- Il TAR Veneto dichiara inammissibile un ricorso di Terminal
Rinfuse Italia
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- Era stato chiesto l'annullamento della delibera con cui l'AP
di Venezia aveva autorizzato il subingresso parziale di di Multi
Service nella concessione di TIV
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- inforMARE - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con
sentenza che pubblichiamo di seguito, ha dichiarato inammissibile
per difetto di interesse il ricorso amministrativo presentato da
Terminal Rinfuse Italia (TRI) per chiedere l'annullamento della
delibera con cui l'Autorità Portuale di Venezia aveva
autorizzato il subingresso parziale nella concessione di Terminal
Intermodale Venezia (TIV) da parte di Multi Service.
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- «Dalla sentenza - ha rilevato l'Autorità Portuale
di Venezia - si evince infatti che l'eventuale annullamento
dell'autorizzazione al sub ingresso non arrecherebbe a TRI alcuna
utilità sostanziale. Annullando la delibera infatti si
verrebbe a ristabilire la situazione precedente, con la
ri-espansione dell'originaria concessione di TIV sulla porzione di
area contesa da TRI». (iM)
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- REPUBBLICA ITALIANA
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- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
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- (Sezione Prima)
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- ha pronunciato la presente
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- SENTENZA
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- sul ricorso numero di registro generale 526 del 2010, integrato
da motivi aggiunti, proposto da:
- Terminal Rinfuse Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv.
Alfredo Biagini, Corrado Mauceri, Claudio Tesauro, con domicilio
eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;
- contro
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- Autorita' Portuale di Venezia, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Maresca, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
- nei confronti di
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- Terminal Intermodale Venezia Spa, rappresentato e difeso dagli
avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso
Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205; Multi Service Srl;
- per l'annullamento
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- della deliberazione n. 4/2010 con la quale il Comitato portuale,
ha deciso di autorizzare il sub ingresso parziale nella concessione
di T.I.V. Spa da parte di Multi Service srl con prescrizioni; della
deliberazione n. 5/2010 con la quale il Comitato intimato ha deciso
di non accogliere l'istanza di estensione della concessione
demaniale marittima in capo a T.R.I. Spa su parte del compendio
demaniale attualmente concesso alla T.I.V.; nonchè di ogni
atto annesso, connesso o presupposto;
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- Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
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- Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale
di Venezia e di Terminal Intermodale Venezia Spa;
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- Viste le memorie difensive;
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- Visti tutti gli atti della causa;
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- Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2010 il
dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
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- Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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- FATTO
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- Terminal Rinfuse Italia spa (in prosieguo, TRI), operante nel
settore della movimentazione di merci alla rinfusa e concessionaria
di un'area demaniale nel porto di Venezia, ha impugnato le
deliberazioni 3 febbraio 2010 n.i 4 e 5 con le quali il Comitato
portuale dell'Autorità Portuale di Venezia (in avanti, AP) ha
autorizzato, ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione, il
subingresso parziale di Multi Service srl (d'ora in poi, MS) -
soggetto che, anch'esso operante nella movimentazione di merci,
aveva acquisito il ramo d'azienda di Terminal Intermodale Venezia
spa (successivamente, TIV), impresa titolare della concessione
demaniale marittima sull'area confinante con quella concessionata a
TRI - nelle aree già utilizzate da TIV nell'esercizio del
ramo d'azienda ceduto, e, rispettivamente, ha negato a TRI
l'estensione della concessione demaniale sull'area oggetto del
subingresso che TRI stessa aveva richiesto in concessione
rivendicando una posizione di concorrenzialità nei confronti
di MS.
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- Secondo TRI la delibera n. 4/10 del Comitato portuale che ha
autorizzato il subingresso di MS in una parte dell'area
concessionata a TIV sarebbe illegittima per violazione dell'obbligo
di astensione dell'ing. Semenzato (parte interessata nella predetta
determinazione, in quanto direttore generale di TIV), per mancato
rispetto del principio di necessaria comparazione delle proposte
avanzate dai due soggetti interessati ad ottenere la concessione
della medesima area portuale, per inesistenza dei presupposti
fattuali per il subingresso parziale, per mancata osservanza del
parere della Commissione consultiva locale e per il mancato
esercizio del potere di vigilanza sull'adempimento del programma di
attività connesso al titolo concessorio rilasciato a TIV.
