- Protocollo d'intesa per la salute e la sicurezza nel porto
della Spezia
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- È stato sottoscritto da enti locali, Autorità
Portuale, Confindustria e organizzazioni sindacali
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- Oggi alla Spezia è stato sottoscritto un “protocollo
per la salute e la sicurezza sul lavoro nel porto della Spezia”
da tutti i soggetti pubblici e privati che hanno competenza in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (enti locali, Autorità
Portuale, Confindustria e organizzazioni sindacali).
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- Con il documento, che pubblichiamo di seguito, «vengono
concordate - si legge in una nota - alcune strategie congiunte da
porre in essere per migliorare la prevenzione e la sicurezza in un
ambiente complesso qual è il sistema porto, caratterizzato da
una forte interferenza tra i vari soggetti e da una costante
interazione tra personale a terra e macchine operative. Attraverso
iniziative finalizzate all'avvio di un impegno comune per la
salvaguardia della salute dei lavoratori e il contrasto del fenomeno
infortunistico, si vuole raggiungere l'obiettivo di aumentare il
livello di cultura della sicurezza. Un ruolo centrale viene assunto
dall'Autorità Portuale attraverso il Comitato di igiene e
sicurezza del lavoro, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo
n. 272/99. Assumono, altresì, rilievo gli accordi siglati a
livello locale tra le rappresentanze datoriali e sindacali, in
particolare, sulle funzioni e i compiti dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza di sito, di cui viene auspicata la
concreta e rapida attuazione. Gli Enti locali si rendono garanti del
protocollo promuovendo ogni azione e sinergia tra le parti
nell'interesse della comunità. Gli organi pubblici deputati
alla vigilanza nel porto garantiranno lo scambio dei flussi
informativi per un'attività coordinata e concertata».
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- Al termine dell'incontro il prefetto della Spezia, Giuseppe
Forlani, su invito dell'Autorità Portuale, ha visitato il
porto accompagnato dal presidente della Provincia e dal sindaco
della Spezia.
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- PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA NEL PORTO DELLA SPEZIA
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- Il giorno 28 del mese di settembre 2009
presso la sede della Prefettura,
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- premesso:
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- che la particolarità e le
peculiarità delle attività portuali ed i rischi ad
esse connesse, impongono a tutta la comunità locale ed in
particolar modo a quella portuale, una maggior attenzione alle
tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
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- che la complessità del sistema
porto, caratterizzato da una forte interferenza tra i vari soggetti
e soprattutto da una costante interazione tra personale a terra e
macchine operative, particolarmente nel settore delle merci varie,
impone una attenta verifica delle procedure, costanti controlli sul
rispetto delle norme, interventi strutturali sugli spazi e sulla
gestione del ciclo produttivo e l'adozione di efficaci strumenti
operativi e tecnologici;
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- che la rilevanza dei temi in materia di
salute e sicurezza nelle lavorazioni portuali è stata
evidenziata e condivisa nel corso di incontri promossi dalla
Prefettura in data 22 e 30 Gennaio 2009 ove si è convenuto
sulla necessità di porre in essere iniziative finalizzate
all'avvio di un impegno comune di tutte le parti interessate -
istituzionali, datoriali e sociali- per l'effettivo miglioramento
della prevenzione e della sicurezza nel porto della Spezia;
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- che la piena attuazione del disposto
normativo del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81, si basa sul
coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza,
attraverso la figura dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali (RLS) e di sito produttivo (RLSS), la cui
valorizzazione costituisce un elemento importante delle politiche
della prevenzione e della sicurezza;
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- che la competitività tra porti e
tra imprese dello stesso porto (anche adottando CCNL diversi dal
punto di vista economico e normativo a quello dei porti) non può
essere la causa dei diversi livelli di sicurezza adottati dalle
varie aziende;
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- che sulla base di questo principio il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS)
costituisce uno strumento insostituibile al fine di rendere il più
possibile omogenee le tutele dei lavoratori che operano nello stesso
sito produttivo;
