- La Commissione Europea proroga di altri tre anni le norme
sugli aiuti di Stato alla cantieristica
-
- La scadenza è stata fissata il 31 dicembre 2011
-
- La Commissione Europea ha prorogato di altri tre anni le attuali
norme sugli aiuti di Stato alla costruzione navale, spostandone la
scadenza dal 31 dicembre 2008 - fissata nel 2006 (inforMARE
del 25 ottobre 2006) - al 31 dicembre 2011.
-
«La Commissione - ha spiegato Bruxelles - ha concluso che
tale regime, che è in vigore dal 1° gennaio 2004
(inforMARE
del 26 novembre 2003,
ndr), è stato applicato senza alcun problema e che non
deve essere riesaminato in questa fase». «Il principio
base del regime - ha ricordato la Commissione - è che le
norme che disciplinano gli aiuti di Stato orizzontali si applicano
alla costruzione navale ad eccezione del caso in cui vengano
applicate disposizioni specifiche che riflettono le particolarità
del settore e del mercato della costruzione navale. Le disposizioni
specifiche contenute nel regime riguardano gli aiuti a finalità
regionale, gli aiuti al fine del fermo dell'attività, i
crediti all'esportazione, gli aiuti allo sviluppo, gli aiuti
all'occupazione e gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo ed
all'innovazione. Le norme del regime riguardanti gli aiuti
all'innovazione sono specifiche per l'industria della costruzione
navale e sinora hanno avuto un'applicazione limitata».-
- «I cantieri navali dell'Unione Europea - ha detto il
commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes - hanno bisogno
di innovarsi e le norme sugli aiuti all'innovazione del regime sugli
aiuti di Stato alla cantieristica sono stati concepiti per
incoraggiare questa innovazione. Sono felice di constatare che
l'applicazione di queste norme sta aumentando. Tuttavia dobbiamo
acquisire una maggiore esperienza sulla loro applicazione prima di
trarre conclusioni sulla necessità di mantenere norme
settoriali specifiche».
-
- Disciplina degli
aiuti di Stato alla costruzione navale
Gazzetta
ufficiale n. C 317 del 30/12/2003-
- 1. INTRODUZIONE
-
- 1. Fin dai primi anni 70, gli aiuti di
Stato alla costruzione navale sono stati oggetto di una serie di
regimi comunitari specifici. I regimi applicabili alla costruzione
navale prevedevano disposizioni ora più severe ora più
flessibili rispetto ai settori industriali non sottoposti a norme
specifiche. La presente disciplina stabilisce nuove norme per la
valutazione degli aiuti di Stato alla costruzione navale una volta
che il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998
relativo agli aiuti alla costruzione navale sarà giunto a
scadenza il 31 dicembre 2003(1).
-
- 2. La presente disciplina intende, per
quanto possibile, eliminare le differenze tra le norme applicabili
alla costruzione navale e quelle applicabili ad altri settori
industriali, al fine di semplificare e rendere più
trasparente la politica della Commissione in questo settore,
estendendo alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di
carattere generale.
-
- 3. La Commissione riconosce tuttavia che
alcuni fattori specifici al settore della costruzione navale
dovrebbero essere presi in considerazione nella politica di
controllo degli aiuti di Stato della Commissione. Tali fattori
includono:
-
- la sovraccapacità, il basso livello
dei prezzi e la distorsione degli scambi commerciali nel mercato
mondiale della costruzione navale;
- la natura delle navi, quali beni
strumentali di considerevoli dimensioni, che accentua il potenziale
rischio che i meccanismi di credito finanziati dallo Stato
distorcano la concorrenza;
- il fatto che le discipline
dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sulle pratiche
commerciali sleali siano difficilmente applicabili al settore della
costruzione navale;
- l'esistenza di accordi con
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE)
nel settore della costruzione navale, in particolare l'Accordo OCSE
del 1998 relativo a "Guidelines for Officially Supported Export
Credits" e il correlato "Sector Understanding on Export
Credits for Ships", che si applicano nella Comunità a
norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre
2000, che modifica la decisione del 4 aprile 1978 relativa
all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti
all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno - Accordo
relativo all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di
crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno(2).
- 4. La Commissione prende atto dei lavori
attualmente in corso in ambito OCSE, finalizzati alla sostituzione
dell'accordo del 1994 sulle normali condizioni di concorrenza
nell'industria della costruzione e della riparazione navale(3), non
entrato in vigore. La presente disciplina non intende minimamente
pregiudicare l'esito di tali lavori e potrebbe essere rivista alla
luce di un accordo concluso in ambito OCSE.
