- T-Link accoglie con soddisfazione gli impegni assunti da GNV
per la rotta Genova-Palermo
-
- La compagnia ha sottolineato che l'istruttoria antitrust
prosegue ai fini dell'accertamento delle ipotesi di violazione delle
regole di concorrenza
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- La nuova compagnia di navigazione T-Link ha accolto con favore
gli impegni presentati all'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM) dalla concorrente Grandi Navi Veloci (GNV), che
opera anch'essa un servizio marittimo tra il porto di Genova e la
Sicilia e sulla quale l'Autorità Antitrust - su segnalazione
di T-Link - aveva aperto un'istruttoria per possibile abuso di
posizione dominante (inforMARE
dell'11 agosto 2009).
-
- In particolare, tra gli impegni assunti da GNV figura il
contenimento degli sconti praticati per il servizio Genova-Palermo
entro il limite del 30% della tariffa base, con obbligo di
comunicazione all'Antitrust di eventuali sconti superiori al 30%, e
l'impegno a non introdurre ulteriori navi sulla rotta a meno di
essere in grado di dimostrare effettive esigenze collegate a carenza
di stiva sulle navi già in uso sulla Genova-Palermo.
-
- T-Link ha sottolineato che l'imposizione a carico di GNV di una
serie di misure cautelari è stata decisa dall'Autorità
Antitrust quale intervento di urgenza volto ad evitare il
verificarsi di un danno grave ed irreparabile alla concorrenza e che
l'istruttoria antitrust nei confronti di GNV prosegue ai fini
dell'accertamento delle ipotesi di violazione delle regole di
concorrenza.
-
- Inoltre T-Link ha comunicato che, a seguito di tale rapida
decisione dell'Autorità Garante, ha deciso di rilanciare con
forza il proprio progetto imprenditoriale e di rimettere in servizio
dalla prossima settimana la nave Maria Grazia Onorato, che
era stata ritirata dalla rotta lo scorso mese (inforMARE
dell'10 novembre 2009).
-
- Ricordiamo che in novembre il Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria aveva accolto un ricorso della T-Link contro un
provvedimento con il quale l'Autorità Portuale di Genova
aveva limito il numero di passeggeri imbarcabili a bordo delle navi
della compagnia nel terminal ro-ro di Voltri (inforMARE
del 19,
20,
20 ottobre e
3 novembre 2009).
-
- Di seguito pubblichiamo la delibera dell'Autorità
Antitrust relativa agli impegni presentati da Grandi Navi Veloci e
il documento con il quale GNV ha comunicato i suoi impegni.
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- A417 - T-LINK/GRANDI NAVI VELOCI
-
Provvedimento n. 20505
-
- L'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
-
NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2009;
-
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;
-
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in
particolare l'art. 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223;
-
VISTA la “Comunicazione sulle procedure
di applicazione dell'art. 14-ter della legge n. 287/90”,
assunta nell'adunanza del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul
Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;
-
VISTA la propria delibera del 6 agosto 2009,
con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della società
Grandi Navi Veloci S.p.A., per accertare l'esistenza di un eventuale
abuso di posizione dominante, consistente in una serie di condotte
con finalità escludente ai danni del nuovo entrante T-Link di
Navigazione S.p.A., in violazione dell'art. 82 del Trattato CE;
-
VISTA la comunicazione preliminare del 12
novembre 2009, presentata dalla società Grandi Navi Veloci
S.p.A.;
-
VISTA la comunicazione del 1° dicembre
2009, con la quale la società Grandi Navi Veloci S.p.A. ha
presentato impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90,
secondo modalità e tempistiche indicate specificamente
nell'apposito “Formulario per la presentazione degli impegni
ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90”, allegato
alla presente delibera;
-
RITENUTO, pertanto, di dover disporre la
pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da Grandi Navi
Veloci S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro
osservazioni, nonché di dover fissare il termine per
l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;
-
- DELIBERA
-
- a) di pubblicare in data 4 dicembre 2009
sul sito web dell'Autorità i sopra citati impegni, allegati
al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante,
presentati dalla società Grandi Navi Veloci S.p.A. ai sensi
dell'art. 14-ter della legge n. 287/90;
-
- b) che eventuali osservazioni sugli
impegni della società Grandi Navi Veloci S.p.A. dovranno
pervenire per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla data
di pubblicazione della presente delibera, alla Direzione Generale
per la Concorrenza - Direzione Agroalimentare e Trasporti
dell'Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel.
+39-06-858211, fax +39-06-85821.448);
-
- c) che il responsabile del procedimento
provvederà a comunicare alla società Grandi Navi
Veloci S.p.A. la data entro la quale è possibile replicare
alle osservazioni dei terzi interessati ed eventualmente presentare
modifiche accessorie dei suddetti impegni;
-
- d) che il procedimento di valutazione
degli impegni deve concludersi entro il 30 aprile 2010.