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- che in data 28 ottobre 2008, è
stato definito tra le parti firmatarie del CCNL dei porti il
"PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE PREVISIONI DELLA
SEZ. VII, CAPO III, TITOLO I, D. LG.VO N. 81/2008";
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- che in data 24 febbraio 2009 tra le
rappresentanze datoriali e sindacali è stato firmato il
PROTOCOLLO Applicativo in sede locale per gli aspetti che l'accordo
del 28 ottobre 2008 demanda a quel livello, e in particolare
sull'individuazione e compiti dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza di sito (RLSS);
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- che in data 4 settembre 2009 le
rappresentanze delle imprese portuali hanno firmato un accordo con
il quale viene convenuto di adottare integralmente e di dare
immediata applicazione al PROTOCOLLO Applicativo del 24 febbraio
2009;
- che il contrasto del fenomeno
infortunistico e la salvaguardia della salute dei lavoratori
attraverso gli interventi sugli ambienti di lavoro richiedono la
realizzazione di azioni organiche e congiunte tra tutti i soggetti
interessati, pubblici e privati, nell'ambito delle rispettive
competenze e responsabilità;
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- che a tale azione congiunta concorrono gli
enti locali, nel favorire iniziative tese al miglioramento della
salute e sicurezza dei lavoratori e nel promuovere ogni azione e
sinergia tra istituzioni e parti sociali;
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- che in tale contesto assume un ruolo
primario l'Autorità Portuale nello svolgimento delle
funzioni proprie di organizzazione, coordinamento e di indirizzo,
anche attraverso l'adozione di specifici atti regolamentari;
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- si conviene quanto segue:
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- 1) Il presente accordo si applica nel
porto della Spezia di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d)
della Legge 84/94, ricompreso nella circoscrizione dell'Autorità
Portuale ed è riferito a tutte le attività svolte
dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16, 17, 18 della
stessa legge.
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- 2) Per raggiungere gli obiettivi
prefissati occorre dare piena attuazione agli istituti previsti
nella normativa vigente in materia, anche attraverso un maggiore
impulso degli stessi che veda il coinvolgimento dei vari soggetti,
pubblici e privati, operanti all'interno del porto, in un'ottica di
condivi-sione di responsabilità.
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- 3) L'Autorità Portuale disciplina
con proprio regolamento l'organizzazione e le modalità di
funzionamento del Comitato di igiene e sicurezza del lavoro previsto
dall'art. 7 del D.Lgs. 272 del 27 luglio 1999, recependo le seguenti
indicazioni:
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il predetto organo assume un ruolo centrale
rispetto alle tematiche in materia di salute e sicurezza nell'ambito
portuale;
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la composizione del Comitato è
allargata alla partecipazione della Capitaneria di Porto, nonché
di volta in volta di rappresentanti di altre istituzioni competenti
in materia di salute e sicurezza, occorrenti per l'esame di
particolari tematiche che richiedano contributi di specifica
professionalità, quali ad es. Arpal, Vigili del Fuoco, DPL,
Inail, nonché di responsabili sindacali confederali per ogni
azione di supporto ai RLSS su problematiche di carattere generale;
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si riunisce periodicamente e ogni qualvolta
sia necessario affrontare problematiche emergenti che richiedano
l'adozione di decisioni o soluzioni urgenti relativamente sia a
situazioni di infortuni, incidenti o pericoli immediati che a
tecniche migliorative riguardanti attrezzature e impianti; di ogni
seduta viene redatto apposito verbale;
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recepisce le istanze degli rls di sito,
attivando le parti per la soluzione dei problemi esposti;
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svolge attività di monitoraggio e
prevenzione dei rischi, assumendo le informazioni e dati disponibili
sia dalle istituzioni preposte sia dalle parti sociali;
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formula proposte per l'adozione di misure di
prevenzione e buone prassi, con riferimento anche a interventi di
natura tecnica, da porre all'attenzione degli organismi, pubblici e
privati, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza; a tal fine nel proprio ambito possono essere costituiti
specifici gruppi di lavoro per l'analisi comparata di problematiche;
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promuove iniziative destinate alla
informazione/formazione dei lavoratori e delle imprese,
verificandone modalità e qualità.