-
- 5. In considerazione delle citate
peculiarità, oltre alla semplificazione delle norme
applicabili, la presente disciplina è diretta a:
-
- promuovere una maggiore efficienza e
competitività dei cantieri navali comunitari, in particolare
tramite la promozione dell'innovazione;
- facilitare la riduzione delle capacità
economicamente insostenibili, se del caso, e
- rispettare gli obblighi internazionali
applicabili nel settore dei crediti all'esportazione e di aiuto allo
sviluppo.
- 6. Per raggiungere tali obiettivi, la
presente disciplina prevede misure specifiche con riguardo agli
aiuti all'innovazione, agli aiuti per la chiusura, ai crediti
all'esportazione, agli aiuti allo sviluppo e agli aiuti regionali.
-
- 7. Il settore della costruzione navale
presenta alcune caratteristiche che lo rendono unico e lo
distinguono dagli altri, si pensi alle serie di breve produzione,
alle dimensioni, al valore e alla complessità delle unità
prodotte e al fatto che le navi prototipo sono successivamente
utilizzate commercialmente. Il settore navale è di
conseguenza l'unico settore ammissibile agli aiuti all'innovazione.
Gli aiuti agli investimenti per l'innovazione sono stati introdotti
con il regolamento (CE) n. 1540/98 e sono autorizzati soltanto in
casi debitamente giustificati, come incentivo a favore di progetti
che comportano rischi tecnologici. L'attuazione di questa
disposizione non è stata tuttavia soddisfacente. Si ritiene
che, data la peculiarità del settore, si giustifichi il
mantenimento di aiuti all'innovazione per esso specifici. Con la
presente disciplina si intende pertanto migliorare il sostegno
all'innovazione tenendo conto in particolare delle difficoltà
legate all'applicazione delle norme esistenti.
-
- 8. La Commissione può ritenere
compatibili con il mercato comune gli aiuti alla costruzione navale,
alla riparazione navale e alla trasformazione navale, soltanto se si
conformano alle disposizioni della presente disciplina.
-
- 9. La presente disciplina non pregiudica
le misure temporanee adottate in forza del regolamento (CE) n.
1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo ad un
meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale(4).
-
- 2. DEFINIZIONI
-
- 10. Ai fini della presente disciplina, si
intende per:
-
- "costruzione navale", la
costruzione, nella Comunità, di navi d'alto mare a
propulsione autonoma;
- "riparazione navale", la
riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi d'alto
mare a propulsione autonoma;
- "trasformazione navale", la
trasformazione, nella Comunità, di navi d'alto mare a
propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori
eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello
scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per
l'accoglienza dei passeggeri;
- "navi commerciali d'alto mare a
propulsione autonoma":
- le navi per il trasporto di passeggeri e/o
di merci di almeno 100 tsl;
- le navi adibite all'esecuzione di servizi
specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100
tsl;
- i rimorchiatori con una potenza non
inferiore a 365 kW;
- i pescherecci di almeno 100 tsl
relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo
se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia
di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e
all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a
qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi,
nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali
nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- gli scafi non ancora terminati delle navi
di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere
spostati.
- Per "nave d'alto mare a propulsione
autonoma" si intende una nave che per il suo sistema permanente
di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della
navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi
militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità
strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo
utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre
imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di
modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti
su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le
misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali
installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore
dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con
le norme sugli aiuti di Stato;
- "entità collegata": una
persona fisica o giuridica che:
- possiede o controlla un'impresa attività
di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero
- è posseduta o controllata da
un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione
o riparazione navale, direttamente o indirettamente, attraverso la
partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra
forma.
Si presume che esista il controllo quando una persona
o un'impresa che svolge attività di costruzione,
trasformazione o riparazione navale possiede o controlla una
partecipazione superiore al 25 % in un'altra impresa o viceversa;
- "aiuti": gli aiuti di Stato ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istitutisce le
Comunità europee. Tale nozione comprende in particolare
misure quali meccanismi di credito, garanzie e agevolazioni fiscali.
- 3. DISPOSIZIONI APPLICABILI
-
- 3.1. Campo di applicazione
-
- 11. Gli aiuti alla costruzione navale
comprendono gli aiuti concessi, in modo diretto o indiretto, a un
cantiere navale, a un'entità collegata, a un armatore o a un
terzo, per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di
navi.