-
- IL SEGRETARIO GENERALE
-
Luigi Fiorentino
|
- IL PRESIDENTE
-
Antonio Catricalà
|
|
- GRANDI NAVI VELOCI
-
- FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N.287/90
-
- 1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO
A417 -
Grandi Navi Veloci-
- 2. PARTE DEL PROCEDIMENTO
Grandi Navi
Veloci S.p.A.-
- 3. FATTISPECE CONTESTATA
- 3.1. Con provvedimento adottato in data
6.8.2009 (“Provvedimento”), e notificato alla
società Grandi Navi Veloci S.p.A. (“GNV”)
in data 11.8.2009, codesta On.le Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (“Autorità”) ha
avviato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 (“Legge”),
un procedimento istruttorio volto ad accertare l'esistenza di una
eventuale violazione dell'Art. 82 del Trattato CE. In particolare,
l'ipotizzato abuso si sostanzierebbe in:
“(i) presunti
sconti selettivi che si qualificherebbero quali sconti fedeltà
in quanto sarebbero accordati non in funzione delle quantità
di beni acquistati dal cliente, ma solo in funzione del grado di
fedeltà di questo; (ii) presunta scelta di incrementare il
livello di servizio offerto agli autotrasportatori nel periodo
estivo; (iii) presunta natura predatoria dei prezzi e delle
condizioni di vendita applicate a seguito dell'ingresso del
denunciante; (iv) presunte ritorsioni commerciali e minacce attuate
nei confronti dei clienti del denunciante; (v) presunta attività
di denigrazione di turbativa svolta nei confronti del denunciante”.-
- 4. MERCATI INTERESSATI
-
- 4.1. Secondo quanto indicato nel
Provvedimento, il mercato merceologico rilevante corrisponderebbe al
servizio di trasporto di linea di veicoli gommati tramite navi
traghetto - tuttomerci (“roll on - roll off”, cd
“Ro-Ro”) o miste merci/passeggeri (cd. “Ro-Pax”)
- che fanno la spola tra due porti a cadenze frequenti e regolari.
Sempre secondo quanto indicato nel Provvedimento, tale mercato
comprenderebbe, dal punto di vista geografico, solamente le rotte
con partenza/arrivo da/per Palermo - Termini Imerese e Genova -
Genova Voltri - Vado Ligure.
-
- 5. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
-
- 5.1. GNV contesta rispettosamente le
premesse in fatto e diritto poste alla base del Provvedimento,
incluse, a mero titolo esemplificativo, la definizione del mercato
rilevante, la sussistenza stessa di una qualsivoglia posizione
dominante in capo a GNV, nonché ogni addebito relativo a
proprie condotte commerciali e/o nel contesto della propria
posizione di soggetti rappresentanti nel CdA di Stazioni Marittime
S.p.A. GNV ribadisce la propria convinzione di aver agito in modo
assolutamente legittimo e pienamente conforme al dettato ed allo
spirito della normativa comunitaria e nazionale preposta a tutela
del legittimo svolgersi del confronto concorrenziale tra imprese.
-
- 5.2. Cionondimeno, senza che questo
costituisca alcuni ammissione circa un diverso comportamento che
sarebbe stato sin qui assunto ovvero comporti qualsivoglia
ammissione di responsabilità per violazione della normativa
antitrust, circostanza qui recisamente negata, GNV - ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 14-ter della Legge e nei termini e
condizioni in appresso indicati - si impegna:
-
- ad adottare e pratica alla clientela merci
sulla rotta Genova/Palermo1 - in tutti i rapporti
contrattuali sorti successivamente alla Data di Efficacia (come in
appresso definita) - una griglia di sconti, da calcolarsi in
relazione alla tariffa-base della rotta predetta (al netto di
imposte, oneri di legge, diritti di emissione polizza di carico -
way/bill, inspection fee, costi movimentazione rotabile,
altri eventuali costi accessori e bunker surcharge) indicata
sul listino GNV valido per la stagione commerciale di riferimento,
che (fermo quanto previsto sub para. 2) preveda uno sconto massimo
non superiore al 30% della tariffa-base medesima. Tale sconto sarà
commisurato esclusivamente ai volumi generati dalla clientela sulla
rotta Genova/Palermo in un lasso di tempo che non potrà
comunque essere superiore ad 1 anno, tenuto peraltro specifico conto
delle condizioni di pagamento e/o di credito concordate con il
cliente stesso (ad es. pagamento prepagato, pagamento garantito con
fidejussione, pagamento senza garanzia);
1
Ovviamente, l'impegno è riferito ad entrambe le direzioni
della tratta, Genova/Palermo e Palermo/Genova
- nell'ipotesi di concessione alla clientela
di sconti sulla tariffa-base superiori al 30%, a dare nei 10 gg.
