 2019, in Boll. 42/2019
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- 36 La legge n. 84/1994 è
stata di recente interessata da una profonda revisione, combinatasi
alla necessità di verificare alcuni parametri interpretativi
a valle di importanti atti e sentenze di matrice UE. In particolare,
la legge 28 gennaio 1994, n. 84, è stata oggetto di riforma a
mezzo del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, e, da ultimo, del d.lgs. 13
dicembre 2017, n. 232. Obiettivo principale degli interventi
normativi occorsi negli ultimi anni è stato il superamento
della frammentazione operativa del sistema portuale nazionale: ciò
al fine di aumentare l'efficienza e competitività del c.d.
sistema-mare nazionale per adeguarsi alle nuove dinamiche
internazionali dei commerci e circuiti marittimi, sviluppando sia le
attività all'interno delle aree demaniali che quelle
afferenti ai porti, in particolare la filiera logistica. Nello
specifico, la riorganizzazione operativa ha previsto il passaggio da
24 Autorità Portuali competenti su 43 porti a 15 Autorità
di Sistema Portuale (ASP). In questa prospettiva, le nuove ASP
rappresentano centri decisionali strategici, in grado di operare in
un sistema integrato su base nazionale e, per quanto qui più
interessa, risultano essere gli enti direttamente competenti
all'assentimento di concessioni in ambito portuale.
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- 37 Cfr. i Pareri n. 95/1998
n. 20/2001 e, da ultimo, n. 1505/2016.
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- 38 Cfr. Segnalazione AS1550
- Concessioni e criticità concorrenziali del 12 dicembre
2018, in Boll. 48/2018.
39 Cfr.
Segnalazione AS1457 - Rilascio concessione
demaniale marittima nel porto di Livorno per Terminal Multipurpose,
dell'8 novembre 2017, in Boll. 49/2017 in cui si affermava che
“[...] in tutti i casi di concorso di domande di concessione
demaniale marittima, [...] l'Autorità preposta dovrebbe -
prima di avviare il procedimento di comparazione - stabilire e
rendere noti i criteri tecnici ed economici (con indicazione del
relativo punteggio) di aggiudicazione sulla cui base procedere alla
valutazione ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione,
assegnando alle parti un termine congruo per il deposito di tutta la
documentazione ai sensi dell'art.18 della legge n. 84/94”; si
veda altresì Segnalazione AS1235 -
Autorità portuale di Genova. Procedura di assegnazione bacini
di carenaggio, 28 ottobre 2015, in Boll. 45/2015.-
- 40 Cfr. Consiglio di Stato,
Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 1505/2016.
-
- 41 MIT, Concessioni di aree
demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di Autorità
di sistema portuale, DGVPTM/DIV.2/PS, 5 febbraio 2018. Nella
circolare ministeriale è stato fatto specificamente presente
che la valutazione della migliore offerta in caso di istanze
concorrenti va effettuata da parte dell'autorità competente
sulla base di alcuni parametri di valutazione predeterminati, volti
in primo luogo a stimolare un'efficiente organicità dello
sviluppo di portualità e logistica.
-
- 42 Cfr. Delibera n. 57/2018
del 30 maggio 2018, “Approvazione di metodologie e criteri per
garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture
portuali. Prime misure di regolazione”. Tale delibera, che si
mostra in coerente continuità con le raccomandazioni espresse
dal Consiglio di Stato circa la necessità di riconoscere un
ruolo attivo a tutti i soggetti eventualmente interessati dalla
procedura di concessione, ha provveduto a definire le modalità
di assegnazione delle concessioni nella maniera meglio rispondente a
criteri di efficienza, trasparenza e non discriminazione delle
procedure.
-
- 43 Al riguardo il citato
parere del Consiglio di Stato n. 1505/2016 è chiaro
nell'affermare che anche nei casi di concessione di beni demaniali
(o comunque nei casi esplicitamente esclusi dall'ambito del Codice
dei Contratti Pubblici) “,non possono, parimenti, che
richiamarsi i principi già in più occasioni espressi
dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui i
principi di derivazione comunitaria a tutela della concorrenza
(imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, non
discriminazione) sono applicabili anche alle concessioni di beni
pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del
diritto di insistenza. L'indifferenza comunitaria al nomen della
fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini
pubblicistici o privatistici, fa sì che la sottoposizione ai
principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella
circostanza che con la concessione di area demaniale marittima venga
fornita un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato,
tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati
principi di trasparenza e non discriminazione (da ultimo, Cons.
Stato, VI, 7 marzo 2016, n. 889)”.
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- 44 Cfr. art. 18, comma 7,
legge n. 84/1994
-
- 45 I servizi di terminal
container sono erogati dai c.d. terminalisti, imprese che hanno in
concessione aree o banchine portuali per effettuare le operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci
oggetto del trasporto su nave. Si veda, Autorità di
Regolazione dei Trasporti - Analisi d'Impatto della Regolazione,
allegato alla delibera n. 40/2017, avente a oggetto “Metodologie
e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle
infrastrutture portuali”.
-
- 46 Cfr. C12225
Terminal Investment Ltd/CSM Italia-Gate, in Boll. 31/2019, dove si
chiarisce che “Sotto il profilo geografico, secondo la prassi
consolidata della Commissione europea e dell'Autorità, il
mercato rilevante geografico dei servizi di movimentazione merci
tramite container è determinato in base alle cosiddette 'aree
di attrattività''o catchment area', ciascuna delle quali
rappresenta l'ambito che il terminal container generalmente serve”.
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- 47 Ci sono varie modalità
per distinguere i porti sulla base della loro dimensione. Sulla base
di dati Assoporti è possibile ad esempio individuare i 15
porti nazionali che nel 2018 hanno movimentato circa i175% del
totale delle merci (rinfuse liquide, rinfuse solide, container,
Ro/Ro, altre merci). Si tratta dei porti di Trieste, Genova,
Livorno, Cagliari Sarroch, Gioia Tauro, Ravenna, Venezia,
Messina-Milazzo, Augusta, Napoli, Taranto, La Spezia, Savona-Vado,
Salerno, Ancona-Falconara.
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- 48 Segnalazione AS1708
- Decreto rilancio - modifiche all'art. 16 comma 4-bis della legge
84/1994 in materia portuale, del 27 ottobre 2020, in Boll. 45/2020.
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