-
- 3.2. Applicazione delle disposizioni
orizzontali
-
- 12. Il principio generale è che gli
aiuti alla costruzione navale possono essere concessi a norma degli
articoli 87 e 88 del trattato nonché di tutti gli atti
normativi e delle misure adottate su questa base, ivi comprese le
seguenti disposizioni:
-
- Regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di
applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(5);
- Regolamento (CE) n. 68/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla
formazione(6);
- Regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis")(7);
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese(8);
- Regolamento (CE) n. 1177/2002;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà(9);
- Disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato per la tutela dell'ambiente(10); e
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di
stato alla ricerca e sviluppo(11).
- 3.3. Disposizioni specifiche
-
- 13. Al principio generale enunciato nella
sezione 3.2 sono ammesse le seguenti eccezioni, giustificate dai
fattori specifici descritti nella sezione 1.
-
- 3.3.1. Aiuti alla ricerca, allo
sviluppo e all'innovazione
-
- 14. Gli aiuti destinati a coprire le spese
sostenute dalle imprese di costruzione, riparazione o trasformazione
di navi per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere
considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle
norme stabilite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo o da qualsiasi atto che la sostituisca.
-
- 15. Gli aiuti all'innovazione concessi ai
cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione
navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune
fino ad un'intensità massima del 20 % lordo, purché:
-
- siano connessi all'applicazione
industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti
o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati
rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunità, e
che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
- siano limitati al sostegno delle spese
d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo
direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del
progetto. In via eccezionale, possono essere ammissibili in misura
limitata all'importo minimo necessario i costi di produzione
aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione
tecnologica.
- 3.3.2. Aiuti per la chiusura
-
- 16. Gli aiuti destinati a coprire i costi
normali che derivano dalla chiusura parziale o totale di cantieri di
costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere
considerati compatibili con il mercato comune purché le
riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano
effettive ed irreversibili.
-
- 17. I costi ammissibili a beneficiare
degli aiuti di cui al paragrafo 4 sono:
-
- le indennità versate ai lavoratori
licenziati o prepensionati,
- le spese relative ai servizi di consulenza
per lavoratori licenziati o che stanno per essere licenziati e
quelli prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri
per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri stessi
e le cui attività non concernono principalmente la
costruzione navale,
- le indennità corrisposte ai
lavoratori per la riqualificazione professionale,
- le spese sostenute per riconvertire il
cantiere, i fabbricati, gli impianti e le infrastrutture verso usi
diversi dalla costruzione navale.
- 18. Inoltre, nel caso in cui un cantiere
cessi totalmente ogni attività di costruzione, riparazione e
trasformazione navale, anche le seguenti misure possono essere
considerate compatibili con il mercato comune:
-
- aiuti di importo non superiore al più
elevato dei due valori seguenti, stabiliti da una perizia di
consulenti indipendenti: il valore contabile residuo degli impianti
o gli utili di esercizio scontati, ottenibili in un periodo
triennale (con detrazione dei benefici che l'impresa ricava dalla
chiusura degli impianti);
- aiuti quali prestiti o garanzie su
prestiti per il capitale di esercizio necessario al completamento di
lavori in corso, a condizione che siano limitati al minimo
indispensabile e che sia già stata eseguita una parte
significativa dei lavori.
- 19. Le imprese destinatarie di un aiuto
per la chiusura parziale non devono avere beneficiato di aiuti al
salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi 10 anni. Se sono
trascorsi meno di dieci anni dalla concessione di siffatti aiuti la
Commissione autorizzerà un aiuto per la chiusura parziale
soltanto in circostanze eccezionali e imprevedibili di cui l'impresa
non sia responsabile.
-
- 20. L'importo e l'intensità
dell'aiuto devono essere giustificati dall'entità delle
chiusure in questione, in considerazione dei problemi strutturali
della regione interessata e, nel caso di una riconversione verso
altre attività industriali, della legislazione e delle norme
comunitarie applicabili a queste nuove attività.
-
- 21. Per garantire l'irreversibilità
delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro
interessato deve assicurare che gli impianti di costruzione navale
restino chiusi per un periodo non inferiore a dieci anni.
-
- 3.3.3. Aiuti a favore dell'occupazione
-
- 22. Gli aiuti a favore della creazione di
posti di lavoro e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati o
disabili o gli aiuti volti a coprire i costi supplementari legati
all'assunzione di lavoratori disabili nei cantieri di costruzione,
riparazione o trasformazione navale possono essere considerati
compatibili con il mercato comune se sono conformi alle norme del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre
2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione(12).
-
- 3.3.4. Crediti all'esportazione
-
- 23. Gli aiuti alla costruzione navale
sotto forma di meccanismi di credito finanziati dallo Stato,
concessi a un armatore o a un terzo per la costruzione, la
riparazione e la trasformazione di navi, possono essere considerati
compatibili con il mercato comune se conformi alle disposizioni
dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti
all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e a quelle
dell'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o
di qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi.