Lavorativi successivi comunicazione scritta all'Autorità, a
mezzo fax indirizzato alla Segreteria della Direzione Istruttoria
competente, contenente le motivazioni alla base di tale concessione
(ad es., clientela c.d. top o comunque strategica per la società,
matching di eventuali offerte più competitive di
T-Link). Allo stesso modo, GNV si impegna, entro 15 gg. Lavorativi
dalla Data di Efficacia, a presentare all'Autorità, a mezzo
fax indirizzato alla Segreteria della Direzione Istruttoria
competente, un report contenente l'elenco dei clienti
rispetto ai quali, alla Data di Efficacia e sino ad esaurimento
delle previsioni contrattuali, valgono condizioni difformi da quelle
di cui al punto 1 che precede, indicando le motivazioni alla base di
tale difformità;
- a non adottare qualsiasi misura, anche con
riguardo alle condizioni di pagamento, che abbia o possa avere
direttamente o indirettamente un effetto di elusione delle suddette
misure in materia di sconti;
- a non applicare penalizzazioni nella
condizioni economiche previste per le rotte diverse dalla
Genova-Palermo nei confronti dei clienti commerciali che si
avvalgono dei servizi di T-Link sulla rotta Termini Imerese - Genova
Voltri (a scanso di qualsivoglia dubbio, resta ovviamente fermo il
diritto di GNV a non applicare pro futuro sconti alla
clientela in caso di mancato raggiungimento die volumi stimati come
accertato a seguito di verifiche ordinarie effettuate da GNV);
- a non effettuare alcun incremento di
capacità sulla rotta Genova/Palermo se non in esito
all'accertata esigenza di assicurare l'imbarco di veicoli
commerciali che non troverebbero spazio nelle navi ordinariamente
utilizzate all'uopo da GNV, anche in relazione alla necessità
del traffico passeggeri. Tale esigenza verrà valutata, in
un'ottica di razionalità, sulla base di una effettiva carenza
di stiva e non solo in relazione alle esigenze di piazzale. A tal
fine, GNV si impegna a fornire alla Autorità, entro il 30
Giugno di ogni anno, una previsione delle eventuali corse aggiuntive
che, in ragione delle criticità stimate, GNV potrebbe dover
predisporre nel successivo periodo estivo;
- a 'sterilizzare' la propria presenza nel
Consiglio di Amministrazione di Stazioni Marittime S.p.A., facendo
rassegnare le dimissioni ai propri rappresentanti in occasione
dell'assemblea annuale per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2009
e sostituendo gli stessi con soggetti che posseggano i requisiti di
indipendenza previsti dall'Art. 148 3° comma del Decreto
Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)2. GNV si
impegna ad inviare all'Autorità, entro il 31.3.2010, la lista
dei soggetti che intende proporre all'assemblea per la nomina a
Consiglieri di Amministrazione di Stazioni Marittime S.p.A.,
unitamente ad un loro curriculum vitae ed alla dichiarazione da essi
sottoscritta di essere in possesso dei requisiti di cui al precitato
Art. 148 TUF;
2
Art. 148 TUF: “Non possono
essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro
che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del
codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della società, gli amministratori,
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori delle società da questa controllate, delle
società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo 545; c) coloro che sono legati alla società od alle
società da questa controllate od alle società che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli
amministratori della società e ai soggetti di cui alla
lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne
compromettano l'indipendenza”.
- in aggiunta a quanto già
specificamente previsto sub n. 2 e 6, a dare all'Autorità una
dettagliata e puntuale relazione mensile circa l'esecuzione dei
suddetti impegni. Tale relazione verrà trasmessa, a mezzo
corriere inviato alla Segreteria della Direzione Istruttoria
competente, entro il settimo giorno del mese successivo (con
riferimento al mese precedente), corredato di tutta la
documentazione ragionevolmente atta a dimostrare quanto oggetto di
reporting.
- 5.3. GNV evidenza sin d'ora la necessità,
e presupposto, che su tutta la documentazione trasmessa all'Autorità
sia mantenuta la più stretta riservatezza.
