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Il TAR Liguria respinge i ricorsi Thermocar e Angelo Pastorino per l'annullamento della gara per l'affidamento del Multipurpose
Merlo: la Port Authority non teme alcun ricorso; i promotori «ne pagheranno le conseguenze»
22 marzo 2010
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenze depositate oggi che pubblichiamo di seguito, ha respinto i ricorsi presentati dalle società Thermocar Srl e Angelo Pastorino Srl contro l'Autorità Portuale di Genova e nei confronti delle società Ignazio Messina Spa, Centro Servizi Derna Srl e Genoa Distriport Scarl per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara per l'affidamento in concessione del compendio portuale del Multipurpose.

Intervenendo oggi all'assemblea dell'associazione degli spedizionieri genovesi (inforMARE del 22 marzo 2010), il presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo, si è espresso senza mezzi termini sui ricorsi in atto e su quelli annunciati contro l'esito della gara per l'assegnazione del Multipurpose, procedura che ha visto la commissione tecnica assegnare il maggior punteggio alla proposta presentata dai gruppi Messina e Gavio (inforMARE del 18 marzo 2010). Merlo ha evidenziato la regolarità e trasparenza delle procedure messe in atto dall'Autorità Portuale e, criticando il fatto che la presentazione dei ricorsi viene ventilata come una «minaccia», ha sottolineato che l'ente non teme alcun ricorso ed ha precisato che, al più, i promotori «ne pagheranno le conseguenze».





N. 01214/2010 REG.SEN.
N. 00009/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9 del 2010, proposto da:
Societa' Thermocar Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;

contro

Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Busnelli, Antonella Traverso, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;

nei confronti di

Soc. Ignazio Messina Spa, Soc. Centro Servizi Derna Srl, Soc. Genoa Distriport Scarl;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

bando di gara per affidamento in concessione compendio demaniale, datato 26\10\2009 e publlicato il 30\10\2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, società operante nell’ambito del porto di Genova, esponeva di aver a suo tempo formulato istanza di assegnazione di una porzione pari a 6.000 mq del compendio multiporpose in base al noto avviso 23\10\2003. Successivamente rinunciava a tale istanza (in data 1\4\2004) contestualmente all’accordo di spartizione dell’area tra altri operatori portuali, confidando nella disponibilità rappresentata dall’Autorità portuale di trovare soluzioni alternative. Successivamente, dopo ben tre anni otteneva concessione, con scadenza 31\12\2010, per un’area di mq. 3750 in fregio a viale Africa, quindi confinante lato nord con il compendio Multiporpose. Peraltro, in seguito all’annullamento del precedente accordo da parte del Tar e l’adozione di misure di sequestro in sede di procedimento penale, l’intimata Autorità portuale indiceva un nuovo procedimento con il bando oggetto di impugnazione, per l’assegnazione dell’intero compendio multiporpose comprensivo anche della piccola area di mq 3750 in attuale concessione alla stessa esponente.

Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 18 l. 84\1994, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione delle regole di buona amministrazione e imparzialità, travisamento di fatto, illogicità e sviamento, avendo immotivatamente ricompresso ex novo nel compendio generale anche la piccola area data in concessione alla ricorrente;

- violazione dello stesso art. 18, eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione dei principi generali comunitari su concorrenza e libera prestazione dei servizi, a fronte della concessione in unico contesto di un’area estremamente rilevante ed ampia;

- violazione degli artt. 18 cit. e 47 cod nav e dei principi comunitari in tema di concorrenza, sviamento, per illegittimità della clausola che subordina, incidendo ulteriormente il novero dei possibili beneficiari, il rilascio anticipato ai possibili eventi conseguenti alla vertenza giudiziaria in corso relativamente al precedente accordo, che potrebbe ritornare efficaci per gli originari concessionari.

L’amministrazione portuale si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 18\3\2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, appaiono infondati i rilievi formulati in termini di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Infatti, quale operatore portuale autorizzato ad operare nel contesto del Porto di Genova, l’odierna ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le determinazioni inerenti l’affidamento delle aree portuali; in proposito, nel settore in esame il noto concetto di interesse strumentale, proprio delle imprese di settore, si specifica ancor di più con riferimento agli operatori autorizzati ex art. 16 l. 84\1994.

Peraltro, il ricorso nel merito non appare fondato nei termini dedotti.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente contesta l’estensione del compendio multiporpose messo gara alla limitata area attualmente in concessione alla stessa odierna istante.