-
- 3.3.5. Aiuto allo sviluppo
-
- 24. Gli aiuti alla costruzione e alla
trasformazione navale concessi sotto forma di aiuti allo sviluppo a
un paese in via di sviluppo possono essere considerati compatibili
con il mercato comune se sono conformi alle pertinenti disposizioni
dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti
all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e del
correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione o ad ogni
disposizione successivamente inserita in tale accordo o che
sostituisce l'accordo stesso.
-
- 25. La Commissione verificherà la
specifica componente di "sviluppo" dell'aiuto previsto e
che l'aiuto sia necessario e rientri nel campo d'applicazione
dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti
all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e del
correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione o ad ogni
disposizione successivamente inserita in tale accordo o che
sostituisce l'accordo stesso. L'offerta di aiuto allo sviluppo deve
essere aperta ai progetti presentati da diversi cantieri navali. Per
le procedure di aggiudicazione si osservano, in quanto applicabili,
le norme comunitarie in materia di pubblici appalti.
-
- 3.3.6. Aiuti regionali
-
- 26. Gli aiuti regionali alla costruzione,
riparazione o trasformazione navale possono essere considerati
compatibili con il mercato comune solo se ricorrono le seguenti
condizioni:
-
- gli aiuti sono erogati per investimenti
volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che
sussistano connessioni con la ristrutturazione finanziaria degli
stessi, allo scopo di aumentare la produttività degli
impianti esistenti;
- nelle regioni di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a) del trattato rientranti nella carta degli
aiuti regionali approvata dalla Commissione per ciascuno Stato
membro, l'intensità dell'aiuto non supera il 22,5 %;
- nelle regioni di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c) del trattato rientranti nella carta degli
aiuti regionali approvata dalla Commissione per ciascuno Stato
membro, l'intensità dell'aiuto non supera il 12,5 % ovvero
l'intensità massima di aiuto applicabile per gli aiuti
regionali, se questo è inferiore;
- gli aiuti si limitano a sostenere le spese
ammissibili come definite negli orientamenti in materia di aiuti di
Stato a finalità regionale.
- 4. OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
-
- 27. Qualsiasi progetto volto alla
concessione di nuovi aiuti alla costruzione, riparazione o
trasformazione navale, nella forma di regime di aiuti o di specifico
aiuto ad hoc che non rientri in un regime autorizzato, è
notificata alla Commissione, a meno che non soddisfi le condizioni
previste in uno dei regolamenti di esenzione di alcune categorie di
aiuti di Stato dall'obbligo di notificazione preliminare.
-
- 5. MONITORAGGIO
-
- 28. Gli Stati membri riferiscono
annualmente alla Commissione sui regimi di aiuto esistenti a norma
del regolamento (CE) n. 659/1999 e relative disposizioni di
attuazione.
-
- 6. CUMULO DEGLI AIUTI DA FONTI DIVERSE
-
- 29. I massimali stabiliti nella presente
disciplina si applicano a prescindere che l'aiuto sia finanziato
interamente o in parte da risorse statali o da risorse comunitarie.
Gli aiuti autorizzati a norma della presente disciplina non possono
essere combinati con altre forme di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato né con altre
forme di finanziamento comunitario se tale cumulo comporta
un'intensità d'aiuto superiore all'intensità
prescritta dalla presente disciplina.
-
- 30. Nel caso di aiuti a finalità
diverse che comportino però gli stessi costi ammissibili, si
applica il massimale più favorevole.
-
- 7. APPLICAZIONE
-
- 31. La presente disciplina è
applicabile dal 1o gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 al più
tardi. Essa può essere oggetto di revisione da parte della
Commissione durante detto periodo, in particolare alla luce degli
obblighi internazionali assunti dalla Comunità.
-
(1) GU L 202 del 18.7.1998,
pag. 1. (2) GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1. Decisione
modificata dalla decisione 2002/634/CE (GU L 206 del 3.8.2002,
pag. 16). (3) GU C 375 del 30.12.1994, pag. 1. (4)
GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1. (4) GU L 172 del
2.7.2002, pag. 1.
(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag.
1.
(6) GU L 10 del 13.1.2001, pag.
20.
(7) GU L 10 del 13.1.2001, pag.
30.
(8) GU L 10 del 13.1.2001, pag.
33.
(9) GU C 288 del 9.10.1999, pag.
2.
(10) GU C 37 del 3.2.2001, pag.
3.
(11) GU C 45 del 17.2.1996, pag.
5.
(12) GU L 337 del 13.12.2002,
pag. 3.
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