- 4) Presso le aziende portuali nelle quali
ad oggi non siano stati ancora individuati i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza a norma dell'art. 47 del D. Lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni, si provvederà alla loro
elezione/nomina entro 15 gg dalla data della stipula del presente
protocollo.
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Sarà garantita adeguata formazione
in conformità a quanto previsto dall'articolo 37, D. Lgs.
n. 81/2008, nella durata stabilita all'articolo 58 del vigente CCNL.
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I RLS saranno coinvolti dalle Autorità
competenti - fatte salve riservate funzioni di competenza delle
stesse - durante le verifiche e le visite nelle aree portuali.
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- 5) L'attività dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, previsti
dall'art. 49 del D.Lgs. 81/08 costituisce, nel sistema della
prevenzione nelle realtà complesse con interferenze tra le
varie componenti produttive, una imprescindibile e prioritaria
funzione.
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Le parti firmatarie degli accordi stipulati a
livello locale (24.2.2009 e 4.9.2009) si impegnano a dare concreta e
rapida attuazione a tutte le previsioni negli stessi contenute in
termini di disponibilità di locali e di mezzi per consentire
che gli RLSS possano svolgere al meglio e quanto prima le funzioni
loro assegnate .
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I RLSS, come individuati in base all'accordo
del 24 febbraio 2009, saranno coinvolti dalle Autorità
competenti - fatte salve riservate funzioni di competenza delle
stesse - durante le verifiche e le visite nelle aree portuali che
abbiano per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive
interferenze tra attività svolte da imprese diverse nel
contesto di operazioni e servizi portuali.
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- 6) Le parti (datoriali e sindacali)
assicurano di porre in essere una mirata attività di
prevenzione verso tutti i lavoratori che operano all'interno del
porto, anche con rapporto di lavoro saltuario e precario, attraverso
adeguata informazione e la realizzazione di moduli formativi
periodici, secondo procedure e modalità da concordarsi tra le
stesse.
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Sarà altresì effettuata una
mirata informazione ai lavoratori impegnati in lavori di altra
natura che accedono alle aree portuali.
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Il permesso per accedere alle aree portuali
sarà subordinato alla effettiva partecipazione del lavoratore
alla suddetta informazione.
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- 7) L'Autorità Portuale, nell'ambito
delle proprie competenze, provvederà alla vigilanza
sull'attuazione dei contenuti della presente intesa, attivando tutte
le procedure perché possa essere effettuato il coinvolgimento
dei vari soggetti interessati e l'attivazione delle varie competenze
specifiche, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
soprattutto nei casi di inottemperanza alle norme in materia di
salute e sicurezza.
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- 8) Le istituzioni pubbliche, aventi
funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi
gli organi di vigilanza, fermo restando l'ambito di rispettiva
competenza, garantiranno lo scambio dei flussi informativi dei dati
per l'attuazione di attività di vigilanza coordinata e
concertata tra tutti gli enti, secondo una pianificazione che sarà
effettuata dalla Prefettura in sede di Conferenza Provinciale
permanente .
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- 9) I soggetti firmatari del presente
patto, si impegnano a verificare, nella sede della Prefettura,
l'effettiva applicazione dello stesso entro tre mesi dalla data
della stipula, anche eventualmente per integrarne o modificarne i
contenuti.
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Il Prefetto |
Il Presidente dell'Autorità
Portuale |
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Il Sindaco del Comune della Spezia |
Il Presidente della Provincia |
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Il Comandante della Capitaneria di Porto |
Il Comandante Provinciale dei Vigili del
Fuoco |
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Il Responsabile dell'UOPSAL ASL n. 5 |
Il Direttore della Direzione Provinciale
del Lavoro |
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Il Direttore Provinciale dell'INAIL |
Il Direttore Provinciale dell'INPS |
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Il Direttore del Dipartimento Provinciale
ARPAL |
Confindustria La Spezia |
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Organizzazioni Sindacali Confederali e di
categoria
|
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CGIL |
FIT-CGIL |
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CISL |
FIT-CISL |
|
UIL |
UIL-Trasporti |
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