Premesso che la determinazione in ordine alle aree da mettere a gara per l’affidamento in concessione rientra negli ambiti di discrezionalità propri dell’amministrazione titolare del potere di regolazione della zona portuale (l’Autorità portuale), nel caso di specie l’individuazione ha ragionevolmente riguardato quelle aree oggetto di precedente messa a gara e che, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’affidamento (1\1\2011), si renderanno libere. Sul punto, assume preminente rilievo la previa messa a gara nel 2003 piuttosto che la comprensione o meno nel noto accordo del 2004 (tra l’altro dichiarato illegittimo in sede di impugnativa di primo grado, annullata unicamente per una presunta carenza di interesse in capo ad un’impresa del settore specifico, quale autorizzata ad operare nel porto).

Inoltre, le contestazioni concernenti il presunto difetto di istruttoria e di motivazione circa la modifica dell’estensione del compendio appaiono superate sulla scorta dell’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come l’area sia la stessa già messa a gara nel 2003. Conseguentemente, trattandosi di aree libere all’epoca in cui diverrà efficace l’affidamento bandito con l’atto impugnato, nonché già oggetto di messa a gara nella precedente procedura, prive di pregio restano le deduzioni svolte, invero ammissibili, a fronte della natura delle determinazioni contestate, nella misura in cui si contesti un travisamento di fatto od una manifesta irragionevolezza, non dimostrate nella specie.

Con il secondo ordine di rilievi parte ricorrente contesta la eccessiva estensione dell’area messa a gara, concernente l’intero compendio che nella precedente gara poteva invece essere oggetto di frazionamento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi in tema di tutela della concorrenza e la libera prestazione dei servizi.

Invero, se per un verso la normativa vigente non pone alcuna limitazione nella individuazione delle aree da mettere a gara, per un altro verso non possono che valere gli ordinari principi tesi a regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso in esame, a fronte della rilevanza del porto di Genova nonché della consistenza, collocazione e conformazione del compendio interessato, la determinazione contestata non pare né basata su di un travisamento dei dati di fatto né su elementi o considerazioni viziati di manifesta irragionevolezza.

La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, se da un lato appare pienamente condivisibile in quanto ribadisce quanto sostenuto da questo tribunale in varie statuizioni degli ultimi anni in ordine alla valenza dei principi concorrenziali in tema di concessioni anche portuali (CdS 362\2007 che non a caso confermava una pronuncia di questo Tar), per un altro verso nessun rilievo assume ai fini auspicati, in quanto la messa a gara di un compendio esteso ma ragionevolmente modulato rispetto alla rilevanza del porto ed alla sua conformazione, appare pienamente rispettoso dei principi richiamati. Tutti gli operatori portuali autorizzati, eventualmente raggruppati, hanno la possibilità quantomeno teorica di partecipare alla gara; inoltre, l’Autorità portuale deve svolgere le proprie considerazioni in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree nel primario interesse non tanto delle imprese quanto del miglior funzionamento e resa, sia economica che sociale a fronte della pluralità di interessi pubblici coinvolti, del porto e delle relative attività.

Né appare viziata la prevista possibilità di affidare aree in estensione ad altra concessionaria limitrofa, secondo una facoltà consentita nella misura in cui non si deroghi, come non si deroga nella specie, alla regola del confronto concorrenziale ed alla necessità di possesso dei necessari requisiti.

Infine, non è suscettibile di accoglimento, in specie laddove proposta da un soggetto che non avendo partecipato alla gara non può dolersi degli effetti della clausola, l’ultimo ordine di censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della clausola con cui l’efficacia dell’affidamento viene subordinata agli esiti delle vicende giudiziarie concernenti il precedente affidamento. Se è pur vero che tale clausola presenta profili di dubbio in merito alla relativa logicità, nella specie la mancata partecipazione alla gara ne esclude la rilevanza per gli operatori che non abbiano partecipato alla gara; inoltre, a fronte di una situazione ancora non definita, appare ragionevole che l’Autorità portuale adotti delle precauzioni, come già riconosciuto su analoga clausola dal giudice amministrativo (cfr. CdS n. 4413\2009).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO








