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28 settembre 2009
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- Gli autotrasportatori faranno pagare ai committenti le spese
per le soste dei camion nel porto di Genova
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- Accordo delle associazioni di categoria per attuale quella
che definiscono essere «una vera e propria rivoluzione»
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- Le associazioni di categoria dell'autotrasporto Anita,
Ancst/Lega Cooperative, Confartigianato Trasporti, Cna/Fita,
Fai/Conftrasporto e Trasportounito-Fiap hanno siglato un accordo con
il quale stabiliscono che i compensi per le soste dei camion nel
porto di Genova sono a carico dei committenti.
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- Obiettivo dell'intesa, che è già stata comunicata
al presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo -
hanno spiegato - è «di imprimere un cambiamento
radicale al problema ormai cronicizzato dei disservizi del porto
“pagati” dagli autotrasportatori».
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- Le stesse organizzazioni dell'autotrasporto riconoscono come il
principio che stabilisce «il diritto dell'autotrasportatore ad
essere risarcito dal committente in caso di ritardo nelle operazioni
di carico o scarico al porto della merce» costituisca «una
vera e propria rivoluzione» e sancisca «l'affermazione
di un ruolo in porto che raramente l'autotrasporto ha visto
riconosciuto con fatti concreti». Inoltre, «Genova -
hanno sottolineato - potrebbe per altro rappresentare un precedente
difficilmente trascurabile in altre realtà portuali
nazionali».
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- In particolare, l'intesa - che pubblichiamo di seguito - prevede
che sia la committenza a pagare il costo di queste attese per poi
rifarsi sul responsabile, spedizioniere, agente marittimo,
terminalista o armatore che sia. Secondo le associazioni
dell'autotrasporto, questo radicale cambiamento «innescherà
un circolo virtuoso, nel quale tutti verranno coinvolti e che
porterà a migliorare l'operatività in porto».
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- L'intesa fissa in un'ora i normali tempi “per carico,
scarico, operazioni documentali e dogana in ambito portuale. Qualora
i tempi vengano superati, è dovuto al vettore, da parte del
committente, per ogni frazione di ora eccedente i 15 minuti, il
compenso di 70 euro. A tal fine il vettore emetterà, nei
confronti del committente, regolare fattura per il servizio di
trasporto riportante specifica voce: 'compensi determinati in base
all'accordo del 23 settembre 2009 tra le associazioni
dell'autotrasporto della provincia di Genova'”. Inoltre le
imprese di autotrasporto esigeranno 100 euro in caso di cambio
terminal durante lo scarico di un container o il ritiro di un
contenitore vuoto.
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- Le organizzazioni dell'autotrasporto hanno ricordato che un anno
fa hanno firmato un protocollo d'intesa con il presidente
dell'Autorità Portuale di Genova (inforMARE
del 16 settembre 2008) e che successivamente, nel mese di
febbraio 2009, le associazioni di categoria hanno offerto a Merlo
collaborazione proponendo sei precise azioni immediatamente
attuabili dal punto di vista operativo, con l'intento di accelerare
i tempi di attuazione del protocollo e migliorare l'attività
dei camion in porto con benefici anche sulla città, chiedendo
viceversa a Merlo che sostenesse l'attuazione di queste proposte
verso tutta la comunità portuale, dimostrando effettivamente
di considerare l'autotrasporto un operatore fondamentale per
l'economia dello scalo. Inoltre le organizzazioni del comparto
dell'autotrasporto hanno ricordato che lo scorso giugno Merlo ha
deciso la costituzione di un tavolo tecnico al quale tutti gli
operatori portuali stanno lavorando (autotrasporto, agenti
marittimi, spedizionieri, terminalisti): «si stanno
chiaramente identificando - hanno spiegato le associazioni -
parecchi nodi operativi che causano disservizi all'intero ciclo di
lavoro; l'autotrasporto sta collaborando per risolvere tali
criticità con il fine di rimuovere tali disfunzioni, ma
evidenziando al contempo le diseconomie che nascono dai conseguenti
tempi di attesa e sosta. I ritardi sopportati dai camion nei
terminal portuali genovesi sono stati più volte documentati
anche ai tavoli tecnici. Tutti sanno che l'autotrasporto è
l'ultimo anello della catena operativa e subisce giornalmente gli
errori di tutti».
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- Le associazioni hanno invitato le aziende di autotrasporto a
fatturare immediatamente gli extra costi subiti in porto ed hanno
concluso annunciando che, «laddove quanto scritto non fosse
correttamente riconosciuto, la categoria non potrà che
avviare nell'intero porto quelle forme di agitazione che da molti
mesi, con fatica e senso di responsabilità, le associazioni
hanno contenuto».
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- ASSOCIAZIONI dell'AUTOTRASPORTO
ANITA
- ANCST/LEGA COOPERATIVE - CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CNA/FITA - FAI/CONFTRASPORTO -
TRASPORTOUNITO/FIAP-
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Alle
IMPRESE DELL'AUTOTRASPORTO
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p.c. |
ASSAGENTI
c.a. Presidente dott. G. Cerruti
ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI
Presidente d.ssa R. Oliaro
A.GE.SPE.DO.