-
- 6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ
DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI
OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA
-
- 6.1. In linea generale, GNV
rispettosamente ritiene che gli impegni sopra delineati abbiano ad
oggetto ed effetto l'attuazione di misure pienamente e concretamente
idonee ad eliminare tutti i possibili profili di criticità
concorrenziale evidenziati da codesta Autorità nel
Provvedimento;
-
- con precipuo riguardo agli impegni
presentati ai n. 1 - 2, si ritiene essi siano idonei
ad eliminare ogni dubbio in merito all'ipotesi - che l'Autorità
si era ripromessa di verificare in istruttoria - circa presunti
sconti “accordati non in funzione delle quantità di
beni acquistati dal cliente, ma solo in funzione del grado di
fedeltà di questo”3. Attraverso la
comunicazione delle motivazioni nei casi di applicazione di sconti
superiori al 30%, poi, si ritiene di rimuovere ogni possibile
ulteriore preoccupazione in merito alla presunta razionalità
economica degli stessi4;
3
Cfr. para. 26 1° alinea del Provvedimento 4
Cfr. para. 26 3° alinea del Provvedimento
- gli impegni descritti al n. 3,
contribuiscono a rafforzare la portata degli impegni, sancendo quale
clausola generale il divieto di adottare misure che ne snaturino gli
effetti;
- gli impegni descritti al n. 4
assicurano che la concorrenza tra GNV e T-Link possa avvenire sulla
base di una legittima competizione sulla qualità e le
condizioni di offerta del servizio, e non in forza della minaccia
(pur mai attuata da GNV) di non poter accedere ai servizi di GNV
sulle altre tratte ove essa opera5;
5
Cfr. para. 26 4° alinea del Provvedimento
- con particolare riguardo all'impegno di
cui al n. 5, si previene in radice la possibilità
di presunti incrementi strumentali di capacità pur garantendo
alla clientela merci continuità di servizio6;
6
Cfr. para. 26 2° alinea del Provvedimento
- quanto, infine, alla misura di cui al n.
6, la sostituzione dei managers GNV, o comunque dei soggetti a
questa legati da rapporti commerciali o di lavoro, con soggetti che
garantiscano l'indipendenza rispetto a GNV ai sensi dell'Art. 148 3°
comma TUF, elimina strutturalmente ogni preoccupazione circa un
utilizzo strumentale di tale partecipazione da parte di GNV;
utilizzo strumentale che, lamentato da T-Link sia nella fase
pre-istruttoria sia nel corso del Procedimento (e da ultimo anche
nell'audizione del 25.11.2009)7, era stato comunque posto
come tema oggetto di verifica istruttoria da parte dell'Autorità,
nel quadro delle attività di cc.dd. turbativa che sarebbero
state svolte da GNV8. A tale proposito, in un'ottica di
più ampio respiro, si sottolinea tra l'altro come l'impegno
in parola potrebbe rappresentare l'occasione e stimolo definitivo
affinché si realizzi in tempi rapidi il riassetto
dell'azionariato di Stazioni Marittime S.p.A. connesso all'uscita
dell'Autorità Portuale dalla suddetta compagine sociale:
riassetto che, ancorché normativamente fissato e più
volte annunciato dalla stessa Autorità Portuale, ad oggi non
è stato ancora compiuto.
7
Cfr. para 24 del Provvedimento: “al
fine di rallentare l'iter autorizzatorio che avrebbe permesso a
T-Link di offrire anche servizi di trasporto passeggeri sulla rotta
Genova Voltri/Terminal Imerese”. 8
Cfr. para 26 5° alinea del Provvedimento
- 7. DURATA DEGLI IMPEGNI
-
- 7.1. Fermo restando quanto previsto nella
comunicazione trasmessa in pari data relativamente all'adozione
spontanea da parte di GNV di un undertaking provvisorio, gli
impegni qui declinati sono assunti a far data dalla notifica a GNV
del provvedimento di formale chiusura del Procedimento A / 117 ai
sensi dell'Art. 14-ter della Legge (“Data di Efficacia”).
-
- 7.2. Gli impegni sono assunti per un
periodo di 2 (due) anni dalla Data di Efficacia, con facoltà
di proroga degli stessi di anno in anno se e nella misura in cui
l'Autorità ritenesse, in tutto o in parte, necessaria una
loro proroga alla luce delle perduranti condizioni del mercato e dei
presupposti sulla cui base gli stessi sono formulati.
-
- 7.3. Anche successivamente all'auspicata
chiusura del Procedimento ex Art. 14-ter, GNV si riserva peraltro il
diritto di chiedere in ogni momento che l'Autorità revochi,
modifichi o sostituisca, in tutto o parte, gli impegni predetti
qualora si verifichino cambiamenti nei presupposti e/o nelle
condizioni di fatto o di diritto sui quali gli stessi riposano (a
mero titolo esemplificativo, acquisizione di diritti di
approdo/sbarco passeggeri da parte di T-Link - nel porto di Genova o
Voltri - simili a quelli in possesso di GNV, entrata di un nuovo
operatore, modifiche significative dell'assetto proprietario di
Stazioni Marittime S.p.A.).
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Per Grandi Navi Veloci S.p.A.
Il
Presidente L'amministratore Delegato Silvano Cassano |
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