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- Resistevano in giudizio sia l'AP che le controinteressate TIV e
MS eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame
per difetto di interesse (nessun beneficio, invero, deriverebbe alla
ricorrente dall'eventuale annullamento dell'autorizzazione al
subentro parziale di MS nella concessione di TIV) e comunque
rilevandone, nel merito, l'infondatezza (l'art. 46 del c.n. non
vieta né esclude altrimenti il subingresso parziale nella
concessione demaniale; il medesimo art. 46, inoltre, conferisce al
concessionario una posizione qualificata facoltizzandolo a farsi
sostituire da terzi di proprio gradimento nel godimento della
concessione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità
concedente che la rilascia previa verifica della rispondenza della
sostituzione all'interesse pubblico: interesse che, comunque, non
deve nè può essere comparato con l'interesse connesso
all'eventuale offerta di terzi autonomamente pretendenti al
subentro, in quanto non hanno alcun titolo a concorrervi. Giacchè
l'art. 46, concernente il subingresso nella disponibilità di
un'area già concessionata, non prevede alcuna concorrenza, a
differenza del precedente art. 37 riguardante un'area non gravata da
concessione).
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- La causa è passata in decisione all'udienza del 13
ottobre 2010.
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- DIRITTO
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- Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
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- L'eventuale annullamento dell'autorizzazione al subingresso di
MS a TIV, infatti, non arrecherebbe a TRI alcuna utilità
sostanziale, posto che l'originaria concessione di TIV si
riespanderebbe a ricomprendere la porzione di area contesa da TRI,
con conseguente impossibilità - non versandosi nell'ipotesi
prevista dall'art. 37 c.n. che regola, sancendo il principio di
concorrenzialità, la compresenza di più domande di
concessione di aree demaniali nella disponibilità
dell'Autorità concedente -, da parte di AP, di esaminare la
domanda di concessione della predetta porzione di area.
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- In materia di valutazione dell'interesse a ricorrere in
occasione di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche
indette da una pubblica amministrazione per la scelta del
contraente, invero, il giudice adito non può prescindere
dalla verifica della c.d. prova di resistenza con riferimento alla
posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva
le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo
dichiarare inammissibile il gravame laddove all'esito di una
apposita verifica a priori, che è potere-dovere del giudice
stesso effettuare, risulti che la parte ricorrente non potrebbe in
nessun caso risultare aggiudicataria in caso di accoglimento del
ricorso (cfr., da ultimo, CdS, V, 19.10.2009 n. 6406; VI, 4.6.2009
n. 3440).
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- Né la legittimazione dell'odierna ricorrente può
trovare fondamento nell'interesse ad ottenere un provvedimento di
“decadenza/revoca o di modifica della concessione” a
seguito dell'eventuale accertamento della mancata permanenza dei
requisiti posseduti dall'impresa concessionaria al momento del
rilascio della concessione: AP, infatti, non ha mai avviato un
procedimento di decadenza della concessione assegnata a TIV, né
TRI ha impugnato tale omissione con il presente gravame.
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- Così come, analogamente, la legittimazione di TRI non può
trarre giustificazione dall'interesse al mancato radicamento in
un'area adiacente alla propria di un'impresa concorrente nella
medesima attività: giacchè oggetto del contendere non
è la possibile concorrenza di un soggetto che si colloca in
area viciniore, ma esclusivamente l'ottenimento in concessione di
tale area per ampliare la propria attività.
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- Né, d'altra parte, la legittimazione di TRI può
ravvisarsi nella circostanza che “TRI sia titolare di domanda
concorrente a quella presentata da MS e da TIV”: nessuna
concorrenza può esservi tra la domanda di TRI e quella di
MS/TIV, atteso che nel caso di specie si è avviato un
procedimento non già di concessione di aree demaniali nella
disponibilità dell'Autorità concedente ai sensi
dell'art. 37 c.n. (che, appunto, prevede la concorrenzialità
tra diverse domande dello stesso bene non concessionato), ma di
subingresso di MS a TIV, previa verifica della rispondenza del
subingresso stesso ai canoni dell'interesse pubblico.
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- Le spese possono essere compensate.
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- P.Q.M.
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- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Prima)
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- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo dichiara inammissibile.
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- Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
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- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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- Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del
giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
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Vincenzo Antonio Borea, Presidente
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Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
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Riccardo Savoia, Consigliere
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
- DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 28/10/2010
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IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)
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