Presidente dott D, Cabiati
ASSOTERMINAL
Presidente dott. A. Clerici
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p.c. |
Presidente dell'Autorità
Portuale di GENOVA
Egr. dott. L. Merlo
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- Oggetto: Compensi per le soste dei
veicoli dl autotrasporto nel Porto di Genova
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- Spett.li lmprese dell'Autotrasporto,
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al fine di avviare un cambiamento radicale
dell'operatività camionistica nel Porto di Genova, basilare
per il miglioramento delle performance di servizio dello scalo
portuale e necessario per evitare all'autotrasporto di continuare a
pagare il costo delle disfunzioni e ricorrenti situazioni di
emergenza operativa;
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con l'intento di migliorare i requisiti
prestazionali, temporali e di sicurezza presso il Porto di Genova,
affinché non siano limitativi e contrastanti riguardo gli
obblighi, per l'autotrasporto, di osservanza della disciplina dei
tempi di guida e di riposo (Regolamento (CE) n. 561 del 15 Marzo
2005) e dell'orario di lavoro dei conducenti (Decreto Legislativo 19
novembre 2007 n. 234).
- Le scriventi Associazioni di
rappresentanza dell'Autotrasporto Vi propongono alcune azioni che
volontariamente, in adesione al presente accordo, le imprese
associate dovrebbero puntualmente attuare nei casi e con le modalità
di seguito specificate:
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- COMPENSI PER LE SOSTE
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- I tempi di sosta dell'autoveicolo per
carico, scarico, operazioni documentali, dogana in ambito Portuale,
nella loro globalità e nella giornata, sono in franchigia
fino alla concorrenza di 1 ora.
- Qualora tali tempi vengano superati, è
dovuto al vettore, da parte del committente, per ogni frazione di
ora eccedente i 15 minuti, il compenso di 70 euro. A tal fine ll
vettore emetterà, nei confronti del committente (come di
seguito identificati) regolare fattura per il servizio di trasporto
riportante specifica voce: “Compensi determinati in base
all'accordo del 23 settembre 2009 tra le Associazioni
dell'Autotrasporto della Provincia di Genova”.
- Per il riconoscimento di soste oltre
franchigia presso i ricevitori/caricatori, operatori documentali e
doganali, il vettore deve presentare documentazione giustificativa,
rilasciata dal ricevitore/caricatore, dall'operatore documentale o
dallo spedizioniere doganale. Qualora il ricevitore/caricatore o lo
spedizioniere doganale non rilasci tale giustificazione, previa
comunicazione al committente, il vettore comproverà la sosta
attraverso la produzione del disco di registrazione del
cronotachigrafo o stampa di registrazione del crono digitale.
- Qualora si verifichi il mancato scarico
del contenitore al Terminal, indicato su specifico ordine di
trasporto, verrà fatturato dal vettore al committente (come
di seguito identificati), per il trasferimento del contenitore in
altro terminal situato nell'ambito del Comune dl Genova, un compenso
pari a 100 euro.
- Qualora il vettore si presenti al
Terminal, come indicato in specifico ordine di trasporto e non ci
fosse la disponibilità del ritiro del contenitore vuoto e
venisse quindi dirottato su altro Terminal nell'ambito del Comune dl
Genova, esso potrà fatturare al committente (come di seguito
identificato), un compenso dl 100 euro.
- In base a quanto stabilito dall'art. 2
D.lgs 286/2005 e normativa seguente, per Vettore si intende:
l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale che esercita
l'autotrasporto di merci per conto tezi ovvero l'impresa non
stabilita in Italia abilitata ad eseguire l'attività di
trasporto internazionale in Italia. Per Committente: l'impresa che
stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di
trasporto.
- Per la corretta identificazione del
vettore e committente del trasporto, come definiti al precedente
punto 6 e quindi delle parti che dovranno regolare, come sopra
indicato, i compensi per le soste e disservizi, è possibile
far riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 22/12/2008 n.
214 che ha aggiunto al D.Lgs. n. 286/2005 l'art. 7-bis con il quale
è stata disciplinata l'obbligatorietà, in
accompagnamento ad ogni specifico trasporto, della c.d. “scheda
di trasporto” o in alternativa di contratto di trasporto
scritto (redatto ai sensi del D.lgs 286/2005 e seguenti
disposizioni) o ancora in specifici documenti equipollenti indicati
dalle inerenti disposizioni di legge. In particolare con il D.M. 30
giugno, pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2009 e seguenti
circolari ministeriali, è stato approvato il modello di
scheda di trasporto con l'obbligatorietà di indicare in essa
i riferimenti del vettore e del mittente dello specifico trasporto.
- Genova, 23 Settembre 2009
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ANITA |
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ANCST/LEGA COOPERATIVE |
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CONFARTIGIANATO TRASPORTI |
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CNA/FITA |
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FAI/CONFTRASPORTO |
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TRASPORTOUNITO-FIAP |
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- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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