- Matteoli: sono contrario alla soppressione delle Autorità
Portuali
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- Dopo la conversione del decreto verrà stilato l'elenco
degli enti da sopprimere e il ministro ritiene che le Autorità
Portuali non saranno riguardate dal provvedimento
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- Oggi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero
Matteoli, replicando al capogruppo del Pd nella commissione
Trasporti della Camera, Michele Meta, si è dichiarato
contrario alla soppressione delle Autorità Portuali con meno
di 50 dipendenti.
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- Oggetto del contendere è il decreto legge 112/2008, che
all'articolo 26 “Taglia-enti” prevede la soppressione di
alcuni enti pubblici con una dotazione organica inferiore alle 50
unità. Matteoli ha spiegato che, dopo la conversione del
decreto, verrà stilato l'elenco degli enti da sopprimere ed
ha precisato di ritenere che le Autorità Portuali non saranno
riguardate dal provvedimento.
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- Intanto Filt-Fit e Uilt hanno chiesto un incontro urgente con il
governo per discutere del decreto che - secondo i sindacati -
cancellerebbe 17 Autorità Portuali.
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- Il testo dell'art. 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
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Art. 26. Taglia-enti
- 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma
636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti
di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli
confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi
entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e
di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad
organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella
materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite
all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono
trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in
ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da
sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri,
le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza
primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che
risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
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- 2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici
non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al
comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati
individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro
conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere
dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero
vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati,
corredato da una situazione contabile, e' disposta la destinazione
delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti
soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del
Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma
128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento
si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità
collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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- 3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono
aggiunti, in fine, i seguenti enti:
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«Ente italiano montagna
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Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
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Istituto agronomico per l'oltremare».
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- 4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa».
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- 5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n.
165, le parole «e il Ministro per dell'Economia e delle
Finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione
normativa».
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