
|

|
|
3 giugno 2008
|
|
- La Corte di giustizia europea ha confermato la validità
della direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi
-
- Respinto il ricorso presentato da alcune organizzazioni del
trasporto marittimo capeggiate dall'Intertanko
-
- Oggi la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso
relativo all'attuazione nel Regno Unito della direttiva relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
conseguenti sanzioni (direttiva n. 35 del 2005) presentato alla High
Court of Justice (England & Wales) da alcune organizzazioni del
settore del trasporto marittimo capeggiate dall'International
Association of Independent Tanker Owners (Intertanko).
-
- Tale direttiva - ha stabilito la Corte - rimane valida e la
validità di talune disposizioni della normativa europea, che
stabilisce un regime di responsabilità per gli scarichi
accidentali, non può essere valutata né alla luce
della la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
(convenzione di Montego Bay) né alla luce della convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle
navi (convenzione Marpol).
-
- Nel ricorso le organizzazioni del trasporto marittimo, invece,
sostengono che due disposizioni della direttiva non rispettano,
sotto diversi profili, le due convenzioni internazionali, in quanto
tali disposizioni istituiscono un regime di responsabilità
più restrittivo per gli scarichi accidentali.
-
- Nella sentenza la Corte di giustizia ha ricordato che le
istituzioni comunitarie sono vincolate dagli accordi internazionali
conclusi dalla Comunità, che prevalgono sugli atti di diritto
comunitario e che, di conseguenza, l'inosservanza delle norme
internazionali può incidere, in particolare, sulla validità
di una direttiva. Inoltre la Corte ha elencato le condizioni in
presenza delle quali è autorizzata a verificare la validità
di una disposizione comunitaria rispetto a un trattato
internazionale: da una parte è necessario che la Comunità
sia vincolata da quest'ultimo e, dall'altra, che la natura e la
struttura di tale trattato non ostino, segnatamente, all'esame della
validità da parte della Corte.
-
- Per quanto riguarda la convenzione Marpol, la Corte ha rilevato
che la Comunità non ne è parte contraente. La sola
circostanza che la direttiva incorpori talune norme contenute nel
testo internazionale non è sufficiente, di per sé,
affinché la Corte possa sindacare la legittimità di
tale direttiva alla luce della convenzione.
-
- Quanto alla convenzione di Montego Bay, essa è stata
sottoscritta e approvata con una decisione comunitaria, il che
implica - ha spiegato la Corte - che è vincolante per la
Comunità. Tuttavia, tale convenzione non stabilisce
disposizioni destinate ad applicarsi direttamente ed immediatamente
ai singoli. Essa non conferisce a questi ultimi diritti e libertà
che possano essere invocati nei confronti degli Stati,
indipendentemente dal comportamento dello Stato di bandiera della
nave. Di conseguenza, la natura e la struttura di tale convenzione
non consentono alla Corte di valutare la validità di un atto
comunitario alla luce di quest'ultima.
|
|
- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
|