N. 01215/2010 REG.SEN.
N. 00010/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10 del 2010, proposto da:
Soc. Angelo Pastorino Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;

contro

Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Busnelli, Antonella Traverso, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;

nei confronti di

Societa' Ignazio Messina & C. Spa, Societa' Centro Servizi Derna, Societa' Genoa Distriport Scarl;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

bando di gara per affidamento in concessione del compendio demaniale compreso tra ponte canepa e calata tripoli, datato 26\10\2009 e pubblicato il 30\10\2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, società operante nell’ambito del porto di Genova, esponeva di aver a suo tempo formulato istanza di assegnazione di alcune aree compendio multiporpose in base al noto avviso 23\10\2003. Successivamente al rigetto di tale istanza contestualmente all’accordo di spartizione dell’area tra altri operatori portuali, otteneva otteneva concessione, con scadenza 31\12\2010, per alcune aree di mq. totali pari a 3750 in viale Africa. Peraltro, in seguito all’annullamento del precedente accordo da parte del Tar e l’adozione di misure di sequestro in sede di procedimento penale, l’intimata Autorità portuale indiceva un nuovo procedimento con il bando oggetto di impugnazione, per l’assegnazione dell’intero compendio multiporpose comprensivo anche della piccola area di mq 2250 in attuale concessione alla stessa esponente.

Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 18 l. 84\1994, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione delle regole di buona amministrazione e imparzialità, travisamento di fatto, illogicità e sviamento, avendo immotivatamente ricompresso ex novo nel compendio generale anche la piccola area data in concessione alla ricorrente;

- violazione dello stesso art. 18, eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione dei principi generali comunitari su concorrenza e libera prestazione dei servizi, a fronte della concessione in unico contesto di un’area estremamente rilevante ed ampia;

- violazione degli artt. 18 cit. e 47 cod nav e dei principi comunitari in tema di concorrenza, sviamento, per illegittimità della clausola che subordina, incidendo ulteriormente il novero dei possibili beneficiari, il rilascio anticipato ai possibili eventi conseguenti alla vertenza giudiziaria in corso relativamente al precedente accordo, che potrebbe ritornare efficaci per gli originari concessionari.

L’amministrazione portuale si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 18\3\2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, appaiono infondati i rilievi formulati in termini di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Infatti, quale operatore portuale autorizzato ad operare nel contesto del Porto di Genova, l’odierna ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le determinazioni inerenti l’affidamento delle aree portuali; in proposito, nel settore in esame il noto concetto di interesse strumentale, proprio delle imprese di settore, si specifica ancor di più con riferimento agli operatori autorizzati ex art. 16 l. 84\1994.

Peraltro, il ricorso nel merito non appare fondato nei termini dedotti.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente contesta l’estensione del compendio multiporpose messo gara alla limitata area attualmente in concessione alla stessa odierna istante.

Premesso che la determinazione in ordine alle aree da mettere a gara per l’affidamento in concessione rientra negli ambiti di discrezionalità propri dell’amministrazione titolare del potere di regolazione della zona portuale (l’Autorità portuale), nel caso di specie l’individuazione ha ragionevolmente riguardato quelle aree oggetto di precedente messa a gara e che, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’affidamento (1\1\2011), si renderanno libere. Sul punto, assume preminente rilievo la previa messa a gara nel 2003 piuttosto che la comprensione o meno nel noto accordo del 2004 (tra l’altro dichiarato illegittimo in sede di impugnativa di primo grado, annullata unicamente per una presunta carenza di interesse in capo ad un’impresa del settore specifico, quale autorizzata ad operare nel porto).

Inoltre, le contestazioni concernenti il presunto difetto di istruttoria e di motivazione circa la modifica dell’estensione del compendio appaiono superate sulla scorta dell’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come l’area sia la stessa già messa a gara nel 2003. Conseguentemente, trattandosi di aree libere all’epoca in cui diverrà efficace l’affidamento bandito con l’atto impugnato, nonché già oggetto di messa a gara nella precedente procedura, prive di pregio restano le deduzioni svolte, invero ammissibili, a fronte della natura delle determinazioni contestate, nella misura in cui si contesti un travisamento di fatto od una manifesta irragionevolezza, non dimostrate nella specie.

Con il secondo ordine di rilievi parte ricorrente contesta la eccessiva estensione dell’area messa a gara, concernente l’intero compendio che nella precedente gara poteva invece essere oggetto di frazionamento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi in tema di tutela della concorrenza e la libera prestazione dei servizi.

