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22 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 01.27 GMT+1



3 aprile 2008

Bruxelles invia pareri motivati in materia di trasporto marittimo a Italia, Estonia, Finlandia e Spagna

Deferimento di Italia, Grecia, Lussemburgo e Portogallo alla Corte di Giustizia per violazione della normativa sociale europea nel campo dell'autotrasporto

Oggi la Commissione Europea ha inviato un parere motivato - ultima fase della procedura prima della denuncia alla Corte di giustizia - all'Estonia e all'Italia per non aver ottemperato all'obbligo di adottare norme nazionali in materia di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati ai marittimi dagli Stati membri. Bruxelles ha deciso di procedere nei confronti di Estonia e Italia per non avere recepito integralmente nel diritto nazionale la direttiva 45 adottata nel 2005 che riguarda il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Estonia e Italia avrebbero dovuto recepire la direttiva entro lo scorso 20 ottobre.

La Commissione Europea ha inviato all'Italia un altro parere motivato per non avere adeguatamente recepito integralmente nel diritto nazionale e applicato la legislazione sul controllo dello Stato di approdo (direttiva 21 del 1995 successivamente modificata anche a seguito del naufragio della petroliera Erika). Tale direttiva ha lo scopo di ridurre la presenza nelle acque comunitarie di navi al di sotto delle norme, promuovendo l'applicazione della legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza marittima, fissando criteri comuni per il controllo delle navi negli Stati di approdo e armonizzando le procedure di ispezione e fermo.

Sempre in materia di trasporto marittimo, la Commissione Europea ha inviato alla Finlandia un parere motivato riguardante le normative nazionali finlandesi che obbligano gli armatori stranieri ad avere in Finlandia un rappresentante approvato dalle autorità doganali. Tale rappresentante e l'armatore sono congiuntamente e individualmente responsabili dei pagamenti delle tariffe di pilotaggio relative al transito delle navi nelle vie navigabili, in particolare quelle di accesso ai porti. Tali disposizioni - ha rilevato Bruxelles - costringono gli armatori stranieri a sopportare oneri aggiuntivi ed è quindi per loro più difficile offrire servizi concorrenziali rispetto agli armatori finlandesi.

Inoltre la Commissione ha indirizzato un parere motivato alla Spagna per aver inserito nella normativa nazionale disposizioni che determinano discriminazioni nell'applicazione dei diritti portuali. Secondo Bruxelles, le tasse portuali applicate alle navi che approdano alle Canarie e alle Baleari oppure a Ceuta e Melilla sono inferiori rispetto a quelle applicate ai traffici tra porti della Spagna continentale o con altre destinazioni nella Comunità europea. Inoltre la legislazione spagnola prevede che la tassazione applicata al traffico operato tra i porti della Spagna e quelli di nazioni terze non possa essere oggetto di alcuna agevolazione e risulta quindi superiore rispetto a quella relativa al traffico tra i porti spagnoli e quelli comunitari.

Le ultime decisioni odierne della Commissione in materia di trasporto riguardano il deferimento alla Corte di Giustizia di Italia, Grecia, Lussemburgo e Portogallo per violazione della normativa sociale dell'UE nel campo dell'autotrasporto. I quattro Stati comunitari hanno omesso di comunicare i rispettivi provvedimenti nazionali che danno attuazione alla direttiva 22 del 2006 relativa alla normativa sociale europea nell'ambito dei trasporti su strada. Il termine ultimo per il recepimento della direttiva scadeva il 1° aprile 2007.
La direttiva dispone che il numero dei controlli che ciascuno Stato membro organizza per garantire l'osservanza delle disposizioni in materia sociale (tempi di guida e periodi di riposo) debbano aumentare gradualmente dall'attuale 1% dei giorni di lavoro effettivo al 2% nel 2008 e al 3% nel 2010. Un ulteriore requisito prescritto dalla direttiva consiste nell'organizzazione, almeno sei volte l'anno, di controlli concertati da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato; la direttiva prescrive inoltre un coordinamento e una cooperazione migliori tra le autorità preposte ai controlli, l'organizzazione di programmi di formazione comuni, livelli standard di strumentazione e, inoltre, lo sviluppo di sistemi elettronici per lo scambio di informazioni.

ITAL-PRO-RA.MAR.
Fortune International Trasport
Autorità Portuale di Taranto



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