Invero, se per un verso la normativa vigente non pone alcuna limitazione nella individuazione delle aree da mettere a gara, per un altro verso non possono che valere gli ordinari principi tesi a regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso in esame, a fronte della rilevanza del porto di Genova nonché della consistenza, collocazione e conformazione del compendio interessato, la determinazione contestata non pare né basata su di un travisamento dei dati di fatto né su elementi o considerazioni viziati di manifesta irragionevolezza.

La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, se da un lato appare pienamente condivisibile in quanto ribadisce quanto sostenuto da questo tribunale in varie statuizioni degli ultimi anni in ordine alla valenza dei principi concorrenziali in tema di concessioni anche portuali (CdS 362\2007 che non a caso confermava una pronuncia di questo Tar), per un altro verso nessun rilievo assume ai fini auspicati, in quanto la messa a gara di un compendio esteso ma ragionevolmente modulato rispetto alla rilevanza del porto ed alla sua conformazione, appare pienamente rispettoso dei principi richiamati. Tutti gli operatori portuali autorizzati, eventualmente raggruppati, hanno la possibilità quantomeno teorica di partecipare alla gara; inoltre, l’Autorità portuale deve svolgere le proprie considerazioni in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree nel primario interesse non tanto delle imprese quanto del miglior funzionamento e resa, sia economica che sociale a fronte della pluralità di interessi pubblici coinvolti, del porto e delle relative attività.

Né appare viziata la prevista possibilità di affidare aree in estensione ad altra concessionaria limitrofa, secondo una facoltà consentita nella misura in cui non si deroghi, come non si deroga nella specie, alla regola del confronto concorrenziale ed alla necessità di possesso dei necessari requisiti.

Infine, non è suscettibile di accoglimento, in specie laddove proposta da un soggetto che non avendo partecipato alla gara non può dolersi degli effetti della clausola, l’ultimo ordine di censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della clausola con cui l’efficacia dell’affidamento viene subordinata agli esiti delle vicende giudiziarie concernenti il precedente affidamento. Se è pur vero che tale clausola presenta profili di dubbio in merito alla relativa logicità, nella specie la mancata partecipazione alla gara ne esclude la rilevanza per gli operatori che non abbiano partecipato alla gara; inoltre, a fronte di una situazione ancora non definita, appare ragionevole che l’Autorità portuale adotti delle precauzioni, come già riconosciuto su analoga clausola dal giudice amministrativo (cfr. CdS n. 4413\2009).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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La Spezia
È stato installato in località Stagnoni
Accordo tra MSC, MSC Foundation e Mercy Ships per la costruzione di una nuova nave ospedale
Ginevra/Lindale
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
Accordo Assarmatori - ITS Academy G. Caboto per la formazione nei settori marittimo, portuale e logistico
Roma
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Algeciras ha movimentato 1,2 milioni di container (+8,1%)
Algeciras
Il traffico delle merci complessivo è aumentato del +3,3%
Nei primi tre mesi di quest'anno a Valencia il traffico portuale dei container è cresciuto del +12,1%
Valencia
A marzo l'incremento è stato del +15,7%
La Spezia e Carrara provano ad abbattere i campanili e sollecitano collaborazione ai porti di Genova e Savona
La Spezia
In calo l'interscambio commerciale fra Svizzera e Italia
Berna
Nei primi tre mesi del 2024 flessione delle esportazioni elvetiche. Stabili le importazioni
Porto di Napoli, urto del traghetto veloce Isola di Procida contro una banchina
Napoli
Circa trenta feriti lievi tra i passeggeri
Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
Taranto
I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
Il molo di Levante esterno del porto di Arbatax è tornato pienamente operativo
Cagliari
Nell'agosto 2020 era stato urtato dal traghetto “Bithia”
Il porto di Los Angeles ha chiuso il primo trimestre con una crescita del +29,6% del traffico dei container
Los Angeles
Prevista una prosecuzione del trend positivo
Stabile il valore dei ricavi di ABB nel primo trimestre
Zurigo
I nuovi ordini sono calti del -5,0%. A fine luglio Rosengren lascerà la carica di CEO a Wierod
La crisi della Cooperativa Unica Lavoratori del Porto Flavio Gioia ufficializzata alle istituzioni e ai sindacati
Salerno
USB Mare e Porti, quello che sta succedendo nel porto di Salerno è frutto delle pressioni degli armatori
Euronav vende la propria società di ship management alla Anglo-Eastern
Anversa/Hong Kong
Gestisce la flotta di navi cisterna della compagnia di Anversa
Genova Industrie Navali ha acquisito una chiatta sommergibile della capacità di carico di 14.000 tonnellate
Genova
Può essere impiegata anche come bacino galleggiante per il varo di manufatti fino a 9.800 tonnellate
Venice Cold Stores & Logistics ottiene la qualifica di deposito fiscale per vini e spumanti
Venezia
Ampliamento dei servizi offerti alle imprese del settore vitivinicolo
Gasparato sollecita ad esentare gli immobili degli interporti dal pagamento dell'Imu
Nola
Il presidente dell'Unione Interporti Riuniti ha avvertito che con i cantieri PNRR l'intermodalità ferroviaria è a rischio
Hapag-Lloyd programma futuri investimenti per espandere l'attività nei settori dei terminal e dell'intermodalità
Amburgo
Tra i mercati, la compagnia incentra l'attenzione su Africa, India, sud-est asiatico e Pacifico
Istituito un consorzio per decarbonizzare i trasporti sulla rotta del Pacifico settentrionale
Vancouver
È formato da nove imprese ed enti ed è aperto ad altri partner
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +16,4%
Long Beach
A marzo l'incremento è stato del +8,3%
Consegna dei lavori di consolidamento della diga foranea del porto di Catania
Catania
Appalto del valore di 75 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Livorno un convegno sulla storia del porto cittadino
Livorno
Si parlerà di architettura, commercio e politica tra il XVI e il XX secolo
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Iran says MSC Aries vessel seized for 'violating maritime laws'
(Reuters)
Le transport maritime national navigue à vue
(Aujourd'hui Le Maroc)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Piano per migliorare a Genova e Savona i collegamenti delle ferrovie con terminal crociere e aeroporto
Genova
È stato presentato oggi nel capoluogo ligure
Dal 10 al 12 maggio alla Spezia si terrà “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”
La Spezia
Il programma prevede eventi tecnici e proposte culturali
Nel porto keniano di Lamu sono arrivate tre nuove gru STS
Mombasa
Potranno lavorare su portacontainer della capacità di oltre 18mila teu
Cento nuovi camion IVECO alimentati ad HVO nella flotta della Smet
Torino
Verranno presi in consegna nel corso di quest'anno
Nei primi tre mesi di quest'anno le merci trasportate su rotaia tra Cina ed Europa sono aumentate del +10%
Pechino
Operati 4.541 treni (+9%)
Nel primo trimestre del 2024 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -2,3%
Hong Kong
A marzo la flessione è stata del -10,6%
Il terminale di rigassificazione FSRU Toscana ha lasciato Livorno diretto a Genova
Livorno
Nello scalo ligure e poi a Marsiglia verranno effettuati interventi di manutenzione
Confermata a Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova la concessione dei servizi di rimorchio nel porto di Genova
Genova
Previsti investimenti per 35 milioni di euro per rinnovare la flotta
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della OOIL sono diminuiti del -9,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta della OOCL sono aumentati del +3,4%
Mattioli (Federazione del Mare) rilancia il ruolo propulsivo dei cluster marittimi
Roma
Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi di Yang Ming e WHL sono cresciuti del +18,5% e +8,1%
Keelung/Taipei
A marzo gli incrementi sono stati pari rispettivamente a +20,3% e +8,6%
Nel 2023 il traffico merci movimentato dal gruppo Ferrovie dello Stato è calato del -2,0%
Roma
Il Polo Logistica ha registrato una perdita netta di -80 milioni di euro, in miglioramento di 63 milioni
Porto di Genova, inaugurati nuovi locali di Stella Maris presso Stazioni Marittime
Genova
Sono destinati al benessere e alla socializzazione dei marittimi in transito nella Superba
La tedesca Dachser ha acquisito la connazionale Brummer Logistik
Kempten
L'azienda è specializzata nella logistica dei prodotti deperibili
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi della Evergreen sono aumentati del +32,6%
Taipei
A marzo l'incremento è stato del +36,5%
Patto di cooperazione tra le associazioni dei porti e delle compagnie traghetto della Grecia
Il Pireo
Tra le attività, accertarsi che le banchine portuali siano adeguate alle nuove tecnologie navali
Nel 2023 il traffico delle merci nei porti del Lazio è calato del -5,7%. Record delle crociere
Civitavecchia
Passeggeri dei servizi di linea in crescita del +10,0%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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